TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
428 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2022 R .G. tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Angelillis e Moreno Del Parte_1
Col come da mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mria Celeste Controparte_1
Arbia come da mandato in atti
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, al tempo dei fatti dipendente a tempo determinato di Controparte_1 quale addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, ha esposto che il 23 dicembre
[...]
2018 nel corso della sistemazione di bottiglie sul relativo scaffale, e mentre egli si trovava chino a terra ad aprire gli scatoloni da cui estrarre le bottiglie da collocare, una bottiglia era caduta dallo scaffale e alcune schegge di vetro lo avevano colpito al volto, richiedendo l'accesso al
Pronto Soccorso e l'applicazione di punti di sutura. Ritiene sussistere la responsabilità del datore di lavoro per l'assente formazione ( era Pt_1 normalmente adibito ad un diverso reparto e nessun insegnamento aveva ricevuto con riguardo alla mansione cui era stato quel giorno comandato) e per non essere state collocate sugli scaffali fascette protettive atte ad impedire, o almeno ostacolare, la caduta delle bottiglie;
chiede la condanna dello stesso al risarcimento del danno biologico derivato in misura, quanto al danno permanente, delle riduzione del 6% della integrità fisica oltre all'inabilità temporanea per 60 giorni. si è costituito assumendo che le scaffalature erano comunque Controparte_1 conformi alle norme in materia, che la semplicità delle incombenze non richiedeva nessuna istruzione diversa da quella che il lavoratore aveva comunque ricevuto e che la versione del sinistro sostenuta era diversa da quella fornita nella denuncia all'Inail dove il lavoratore risultava essere stato in piedi a sistemare le bottiglie che, pertanto, lui stesso aveva fatto cadere.
Insussistente una qualche propria colpa, il fatto era stato determinato dalla disattenzione del lavoratore da cui il ricorso non poteva essere accolto.
La causa stata istruita con l'assunzione di prove orali e con CTU medico legale.
2.E' stato provato dall'istruttoria –e non è neanche contestato che il 23 dicembre 2018 mentre insieme ad altri addetti, era impegnato a collocare bottiglie di vino sull'apposito scaffale Pt_1 del supermercato, (almeno) una bottiglia cadeva ed un frammento di vetro colpiva il lavoratore allo zigomo destro cagionandogli una ferita di 8 centimetri che richiedeva punti di sutura.
Provato il sinistro e la conseguente lesione, ed indiscutibile la precisa connessione con lo svolgimento delle mansioni lavorative, parte resistente assume che il fatto sia da addebitare alla negligenza del lavoratore che aveva fatto cadere la bottiglia e ritiene che un tanto sia dimostrato sia dalla incompatibilità tra la versione sostenuta nella presente sede dal ricorrente
(in base alla quale al momento della caduta della bottiglia egli sarebbe stato chino a terra intento ad aprire uno scatolone) e quella invece affermata nella denuncia di infortunio all'Inail che dal contenuto della deposizione resa da . CP_2
La posizione di parte resistente non è però condivisibile.
Se, invero, la denuncia all'Inail è atto del datore di lavoro e non del lavoratore (è così per legge e risulta anche chiaramente dal modulo compilato e presentato da “mandatario del datore di lavoro” doc. 9) da cui nessun valore di confessione del lavoratore essa può rivestire (come invece il resistente pretende), neanche può dirsi che in essa si legga una versione incompatibile con quella in oggi dal lavoratore sostenuta
Ed infatti la dinamica del fatto riportata in denuncia, in quanto assai generica, non è incompatibile con nulla, chè, se l'apertura delle scatole con le bottiglie da collocare altro non è che una parte della generale attività di sistemazione della merce sugli scaffali, nella denuncia neanche viene menzionata la rottura di bottiglie e la frase “mentre carica la corsia dei vini accidentalmente veniva colpito da una scheda –così nel testo- di vetro” neppure implica necessariamente una nota manovra maldestra del lavoratore chè, in tal caso, il contatto con il vetro frantumato non sarebbe stato “accidentale” ma evento collocabile in una prevedibile concatenazione causale.
