Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2025
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 199/2025
ORDINANZA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Martello
LETTO il ricorso ex artt. 700 cod. proc. civ. proposto ante causam nell'interesse di
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , ;
[...] CP_17 CP_18
ESAMINATI gli atti e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
A SCIOGLIMENTO della riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2025;
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato in data 30 gennaio 2025, parte ricorrente – composta da quattro associazioni ambientaliste e venticinque cittadini abitanti nei pressi della Piazza PA in ovvero frequentatori abituali della stessa – mira ad ottenere, Pt_1 previo accertamento della illegittimità della condotta del di “adottare una CP_19 delibera di così rilevante impatto ambientale in violazione del diritto soggettivo all'ambiente costituzionalmente tutelato e del diritto alla salute dei ricorrenti” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 36),
l'immediata inibizione al dell'esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. CP_19
237 del 29 agosto 2024 e di ogni altro atto amministrativo presupposto o preliminare e, per l'effetto, la disapplicazione della stessa e l'ordine all'ente comunale di non attuare i lavori di abbattimento e sostituzione di n. 10 cedri siti in Piazza PA in oltre ad “ogni altro Pt_1 provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il
- 1 -
1.1. La parte ricorrente rappresenta, in fatto, quanto segue:
- che il è risultato beneficiario dei fondi del Progetto “Periferie al centro CP_19
– nuovi modelli di vivibilità urbana”, istituito dall'articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, mediante il quale il Progetto presentato da tale Ente è stato inserito tra quelli selezionati per l'assegnazione del finanziamento;
- che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del Bando allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, è stata stipulata una
Convenzione tra il e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CP_19
- che, tra i progetti per i quali il Comune di è risultato assegnatario dei fondi, vi è Pt_1 quello contraddistinto al n. 15 e denominato “Realizzazione parcheggio interrato e riqualificazione superficiale Piazza PA” (d'ora in avanti “Progetto” o “Intervento”);
- che tale intervento è rivolto alla “Riqualificazione urbana” della Piazza PA sita in e, inizialmente, prevedeva la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e il Pt_1 rifacimento dell'area superficiale della Piazza;
- che, ciononostante, il , per ragioni di sostenibilità finanziaria, richiedeva CP_19 ed otteneva l'autorizzazione alla rimodulazione del Progetto, così sostituendo la realizzazione del parcheggio sotterraneo con un parcheggio di scambio, da collocarsi in zona differente rispetto alla Piazza PA;
- che, pertanto, con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 29 agosto 2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- che il rifacimento dell'area superficiale della Piazza PA comprende anche le aree antistanti adibite a parcheggio e la relativa viabilità (tra cui, quindi, anche un tratto di
Corso Nizza) e prevede la modifica della pavimentazione, l'installazione di alcuni elementi di arredo – quali portabici, cestini, tavoli con sedute, fontana d'acqua potabile, sedute di vario genere (spostabili, tipo chaise longue, angolari) –, l'installazione di un'area giochi, di una fontana ornamentale a pavimento e di pensiline pedonali, nonché
l'abbattimento della totalità degli alberi attualmente presenti sulla Piazza (Cedri, della specie Cedrus atlantica 'glauca') e la rimozione delle relative ceppaie;
- 2 - - che tale abbattimento non è motivato da alcuna necessità di tutelare l'incolumità pubblica o in alcun modo collegato con le condizioni fitostatiche e fitosanitarie dell'alberata in quanto i dieci cedri attualmente presenti sono esemplari storici, di dimensioni rilevanti (il diametro del relativo fusto è risultato tra i 60 e i 90 cm e la relativa altezza è risultata di circa 20 metri) e di età considerevole (almeno 70 anni di età) e rivestono un valore ambientale ed ornamentale calcolabile e monetizzabile;
- che, ciononostante, il Progetto ha del tutto omesso di prendere in considerazione tali aspetti, non avendo l'ente comunale svolto alcun calcolo del valore ornamentale, né del valore delle funzioni ecosistemiche svolte dall'alberata, né peraltro alcuna analisi fitostatica delle piante per la valutazione delle loro rispettive condizioni;
- che, in data 19 luglio 2024, le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno inviato una diffida al richiedendo formalmente di non procedere all'abbattimento CP_19 degli alberi atteso il rilevante danno ambientale che ne potrebbe conseguire;
- che, in pari data, le medesime Associazioni hanno inviato analoga missiva al Ministero dell'Ambiente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che, con nota del 1° agosto 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto al di fornire evidenze della conformità urbanistica e del rispetto delle CP_19 norme del Piano regolatore nell'ambito dell'esecuzione del Progetto, chiedendo spiegazioni in ordine all'abbattimento dell'alberata;
- che il Comune di in risposta a tale richiesta, con nota del 28 agosto, ha affermato Pt_1 che la decisione in ordine al rinnovo della vegetazione era dovuta al rischio di perdita di stabilità delle piante, elevato nell'arco del prossimo decennio;
- che i lavori sono stati calendarizzati con relativo avvio a far tempo dal mese di aprile
2025.
