Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai IGg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1561/2023 R.G.A.C.C., promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. ), con sede Parte_1 CP_1
Pa in Forlì (c.f. 700 900 404), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
Mattia Turroni (del Foro di Forlì) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Anna Neri (del Foro di
[...]
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(in persona dei legali rappresentanti p.t. Controparte_2
Pa
e ), con sede in Falcone (c.f. ), CP_3 Controparte_4 C.F._2
contumace,
Appellati
OGGETTO: appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania la di Forlì – Controparte_5 Parte_2
esponeva:
- che addì 10.04.2019 commissionava alla società convenuta la realizzazione e posa in opera – sulla terrazza dell'abitazione del figlio in Adrano (via Pt_3
Scala Bianca n. 5), ed a protezione della cucina in pietra lavica ceramizzata che vi era stata realizzata - di vetrate scorrevoli impacchettabili (modello “Belle
Vetratescorrevoli”), pattuendo un corrispettivo di € 9.000,00, da pagarsi per la metà immediatamente anche a titolo di caparra confirmatoria e per il resto all'avvio della posa in opera,
- che esso attore tempestivamente provvedeva sia al versamento di detta caparra, con bonifico del 03.05.2019, sia – nell'imminenza del preannunziato accesso sui luoghi del personale incaricato della posa in opera - al pagamento del saldo con bonifico del 27.09.2019,
- che addì 4.10.2019 si presentavano, infatti, presso detta abitazione di Parte_4
le maestranze della Ditta che era stata incaricata, in subappalto, dalla
[...]
di provvedere alla posa in opera di dette vetrate: maestranze che, Pt_1
tuttavia, intrapresi i lavori non li portavano a compimento adducendo che alcuni dei materiali loro consegnati per l'assemblaggio non fossero conformi alla descrizione fattane in contratto,
- che, poiché a quanto così registratosi era seguito soltanto il silenzio di controparte, con lettera raccomandata del 15.11.2019 esso attore provvedeva a diffidare l'impresa appaltata al pronto completamento dell'opera, a pena di risoluzione ipso jure del contratto di appalto: e, non essendo tale diffida andata a buon fine, con raccomandata pec del 07.02.2020 contestava l'intervenuta risoluzione contrattuale e, pertanto, intimava a controparte sia di ripristinare lo stato dei luoghi sia di restituire per intero il corrispettivo già versato, reclamando inoltre il risarcimento del maggior danno derivato dal patito inadempimento,
- che solo a tal punto la tramite il proprio legale di fiducia, si Pt_1
dichiarava pronta a completare l'opera che, a purgazione del ritardo accusato, offriva di ultimare ad un prezzo inferiore a quello già pattuito, dapprima ridotto dell'importo di € 2.500,00 e, in successiva missiva, di quello di € 3.500,00,
- che – essendo venuta meno la fiducia già tributata a controparte, ed anche in ragione della circostanza che la mancanza di tempestività nella posa in opera delle vetrate in questione avesse già cagionato, a causa del maltempo invernale, il deterioramento della cucina anzidetta – esso riteneva di mantenere Pt_2
ferma la risoluzione del rapporto contrattuale.
Allegato altresì che i danni dovuti all'inadempimento della ammontassero Pt_1
a complessivi € 4.096,92 - come da perizia giurata di stima a firma di consulente di fiducia (p.e. ), che veniva versata in atti – l'attore Persona_1 Parte_2
chiedeva infine, e pertanto, al Tribunale adito di “Dichiarare risolto il
[...]
contratto per inadempimento della convenuta;
condannare, inoltre, Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di
Euro 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1284
c.c., dall'evento all'effettivo soddisfo;
condannare, inoltre, in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
4.096,92, o della maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1284 c.c. dall'evento all'effettivo soddisfo, quale risarcimento per il danno subito ed il ripristino dello stato dei luoghi;
condannare la a procedere, a proprie spese, alla Controparte_5
rimozione dei materiali consegnati”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la (avente causa dalla Parte_1 CP_5
contestava le domande attoree siccome – deduceva – mosse soltanto da spirito
[...] causidico. Al contempo tuttavia - allegato che le maestranze anzidette facessero capo alla , società cui era stato per l'appunto Controparte_6
subappaltato l'assemblaggio sui luoghi delle vetrate già realizzate presso il proprio opificio da essa convenuta – deduceva che, semmai, di quanto lamentato dal Pt_2
dovesse piuttosto essere chiamata a rispondere quest'ultima, stante – deduceva -
l'imperizia e la negligenza dimostrate dal suo personale: di talchè dichiarava di voler chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la stessa Controparte_6
La quale, in seguito a rituale notificazione nei suoi confronti di citazione ex art. 269
c.p.c., ometteva tuttavia di costituirsi a sua volta in contraddittorio.
§§§
Venuti in udienza, a fini istruttori veniva esclusivamente escusso il teste addotto da parte convenuta, la cui istanza di c.t.u. era per converso disattesa.
