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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 5023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.sa IL ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Viale Giulio
Cesare 95
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato l'11.2.2025 premesso di aver Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, che aveva altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e che aveva contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che CP_ in tale ultimo giudizio lo aveva ritenuto insussistente, ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale, fin dalla domanda amministrativa o da quella diversa da accertarsi.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa era rinviata per la decisione e, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, era decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
E infatti il Ctu medico-legale nominato nella odierna fase di opposizione, esaminati gli atti, ha concluso - con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni - che - affetto da “Depressione maggiore in trattamento Parte_1 farmacologico. Epilessia secondaria in pregressa emorragia cerebrale. Artrosi polidistrettuale.
Fibrillazione atriale cronica. Grave ipoacusia mista bilaterale” - non autosufficiente negli gli atti quotidiani della vita -, presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dall'1.7.2025 (“
è da considerarsi dal mese di luglio 2025 (1.07.2025) soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio”).
2 Orbene, le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure evidenziati dalle parti.
Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che si trova Parte_1 nelle condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento dall'1.7.2025.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che si trova, a decorrere dall'1.7.2025, nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, avendo difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ed essendo bisognoso di assistenza continua;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi
€ 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente in qualità e da distrarsi;
- pone le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - a carico dell' CP_1
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
IL NT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.sa IL ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Viale Giulio
Cesare 95
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato l'11.2.2025 premesso di aver Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, che aveva altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e che aveva contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che CP_ in tale ultimo giudizio lo aveva ritenuto insussistente, ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale, fin dalla domanda amministrativa o da quella diversa da accertarsi.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa era rinviata per la decisione e, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, era decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
E infatti il Ctu medico-legale nominato nella odierna fase di opposizione, esaminati gli atti, ha concluso - con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni - che - affetto da “Depressione maggiore in trattamento Parte_1 farmacologico. Epilessia secondaria in pregressa emorragia cerebrale. Artrosi polidistrettuale.
Fibrillazione atriale cronica. Grave ipoacusia mista bilaterale” - non autosufficiente negli gli atti quotidiani della vita -, presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dall'1.7.2025 (“
è da considerarsi dal mese di luglio 2025 (1.07.2025) soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio”).
2 Orbene, le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure evidenziati dalle parti.
Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che si trova Parte_1 nelle condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento dall'1.7.2025.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che si trova, a decorrere dall'1.7.2025, nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80, avendo difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ed essendo bisognoso di assistenza continua;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi
€ 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente in qualità e da distrarsi;
- pone le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - a carico dell' CP_1
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
IL NT
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