1.2. A sostegno dell'istanza cautelare, parte ricorrente assume, dunque, essere stato violato dall'ente comunale convenuto il proprio diritto all'ambiente, inteso nella sua accezione di diritto ad un ambiente salubre e di diritto all'integrità dell'ambiente; in particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti la violazione di tale diritto – ed il conseguente danno alla salute che potrebbe realizzarsi – sarebbe direttamente correlato all'abbattimento dei n. 10 cedri e alla perdita delle funzioni ecosistemiche che gli stessi svolgono, ovvero stoccaggio del carbonio atmosferico, rimozione di inquinanti atmosferici, regolazione della temperatura, protezione idrogeologica, infiltrazione delle acque meteoriche, tutela della biodiversità e della qualità degli habitat, protezione idrogeologica, impollinazione, nonché dei benefici di natura sociale.
- 3 - 1.3. Nell'evidenziare la sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare, i ricorrenti
– assumendo che la controversia debba essere attratta alla giurisdizione del giudice ordinario attesa la violazione di diritti fondamentali (ambiente e salute) costituzionalmente garantiti e del più generale principio del neminem laedere – ritengono sussistere oltre alla propria legittimazione attiva – collegata al grave ed irreparabile danno che i medesimi subirebbero in conseguenza dell'abbattimento dell'alberata ed altresì al criterio della c.d. vicinitas al luogo oggetto di intervento, nonché, avuto riguardo alle associazioni di categoria, all'interesse statutario alla tutela e alla protezione dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema – il fumus boni iuris, identificando lo stesso nella stretta correlazione tra ambiente e salute (recte “benessere umano”, cfr. ricorso introduttivo, pag. 21) di talché “le sofferenze dell'individuo a fronte di una menomazione dell'ambiente si realizzano in conseguenza di un mutamento che ne impedisce il godimento” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 21).
In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la condotta dell'ente comunale si sarebbe connotata di antigiuridicità laddove lo stesso ha del tutto omesso, nel corso della fase progettuale, ogni valutazione in ordine alla tutela dell'ambiente ed alle funzioni ecosistemiche svolte dall'alberata il cui abbattimento causerebbe un costo energetico ed ambientale di rilevanti dimensioni. I ricorrenti lamentano, inoltre, la totale assenza di analisi svolte a cura del CP_19 volte all'accertamento della condizione fitostatica dei cedri nonché della possibilità di
[...] rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità a causa della propensione al cedimento. Al riguardo evidenziano che, all'esito delle analisi svolte da propri consulenti incaricati, è emersa l'insussistenza di alcun pericolo di crollo o cedimento tale da giustificare l'abbattimento dell'alberata, rilevando altresì come ogni albero svolge servizi ecosistemici quali stoccaggio del carbonio atmosferico, rimozione di inquinanti atmosferici, regolazione della temperatura, protezione idrogeologica, infiltrazione delle acque meteoriche tutela della biodiversità e della qualità degli habitat, impollinazione e benefici sociali, oltre al valore ornamentale (quantificato nell'importo complessivo di euro 223.560,00).
I ricorrenti osservano, altresì, come i cedri – appartenenti alla varietà “Cedrus atlantica A” – siano rari esempi di maestosità, longevità, per età o dimensioni, nonché di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie e, pertanto, l'esecuzione del progetto, implicando l'abbattimento immotivato di alberi decennali in buone condizioni, comporterebbe un danno all'ambiente e, conseguentemente, alla salute dei cittadini.