Indi, raccolte le conclusioni delle parti, posta la causa in decisione il primo giudice considerava:
- che fosse “pacifico che l'odierno attore, dopo aver corrisposto le somme dedotte in contratto, abbia rivolto alla ripetuti - e vani - inviti Parte_1
tendenti alla esecuzione dei lavori commissionati;
altrettanto pacifico è che i lavori non siano stati completati. In tale contesto non si pone, quindi, nessun dubbio in ordine alla violazione delle obbligazioni contrattuali ad opera della società convenuta. Seppur vero che in sede di stipula del negozio oggetto di causa non veniva apposto alcun termine essenziale in merito all'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore, decorso il quale la parte committente potesse invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, tuttavia il nostro ordinamento riconosce la facoltà di risolvere un contratto a prestazioni corrispettive pur in mancanza di un termine essenziale”,
- che a mente di ciò dovesse assegnarsi debita rilevanza al fatto che, “Come espressamente confermato anche dalla difesa di parte convenuta, Parte_2
si determinava all'acquisto delle vetrate scorrevoli con il fine
[...]
esclusivo di proteggere dagli agenti atmosferici l'angolo di cottura esterno realizzato nella veranda dell'abitazione del proprio figlio. L'unica funzione delle vetrate - e, di conseguenza, la ragione dell'acquisto di tali pannelli - era dunque quella di apprestare un riparo alla suddetta zona esterna dell'appartamento. Pertanto, la mancata installazione non consentiva di assolvere a quella funzione proprio nei mesi più critici dell'anno, ovvero quelli invernali. Per tale ragione, è possibile sostenere che il ritardo nella fornitura – imputabile a parte convenuta - abbia inciso sull'utilità del bene oggetto di vertenza. …… Il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15363 del 28 giugno 2010). Nel caso che ci occupa, l'attore, dopo aver puntualmente eseguito la propria prestazione, non otteneva l'esecuzione dei lavori e veniva contattato ad opera della società convenuta - nel tentativo di bonario componimento della questione - solo dopo mesi dalla conclusione del contratto e a seguito di ripetuti inviti tendenti alla esecuzione dei lavori commissionati.
Va da sé che il ritardo imputabile al debitore, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza”,
- che “Per le suesposte ragioni …. l'attore ha pertanto titolo per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di appalto sottoscritto in data 10.04.2019 e la relativa restituzione delle somme versate”,
- che – si aggiungeva - non fosse lecito pervenire a diversa conclusione per il solo fatto che “Secondo quanto riferito da parte convenuta, in data 16.01.2020 il contattato telefonicamente per organizzare la posa in opera del Pt_2 bene acquistato, avrebbe rifiutato l'installazione propostagli per le vie brevi dall'ufficio assistenza di nella persona della dipendente Parte_1
. L'odierna convenuta sostiene dunque che sia stato l'attore - Parte_5
adirato per le tempistiche di esecuzione dell'opera - a rifiutare l'adempimento, negando a la possibilità recuperare la fiducia del proprio Parte_1
cliente. In particolare, la società appaltatrice deduce che il termine di 180 giorni previsto all'art. 6 delle condizioni generali di contratto non fosse ancora spirato al momento del rifiuto opposto dal in quanto, alla Pt_2
data del 16.01.2020 sarebbero decorsi 178 giorni lavorativi, due in meno rispetto al limite previsto nel contratto in essere fra le parti. Ne sarebbe derivata l'impossibilità di addurre alcun ritardo nell'adempimento. A questo punto, si rendono necessarie alcune osservazioni. …… Invero, la società cercava di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda solo dopo l'invio della pec di risoluzione del contratto del 07.02.2020. Al fine di giustificare il proprio operato l'odierna convenuta esponeva che, non essendo possibile contare sul subappaltatore, era stata costretta a reperire altri tecnici disponibili, ed una volta individuati proponeva al l'installazione delle Pt_2
vetrate, ricevendo tuttavia un secco rifiuto da parte del committente, che opponendosi alla posa in opera del prodotto le impediva di dare esecuzione al contratto del 10.04.2019. Tale circostanza veniva confermata dall'unico teste sentito in fase istruttoria, ovvero . Quest'ultima, dipendente Parte_5
Parte della società convenuta e impiegata presso “l'ufficio assistenza” di
[...]
dava atto di aver contattato nel mese di gennaio Pt_1 Parte_2 generico riferimento al mese di gennaio, senza tuttavia confermare la data del
16.01.2020: tale circostanza impedisce di ritenere - con certezza – non spirato il termine di cui all'art. 6 delle condizioni generali di contratto. In ogni caso riferisce di aver contattato l'odierno attore per “fissare una Parte_5
data di appuntamento per l'inizio dei lavori”: con la predetta asserita telefonata, dunque, la società si limitava a “proporre di fissare” un nuovo appuntamento, mentre in virtù del citato art. 6 avrebbe già dovuto adempiere, al massimo, entro i due giorni successivi. Inoltre, va evidenziato che la società convenuta intende dimostrare l'accaduto facendo riferimento ad una telefonata rivolta al Sarebbe invece risultato quantomeno opportuno Pt_2
che l'appaltatrice provvedesse a contattare il committente a mezzo raccomandata o mail, comunque per iscritto, al fine avanzare qualsiasi proposta transattiva e non per via telefonica. Per di più, manca agli atti ogni evidenza documentale di tale telefonata”.
