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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Luca DAMIAN e Laura MERCURIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Veneto 143 – La Spezia opponente
contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria in Viale delle Brigate Partigiane 2 – Genova convenuti
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17 settembre 2024:
Per l'opponente:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza disattesa:
-in punto di merito: disporre l'annullamento e/o la revoca del decreto e pedissequa ingiunzione Prot.
n° 0023129 del 11/5/2020 notificato in data 5 giugno 2020 emesso dalla
[...]
[..
[...] [...]
a carico di , in ragione del fatto che le somme ingiunte non Controparte_3 Parte_1 sono dovute, in tutto o in parte, per le motivazioni indicate in narrativa.
In particolare affermare e confermare l'illegittimità della pretesa nella quantificazione e nell'erronea applicazione degli interessi e rivalutazione”.
Per i convenuti:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- rigettare la domanda avversaria, perché inammissibile e, comunque, infondata;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto delle Amministrazioni convenute a vedersi corrispondere da parte attrice al pagamento degli importi di € 254,57=, a titolo di canone, per il periodo agosto 2003 – gennaio 2004, in ragione di € 42,43= mensili per sei mesi, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e di € 22.707,00=, a titolo di canone, per il periodo febbraio 2004
– ottobre 2010, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi e per l'effetto condannare controparte alla corresponsione in favore delle Amministrazioni convenute.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2020 Parte_1 proponeva opposizione, ex art. 3 RD n. 639/2010, al provvedimento prot. n. 0023129 dell'11.5.2020, con il quale il Prefetto della Provincia della Spezia aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 33.283,98, quale debito residuo per canoni pregressi dovuti dalla data dell'occupazione dell'immobile e sino al 31.7.2010, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi. L'attore, Sostituto Commissario di PS in pensione e concessionario dell'alloggio di servizio della cui occupazione si discute, premetteva di avere proposto ricorso al TAR Liguria avverso i provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva rideterminato d'ufficio i canoni per il predetto alloggio. A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo (con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato), il procedimento veniva riassunto dinanzi al Tribunale ordinario di Genova, che, con sentenza n. 399 del 14.2.2020, accogliendo solo parzialmente la tesi del ricorrente, determinava in euro 121,83 il canone equo sino al 31.1.2004 e determinava in euro 268,04 il canone dovuto da febbraio 2004 all'11 ottobre 2010 (data dalla quale veniva decretata l'assegnazione gratuita dell'alloggio). A sostegno della presente opposizione, deduceva i medesimi motivi di Pt_1 impugnazione già sollevati dinanzi al Tribunale di Genova, nonché nell'atto di appello medio tempore proposto avverso la sentenza di primo grado. In particolare, lamentava:
- Erronea valutazione degli importi richiesti da parte del per il periodo CP_1
1996-2004;
2 - Erronea valutazione degli importi richiesti da parte del per il periodo CP_1
2004-2010;
- Prescrizione del canone di concessione;
- Illegittimità della richiesta di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Concludeva quindi per l'annullamento e/o revoca del decreto e pedissequa ingiunzione prot. n. 0023129 dell'11.5.2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il e la , ritualmente intimati, si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio evidenziando come il Tribunale di Genova avesse condiviso le ragioni dell'amministrazione quanto alla modalità di quantificazione dei canoni dovuti, disattendendole limitatamente alla decorrenza del discrimine temporale (differito all'1.2.2004) e disattendendo le ulteriori tesi avversarie, oggi riproposte. Conseguentemente, la aveva notificato all'odierno opponente il CP_2 provvedimento mediante il quale aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 33.283,98. Ciò premesso, i convenuti osservavano come nella presente sede non potesse più controvertirsi in ordine all'an della pretesa erariale, nonché su quanto dedotto e deducibile dinanzi al Tribunale di Genova, pena la violazione del principio del ne bis in idem. Riportate quindi le motivazioni della sentenza sulla quale si fondava il provvedimento opposto, ribadivano le ragioni dell'infondatezza dei motivi di impugnazione avversari, concludendo per il rigetto della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto delle amministrazioni convenute a vedersi corrispondere la complessiva somma ingiunta di euro 33.283,98, con condanna dell'attore al pagamento della stessa. Per costante giurisprudenza, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Nella presente fattispecie, è pacifico (e comunque emergente dalle premesse del provvedimento opposto) che l'ingiunzione fiscale oggetto di causa è stata emessa sulla base del dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova n 399/2020, che, con pronuncia dichiarativa, ha accertato “che il canone per il rapporto concessorio dal 01.02.1996 al 31.01.2004 è pari ad euro 121,83, oltre ISTAT, che il canone per il rapporto concessorio dal 01.02.2004 all'11.10.2010 è pari ad euro 268,04, prima devalutato e poi rivalutato” [v. all. 2 att.]. Il rapporto giuridico obbligatorio sottostante l'atto impugnato era quindi regolato, al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione, dalla predetta pronuncia del Tribunale di Genova, appellata nelle more dall'opponente.