1.4. Avuto riguardo al periculum in mora, i ricorrenti evidenziano che “il pregiudizio che conseguirà all'abbattimento dell'alberata riveste certamente i caratteri della gravità,
- 4 - dell'imminenza e dell'irreparabilità” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 33). Quanto alla gravità del pregiudizio subiendo gli stessi richiamano tutte le allegazioni e deduzioni svolte in relazione al fumus boni iuris ed alle innumerevoli funzioni ambientali ed ecosistemiche svolte dall'alberata; in ordine all'imminenza ribadiscono che, in forza dell'approvazione del progetto, l'inizio dei lavori sarebbe programmato a distanza di pochi mesi e, quanto alla irreparabilità, il danno conseguente all'abbattimento dell'alberata non potrebbe in alcun modo essere compensato dalla successiva piantumazione di nuovi alberi in quanto le piante di nuova installazione avrebbero una altezza ed una dimensione inferiore a quelle dei cedri e tale da privare per lungo tempo (ovvero sino al raggiungimento di qualità analoghe a quelle degli alberi oggetto di abbattimento) i ricorrenti delle principali funzioni ecosistemiche svolte da questi ultimi.
1.5. Tanto premesso, parte ricorrente conclude chiedendo: “In via preliminare:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta del dell'adottare una CP_19 delibera di così rilevante impatto ambientale in violazione del diritto soggettivo all'ambiente costituzionalmente tutelato e del diritto alla salute dei ricorrenti;
In via principale:
- con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disposta ogni istruttoria eventualmente e laddove ritenuta necessaria, ordinare al di sospendere immediatamente l'esecutività della CP_19
Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 29/08/2024, e ogni altro atto amministrativo presupposto
e preliminare, e, per l'effetto, disapplicarla e conseguentemente ordinare la non attuazione dei lavori di abbattimento e sostituzione di n. 10 cedri siti in Piazza PA, e, comunque, Pt_1 disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo;
IN OGNI CASO: con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA secondo legge”.
2. Il resistente nel costituirsi in giudizio e nel contestare tanto CP_19
l'ammissibilità dell'invocata tutela cautelare, attesa la carenza del requisito di sussidiarietà, quanto la sua la fondatezza, in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalla legge, assume, in via preliminare ed in punto di fatto, quanto segue:
- che con legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 974, veniva istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia e per la realizzazione di tale
- 5 - Programma veniva costituito il “Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2016;
- che con DPCM 25 maggio 2016 e con il bando ad esso allegato venivano disciplinate le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti da finanziare in attuazione del citato Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia;
- che l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevedeva la stipula di apposita
Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
- che il Comune di nel rispetto del citato bando, presentava un progetto che Pt_1 prevedeva diversi interventi che veniva valutato positivamente;
- che, pertanto, il otteneva il finanziamento di euro 17.993.600,00 a valere sulle CP_19 risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- che tra gli interventi presentati dal il n. 15 riguardava la CP_19
“Realizzazione parcheggio interrato e riqualificazione superficiale Piazza PA” al quale veniva destinata la somma di euro 3.330.000,00 a valere sui fondi del piano periferie di cui al D.M. 25 maggio 2016;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 1243 del 10 agosto 2021, l'appalto per la realizzazione dell'intervento n. 15 veniva aggiudicato all' Controparte_20
(capogruppo mandatario), (mandante), con sede in
[...] Controparte_21
Corso Ferrucci n. 112, 10138, Torino, con un ribasso percentuale offerto del 43,66% e così per un importo dell'appalto di euro 233.200,39 oltre al contributo Inarcassa e all'IVA in misura di legge;
- che, in data 30 giugno 2023, il presentava alla Presidenza del CP_19
Consiglio dei Ministri “Istanza di rimodulazione progetto” con la quale chiedeva di modificare l'intervento n. 15 degli interventi oggetto del progetto originariamente approvato;
la richiesta di modifica, per ragioni di sostenibilità finanziaria, riguardava la
“Realizzazione parcheggio interrato e riqualificazione superficiale Piazza PA”;
- che, con nota del 10 ottobre 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta all'istanza comunale di cui sopra, comunicava l'autorizzazione alla “rimodulazione
- 6 - proposta, subordinata ad una maggiore definizione dei due sotto interventi proposti, con indicazione di dettaglio delle azioni previste, dei quadri economici di ciascun lotto, delle coperture finanziarie previste”;
- che, con Determinazione dirigenziale n. 277 del 23 febbraio 2024, l'Amministrazione comunale rettificava effettivamente l'incarico limitando la progettazione alla parte superficiale dell'area;
- che, in data 9 settembre 2024, il concludeva con la Presidenza del CP_19
Consiglio dei Ministri la convenzione di cui all'art. 10 del bando allegato al DPCM 25 maggio 2016;
- che, in data 19 luglio 2024, le associazioni ambientaliste cuneesi – , Parte_4 [...]