Quanto poi alla posizione del terzo chiamato in causa, riteneva il Tribunale:
- che, per un verso, potessero “sussistere profili di responsabilità in capo alla ditta subappaltatrice;
tuttavia, l'accertamento dell'eventuale responsabilità della è questione che esula dal presente giudizio Controparte_6
e che non riguarda l'odierno attore. Pur derivato ed accessorio rispetto al contratto principale, il subappalto conserva, infatti, una propria autonomia e identità in base alla quale non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l'uno agire direttamente nei confronti dell'altro e rimanendo a carico dell'appaltatore la responsabilità per il compimento dell'opera o del servizio nei confronti dell'appaltante originario (committente dell'opera o del servizio). Ne consegue che, nel caso de quo, l'unico soggetto responsabile nei confronti del debba essere Pt_2
considerato la con cui l'odierno attore ha siglato il contratto Controparte_5
di appalto del 10.04.2019”, - che, per altro verso e tuttavia, “il nostro ordinamento contempla la responsabilità delle ditte subappaltanti nell'esecuzione dei lavori affidati ad opera della ditta appaltante. La norma di riferimento in materia è rappresentata dall'art. 1670 c.c. che delinea il regime di responsabilità tra appaltatore e subappaltatore, [….]. Acclarato l'inadempimento della società subappaltatrice e non essendo stata provata la - asserita - difformità dei materiali forniti dalla il terzo chiamato in causa dovrà tenere Parte_1
indenne l'odierna convenuta da tutte le conseguenze negative derivanti dall'accoglimento delle richieste di parte attrice”.
In ordine, infine, alla domanda di risarcimento del danno altresì avanzata dal rilevava il primo giudice che “parte attrice sostiene che l'inadempimento Pt_2
perpetrato da abbia cagionato danni ai mobili ubicati in veranda, Parte_1
nonché comportato esborsi per il ripristino dello stato dei luoghi. Gli - asseriti - pregiudizi sono analiticamente descritti nella relazione Tecnica di stima redatta dal
Perito Edile depositata in atti. Tale relazione quantifica in € Persona_1
4.096,92 i danni che le piogge invernali e il forte vento insistente sulla struttura avrebbero arrecato al piano di cottura e alle sedie, rovinandone rivestimento e decorazioni. Pertanto, parte attrice chiede che venga condannata al Parte_1
pagamento della somma sopra indicata. Orbene, la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto infondata e sprovvista di idoneo supporto probatorio. Invero, alla perizia allegata dall'attore non può attribuirsi alcun valore probatorio”.
E per tutto quanto così riassunto l'adito Tribunale, con sentenza n. 4211/2023 del
18.10.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunziando:”
P Q M
… dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra le parti;
condanna alla Parte_1
restituzione in favore di della somma di € 9.000,00, oltre interessi Parte_2
legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1284 c.c. dall'evento sino all'effettivo soddisfo nonché alla rimozione a sue cure e spese dei materiali consegnati;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 264,00 per spese e € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Dichiara il diritto di ad essere manlevata da Parte_1
dagli esborsi economici che la stessa dovrà sopportare Controparte_6
in esecuzione della presente sentenza”.
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 1°.12.2023, appello per più motivi.
Deduceva, in primo luogo, che a torto il primo giudice avesse ritenuto che la diffida ad adempiere del e la sua contestazione di intervenuta risoluzione Pt_2
contrattuale potessero trovare giustificazione nella circostanza che le vetrate commissionate fossero destinate (come premesso) a “proteggere dagli agenti atmosferici l'angolo di cottura esterno realizzato nella veranda dell'abitazione del proprio figlio. L'unica funzione delle vetrate - e, di conseguenza, la ragione dell'acquisto di tali pannelli - era dunque quella di apprestare un riparo alla suddetta zona esterna dell'appartamento. Pertanto, la mancata installazione non consentiva di assolvere a quella funzione proprio nei mesi più critici dell'anno, ovvero quelli invernali. Per tale ragione, è possibile sostenere che il ritardo nella fornitura – imputabile a parte convenuta - abbia inciso sull'utilità del bene oggetto di vertenza”: giacchè – si obiettava – lo scopo così perseguito era comunque, anche quando corrispondente alle reali intenzioni delle parti, rimasto affatto estraneo al testo contrattuale ed anche alle prodromiche trattative, tantocchè “Tutto ciò lo si apprendeva solo dopo la notifica dell'atto di citazione (cfr. pag. 1 atto di citazione notificato a , [……]; e neppure nella diffida ex art. 1454 c.c., Parte_1
notificata a mezzo raccomandata a in data 15.11.20219, v'è Parte_1
menzione della necessità di proteggere un angolo cottura (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione). Zona, quest'ultima, peraltro rimasta priva di copertura almeno sino al sopralluogo effettuato dal consulente tecnico di parte”. La verità da predicarsi – si deduceva – era piuttosto quella che del ritardo accusato nella posa in opera delle vetrate il ne avesse infine fatto, astiosamente, “una Pt_2
mera questione di principio. Non si tratta né di questioni economiche, né dell'asserita perdita di utilità del prodotto. E pensare che la società appellante, pur con delle tempistiche non eccezionali, tentava in maniera assai netta e decisa di trovare una soluzione amichevole. Proporre una riduzione di prezzo superiore al
30% non è cosa che accade tutti i giorni. Il leggero ritardo lamentato dalla parte attrice è nulla a confronto dello sconto proposto dall'appaltatrice al committente.