Quanto, invece, alla deposizione di non solo il teste non ha esplicitamente attribuito CP_2 all'infortunato la causa della caduta della bottiglia (o meglio, delle bottiglie, in quanto secondo la caduta e rottura avrebbe riguardato tre bottiglie) ma la versione dal teste CP_2 sostenuta (secondo la quale sarebbe stato colpito mentre si trovava in piedi intento a Pt_1 collocare le bottiglie sul ripiano alto oltre 1,85 centimetri) non sfugge alle perplessità segnalate dal ricorrente, evidente essendo che il rimbalzo di una scheggia di vetro fino all'altezza di almeno 1,80 metri ( è alto 1,87) e con una virulenza tale da cagionare la citata ferita è Pt_1 quantomeno anomala se la bottiglia dalla quale la scheggia proviene non contiene esplosivi (o almeno vino particolarmente frizzante, ciò che neanche è stato affermato), mentre tali perplessità non sorgono ad aderire alla versione attorea confermata dalla teste Tes_1 secondo la quale il ricorrente, in quanto intento ad aprire le scatole, si trovava con il volto a ragionevole (rispetto all'evento) distanza dal pavimento.
Ma anche voler ammettere che un frammento di vetro di bottiglia possa rimbalzare fino a quasi due metro, e dunque a prescindere dalla precisa posizione del ricorrente, non v'ha dubbio che la caduta di bottiglie di vetro da scaffali in cui esse sono fittamente collocate e fino al bordo estremo del ripiano (che la fotografia 9 bis rispecchi fedelmente lo stato dei luoghi al tempo dei fatti non è contestati) è fatto obiettivamente prevedibile anche quale conseguenza degli interventi degli addetti;
ed è altrettanto innegabile che l'apposizione di bordi rialzati ai limiti dei ripiani è misura facilmente immaginabile, di facile approntamento e, se effettuata con materiali idonei, certamente adatta ad almeno ridurre il rischio di eventi come quello che costituisce oggetto di causa.
Essendo, invece, pacifico che nessuna bordatura gli scaffali presentavano (né consta presentino a tutt'oggi, nonostante il rischio si sia concretizzato), deve concludersi che il datore di lavoro non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante di avere adottato tutte le misure ragionevolmente (e, cioè, anche in base alle comuni regole di esperienza e prudenza, oltre che alle normative specifiche) esigibili per evitare il danno e ciò configura colpa rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità anche qualora (ciò che comunque nel caso di specie non è) potesse configurarsi una qualche negligenza del lavoratore purchè non sconfinante nel c.d. danno elettivo (cfr., tra le altre, Cass. 3763/21).
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il CTU –le cui conclusioni non hanno visto osservazioni ad opera delle parti- ha ritenuto un danno biologico permanente (da fastidio allo sfioramento della visibile cicatrice e da meteopatia) del 4-5% ed un danno biologico temporaneo al 75% per 10 giorni, 50% per 20 giorni, 25% per 10 giorni. Applicando la tabella del Tribunale di Milano del 2024, e neanche allegate sofferenze interiori così da risultare risarcibile la sola voce di danno biologico e dinamico relazionale, il danno temporaneo va liquidato in €1680 (75% di 84x 10; 50% di 84x20;25% di 84x10) ed il danno permanente in €6257,08 (punto base 1654,52 demoltiplicato per l'età ad €1390, 46 moltiplicato per 4,5 punti).
Quale danno patrimoniale è stata riconosciuta equa la spesa di €29,15 mentre non si reputa necessaria la spesa per la consulenza medico legale anteriore alla causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico della resistente;
non possono invece riconoscersi le spese di CTP in quanto non è documentato siano state effettivamente sostenute.
P.Q.M.
decidendo definitivamente sulla presente controversia, ogni altra domanda rigettata
Condanna al pagamento a favore del ricorrente di €7937,08 Controparte_1 oltre interessi sull'importo devalutato al 2018 ed annualmente rivalutato fino al saldo e di
€29,15 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che liquida in €5388,00 oltre oneri di legge per competenze professionali;
Pone le spese di CTU a carico del resistente in via definitiva;
Treviso, 17/10/24 Il G.L.