3 Per tale motivo, già in sede di decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, questo giudice dell'opposizione aveva osservato che
“le doglianze avanzate dall'opponente con riferimento alla pretesa erronea valutazione degli importi richiesti da parte del ed all'eccepita prescrizione CP_1 del canone di concessione non possono essere vagliate nel presente procedimento, trattandosi di questioni oggetto della separata causa già decisa con sentenza dal Tribunale di Genova ed attualmente pendente in grado di appello”; erano state invece ritenute ammissibili e sommariamente fondate le doglianze svolte dall'opponente con riferimento alla richiesta di pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sui canoni di concessione, quantificati dal Tribunale di Genova nel solo importo capitale, oltre adeguamento ISTAT, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in parte qua [v. ordinanza del 28.7.2020].
Nelle more, la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1047 del 26.7.2024, prodotta in corso di causa, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'odierno opponente, ha rideterminato il canone dovuto in euro 42,43 mensili per il periodo agosto 2003 – gennaio 2004, condannando al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 254,57 per detto periodo, nonché al pagamento di euro 22.707,00 per il periodo febbraio 2004 – ottobre 2010, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e ad eventuali differenze tra quanto dovuto e quanto versato. A differenza del giudice di primo grado, la Corte di Appello ha:
- condannato l'appellante al pagamento delle somme dovute all'amministrazione a titolo di canone per l'occupazione dell'alloggio concesso, come rideterminate nei diversi periodi di riferimento, senza limitarsi al mero accertamento del debito;
- Statuito in ordine agli accessori, dovuti a titolo di interessi legali decorrenti dal dì del dovuto e sino al saldo. Conseguentemente, a seguito della pronuncia di appello, da un lato, è venuta meno l'obbligazione come azionata – in punto capitale – dall'amministrazione con l'ingiunzione fiscale opposta (fondata sul disposto della pronuncia di primo grado riformata) e, dall'altro lato, sono stati regolati gli accessori sulla somma capitale rideterminata, precludendosi quindi nella presente sede una pronuncia anche su tale punto.
Non resta allora che procedere all'annullamento del provvedimento opposto, stante la riconsiderazione del rapporto giuridico sottostante ad opera del giudice di appello. D'altra parte, non può più essere in questa sede esaminata neppure la domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento dei canoni, avendo le amministrazioni convenute già ottenuto un titolo condannatorio idoneo al recupero delle somme dovute dall'opponente (salvo ulteriore gravame, che non inciderebbe comunque sulla caducazione dell'ingiunzione fiscale). La sopravvenuta riduzione del credito erariale, a seguito di intrecci processuali imponderabili verificatisi nelle more dell'emissione dell'atto opposto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Annulla l'ingiunzione prot. n. 0023129 dell'11.5.2020;
- Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
La Spezia, 10 marzo 2025
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Luca DAMIAN e Laura MERCURIO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Veneto 143 – La Spezia opponente
contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, legale domiciliataria in Viale delle Brigate Partigiane 2 – Genova convenuti
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17 settembre 2024:
Per l'opponente:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza disattesa:
-in punto di merito: disporre l'annullamento e/o la revoca del decreto e pedissequa ingiunzione Prot.
n° 0023129 del 11/5/2020 notificato in data 5 giugno 2020 emesso dalla
[...]
