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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2538/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Muroni, n. 5/C, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Stintino, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._4
e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 22.4.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis 12 ss. c.p.c., depositato il 28.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in data 7.9.2002 in Buddusò, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Buddusò (Anno 2002, Atto n. 18, parte II, serie A).
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli: , nata ad [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne, lavoratrice occasionale); , nato ad [...] il [...] (maggiorenne, lavoratore Persona_2
occasionale); , nato ad [...] il [...] (minore, studente), ha dedotto che da circa sette anni Persona_3
il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale, essendo separati di fatto da cinque anni ed evitando ogni contatto: il marito di giorno abitava nella cucina rustica separata dall'appartamento coniugale e la notte dormiva nell'appartamento sottostante unitamente al proprio genitore, mentre lei viveva nell'appartamento ubicato al 2° piano unitamente ai tre figli. Ha precisato che i due appartamenti erano separati e pertanto non vi era una situazione di contrasto né di convivenza.
Ha riferito che si prendeva cura da sola dei tre figli provvedendo a sostenere tutte le spese relative al sostentamento e al vestiario degli stessi con le sue sole risorse economiche senza alcun contributo da parte del coniuge atteso che lo sia durante il matrimonio, che durante la separazione di fatto, non aveva mai concorso alle spese CP_1
della famiglia, se non -negli ultimi cinque mesi- al pagamento del 50% della bolletta della luce (circa € 200,00 ogni due mesi).
Dal punto di vista economico ha dedotto di lavorare presso la Casa di riposo “Maria Immacolata” di Buddusò, guadagnando circa € 1.400,00 mensili e di percepire l'assegno unico INPS per € 100,00 mensili, mentre il resistente era un imprenditore agricolo del quale, tuttavia, non conosceva il reddito.
Ha precisato che la casa familiare, situata in Buddusò, via del Monte, n. 8, era di proprietà dello ed era CP_1
composta da due piani, di cui solo uno abitabile, poiché l'altro era allo stato rustico.
Ha concluso chiedendo:
«1)- Dichiarare la separazione personale dei coniugi. 2)- Disporre l'affido congiunto del figlio
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. 3)- Assegnare la casa coniugale Per_3
alla DE con la quale convivono anche i figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. 4)- Porre a carico del Signor un assegno mensile di mantenimento a Controparte_1
favore dei figli pari ad euro 600,00 entro il giorno 5 del mese da versare con bonifico sul conto della madre, oltre il 50% delle spese scolastiche ed extra-scolastiche. Disporre che l'assegno unico familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla madre stante il fatto che il minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre. 6)- Il padre potrà vedere e tenere con il figlio , unico Per_3 minore dei tre, due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 con rientro domenica alle ore 21.00, tenuto conto degli impegni scolastici, extra- scolatici del figlio. Ciascun genitore porterà con sé il figlio minore per un periodo continuativo di 15 giorni durante il periodo estivo e per le principali festività seguiranno la regola
pagina 2 di 5 dell'alternanza. 6)- Le spese del giudizio in caso di opposizione siano interamente poste a carico del
Signor ». CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.4.2025 si è costituito , aderendo Controparte_1
alla domanda principale di separazione, a quella di affidamento condiviso del minore con collocazione Per_3
presso la madre ed a quella di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Ha contestato, tuttavia, la ricostruzione offerta dalla DE, affermando che provvedeva alle necessità alimentari della famiglia offrendo i prodotti dell'azienda agropastorale che gestiva, aggiungendo di aver acquistato in favore dei figli un'unità immobiliare costituita da tre appartamenti (che aveva intestato direttamente a Persona_1 all'epoca unica maggiorenne) e di aver elargito loro delle somme per le piccole spese.
Ha confermato di contribuire (da cinque mesi) al pagamento del 50% delle spese relative alle utenze, spese che precedentemente -a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente- affrontava per intero.
In merito alla capacità economica dei figli maggiorenni ha sostenuto che: 1) la figlia aveva rinunciato Persona_1
agli studi che aveva intrapreso presso un istituto tecnico, aveva successivamente lavorato presso un supermercato ad Olbia dal quale si era dimessa dopo solo un mese, e attualmente lavorava con il padre nell'azienda familiare;
2) il figlio era titolare del 50% delle quote della Calana s.r.l., presso la quale prestava attività lavorativa, Per_2
guadagnando circa € 1.200,00 al mese.
Quanto al figlio ancora minorenne, ha riferito che lo vedeva abbastanza regolarmente e che non Per_3
intendeva affatto sottrarsi al di lui mantenimento.
Dal punto di vista economico, ha allegato di essere operaio presso la società Calana s.r.l. e di percepire uno stipendio pari ad € 1.000,00 circa mensili (ciò anche in ragione di un debito Equitalia che rimborsava mensilmente).