, , – esprimevano al Comune Parte_1 Parte_3 Parte_2 di la loro contrarietà in ordine “al previsto progetto di risistemazione di Piazza Pt_1
PA che prevede l'abbattimento dei cedri” sostenendo la non ammissibilità dell'abbattimento dei cedri “senza la presenza di motivate ragioni di precaria stabilità e conseguenti rischi per la sicurezza delle persone”, diffidandolo a “revisionare il progetto con la salvaguardia dei cedri esistenti”;
- che queste ultime, in pari data, inviavano le loro osservazioni in ordine al non abbattimento degli alberi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vista la lettera delle Associazioni, invitava il a fornire “un riscontro in ordine alla conformità urbanistica del progetto CP_19 approvato e al rispetto delle norme di attuazione del piano regolatore, nonché alle motivazioni alla base dell'abbattimento degli esemplari, con contestuale trasmissione di perizia tecnica sullo stato di salute degli alberi”;
- che il Comune, in data 28 agosto 2024, con nota prot. n. 0069137, precisava quanto segue: “Conformità urbanistica e rispetto delle norme di attuazione del P.R.G.
Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 40-9137 del 07 luglio 2008, e sue successive modifiche e varianti, il terreno occupato dalla Piazza PA e viabilità annessa ha la seguente destinazione urbanistica “Altre attrezzature di interesse generale” (Art. 59 delle Norme di Attuazione, a seguire N.d.A.), con rimando alle specifiche destinazioni riportate nelle planimetrie di
P.R.G. Per Piazza PA, sulla base di quanto individuato nella tavola P6.1 “Assetto della Città Storica Spazi Pubblici” il sedime in oggetto è classificato come: “Vie e piazze con specifica vocazione pedonale”. Tra i principali obiettivi che il P.R.G. vigente intende
- 7 - perseguire, vi è sicuramente quello legato alla riqualificazione degli spazi pubblici nel territorio ricadente nella “Città consolidata” (art.37.02 Norme tecniche di Attuazione del
P.R.G.), non a caso, Piazza PA è classificata dalla succitata tavola P6.1 del P.R.G. tra le “Piazze, sagrati e spazi pubblici da riqualificare”.
Si specifica inoltre che l'art. 15 delle N.d.A. recante la disciplina della “Tutela e sviluppo del verde urbano”, subordina tutti i progetti di sistemazione a verde di aree pubbliche e private, a decorrere dall'approvazione del “Regolamento generale del verde” o delle
“Linee Guida” da parte del alle indicazioni contenute nello strumento CP_19 sopracitato, con particolare riferimento alle tipologie di essenze (arboree e arbustive) utilizzabili.
Poiché ad oggi il Regolamento in questione non è ancora stato adottato la disposizione non è applicabile.
Peraltro, l'articolo 15 suddetto si limita a prevedere che, solo nell'ambito dei progetti di sistemazione a verde di aree, ossia quelli disciplinati dal citato 1° comma, dovrà essere mantenuto il verde naturale piantumato esistente;
pertanto, il progetto in questione non rientra fra quelli di cui alla citata disposizione trattandosi della riqualificazione di una piazza e non di un'area verde.
Inoltre, si precisa che i cedri da abbattere non sono inseriti nell'elenco degli alberi monumentali della Regione Piemonte e quindi non sono soggetti alla tutela prevista dalla
Legge Regionale 50/1995.
Parimenti, come peraltro comunicato dalla Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio con nota del 12 giugno 2023, il sedime di Piazza PA non può essere soggetto a vincoli di interesse culturale, paesaggistico o storico in quanto manchevole dei requisiti di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Da quanto sopra evidenziato il progetto proposto risulta conforme alla normativa urbanistica vigente.
Motivazioni alla base dell'abbattimento dei cedri
L'abbattimento dei cedri si colloca all'interno di un progetto di rigenerazione architettonico-funzionale della piazza, così come peraltro previsto dal vigente P.R.G., nonché di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.
