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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 29.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 816/2025 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
All'udienza del 29.05.2025 è comparso l'avv. Vezzari Jessica in sostituzione dell'avv. Bicelli Domenico per parte attrice/ricorrente, che dà atto di avere depositato l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del
28.01.2025 di mutamento del rito di cui all'art. 426 c.p.c., a parte convenuta/resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 6-26.02.2025, CP_1
oltre a copia del contratto di locazione stipulato il 24.10.2016 e registrato il
28.10.2016 per cui si chiede la risoluzione (atteso che per mera svista era stato allegato all'intimazione un diverso contratto), nonché a copia della disdetta datata
17.10.2023 inviata il 18.11.2023 e ricevuta dal destinatario il 2.12.2023 in relazione al predetto contratto;
insiste, pertanto, in domanda.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto/resistente, di cui è già stata dichiarata la contumacia alla scorsa udienza, invita parte attrice/ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti, segnatamente all'atto di intimazione di sfratto.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione dando atto che la parte si allontana.
Verona, 29.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 816/ 2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Domenico Bicelli;
-parte attrice/ ricorrente a seguito del mutamento di rito-
contro
:
C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte convenuta/ resistente a seguito del mutamento di rito/ contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per finita locazione uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da di risoluzione del contratto di locazione immobiliare ad uso Parte_1
abitativo da sé stipulato con il 24.10.2016, debitamente registrato il CP_1
28.10.2016 (cfr. il contratto di locazione e la relativa ricevuta di registrazione, agli
2 atti), con la conseguente condanna dell'originario convenuto/intimato, odierno resistente, al rilascio dell'immobile locato, sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella, via
Don Nicola Mazza n. 9, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio
18, particella 904, subalterno 1, libero e sgombero da persone o cose anche interposte, per intervenuta scadenza, alla data del 23.10.2024, del secondo termine quadriennale convenuto dalle parti all'art. 2 del contratto medesimo, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto, ex art. 657 e seguenti c.p.c., fa seguito all'ordinanza del
28.01.2025, avente ad oggetto il mutamento di rito, ex artt. 667 e 426 c.p.c., essendo risultato il conduttore irreperibile, in ossequio al disposto del protocollo in uso per il
Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte
Costituzionale del 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale Milano, 17.12.2010, Tribunale Roma, 20.04.2010,
Tribunale Padova, 26.10.2010);
§.III. Ritenuta, preliminarmente, la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data
6.02.2025-26.02.2025, dell'atto introduttivo di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, nonché della pedissequa ordinanza di mutamento di rito del 28.01.2025, nei confronti dell'originario convenuto/odierno resistente;
§.IV. Rilevata, in fatto, l'esistenza del valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti il 24.10.2016, debitamente registrato il 28.10.2016, relativamente all'immobile indicato in premessa (cfr. la documentazione agli atti);
Osservato che, ai sensi dell'art. 2 del citato contratto, oltre che dell'art. 3 della legge n. 431/1988, la locazione ha durata quadriennale, tacitamente rinnovabile per un
3 ulteriore quadriennio, scaduto il quale ogni parte ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, ovvero per la rinuncia al rinnovo, all'uopo comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
Considerato che è agli atti comunicazione di disdetta del contratto, inoltrata tramite raccomandata a.r. datata 17.10.2023, inviata il 18.11.2023 dalla locatrice al conduttore e da questi ricevuta il 2.12.2023 nel rispetto del termine semestrale (cfr. la documentazione agli atti);
Preso atto che la locatrice ha allegato, in fatto, anche a seguito del mutamento del rito e del deposito il 4.03.2025 della memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c.,
l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di rilasciare l'immobile alla scadenza contrattuale del 23.10.2024;
§.V. Ritenuto, in diritto ed in generale, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione, mentre quest'ultimo risulta gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533, a mente della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento”);
Ritenuta, pertanto, nel caso di specie, sufficientemente provata la pretesa oggetto della domanda della ricorrente e l'inadempimento del resistente;
4
Ritenuto che
a ciò segue la pronuncia declaratoria dell'intervenuta scadenza del contratto alla data del 23.10.2024 e condannatoria del resistente al rilascio dell'immobile descritto in premessa e che – in assenza di gravi motivi, specificamente allegati e debitamente documentati – può essere ordinato alla data indicata in dispositivo;
§.VI. Ritenuto che all'accoglimento della domanda della ricorrente consegua altresì la condanna del resistente contumace alla rifusione, in favore della prima, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dichiara l'intervenuta scadenza del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa alla data del 23.10.2024;
- condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero e sgombero da persone o cose, anche interposte, in favore della ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 15.07.2025;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 145,50 per esborsi ed in complessivi € 1.680,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali come per legge.