Mentre l'installazione nel mese di gennaio o di febbraio 2020, piuttosto che nel mese di novembre o dicembre 2019, non avrebbe di certo consegnato al committente un prodotto inutile. Nella vicenda che ci occupa rileva il sinallagma e la tenuta di quest'ultimo agli effetti generati dall'asserito ritardo: senza timor di smentita, la scrivente difesa ritiene che una riduzione di prezzo pari ad euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00), rispetto ad una commessa di euro 9.000,00 (novemila/00) totali, valga la pena di qualche giorno d'attesa, senza che si possa parlare di definitiva ed irrimediabile rottura del rapporto fiduciario tra le parti del contratto. In assenza di un termine ex art. 1457 c.c., e preso atto del rifiuto dell'adempimento di certo contrario alla buona fede che dovrebbe impegnare entrambe le parti, non v'era ragione, né logica, né giuridica, per dichiarare risolto il negozio inter partes.
L'effetto dell'asserito ritardo sul sinallagma iniziale è palese e non sembra pregiudicare in alcun modo la posizione soggettiva del committente: la società appaltatrice avrebbe compromesso il proprio margine operativo lordo (i.e. l'utile lordo) lavorando praticamente a prezzo di costo, mentre la committenza avrebbe comunque beneficiato per anni delle vetrate panoramiche e di un considerevole sconto”.
In secondo luogo, e su un piano oggettivo, censurava la società appellante che contrariamente al vero “il primo Giudice scrive che solo in seguito alla diffida del
07.02.2020 (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione notificato alla convenuta) la società si dichiarava pronta ad eseguire i lavori. Non è così. È fatto Pt_1 incontestato che in data 16.01.2020 il IG. veniva contattato dalla Parte_2
IG.ra , dipendente dell'azienda appaltatrice, per l'installazione del Parte_5
prodotto e, in tutta risposta, rifiutava l'adempimento. Nella decisione del primo grado di giudizio non si tiene minimamente conto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa”. Ed altrettanto a torto era stato poi ritenuto che fosse ““possibile sostenere che il ritardo nella fornitura … abbia inciso sull'utilità del bene oggetto di vertenza …”. Lo si ribadirà sino allo sfinimento. Si tratta di un prodotto destinato a durare per anni. Discorso diverso poteva farsi nella remota ipotesi in cui il IG. avesse acquistato una copertura temporanea per proteggere, per un breve Pt_2
lasso di tempo o magari in occasione di un evento eccezionale, tutti i beni presenti nella propria terrazza. Ma così non è. E non v'è prova sul punto. Il negozio in essere fra le parti ha per oggetto un bene, confezionato su misura, assai durevole e non preordinato a mere esigenze temporanee”.
In ogni caso, ed a tutt'altro concedere, “La ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale di Catania, claudicante ed incompleta, soprattutto non tiene conto né dei documenti prodotti né del reale accadimento dei fatti, per come emersi in seguito all'istruttoria. Le parti erano legate da un contratto di appalto che prevede una consegna in 180 giorni lavorativi, decorrenti dalla corresponsione della caparra confirmatoria. Di tale termine - non essenziale come correttamente rilevato dal primo Giudice - non si tiene praticamente conto nell'iter logico utilizzato dal Giudice nel valutare la gravità o meno dell'inadempimento di Dal Parte_1
03.05.2019, data di versamento della caparra, al 16.01.2020, data in cui Parte_1
per il tramite della propria dipendente IG.ra , contattava il
[...] Parte_5
IG. per l'installazione del prodotto decorrevano solo Parte_2
centosettantotto giorni lavorativi, escludendo cioè festività, sabati e domeniche. Ne deriva l'assoluta erroneità della decisione impugnata. [……..] Si evidenzia la intrinseca contraddittorietà del percorso motivazionale seguito dal Tribunale di
Catania, laddove esso, da un lato, prendeva correttamente atto che il contratto oggetto di causa non prevedeva alcun termine essenziale e, dall'altro lato, sosteneva che, nonostante la proposta di adempimento formulata da in data Parte_1
16.01.2020 (cfr. escussione teste IG.ra e comunque fatto non oggetto Parte_5
di specifica contestazione), ossia a giorni lavorativi dalla dazione Email_1
della caparra (03.05.2019), l'azienda appaltatrice non avrebbe mai installato entro i restanti due giorni dalla scadenza del termine. Il punto è stato già trattato ma preme ribadirlo nuovamente. O il termine è essenziale oppure non lo è. Se non lo è, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non v'è motivo per risolvere il contratto, posto che non si rileva alcuna compromissione del sinallagma negoziale. La posa in opera di vetrate scorrevoli il 16 o il 18 gennaio, piuttosto che - in via meramente ipotetica, posto che in genere la società forlivese fissa l'appuntamento con qualche giorno di anticipo - il 26 o il 27 febbraio nulla cambia, non potendosi configurare alcuna alterazione del sinallagma degna di nota. In caso di ritardo si poteva benissimo concordare uno sconto e/o riduzione del prezzo della commessa, come peraltro proposto da ma non di certo dichiarare risolto il contratto. Parte_1
La sentenza oggetto di impugnazione conduce ad un risultato ingiusto: il IG.
