Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 917/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 917/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2872/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 26/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 27/06/2023 – notificata in data 17/07/2023,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Romano ed elettivamente AR domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Garibaldi nr. 23, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Santoro ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), alla Via A. Balzico nr. 46, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2872/2023 del Tribunale di Salerno –
Violazione delle distanze legali
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello di Salerno in data 12/09/2023, proponeva gravame avverso la AR sentenza n. 2872/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
26/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 27/06/2023 – notificata in data 17/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda di
2) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico AR dell'attrice le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio”. Per una compiuta AR esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 07/05/2010 e iscritto a ruolo in pari data, AR conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Cava de' Tirreni,
[...]
esponendo che con atto pubblico di “costituzione di diritto di superficie” - Controparte_1 per notar del 26/11/1982 – aveva concesso a il diritto di Persona_1 Parte_2 installare e mantenere su una porzione di fondo di sua proprietà - censito in catasto alla p.lla n. 1545 fg. 3 del Comune di Cava de' Tirreni - un prefabbricato di tipo leggero leggero di circa 60 mq, secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione del Sindaco di Cava de' Tirreni del 01/10//1981. Lamentava che il aveva, invece, edificato un fabbricato in PT calcestruzzo armato, su due livelli, oltre ad un locale garage, della superficie di circa 200 mq, per la qual violazione era stata costretta ad adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di superficie, ripristino dello status quo ante e risarcimento danni, al cui esito la Corte
d'Appello di Salerno con sentenza n. 660/2004 aveva accolto il gravame e dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento del , con condanna alla PT immediata rimozione della costruzione edificata, la quale ultima era stata trasferita - per effetto di procedura espropriativa immobiliare presso il Tribunale di Salerno – in favore di
. Esponeva ancora che nelle more del giudizio, il aveva presentato Controparte_1 PT al Comune istanza di condono per sanare l'abuso edilizio e – nonostante i solleciti e le diffide dell'attrice – il Comune rilasciava nel marzo del 2008 concessione edilizia in sanatoria;
lamentava, ulteriormente, che il manufatto de quo era stato realizzato a ridosso del confine di altra proprietà di con conseguente violazione delle distanze tra costruzioni ex AR art. 873 e ss. c.c.
pag. 2/6 Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno – sez. dist. di Cava de' Tirreni, 1) di accogliere la domanda e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla demolizione del fabbricato o di parte di esso, con vittoria di spese e competenze;
in via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 14/09/2010, si costituiva in giudizio quale parte Controparte_1 convenuta, che nel merito chiedeva il rigetto della spiegata domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno;
il procedimento perveniva all'udienza del 29/03/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2872/2023 emessa e depositata telematicamente in data
26/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 27/06/2023 – notificata in data 17/07/2023, il Tribunale di Salerno rigettava le domande attoree e compensava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, AR censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1 . -Erronea valutazione di fatti
e documenti rilevanti ai fini della decisione. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1165 e 2943 cod. civ .; 2 . - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2935 c.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1)-
Dichiarare ammissibile e manifestatamente fondato il presente atto di appello ex art. 348 bis c.p.c.. 2)-
Accogliere l'appello per i motivi innanzi esposti e per l'effetto annullare e dichiarare priva di efficacia giuridica la sentenza del Tribunale di Salerno, G.U. dott. Andrea Luce, n. 2872/2023 (R.G. n. 40000453/2010
– Repert. n. 3666/2023 del 27.006.2023), pubblicata il 27.06.2023, notificata il 17.07.2023 . 3 ) -
Per l 'effetto, condannare la convenuta alla demolizione del fabbricato, o di parte di esso, realizzato in dispregio alla normativa prevista dall'art. 873 cod. civ., oppure -nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile la norma più favorevole – di quella prevista dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di
Cava dei Tirreni;
in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda di condanna alla demolizione con dannare la convenuta, ex art. 872, co. 2, cod. civ., al risarcimento del danno nella misura quantificata dal Consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio, ovvero ad € 52.163,79. 4) - Condannare, ex art. 91
c.p.c., l 'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
pag. 3/6 Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31/01/2024, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame con vittoria delle spese di causa. Fissata la prima udienza per il 01/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt.