Quindi, in un'ottica di massimizzazione delle risorse e di lunga durata della riqualificazione, il ricambio vegetazionale – pratica ordinaria e storicamente documentata anche nei giardini tutelati di interesse culturale – garantirà, a fronte dei 10 cedri che
- 8 - andranno perduti, la messa a dimora di 48 nuovi alberi appartenenti a specie e a classi di grandezza diversa, oltre a 1100 tra arbusti e piante tappezzanti, i quali aumenteranno in modo significativo la biodiversità della piazza e garantiranno anche, sul lungo periodo, un netto miglioramento della qualità dell'aria.
Si specifica che le nuove piante saranno già piantumate di considerevoli dimensioni e, grazie anche alle nuove tecniche di impianto che consentono la crescita e lo sviluppo delle alberature con tempi molto più rapidi rispetto al passato, la piazza beneficerà, entro stretto giro, di un'alberatura considerevole in termini di quantità e dimensioni.
Per quanto riguarda la perizia tecnica sullo stato di salute degli alberi, avendo optato per la pratica del ricambio vegetazionale completo, non è stata eseguita”;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 29 agosto 2024
l'Amministrazione Comunale, visti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica e il quadro tecnico economico presentati dal RTP, “Ritenuto di approvare, in sola linea tecnica, tale progetto di fattibilità tecnico economica” deliberava di “approvare, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto corredati dagli allegati”;
- che dagli allegati al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (“PFTE”), come da ultimo rimodulato e approvato con la Deliberazione di cui sopra, nonché dal riscontro del
Comune del 28 agosto 2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Associazioni ambientaliste, si evince che l'intervento relativo alla riqualificazione di Piazza PA, in ordine al profilo della “Sostenibilità”, è finalizzato a “migliorare sensibilmente le condizioni ambientali dell'ambito rispetto allo stato di fatto. Di seguito si riportano alcuni dati significativi descrittivi del progetto e il confronto con le quantità dello stato attuale dei luoghi:
- Alberi: in progetto sono previsti 38 alberi (ndr. oggi 48), con un aumento di più del doppio rispetto alle condizioni attuali (+170% rispetto a 14 alberi). Tali piantumazioni, unite ai nuovi elementi frangisole previsti in progetto, aumenteranno sensibilmente le aree ombreggiate.
- Aree piantumate con arbusti: un progetto è prevista una superficie piantumata con arbusti pari a 1.110 mq circa, con un aumento di più del triplo rispetto alle condizioni attuali (+320% rispetto a 260 mq circa)” ;
- che tale progetto di fattibilità tecnico-economica è disciplinato dall'art. 41 del d.lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) che regola la progettazione in materia di lavori
- 9 - pubblici e dispone che la stessa si articoli “in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo";
- che il PFTE che qui ci occupa costituisce, quindi, il primo dei due livelli successivi di approfondimenti tecnici, che si completa con il livello successivo costituito dal Progetto
Esecutivo, senza il quale non può essere concretamente avviato alcun tipo di intervento;
- che, secondo il cronoprogramma pubblicato dal sul proprio sito CP_19 istituzionale:
- in data 29 agosto 2024 la Giunta avrebbe dovuto approvare il PFTE, e così è stato;
- in data 31 dicembre 2024 il Comune avrebbe dovuto approvare il Progetto esecutivo, ossia la seconda fase prevista dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023, per la progettazione pubblica che, tuttavia, ad oggi, non ha ancora avuto luogo;
- in data 28 febbraio 2025 il avrebbe dovuto predisporre una gara d'appalto per CP_19 affidare i lavori oggetto del Progetto esecutivo ad un operatore economico e tale gara, in assenza dell'approvazione del Progetto esecutivo, ad oggi non è stata ancora bandita;
- in data 1° aprile 2025 l'aggiudicatario avrebbe dovuto iniziare i lavori ma, in assenza di qualsivoglia approvazione di Progetto esecutivo e, conseguentemente, di gara pubblica per l'affidamento dell'appalto di lavori, ad oggi non sussiste alcun aggiudicatario che possa iniziarli;
- in data 30 giugno 2026 i lavori avrebbero dovuto (rectius devono) essere conclusi;
- che l'originario cronoprogramma, che risulta ad oggi superato, perlomeno nelle sue fasi iniziali, impone tuttavia all'Amministrazione di procedere secondo una rigorosa scansione temporale che assicuri il termine dei lavori entro il 30 giugno 2026, dato che la realizzazione del Progetto di Piazza PA gode di un finanziamento pubblico condizionato al rispetto di tempistiche ben definite.