ha già ottenuto la restituzione delle somme versate e il pagamento Parte_2
delle spese legali, mentre si vedrà costretta, in caso di esito Parte_1
negativo anche del giudizio di appello, a smaltire le vetrate in quanto bene confezionato su misura e non ricollocabile sul mercato, restando a carico dell'appaltatrice i costi di realizzazione”.
Con diverso ed ulteriore motivo di impugnazione censurava, inoltre, la società appellante la decisione resa dal primo giudice sulla sua domanda di garanzia nei confronti della Infatti il Tribunale – si deduceva – Controparte_6
“dopo aver rilevato la responsabilità del subappaltatore ex art. 1670 c.c. e la tempestività della denunzia operata dalla società appaltatrice, con l'effetto di dichiarare, questa volta correttamente, il diritto di di essere Parte_1
manlevata dal terzo chiamato in causa, tuttavia dimenticava di condannare la società
È vero che si afferma che “… il terzo chiamato in Controparte_6
causa dovrà tenere indenne l'odierna convenuta da tutte le conseguenze negative derivanti dall'accoglimento delle richieste di parte attrice”, ma è altrettanto vero che nella parte dispositiva della sentenza si afferma il diritto della società convenuta senza alcun riferimento alla condanna del terzo chiamato. La convenuta non esercitava un'azione di accertamento mero, bensì una di condanna. Ad oggi, in qualità di appellante, sussiste l'interesse di a chiedere la riforma Parte_1
della sentenza e, seppur in via subordinata rispetto al rigetto delle domande di parte attrice, la condanna della società a tenere indenne Controparte_2 [...]
da tutti gli esborsi derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto Parte_1
stipulato con il IG. . Ciò per il semplice fatto che il terzo chiamato Parte_2
violava pressoché tutte le clausole contenute nell'articolo 5 del contratto di subappalto all'epoca in vigore (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta)”.
E per quanto così riassunto essa concludeva chiedendo, infine, alla Parte_1
Corte adita di “riformare l'impugnata sentenza n. 4211/2023 del Tribunale di
Catania, emessa in data 17.10.2023 e pubblicata in data 18.10.2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto: nei confronti del IG. , Parte_2
I) accertare e dichiarare l'insussistenza di un qualsivoglia grave e rilevante inadempimento imputabile alla società e, di conseguenza, rigettare Parte_1
integralmente tutte le domande formulate da parte attrice. II) in particolare, rigettare la domanda di risoluzione del contratto di appalto in ragione della mancanza di un grave e rilevante inadempimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché le domande ad essa collegate e aventi per oggetto la restituzione delle somme illo tempore versate dal IG. alla Parte_2
società appaltatrice e il ritiro dei materiali lasciati in loco dalla società
[...]