127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 09/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 09/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato, per le ragioni di seguito riportate. Con atto pubblico datato 26/11/1982 ha costituto un diritto di superficie in favore di AR PT
per la realizzazione, su una porzione del fondo di sua proprietà, di un prefabbricato
[...] leggero di circa 60 mq, in ragione della autorizzazione del Comune di Cava de' Tirreni.
si è reso inadempiente avendo realizzato un fabbricato in cemento armato Parte_2 su due livelli, oltre garage, della complessiva superficie di 200 mq. Pertanto, AR ha promosso un primo giudizio contro , definito con la sentenza n. 48/2003 Parte_2 del 10/03/2003 del Tribunale di Salerno, e con successiva decisione in appello n. 604/2004, con cui in relazione al contratto di superficie si è accertato l'inadempimento di PT
, ordinando la rimozione della costruzione realizzata. Nel frattempo, il fabbricato
[...] veniva condonato nell'anno 2008, e soggetto ad espropriazione immobiliare, ed in seguito a decreto di trasferimento del 16/01/2006 il fabbricato è stato attribuito a Controparte_1 aggiudicataria. Nell'anno 2010 ha promosso nuovo giudizio nei confronti di AR
per ottenere le demolizione del fabbricato per violazione del distanze ex Controparte_1 art. 873 c.c. Costituitosi la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto per essere decorso altre un ventennio nei confronti di e oltre dieci anni nei riguardi della Parte_2 assegnataria, comunque ha invocato l'acquisto per usucapione in ragione del tempo decorso, del diritto a mantenere il fabbricato alla distanza inferiore a quella imposta per legge. La decisione di primo grado ha accolto le ragioni di . L'appellante sostiene Controparte_1
pag. 4/6 ,con il primo motivo di appello, che erroneamente il primo giudice ha ritenuto avverata l'usucapione in assenza di atti interruttivi del possesso, là dove la domanda rivolta nei riguardi di già ha comportato la richiesta di demolizione del fabbricato. Orbene, il Parte_2 ragionamento del primo giudice è condivisibile, poiché la circostanza che le due domande siano finalizzate ad ottenere la rimozione del fabbricato non le rende identiche al fine della interruzione del possesso utile ad usucapire con conservazione della costruzione posta in violazione delle distanze, in quanto la prima domanda è stata rivolta alla verifica dell'inadempimento del contratto di superficie, con conseguente ordine di demolizione, non venendo in contestazione alcuna posizione possessoria. L'azione relativa all'inadempimento non ha avuto ad oggetto l'interruzione del possesso, inteso come privazione del potere di fatto sulla cosa, o affermazione del diritto del proprietario. Nè il possessore Parte_2 rispetto all'ordine di demolizione ha manifestato con atti idonei il volere di riconoscere il diritto della appellante, assumendo l'impegno alla demolizione. Gli atti interruttivi della usucapione sono tassativi e devono tradursi nella circostanza materiale della privazione del possesso, come disponibilità di fatto della cosa, circostanza mai verificatasi nel caso in esame.
L'azione promossa in origine non ha mai inteso affermare il diritto della allora attrice sul bene, essendo un'azione di inadempimento contrattuale, dunque non qualsiasi atto di citazione è idoneo ad interrompere il possesso. (Cass. civ. n. 24176/2021). Irrilevante e non specifico è il motivo relativo alla mancata possibilità di procedere con azione specifica per affermare il diritto sulla cosa, in pendenza del giudizio di risoluzione contrattuale, non potendosi affermare lo spostamento in aventi del termine prescrizionale, in attesa dalla sentenza di cui al giudizio incardinato nell'anno 1999, non venendo in evidente un carattere pregiudiziale necessario. L'appello va rigettato, ed ogni altra domanda resta assorbit. Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato bassa complessità e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 2872/2023 del AR Controparte_1
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 26/06/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 27/06/2023 – notificata in data 17/07/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 5/6 1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 5.500,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05 /03 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6