2.1. Tanto premesso, l'amministrazione resistente, nell'evidenziare in diritto la natura endoprocedimentale della deliberazione impugnata – siccome avente ad oggetto il Progetto di
Fattibilità Tecnico-Economica e, dunque, lo studio preliminare ai fini della realizzazione di un progetto edile o infrastrutturale volto ad individuare i lavori da realizzare ed i relativi costi e tempi di esecuzione – e la sua conseguente inidoneità a ledere posizioni giuridiche soggettive, rileva l'inutilità della pronuncia inibitoria richiesta dalla controparte in quanto, solo ed esclusivamente con l'approvazione del progetto esecutivo il potrebbe procedere all'affidamento CP_19 dell'appalto di lavori ed avviare l'attività di attuazione del progetto di ristrutturazione della Piazza
PA. In altri termini, secondo la prospettazione della parte resistente, difetterebbe in primo
- 10 - luogo l'attualità del pericolo lamentato. Inoltre, il eccepisce l'inammissibilità ed CP_19 inutilità della disapplicazione della Deliberazione n. 237/2024 ad opera dell'autorità giudiziaria adita non avendo la parte ricorrente dedotto alcun vizio di legittimità dell'atto così precludendo al g.o. lo scrutinio di legalità dell'atto amministrativo.
2.2. L'amministrazione resistente eccepisce altresì, in via preliminare ed assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, evidenziando come nel caso in esame si controverta della scelta dell'amministrazione di adottare o meno provvedimenti espressione della propria discrezionalità amministrativa;
rileva, in ogni caso, che, in base al criterio del “petitum sostanziale”, la richiesta di
“non attuazione dei lavori di abbattimento e sostituzione di n. 10 cedri siti in Piazza PA,
formulata dai ricorrenti, inserendosi nell'ambito del più ampio e generale “Progetto di Pt_1
Fattibilità Tecnico Economica” finalizzato alla riqualificazione di Piazza PA, afferisce al profilo inerente all'attività di programmazione urbanistico-edilizia e pianificatoria del territorio di cui l'Amministrazione pubblica è esclusiva titolare e che, pertanto, ai sensi della norma di cui all'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., è materia attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il quale è competente a conoscere, oltre all'azione di annullamento del provvedimento illegittimo, anche la domanda risarcitoria connessa all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Peraltro, nel contestare i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte, l'ente comunale resistente osserva come, non sussistendo nel caso di specie alcuna condotta omissiva della P.A. in ordine all'adozione di opportuni provvedimenti volti a tutelare il diritto alla salute, né alcun danno ambientale o alla salute verificatosi, ma unicamente un provvedimento con finalità pianificatorie, sussista inequivocabilmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.3. Parte resistente eccepisce altresì, ancora in via preliminare, l'inammissibilità della tutela cautelare d'urgenza richiesta dalla controparte per difetto del requisito della residualità in considerazione della circostanza che la tutela d'urgenza nei confronti di un provvedimento della pubblica amministrazione è assicurata dalle norme di cui al Titolo II del Codice del Processo
Amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) mediante la previsione di una pluralità di forme di tutela cautelare anche ante causam al fine di paralizzare gli effetti lesivi che possono derivare da un provvedimento amministrativo.
2.4. Quale ulteriore questione preliminare, l'ente comunale contesta la carenza di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente denominata “ ”, Parte_2 evidenziando come la stessa sia stata costituita al solo ed esclusivo scopo di contestare il progetto di riqualificazione di Piazza PA e, dunque, di procedere all'impugnazione di singoli
- 11 - atti e/o provvedimenti amministrativi – ossia in funzione di iniziative giudiziarie contingenti – difettando, conseguentemente, dei requisiti enucleati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato al fine del riconoscimento della legittimazione ad agire.
2.5. Nel merito, parte resistente contesta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora della tutela cautelare richiesta dai ricorrenti, assumendo l'inesistenza sia della condotta antigiuridica imputabile all'amministrazione comunale sia del lamentato pregiudizio, e conclude, pertanto, chiedendo: “in via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza dei presupposti dell'azione;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' ; Parte_2 nel merito:
- respingere le domande di parte attrice, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, in ogni caso, per l'insussistenza del danno sia attuale sia potenziale.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori come per legge”.
3. Rigettata la richiesta – formulata dai ricorrenti – di emissione del provvedimento d'urgenza inaudita altera parte (con decreto depositato in data 31 gennaio 2025), all'udienza del
13 marzo 2025, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
4. Orbene, è noto che, ai fini della concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c. è necessaria la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris (approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e del periculum in mora
(pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo).