III) per l'ulteriore effetto, condannare il IG. alla Controparte_2 Parte_2
restituzione delle somme ricevute in adempimento della sentenza di primo grado. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della risoluzione del contratto di appalto, e di tutti gli effetti ad essa conseguenti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., riconoscere la reciproca soccombenza fra le parti e compensare le spese di lite, stante il rigetto della domanda risarcitoria azionata dall'attore. Nei confronti della società riformare l'impugnata Controparte_6
sentenza n. 4211/2023 del Tribunale di Catania, emessa in data 17.10.2023 e pubblicata in data 18.10.2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per
1'effetto: 1) confermare la responsabilità ex art. 1670 c.c. del terzo chiamato in causa e, per l'effetto, condannare la società a Controparte_2
manlevare e/o tenere indenne la società da tutte le conseguenze Parte_1
economiche negative derivanti dall'eventuale soccombenza nel procedimento attivato dal IG. 2) in caso di mancato accoglimento dei suesposti motivi di appello Pt_2
nei confronti del IG. , ossia in caso di soccombenza di Parte_2 Parte_1
sia essa totale o parziale, condannare anche la società
[...] Controparte_6
alla rifusione delle spese di giudizio, nella misura ritenuta equa dal giudicante in applicazione dell'art. 97 c.p.c. In ogni caso, condannare entrambi gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Anche in appello la non si costituiva in Controparte_6
contraddittorio, di talchè ne va dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece che – a confutazione dell'appello di Parte_2
controparte, che chiedeva infine che fosse rigettato – in particolare obiettava:
- che “anche a voler seguire il ragionamento di controparte i giorni decorsi dal
03.05.2019 fino al 15.11.2019 (data invio Racc A/R di invito/diffida fatto dal
IG. all'esecuzione dei lavori ed all'adempimento pena la risoluzione Pt_2
del contratto) sono 138 gg lavorativi, e si aggiunge che da quest'ultima data sono dovuti decorrere ulteriori 2 mesi prima che qualcuno provvedesse a contattare l'odierna parte appellata. Infine alla data della pec del 07.02.2020 - ove si dichiarava risolto il contratto e si preannunciava l'azione giudiziaria - erano già passati, per l'esattezza, 194 gg lavorativi e solo a partire da quella data la si attivava per cercare di recuperare la fiducia dell'odierno Pt_1
attore”, - che “controparte, in seno all'atto introduttivo del presente giudizio di appello, afferma di non essere stata a conoscenza che l'acquisto per cui si determinava il IG. sarebbe servito a proteggere dagli agenti atmosferici l'angolo Pt_2
cottura realizzato all'esterno dell'appartamento del proprio figlio, ed aggiunge che di tale circostanza ne sia venuto a conoscenza solo ed esclusivamente dopo la notifica dell'atto di citazione. Orbene, a questo punto,
o controparte dimentica le difese ed argomentazioni svolte nell'ambito del giudizio di primo grado o, cercando di salvare il salvabile, la stessa appronta una difesa che dovrebbe fungere da specchietto per le allodole. Infatti, nella memoria depositata ex art. 186 n. 2 c.p.c., nelle pagg. 4 e 5, dichiara di essere a conoscenza della esistenza dei mobili del piano cottura in veranda e, anzi, produce una foto scattata al momento della stipula del contratto da dove si documenta, appunto, l'esistenza dei medesimi. Pertanto, o la medesima si contraddice quando afferma di essere venuta a conoscenza solo dopo la notifica dell'atto di citazione della funzione che le vetrate in questione avrebbero dovuto assolvere - nonostante in premessa, descrivendo il prodotto venduto, ne esalti la funzione di protezione dagli agenti atmosferici detenendo, altresì, una foto dei luoghi al momento della conclusione del contratto - o esplica il tentativo di cercare di trovare una (inesistente) motivazione che in qualche modo le dia ragione”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ In ordine a quanto già materia del giudizio principale instaurato dal nei Pt_2
confronti della odierna appellante mette conto, in primo luogo, di ribadire che la previsione dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto di appalto de quo (“Art. 6
- CONSEGNA ED INSTALLAZIONE. Il termine di realizzazione dell'opera e seguente messa in posa è stabilito in un massimo di 180 gg lavorativi decorrenti dalla data di versamento della caparra da parte del cliente”) non codificava bensì, fuor di dubbio, un termine essenziale ex art. 1457 c.c., ma che – come deve soltanto ripetersi - “Seppur vero che in sede di stipula del negozio oggetto di causa non veniva apposto alcun termine essenziale in merito all'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'appaltatore, decorso il quale la parte committente potesse invocare la risoluzione del contratto per inadempimento, tuttavia il nostro ordinamento riconosce la facoltà di risolvere un contratto a prestazioni corrispettive pur in mancanza di un termine essenziale”: facoltà ai fini dello scrutinio del cui legittimo esercizio occorrerà avere riguardo – si precisava nella sentenza impugnata, dietro richiamo di Cass. 12112/2003 (venuta a dar seguito all'indirizzo interpretativo divenuto jus receptum dopo l'intervento di Cass.SS.UU. 5086/97 che bocciava – si noti – la diversa esegesi che aveva condotto ad affermare “che l'adempimento o la valida offerta dell'adempimento effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l'entità del ritardo, non possano essere rifiutati dall'altra parte che non abbia ancora proposto domanda di risoluzione per inadempimento;
e che, correlativamente, tale domanda non possa trovare fondamento in un ritardo dell'adempimento della controparte il quale, ancorché abbia superato i limiti della normale tollerabilità, sia cessato prima della data della domanda stessa”) - “sia all'entità oggettiva dell'inadempimento, sia al protrarsi dei suoi effetti, sia alla natura e alla finalità del rapporto, sia all'economia complessiva della convenzione, sia all'interesse che l'altra parte intende realizzare”.