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 428/2022 R .G. tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Angelillis e Moreno Del Parte_1
Col come da mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Mria Celeste Controparte_1
Arbia come da mandato in atti
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, al tempo dei fatti dipendente a tempo determinato di Controparte_1 quale addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, ha esposto che il 23 dicembre
[...]
2018 nel corso della sistemazione di bottiglie sul relativo scaffale, e mentre egli si trovava chino a terra ad aprire gli scatoloni da cui estrarre le bottiglie da collocare, una bottiglia era caduta dallo scaffale e alcune schegge di vetro lo avevano colpito al volto, richiedendo l'accesso al
Pronto Soccorso e l'applicazione di punti di sutura. Ritiene sussistere la responsabilità del datore di lavoro per l'assente formazione ( era Pt_1 normalmente adibito ad un diverso reparto e nessun insegnamento aveva ricevuto con riguardo alla mansione cui era stato quel giorno comandato) e per non essere state collocate sugli scaffali fascette protettive atte ad impedire, o almeno ostacolare, la caduta delle bottiglie;
chiede la condanna dello stesso al risarcimento del danno biologico derivato in misura, quanto al danno permanente, delle riduzione del 6% della integrità fisica oltre all'inabilità temporanea per 60 giorni. si è costituito assumendo che le scaffalature erano comunque Controparte_1 conformi alle norme in materia, che la semplicità delle incombenze non richiedeva nessuna istruzione diversa da quella che il lavoratore aveva comunque ricevuto e che la versione del sinistro sostenuta era diversa da quella fornita nella denuncia all'Inail dove il lavoratore risultava essere stato in piedi a sistemare le bottiglie che, pertanto, lui stesso aveva fatto cadere.
Insussistente una qualche propria colpa, il fatto era stato determinato dalla disattenzione del lavoratore da cui il ricorso non poteva essere accolto.
La causa stata istruita con l'assunzione di prove orali e con CTU medico legale.
2.E' stato provato dall'istruttoria –e non è neanche contestato che il 23 dicembre 2018 mentre insieme ad altri addetti, era impegnato a collocare bottiglie di vino sull'apposito scaffale Pt_1 del supermercato, (almeno) una bottiglia cadeva ed un frammento di vetro colpiva il lavoratore allo zigomo destro cagionandogli una ferita di 8 centimetri che richiedeva punti di sutura.
Provato il sinistro e la conseguente lesione, ed indiscutibile la precisa connessione con lo svolgimento delle mansioni lavorative, parte resistente assume che il fatto sia da addebitare alla negligenza del lavoratore che aveva fatto cadere la bottiglia e ritiene che un tanto sia dimostrato sia dalla incompatibilità tra la versione sostenuta nella presente sede dal ricorrente
(in base alla quale al momento della caduta della bottiglia egli sarebbe stato chino a terra intento ad aprire uno scatolone) e quella invece affermata nella denuncia di infortunio all'Inail che dal contenuto della deposizione resa da . CP_2
La posizione di parte resistente non è però condivisibile.
Se, invero, la denuncia all'Inail è atto del datore di lavoro e non del lavoratore (è così per legge e risulta anche chiaramente dal modulo compilato e presentato da “mandatario del datore di lavoro” doc. 9) da cui nessun valore di confessione del lavoratore essa può rivestire (come invece il resistente pretende), neanche può dirsi che in essa si legga una versione incompatibile con quella in oggi dal lavoratore sostenuta
Ed infatti la dinamica del fatto riportata in denuncia, in quanto assai generica, non è incompatibile con nulla, chè, se l'apertura delle scatole con le bottiglie da collocare altro non è che una parte della generale attività di sistemazione della merce sugli scaffali, nella denuncia neanche viene menzionata la rottura di bottiglie e la frase “mentre carica la corsia dei vini accidentalmente veniva colpito da una scheda –così nel testo- di vetro” neppure implica necessariamente una nota manovra maldestra del lavoratore chè, in tal caso, il contatto con il vetro frantumato non sarebbe stato “accidentale” ma evento collocabile in una prevedibile concatenazione causale.