Postulando il fumus boni iuris la verifica della probabilità di accoglimento della domanda nel successivo giudizio di merito, è necessaria l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria nonché, a pena di inammissibilità, l'attualità dello stesso, non potendo trattarsi di diritto ipotetico od eventuale.
In ordine, invece, al periculum in mora lo stesso deve risultare (almeno nei fatti storici che lo potrebbero concretare) fin dall'atto introduttivo. Con riferimento alla imminenza del pregiudizio, la giurisprudenza ritiene che esso debba “incombere con sicura probabilità” non essendo sufficiente
“la sua remota possibilità”, sicché il giudice è tenuto ad accertare non solo l'esistenza del
- 12 - periculum, ma anche la necessità di provvedere urgentemente (onde evitare che il danno temuto si trasformi in danno effettivo), in assenza della quale non v'è ragione per l'emissione del richiesto provvedimento.
5. Tanto premesso, si ritiene, in questa sede, che il ricorso cautelare proposto dai venticinque cittadini e dalle quattro associazioni ambientaliste ricorrenti non possa trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
5.1. In particolare, ad assumere rilievo dirimente nel senso dell'infondatezza della domanda cautelare, a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, è la questione preliminare – oggetto di specifica eccezione da parte del comune resistente – relativa alla sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito.
5.2. Ed invero, giova premettere che, in forza del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., la domanda cautelare ante causam deve proporsi con ricorso davanti al giudice competente a conoscere il merito;
evidente è, pertanto, la finalità sottesa a tale previsione, ovvero quella di raccordare la cognizione cautelare con quella di merito.
Conseguenza inevitabile di tale impostazione normativa è che, nel caso di domanda cautelare proposta ante causam, la parte ricorrente deve indicare espressamente le conclusioni che saranno oggetto dell'eventuale successivo giudizio di merito, anche e soprattutto nell'ipotesi in cui venga richiesto un provvedimento totalmente anticipatorio, così come previsto dalla norma di cui all'art. 669 octies, comma 6 c.p.c. proprio in relazione ai ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c.-.
5.3. Tanto premesso, deve osservarsi come i ricorrenti lamentino che la decisione del
– assunta con Deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 29 agosto 2024 CP_19
– di provvedere, nell'ambito del progetto di riqualificazione della Piazza PA, all'abbattimento della totalità degli alberi attualmente ivi presenti (della specie “Cedrus Atlantica Glauca”) determini un grave, imminente ed irreparabile danno alla salute dei singoli ed all'ambiente delle persone ivi residenti, censurando altresì la scelta amministrativa in quanto priva di idonea motivazione in relazione all'opportunità dell'abbattimento dell'alberata.
La causa petendi è, quindi, rappresentata, quanto al giudizio di merito, dalla lesione del diritto alla salute ed all'ambiente derivante dai lavori, dal tipo di progetto approvato e dalla sua traduzione in atto, ed il petitum dal risarcimento del danno, che potrebbe esser impedito soltanto mediante pronuncia di provvedimento inibitorio dell'inizio dei lavori, al fine di scongiurare il paventato duplice pregiudizio (alla salute ed all'ambiente, inteso, quest'ultimo nella sua accezione di ambiente salubre e diritto alla sua integrità ecosistemica); in altri termini, l'oggetto del contendere va identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni patiendi dai
- 13 - privati residenti nella zona, in conseguenza della illegittima scelta amministrativa di abbattimento degli alberi presenti in Piazza PA (cfr. conclusioni di cui al ricorso introduttivo).
Orbene, la prospettazione dei ricorrenti impone evidentemente la risoluzione della questione inerente alla individuazione del giudice dotato di potere giurisdizionale, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre distinguere l'ipotesi nella quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica e, dunque, dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo (ove la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in considerazione dell'accertamento in ordine alla legittimità o meno dell'esercizio del potere pubblico), da quella in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori (nella quale la giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere).
Dal complessivo tenore del ricorso introduttivo – e dalle conclusioni ivi rassegnate – emerge, dunque, l'intenzione dei ricorrenti di stigmatizzare l'operato dell'ente comunale (sub specie della scelta discrezionale dal medesimo operata in relazione all'abbattimento dell'alberata di Piazza
PA) quale causa efficiente del pericolo di lesione del diritto alla salute ed all'ambiente, entrambi dotati di copertura costituzionale;
in altri termini, la domanda risarcitoria – prospettata quale oggetto dell'instaurando giudizio di merito – afferisce a pregiudizi che risultano essere, secondo la tesi dei ricorrenti, in stretta correlazione causale con l'atto amministrativo di approvazione del progetto di riqualificazione urbanistica.