Ha, quindi concluso, chiedendo:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, causa cognita e respinta ogni contraria istanza.
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e nella Controparte_1 Controparte_2
prosecuzione della convivenza;
2) Stabilire l'affidamento condiviso del minore figlio , stabilendone il Per_3
collocamento presso la madre e consentendo l'esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo accordi diretti tra padre e figlio;
3) Assegnare la casa familiare alla ricorrente, consentendo che il convenuto ne asporti gli effetti personali;
4) Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento del minore figlio con il versamento mensile, anticipato ed indicizzato, di € 300,00 oltre al Per_3
100% dell'assegno unico;
5) Con vittoria spese e compensi professionali al caso di opposizione».
All'udienza del 22.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato che il figlio diciannovenne, è stato assunto dalla ditta Galana Ambiente s.r.l. e che è economicamente Per_2
indipendente, mentre la figlia ventunenne, lavora come baby sitter, guadagnando all'incirca € 50/70 Persona_1
pagina 3 di 5 a settimana, oltre a lavorare in campagna, guadagnando in base all'entità del suo lavoro (in precedenza aveva rinunciato ad un lavoro presso un supermercato ad Olbia dopo un mese di servizio).
Nella medesima udienza, le parti hanno affermato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui viene Per_3
assegnata la casa coniugale sita in Buddusò, via Del Monte n. 28, di proprietà esclusiva del resistente. Il padre salvo migliori accordi tra le parti potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 con rientro domenica alle ore 21.00, tenuto conto degli impegni scolastici, extra- scolatici del figlio nonché per un periodo anche non continuativo di 15 giorni durante il periodo estivo mentre le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza. Il padre contribuirà al mantenimento del solo con l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile Istat entro il giorno 5 di ogni mese Per_3
con modalità concordate (bonifico) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno
Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.4.2025, in quanto rispondente all'interesse del figlio minore, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui C.F._3
integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buddusò di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Buddusò in data 7.9.2002, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Buddusò al numero 18, parte II, serie A, anno
2002.
- Spese interamente compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa S. DE
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2538/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Muroni, n. 5/C, presso lo studio dell'avv. Patrizia Campus (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Stintino, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._4
e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 22.4.2025.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473-bis 12 ss. c.p.c., depositato il 28.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a Controparte_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in data 7.9.2002 in Buddusò, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Buddusò (Anno 2002, Atto n. 18, parte II, serie A).
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli: , nata ad [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne, lavoratrice occasionale); , nato ad [...] il [...] (maggiorenne, lavoratore Persona_2
occasionale); , nato ad [...] il [...] (minore, studente), ha dedotto che da circa sette anni Persona_3
il rapporto fra i coniugi era minato da una profonda crisi e che era venuta a mancare tra gli stessi la comunione materiale e spirituale, essendo separati di fatto da cinque anni ed evitando ogni contatto: il marito di giorno abitava nella cucina rustica separata dall'appartamento coniugale e la notte dormiva nell'appartamento sottostante unitamente al proprio genitore, mentre lei viveva nell'appartamento ubicato al 2° piano unitamente ai tre figli. Ha precisato che i due appartamenti erano separati e pertanto non vi era una situazione di contrasto né di convivenza.
Ha riferito che si prendeva cura da sola dei tre figli provvedendo a sostenere tutte le spese relative al sostentamento e al vestiario degli stessi con le sue sole risorse economiche senza alcun contributo da parte del coniuge atteso che lo sia durante il matrimonio, che durante la separazione di fatto, non aveva mai concorso alle spese CP_1
della famiglia, se non -negli ultimi cinque mesi- al pagamento del 50% della bolletta della luce (circa € 200,00 ogni due mesi).
Dal punto di vista economico ha dedotto di lavorare presso la Casa di riposo “Maria Immacolata” di Buddusò, guadagnando circa € 1.400,00 mensili e di percepire l'assegno unico INPS per € 100,00 mensili, mentre il resistente era un imprenditore agricolo del quale, tuttavia, non conosceva il reddito.
Ha precisato che la casa familiare, situata in Buddusò, via del Monte, n. 8, era di proprietà dello ed era CP_1
composta da due piani, di cui solo uno abitabile, poiché l'altro era allo stato rustico.