Quanto, invece, alla deposizione di non solo il teste non ha esplicitamente attribuito CP_2 all'infortunato la causa della caduta della bottiglia (o meglio, delle bottiglie, in quanto secondo la caduta e rottura avrebbe riguardato tre bottiglie) ma la versione dal teste CP_2 sostenuta (secondo la quale sarebbe stato colpito mentre si trovava in piedi intento a Pt_1 collocare le bottiglie sul ripiano alto oltre 1,85 centimetri) non sfugge alle perplessità segnalate dal ricorrente, evidente essendo che il rimbalzo di una scheggia di vetro fino all'altezza di almeno 1,80 metri ( è alto 1,87) e con una virulenza tale da cagionare la citata ferita è Pt_1 quantomeno anomala se la bottiglia dalla quale la scheggia proviene non contiene esplosivi (o almeno vino particolarmente frizzante, ciò che neanche è stato affermato), mentre tali perplessità non sorgono ad aderire alla versione attorea confermata dalla teste Tes_1 secondo la quale il ricorrente, in quanto intento ad aprire le scatole, si trovava con il volto a ragionevole (rispetto all'evento) distanza dal pavimento.
Ma anche voler ammettere che un frammento di vetro di bottiglia possa rimbalzare fino a quasi due metro, e dunque a prescindere dalla precisa posizione del ricorrente, non v'ha dubbio che la caduta di bottiglie di vetro da scaffali in cui esse sono fittamente collocate e fino al bordo estremo del ripiano (che la fotografia 9 bis rispecchi fedelmente lo stato dei luoghi al tempo dei fatti non è contestati) è fatto obiettivamente prevedibile anche quale conseguenza degli interventi degli addetti;
ed è altrettanto innegabile che l'apposizione di bordi rialzati ai limiti dei ripiani è misura facilmente immaginabile, di facile approntamento e, se effettuata con materiali idonei, certamente adatta ad almeno ridurre il rischio di eventi come quello che costituisce oggetto di causa.
Essendo, invece, pacifico che nessuna bordatura gli scaffali presentavano (né consta presentino a tutt'oggi, nonostante il rischio si sia concretizzato), deve concludersi che il datore di lavoro non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante di avere adottato tutte le misure ragionevolmente (e, cioè, anche in base alle comuni regole di esperienza e prudenza, oltre che alle normative specifiche) esigibili per evitare il danno e ciò configura colpa rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità anche qualora (ciò che comunque nel caso di specie non è) potesse configurarsi una qualche negligenza del lavoratore purchè non sconfinante nel c.d. danno elettivo (cfr., tra le altre, Cass. 3763/21).
In ordine alla quantificazione del risarcimento, il CTU –le cui conclusioni non hanno visto osservazioni ad opera delle parti- ha ritenuto un danno biologico permanente (da fastidio allo sfioramento della visibile cicatrice e da meteopatia) del 4-5% ed un danno biologico temporaneo al 75% per 10 giorni, 50% per 20 giorni, 25% per 10 giorni. Applicando la tabella del Tribunale di Milano del 2024, e neanche allegate sofferenze interiori così da risultare risarcibile la sola voce di danno biologico e dinamico relazionale, il danno temporaneo va liquidato in €1680 (75% di 84x 10; 50% di 84x20;25% di 84x10) ed il danno permanente in €6257,08 (punto base 1654,52 demoltiplicato per l'età ad €1390, 46 moltiplicato per 4,5 punti).
Quale danno patrimoniale è stata riconosciuta equa la spesa di €29,15 mentre non si reputa necessaria la spesa per la consulenza medico legale anteriore alla causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico della resistente;
non possono invece riconoscersi le spese di CTP in quanto non è documentato siano state effettivamente sostenute.
P.Q.M.
decidendo definitivamente sulla presente controversia, ogni altra domanda rigettata
Condanna al pagamento a favore del ricorrente di €7937,08 Controparte_1 oltre interessi sull'importo devalutato al 2018 ed annualmente rivalutato fino al saldo e di
€29,15 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente che liquida in €5388,00 oltre oneri di legge per competenze professionali;
Pone le spese di CTU a carico del resistente in via definitiva;
Treviso, 17/10/24 Il G.L.