Ebbene, al riguardo, appare evidente – come, peraltro, condivisibilmente assunto dall'ente comunale resistente – che a venire in rilevo, nella fattispecie che ci vede impegnati, non sia un mero comportamento dell'amministrazione pubblica bensì un agere provvedimentale, ovverosia una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoritativi della stessa, del quale i ricorrenti assumono l'illegittimità del relativo esercizio.
Ne consegue che, non avendo parte ricorrente finanche ipotizzato un abuso o una carenza di potere amministrativo – che legittimerebbe e fonderebbe la sussistenza di giurisdizione del giudice ordinario – oggetto del giudizio rimane l'atto amministrativo e la sua legittimità, del quale, peraltro, viene altresì chiesta la disapplicazione in considerazione della circostanza che gli effetti pregiudizievoli siano in rapporto di causalità con il provvedimento espressione della discrezionalità amministrativa.
Giova, dunque, rilevare che dall'esame della documentazione depositata in atti è dato evincersi che la delibera del Comune di n. 237 del 29 agosto 2024 – della quale i ricorrenti Pt_1
- 14 - chiedono la sospensione e la disapplicazione – ha ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di riqualificazione dell'area superficiale di Piazza
PA (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte ricorrente /doc. n. 12 allegato alla produzione di parte resistente) e che tale progetto di riqualificazione urbanistica si colloca nell'ambito di un più ampio programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in relazione al quale il è risultato CP_19 beneficiario dei finanziamenti pubblici, come rappresentato, peraltro, dai ricorrenti medesimi.
Orbene, non v'è chi non veda come la controversia in esame, riguardando atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'utilizzo del territorio, non possa che afferire – come pure eccepito dall'ente comunale odierno resistente – alla fattispecie disciplinata dalla norma di cui all'art. 133, lett. f) c.p.a., a mente della quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio,
e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
La menzionata disposizione normativa attribuisce, dunque, la materia dell'edilizia pubblica alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale è conseguentemente competente a conoscere anche l'azione di condanna derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività proposta, contestualmente all'azione di annullamento o in via autonoma, compresa la richiesta risarcitoria
(cfr. ex multis Cass. 4424/2023).
Ciò significa che i diritti fatti valere dal privato in tale materia degradano ad interessi legittimi, se e nei limiti in cui si contrappongano all'agire dell'ente pubblico rientrante nell'ambito di leggi e regolamenti, come sopra esposto, e che un parallelo danno ingiusto sotteso all'art. 2043 c.c. non possa configurarsi davanti al giudice ordinario, non potendosi invocare il potere di disapplicazione ad esso spettante.
In definitiva, ove il comportamento dell'Amministrazione sia ricollegabile a un formale provvedimento, la giurisdizione dovrà essere incardinata innanzi al Giudice amministrativo, indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo (cfr. Cass. S.U. ord. 33242/2022). Al riguardo, peraltro, il richiamo operato dai ricorrenti all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Spetta al giudice
- 15 - ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della p.a. qualora sia dedotta l'omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo” (cfr.
Cass. Civ. SU, 23/2/2023 n. 5668) non appare pertinente in relazione alla fattispecie oggetto di indagine in quanto la domanda proposta, dovendo essere inquadrata nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 133 c.p.a., è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il quale ha, pertanto, cognizione estesa anche alla tutela dei diritti soggettivi, senza che possa ritenersi che le posizioni giuridiche sottostanti, pur considerabili in sé quali diritti soggettivi fondamentali dotati di rilevanza costituzionale massima, possano viceversa trovare tutela davanti al giudice ordinario.
5.4. Deve, pertanto, essere affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di ricorso;
peraltro, essendo decorsi al momento del deposito del ricorso i termini (60 giorni) per l'eventuale impugnazione del provvedimento amministrativo innanzi indicato, non deve farsi luogo ad alcuna traslatio iudicii ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 11 L.C.A.
6. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del presente procedimento tra le parti costituite, l'assoluta novità delle questioni giuridiche affrontate e la natura della controversia si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2
c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
• Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto alla domanda cautelare proposta;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parti.
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo, 14 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Martello
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