Ha concluso chiedendo:
«1)- Dichiarare la separazione personale dei coniugi. 2)- Disporre l'affido congiunto del figlio
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. 3)- Assegnare la casa coniugale Per_3
alla DE con la quale convivono anche i figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. 4)- Porre a carico del Signor un assegno mensile di mantenimento a Controparte_1
favore dei figli pari ad euro 600,00 entro il giorno 5 del mese da versare con bonifico sul conto della madre, oltre il 50% delle spese scolastiche ed extra-scolastiche. Disporre che l'assegno unico familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla madre stante il fatto che il minore trascorre la maggior parte del tempo con la madre. 6)- Il padre potrà vedere e tenere con il figlio , unico Per_3 minore dei tre, due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 con rientro domenica alle ore 21.00, tenuto conto degli impegni scolastici, extra- scolatici del figlio. Ciascun genitore porterà con sé il figlio minore per un periodo continuativo di 15 giorni durante il periodo estivo e per le principali festività seguiranno la regola
pagina 2 di 5 dell'alternanza. 6)- Le spese del giudizio in caso di opposizione siano interamente poste a carico del
Signor ». CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.4.2025 si è costituito , aderendo Controparte_1
alla domanda principale di separazione, a quella di affidamento condiviso del minore con collocazione Per_3
presso la madre ed a quella di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Ha contestato, tuttavia, la ricostruzione offerta dalla DE, affermando che provvedeva alle necessità alimentari della famiglia offrendo i prodotti dell'azienda agropastorale che gestiva, aggiungendo di aver acquistato in favore dei figli un'unità immobiliare costituita da tre appartamenti (che aveva intestato direttamente a Persona_1 all'epoca unica maggiorenne) e di aver elargito loro delle somme per le piccole spese.
Ha confermato di contribuire (da cinque mesi) al pagamento del 50% delle spese relative alle utenze, spese che precedentemente -a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente- affrontava per intero.
In merito alla capacità economica dei figli maggiorenni ha sostenuto che: 1) la figlia aveva rinunciato Persona_1
agli studi che aveva intrapreso presso un istituto tecnico, aveva successivamente lavorato presso un supermercato ad Olbia dal quale si era dimessa dopo solo un mese, e attualmente lavorava con il padre nell'azienda familiare;
2) il figlio era titolare del 50% delle quote della Calana s.r.l., presso la quale prestava attività lavorativa, Per_2
guadagnando circa € 1.200,00 al mese.
Quanto al figlio ancora minorenne, ha riferito che lo vedeva abbastanza regolarmente e che non Per_3
intendeva affatto sottrarsi al di lui mantenimento.
Dal punto di vista economico, ha allegato di essere operaio presso la società Calana s.r.l. e di percepire uno stipendio pari ad € 1.000,00 circa mensili (ciò anche in ragione di un debito Equitalia che rimborsava mensilmente).
Ha, quindi concluso, chiedendo:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale, causa cognita e respinta ogni contraria istanza.
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e nella Controparte_1 Controparte_2
prosecuzione della convivenza;
2) Stabilire l'affidamento condiviso del minore figlio , stabilendone il Per_3
collocamento presso la madre e consentendo l'esercizio del diritto di visita ed i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo accordi diretti tra padre e figlio;
3) Assegnare la casa familiare alla ricorrente, consentendo che il convenuto ne asporti gli effetti personali;
4) Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento del minore figlio con il versamento mensile, anticipato ed indicizzato, di € 300,00 oltre al Per_3
100% dell'assegno unico;
5) Con vittoria spese e compensi professionali al caso di opposizione».
All'udienza del 22.4.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato che il figlio diciannovenne, è stato assunto dalla ditta Galana Ambiente s.r.l. e che è economicamente Per_2
indipendente, mentre la figlia ventunenne, lavora come baby sitter, guadagnando all'incirca € 50/70 Persona_1
pagina 3 di 5 a settimana, oltre a lavorare in campagna, guadagnando in base all'entità del suo lavoro (in precedenza aveva rinunciato ad un lavoro presso un supermercato ad Olbia dopo un mese di servizio).
Nella medesima udienza, le parti hanno affermato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui viene Per_3
assegnata la casa coniugale sita in Buddusò, via Del Monte n. 28, di proprietà esclusiva del resistente. Il padre salvo migliori accordi tra le parti potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.00 e i fine settimana alternati dal sabato alle 9.00 con rientro domenica alle ore 21.00, tenuto conto degli impegni scolastici, extra- scolatici del figlio nonché per un periodo anche non continuativo di 15 giorni durante il periodo estivo mentre le principali festività seguiranno la regola dell'alternanza. Il padre contribuirà al mantenimento del solo con l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile Istat entro il giorno 5 di ogni mese Per_3
con modalità concordate (bonifico) oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno
Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.4.2025, in quanto rispondente all'interesse del figlio minore, poiché garantisce sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni congiunte sopra indicate da intendersi qui C.F._3
integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buddusò di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Buddusò in data 7.9.2002, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Buddusò al numero 18, parte II, serie A, anno
2002.
- Spese interamente compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa S. DE
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
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