Verona, 29.05.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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6
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 29.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 816/2025 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
All'udienza del 29.05.2025 è comparso l'avv. Vezzari Jessica in sostituzione dell'avv. Bicelli Domenico per parte attrice/ricorrente, che dà atto di avere depositato l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del
28.01.2025 di mutamento del rito di cui all'art. 426 c.p.c., a parte convenuta/resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 6-26.02.2025, CP_1
oltre a copia del contratto di locazione stipulato il 24.10.2016 e registrato il
28.10.2016 per cui si chiede la risoluzione (atteso che per mera svista era stato allegato all'intimazione un diverso contratto), nonché a copia della disdetta datata
17.10.2023 inviata il 18.11.2023 e ricevuta dal destinatario il 2.12.2023 in relazione al predetto contratto;
insiste, pertanto, in domanda.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto/resistente, di cui è già stata dichiarata la contumacia alla scorsa udienza, invita parte attrice/ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti, segnatamente all'atto di intimazione di sfratto.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione dando atto che la parte si allontana.
Verona, 29.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 816/ 2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Domenico Bicelli;
-parte attrice/ ricorrente a seguito del mutamento di rito-
contro
:
C.F. ); CP_1 C.F._2
-parte convenuta/ resistente a seguito del mutamento di rito/ contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per finita locazione uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da di risoluzione del contratto di locazione immobiliare ad uso Parte_1
abitativo da sé stipulato con il 24.10.2016, debitamente registrato il CP_1
28.10.2016 (cfr. il contratto di locazione e la relativa ricevuta di registrazione, agli
2 atti), con la conseguente condanna dell'originario convenuto/intimato, odierno resistente, al rilascio dell'immobile locato, sito in Sant'Ambrogio di Valpolicella, via
Don Nicola Mazza n. 9, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio
18, particella 904, subalterno 1, libero e sgombero da persone o cose anche interposte, per intervenuta scadenza, alla data del 23.10.2024, del secondo termine quadriennale convenuto dalle parti all'art. 2 del contratto medesimo, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto, ex art. 657 e seguenti c.p.c., fa seguito all'ordinanza del
28.01.2025, avente ad oggetto il mutamento di rito, ex artt. 667 e 426 c.p.c., essendo risultato il conduttore irreperibile, in ossequio al disposto del protocollo in uso per il
Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte
Costituzionale del 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale Milano, 17.12.2010, Tribunale Roma, 20.04.2010,
Tribunale Padova, 26.10.2010);
§.III. Ritenuta, preliminarmente, la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e perfezionatasi in data
6.02.2025-26.02.2025, dell'atto introduttivo di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, nonché della pedissequa ordinanza di mutamento di rito del 28.01.2025, nei confronti dell'originario convenuto/odierno resistente;
§.IV. Rilevata, in fatto, l'esistenza del valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti il 24.10.2016, debitamente registrato il 28.10.2016, relativamente all'immobile indicato in premessa (cfr. la documentazione agli atti);
Osservato che, ai sensi dell'art. 2 del citato contratto, oltre che dell'art. 3 della legge n. 431/1988, la locazione ha durata quadriennale, tacitamente rinnovabile per un
3 ulteriore quadriennio, scaduto il quale ogni parte ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, ovvero per la rinuncia al rinnovo, all'uopo comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza;
Considerato che è agli atti comunicazione di disdetta del contratto, inoltrata tramite raccomandata a.r. datata 17.10.2023, inviata il 18.11.2023 dalla locatrice al conduttore e da questi ricevuta il 2.12.2023 nel rispetto del termine semestrale (cfr. la documentazione agli atti);
Preso atto che la locatrice ha allegato, in fatto, anche a seguito del mutamento del rito e del deposito il 4.03.2025 della memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c.,
l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di rilasciare l'immobile alla scadenza contrattuale del 23.10.2024;
§.V. Ritenuto, in diritto ed in generale, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione, mentre quest'ultimo risulta gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533, a mente della quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento”);
Ritenuta, pertanto, nel caso di specie, sufficientemente provata la pretesa oggetto della domanda della ricorrente e l'inadempimento del resistente;
4
Ritenuto che
a ciò segue la pronuncia declaratoria dell'intervenuta scadenza del contratto alla data del 23.10.2024 e condannatoria del resistente al rilascio dell'immobile descritto in premessa e che – in assenza di gravi motivi, specificamente allegati e debitamente documentati – può essere ordinato alla data indicata in dispositivo;
§.VI. Ritenuto che all'accoglimento della domanda della ricorrente consegua altresì la condanna del resistente contumace alla rifusione, in favore della prima, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dichiara l'intervenuta scadenza del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in causa alla data del 23.10.2024;
- condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero e sgombero da persone o cose, anche interposte, in favore della ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 15.07.2025;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 145,50 per esborsi ed in complessivi € 1.680,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali come per legge.
Verona, 29.05.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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