[..
[...] [...]
a carico di , in ragione del fatto che le somme ingiunte non Controparte_3 Parte_1 sono dovute, in tutto o in parte, per le motivazioni indicate in narrativa.
In particolare affermare e confermare l'illegittimità della pretesa nella quantificazione e nell'erronea applicazione degli interessi e rivalutazione”.
Per i convenuti:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- rigettare la domanda avversaria, perché inammissibile e, comunque, infondata;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto delle Amministrazioni convenute a vedersi corrispondere da parte attrice al pagamento degli importi di € 254,57=, a titolo di canone, per il periodo agosto 2003 – gennaio 2004, in ragione di € 42,43= mensili per sei mesi, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e di € 22.707,00=, a titolo di canone, per il periodo febbraio 2004
– ottobre 2010, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi e per l'effetto condannare controparte alla corresponsione in favore delle Amministrazioni convenute.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2020 Parte_1 proponeva opposizione, ex art. 3 RD n. 639/2010, al provvedimento prot. n. 0023129 dell'11.5.2020, con il quale il Prefetto della Provincia della Spezia aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 33.283,98, quale debito residuo per canoni pregressi dovuti dalla data dell'occupazione dell'immobile e sino al 31.7.2010, comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi. L'attore, Sostituto Commissario di PS in pensione e concessionario dell'alloggio di servizio della cui occupazione si discute, premetteva di avere proposto ricorso al TAR Liguria avverso i provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva rideterminato d'ufficio i canoni per il predetto alloggio. A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo (con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato), il procedimento veniva riassunto dinanzi al Tribunale ordinario di Genova, che, con sentenza n. 399 del 14.2.2020, accogliendo solo parzialmente la tesi del ricorrente, determinava in euro 121,83 il canone equo sino al 31.1.2004 e determinava in euro 268,04 il canone dovuto da febbraio 2004 all'11 ottobre 2010 (data dalla quale veniva decretata l'assegnazione gratuita dell'alloggio). A sostegno della presente opposizione, deduceva i medesimi motivi di Pt_1 impugnazione già sollevati dinanzi al Tribunale di Genova, nonché nell'atto di appello medio tempore proposto avverso la sentenza di primo grado. In particolare, lamentava:
- Erronea valutazione degli importi richiesti da parte del per il periodo CP_1
1996-2004;
2 - Erronea valutazione degli importi richiesti da parte del per il periodo CP_1
2004-2010;
- Prescrizione del canone di concessione;
- Illegittimità della richiesta di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Concludeva quindi per l'annullamento e/o revoca del decreto e pedissequa ingiunzione prot. n. 0023129 dell'11.5.2020, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il e la , ritualmente intimati, si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio evidenziando come il Tribunale di Genova avesse condiviso le ragioni dell'amministrazione quanto alla modalità di quantificazione dei canoni dovuti, disattendendole limitatamente alla decorrenza del discrimine temporale (differito all'1.2.2004) e disattendendo le ulteriori tesi avversarie, oggi riproposte. Conseguentemente, la aveva notificato all'odierno opponente il CP_2 provvedimento mediante il quale aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 33.283,98. Ciò premesso, i convenuti osservavano come nella presente sede non potesse più controvertirsi in ordine all'an della pretesa erariale, nonché su quanto dedotto e deducibile dinanzi al Tribunale di Genova, pena la violazione del principio del ne bis in idem. Riportate quindi le motivazioni della sentenza sulla quale si fondava il provvedimento opposto, ribadivano le ragioni dell'infondatezza dei motivi di impugnazione avversari, concludendo per il rigetto della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto delle amministrazioni convenute a vedersi corrispondere la complessiva somma ingiunta di euro 33.283,98, con condanna dell'attore al pagamento della stessa. Per costante giurisprudenza, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Nella presente fattispecie, è pacifico (e comunque emergente dalle premesse del provvedimento opposto) che l'ingiunzione fiscale oggetto di causa è stata emessa sulla base del dispositivo della sentenza del Tribunale di Genova n 399/2020, che, con pronuncia dichiarativa, ha accertato “che il canone per il rapporto concessorio dal 01.02.1996 al 31.01.2004 è pari ad euro 121,83, oltre ISTAT, che il canone per il rapporto concessorio dal 01.02.2004 all'11.10.2010 è pari ad euro 268,04, prima devalutato e poi rivalutato” [v. all. 2 att.]. Il rapporto giuridico obbligatorio sottostante l'atto impugnato era quindi regolato, al momento dell'introduzione del giudizio di opposizione, dalla predetta pronuncia del Tribunale di Genova, appellata nelle more dall'opponente.
