CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 889 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 ui Uffici in Palermo via V. Villareale n.6 è elettivamente domiciliato appellante C O N T R O rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice presso Parte_2 il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Il Tribunale G.L. di Palermo, con sentenza n.1000/2023, ritenuta la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal 1/7/2001 al 31/8/2018 in forza di contratti di collaborazione autonoma e continuativa prorogati anno per anno in favore dell'odierna appellata quale assistente amministrativo e disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ha condannato il al Parte_1 pagamento delle differenze retributive tra i c sta per il profilo di assistente amministrativo cat. B1 CCNL di comparto con gli incrementi derivanti dalla anzianità di servizio e al risarcimento del danno commisurato a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La sentenza è stata parzialmente appellata dal per i seguenti motivi: Parte_1
- erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale avendo il Tribunale ritenuto che il rapporto non fosse stato assistito da tutela reale, senza considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità nel pubblico impiego, anche in caso di illegittimità del termine apposto al contratto la prescrizione decorre dalla maturazione dei diritti patrimoniali;
- erroneo accoglimento della domanda risarcitoria avendo omesso di esaminare l'eccezione afferente l'intervenuta stabilizzazione idonea a produrre l'effetto sanante dell'accertato abuso. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 11.11.2024 Parte_2 chiede del gravame e spiegando al contempo appello incidentale. Segnatamente denuncia l'omessa pronuncia sul riconoscimento del diritto alla percezione del T.F.R. maturato dall'1.7.2001 al 31.8.2018.
Pag.1 Disposta l'acquisizione del Decreto Direttoriale n.209 del 28.2.2018, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il primo motivo del gravame principale spiegato dal è fondato. Parte_1
Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza delle S orte di Cassazione n.36197/2023 che, disattendendo le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, ha affermato: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato
- sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta con PEC del 10.3.2020), la statuizione di condanna al pagamento di tutte le differenze stipendiali accertate in primo grado va limitata dal quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grad o (dovendosi, in altri termini, ritenere prescritti i crediti maturati in epoca antecedente il 10.3.2015).
Anche il secondo motivo dell'appello principale deve essere accolto in conformità a quanto già statuito da questa Corte in precedenti casi del tutto sovrapponibili a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. 835/2024, sent. n. 220/2024, sent. 418/2023). In particolare, con la sentenza n.220/2024, questa Corte ha premesso quanto segue:
“… la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619- 621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il …. indice entro il 28 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che
“i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della le gge 27 dicembre 2017, n. 205”). Si legge nel citato decreto direttoriale n.209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del
….) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, AI Parte_1
SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI - (v. all. 1), a pag. 3: “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di
Pag.2 assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che …. “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione …. la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza …. di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche s tatali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'Art. 2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado..Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”. Orbene, da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art. 619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come l'odierno appellata - in servizio presso gli istituti scolastici dipendenti dal convenuto, con contratto di collaborazione a Parte_1 tempo determinato oggetto di in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017.
Pag.3 Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressame nte previste per il profilo per cui si concorre” (cfr. art. 7 della procedura selettiva – doc. fascicolo di parte), tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza,
“a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, per come appare chiaro, non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive. Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già
“accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura, con conseguente corrispondenza dei posti disponibili rispetto al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito all'appellante, ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario. Il percorso prescelto, dunque, offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta. Talchè può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza gravata, la domanda di risarcimento del danno secondo i principi dell'agevolazione probatoria propria del c.d. danno comunitario, deve essere rigettata.
E', invece, infondato il motivo dell'appello incidentale che si appunta sull'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del T.F.R. maturato dal 2001 al 2018. Al riguardo è appena il caso di osservare che nelle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado (“….accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, maturate da lla data del 01.07.2001 e fino al 31.8.2018 (o da diversa data ritenuta di giustizia) e comunque fino alla ricostituzione del
Pag.4 rapporto di lavoro da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere al ricorrente tali importi, oltr e rivalutazione monetaria ed interessi come per legge … determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito, condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme … adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente … Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per eventuale accertamento di ulteriori differenze retributive dovute e non corrisposte”) non si rinviene alcuna domanda di pagamento del T.F.R. per il periodo dal 2001 al 2018. Ad ogni evidenza, dunque, il primo Giudice lungi dall'aver omesso l'esame di una domanda ha correttamente statuito entro il perimetro di quanto devoluto dal con CP_1 le domande spiegate nell'atto introduttivo del giudizio.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di questo grado devono essere compensate tra le parti. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1000/2023 del Tribunale G.L. di Palermo, così provvede:
- limita la statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive a quelle maturate dal quinquennio antecedente alla notifica del ricorso di primo grado;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta col ricorso di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza a carico di parte appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 30 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.5