Ciò posto, in seno alla cornice ermeneutica così individuata rilievo decisivo viene a parere della Corte ad assumere la circostanza che – agli effetti dell'entità oggettiva dell'inadempimento e del protrarsi dei suoi effetti (prima ancora che possa poi passarsi a considerare la natura e la finalità del rapporto negoziale, l'economia complessiva della convenzione e l'interesse che l'altra parte intende realizzare) - la avesse già reso palese il proprio inadempimento nel momento in cui, Pt_1
sebbene la scadenza del termine ridetto di 180 giorni lavorativi (a decorrere dal versamento della caparra, come s'è visto intervenuto alla data del 3.5.2019) fosse ancora di là da venire, le maestranze di detta (che, è appena Controparte_6
il caso di ricordare, nell'occorso operavano in regime di subappalto) tuttavia lasciavano a metà le opere intraprese sui luoghi senza che, all'inopinato abbandono del cantiere così registratosi (è stata – si noti – la stessa ad allegare essa Pt_1
per prima, nel chiamare in causa la ridetta, che “Il Controparte_6
subappaltatore, invero, dimostrava di non avere le competenze tecniche per posare il prodotto “Bellevetratescorrevoli” secondo le migliori regole dell'arte […]. La squadra non era in grado di eseguire l'opera, accampando scuse banali e pretestuose. Ancor peggio, rilevata la propria incompetenza, la squadra di installazione ben avrebbe potuto, quantomeno, ritirare tutti i materiali. Invece, preferiva abbandonare la merce presso il luogo designato per l'installazione, generando disagi e compromettendo il rapporto di fiducia con il IG. In Pt_2
ogni caso, l'inadempienza più grave è rappresentata dal fatto di non aver installato l'opera nei tempi indicati da ), seguisse alcuna tempestiva presa di Parte_1
posizione dell'impresa appaltata nei riguardi del proprio cliente ma soltanto (così per come si dà esattamente atto nella sentenza impugnata, allorchè il primo giudice rileva che “La documentazione versata in atti comprova che nei mesi di novembre e dicembre 2019 parte convenuta abbia bensì ripetutamente sollecitato la ditta subappaltatrice ad eseguire quanto commissionatogli, senza mai ottenere un fattivo riscontro. Tuttavia, lo stesso non può dirsi con riferimento all'odierno attore, rispetto al quale la non ha tentato alcun contatto. In particolare, non risulta Parte_1
che la società appaltatrice si sia attivata per cercare di recuperare la fiducia del neppure in seguito alla ricezione della diffida ad adempiere del Pt_2
15.11.2019”) un prolungato ed imbarazzante silenzio. Ed è per questo – si passa a considerare – che deve sanzionarsi la piena legittimità della diffida ad adempiere che, agli effetti espressamente invocati di cui all'art. 1454
c.c., il inoltrava già con la sullodata lettera raccomandata del 15.11.2019: Pt_2
dacchè occorre bensì riconoscere che la diffida ad adempiere “non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Cass. 3851/78, conf. Cass. 15052/2018 e Cass. 361/2025), ma semprecchè la parte in contratto non si sia dimostrata inadempiente già prima della scadenza del termine;
proprio come nel caso a mani.
Diffida ad adempiere – deve ulteriormente osservarsi – mercè della quale il Pt_2
dopo aver contestato a controparte che “L'inadempimento è addebitabile esclusivamente a Vostra esclusiva colpa, essendo peraltro già trascorso un congruo termine per l'adempimento che è stato stabilito in 180 giorni lavorativi dal versamento della caparra e già è stato sollecitato in altre occasioni telefonicamente verso il Vostro ufficio commerciale e al Vostro incaricato di zona”, aveva peraltro cura di intimare alla l'adempimento già dedotto in obbligazione Pt_1
contrattuale non certo illico et immediate quanto, invece, “entro il termine stabilito di realizzazione dell'opera”: vale a dire, mantenendo fermo detto termine di 180 giorni senza che si assumesse, affatto, alcuna decadenza dallo stesso ex art. 1186 c.c.
Ulteriormente decisivo, a questo punto, si rivela il vaglio della resa testimonianza.
Riguardo alla quale non si ha motivo di discostarsi da ciò che inappuntabilmente annotava allo stesso riguardo il primo giudice: ovvero, per un verso che (come premesso in narrativa) “Con la propria dichiarazione .. la teste opera un generico riferimento al mese di gennaio, senza tuttavia confermare la data del 16.01.2020: tale circostanza impedisce di ritenere … non spirato il termine di cui all'art. 6 delle condizioni generali di contratto”, e per altro verso che la stessa teste riferiva “di aver contattato l'odierno attore per “fissare una data di appuntamento per l'inizio dei lavori”: con la predetta asserita telefonata, dunque, la società si limitava a “proporre di fissare” un nuovo appuntamento, mentre in virtù del citato art. 6 avrebbe già dovuto adempiere, al massimo, entro i due giorni successivi”, eventualità
– quest'ultima – non certo a torto ritenuta dal Tribunale irrealizzabile.