3 Per tale motivo, già in sede di decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, questo giudice dell'opposizione aveva osservato che
“le doglianze avanzate dall'opponente con riferimento alla pretesa erronea valutazione degli importi richiesti da parte del ed all'eccepita prescrizione CP_1 del canone di concessione non possono essere vagliate nel presente procedimento, trattandosi di questioni oggetto della separata causa già decisa con sentenza dal Tribunale di Genova ed attualmente pendente in grado di appello”; erano state invece ritenute ammissibili e sommariamente fondate le doglianze svolte dall'opponente con riferimento alla richiesta di pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sui canoni di concessione, quantificati dal Tribunale di Genova nel solo importo capitale, oltre adeguamento ISTAT, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in parte qua [v. ordinanza del 28.7.2020].
Nelle more, la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1047 del 26.7.2024, prodotta in corso di causa, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'odierno opponente, ha rideterminato il canone dovuto in euro 42,43 mensili per il periodo agosto 2003 – gennaio 2004, condannando al pagamento Parte_1 dell'importo di euro 254,57 per detto periodo, nonché al pagamento di euro 22.707,00 per il periodo febbraio 2004 – ottobre 2010, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo e ad eventuali differenze tra quanto dovuto e quanto versato. A differenza del giudice di primo grado, la Corte di Appello ha:
- condannato l'appellante al pagamento delle somme dovute all'amministrazione a titolo di canone per l'occupazione dell'alloggio concesso, come rideterminate nei diversi periodi di riferimento, senza limitarsi al mero accertamento del debito;
- Statuito in ordine agli accessori, dovuti a titolo di interessi legali decorrenti dal dì del dovuto e sino al saldo. Conseguentemente, a seguito della pronuncia di appello, da un lato, è venuta meno l'obbligazione come azionata – in punto capitale – dall'amministrazione con l'ingiunzione fiscale opposta (fondata sul disposto della pronuncia di primo grado riformata) e, dall'altro lato, sono stati regolati gli accessori sulla somma capitale rideterminata, precludendosi quindi nella presente sede una pronuncia anche su tale punto.
Non resta allora che procedere all'annullamento del provvedimento opposto, stante la riconsiderazione del rapporto giuridico sottostante ad opera del giudice di appello. D'altra parte, non può più essere in questa sede esaminata neppure la domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento dei canoni, avendo le amministrazioni convenute già ottenuto un titolo condannatorio idoneo al recupero delle somme dovute dall'opponente (salvo ulteriore gravame, che non inciderebbe comunque sulla caducazione dell'ingiunzione fiscale). La sopravvenuta riduzione del credito erariale, a seguito di intrecci processuali imponderabili verificatisi nelle more dell'emissione dell'atto opposto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Annulla l'ingiunzione prot. n. 0023129 dell'11.5.2020;
- Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
La Spezia, 10 marzo 2025
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