Alla scadenza del termine ridetto di 180 giorni lavorativi la – deve Pt_1
concludersi – non aveva più facoltà di adempiere essendosi il contratto de quo risolto, alla stessa data, ipso jure: all'incontro, sub specie juris nessun reale rilievo può assumere (pur potendosi dare atto – ma soltanto tra parentesi incidenter tantum – del sacrificio delle proprie ragioni di lucro che l'odierna appellante si dimostrava pronta ad offrire, benché solo successivamente all'inoltro della summenzionata ulteriore raccomandata pec del 7 febbraio 2020, al fine di rimediare a ciò di cui, sia pure solo a causa di una culpa in eligendo, si era resa responsabile) tutto ciò che si registrava successivamente.
L'appello interposto dalla avverso l'accoglimento della domanda di Parte_1
risoluzione contrattuale già formulata nei suoi confronti, in atti di causa, da Parte_2
deve essere, pertanto, rigettato.
[...]
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E', per converso, manifestamente fondato il motivo di gravame interposto avverso la statuizione del Tribunale che, nel definire la domanda di garanzia formulata dalla nei confronti della con la sullodata Parte_1 Controparte_6
citazione ex art. 269 c.p.c., si limitava a rendere mera pronunzia di accertamento senza farvi seguire pedissequo condannatorio nonostante, invero, l'odierna appellante avesse inequivocamente concluso onde sentir “Nella denegata ipotesi in cui vengano accolte, totalmente o parzialmente, le domande inoltrate dal IG. , Parte_2
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'integrale risarcimento Controparte_6
in favore di per ogni somma che quest'ultima sarà eventualmente Parte_1
condannata a restituire e/o corrispondere in favore del IG. . Pt_2
Di seguito alla giudiziale declaratoria – già resa in prime cure di giudizio – del
“diritto di ad essere manlevata da Parte_1 Controparte_6 dagli esborsi economici che la stessa dovrà sopportare in esecuzione della presente sentenza” la stessa pertanto, deve essere condannata Controparte_6
a rimborsare alla – che ha documentato (con la distinta di bonifico Parte_1
bancario allegata al proprio atto di appello) di avere, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, corrisposto al la complessiva Pt_2
somma di € 16.682,51 - la somma suddetta “di € 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1284 c.c. dall'evento sino all'effettivo soddisfo”; e non anche – va a questo punto aggiunto – quanto ulteriormente corrisposto dalla stessa appellante al in pagamento delle spese di lite la cui Pt_2
instaurazione avrebbe potuto essere evitata ove essa avesse prontamente Pt_1
riconosciuto le ragioni di controparte (riservandosi di rivalersi nei confronti della e non avesse invece costretto l'originario attore – nei Controparte_6
cui confronti è stata ribadita la sua soccombenza in causa - ad adire le vie giurisdizionali.
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In ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – mentre le spese del grado Parte vanno fatte seguire alla nuova soccombenza della nei confronti del Parte_1
(ferma restando la condanna alle spese già rimediata da detta appellante con Pt_2
la sentenza di prime cure) – la deve essere condannata Controparte_6
al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di garanzia nei suoi confronti già instaurato dalla stessa Pt_1
Spese – tutte le predette – che si liquidano – sulla base, per entrambi i gradi di giudizio, esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass.
19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata
– negli importi complessivi di cui in dispositivo, cui si perviene sommando: - in relazione alla ulteriore soccombenza nel grado di appello della Parte_1
nei confronti di , € 1.134,00 x fase di studio + €
[...] Parte_2
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale,
- in relazione alla finale soccombenza della nei Controparte_6
confronti della a) per il giudizio di primo grado, € 919,00 x Parte_1
fase di studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 1.345,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 1.701,00 x fase decisionale;
b) per il giudizio di secondo grado, € 1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4211/2023 del 18.10.2023 proposto, con citazione del
1°.12.2023, dalla nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 [...]
- così provvede: Controparte_6
- dichiara la contumacia della Controparte_6
- rigetta l'appello interposto dalla nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la pronuncia che definiva il giudizio di primo grado già
[...]
instaurato da quest'ultimo in via principale,
- in accoglimento del relativo motivo di appello condanna, in riforma della sentenza impugnata, la a rimborsare alla Controparte_6 [...]
la somma di € 9.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
come in motivazione,
- condanna la al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_1
difesa nel giudizio d'appello di , che si liquidano in Parte_2
complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - condanna la al pagamento delle spese del Controparte_6
doppio grado del giudizio di garanzia, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 4.742,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'8.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 proponendogli l'installazione dei pannelli acquistati, sentendosi tuttavia negare qualsivoglia tipo di disponibilità e/o di collaborazione da parte del committente. Ebbene, parte convenuta sostiene di aver dimostrato – in tal modo - che l'attore abbia rifiutato l'adempimento. Tuttavia, la prova fornita a suffragio di tale tesi non può ritenersi attendibile, in ragione delle considerazioni che seguono. Con la propria dichiarazione .. la teste opera un