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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE procedimento n° 477/2024 R.G.A.C.
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.4.24
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
All'udienza del 24 gennaio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. LONGO SALVATORE per parte attrice,
Il Giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. Longo si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Il Giudice dato atto di ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.30 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
23.1.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 477 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Longo C.F._1
- opponente –
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
e
2 (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed per sentir dichiarare la nullità della cartella di Controparte_1 CP_3
pagamento la cartella di pagamento n. 094 202300226929 32 000, emessa - per quanto di interesse nella presente controversia- sulla base del ruolo n.
2023/003277 “Tributi coattivi anno 1982” formato dall'ente impositore reso esecutivo in data 06/06/2023, con richiesta di pagamento della CP_3
complessiva somma di euro 31.821,65.
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto la nullità del relativo ruolo e della cartella per mancata notifica del titolo precisando che: l'odierno deducente viene chiamato a rispondere non per un debito personale proprio, bensì per una pendenza debitoria che a lui si è trasmessa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, in origine, era riconducibile al genitore
3 deceduto sig. nonché la prescrizione del credito in Persona_1
assenza di notifica di atti interruttivi dalla emissione del titolo stesso.
Si costituiscono in giudizio l' e l'agente della riscossione a mezzo CP_3
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato confermando la correttezza dell'operato ed insistono nel rigetto della domanda nel mentre chiedeva il difetto di legittimazione passiva di CP_4
****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
4 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi ed incontestabili quanto alla prescrizione del diritto di credito.
Infatti, è principio giuridico in virtù del quale, fermo restando il disposto dell'art.2909 c.c., per cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto non solo tra le parti ma anche nei confronti dei loro eredi o aventi causa, per poter procedere all'esecuzione del titolo nei confronti degli eredi è comunque necessario che lo stesso venga loro notificato. Infatti la disposizione dell'art. 477 c.p.c., che trova applicazione anche al caso in esame non risultando derogata da alcuna norma speciale di legge per la materia specifica come ribadito anche dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1436 del 1990, non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta allorquando a quest'ultima siano stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (cfr. in tal senso Cass. n.
5 5200/2000).. Ciò premesso, non risulta in atti la notifica del titolo esecutivo agli eredi di e neanche la prova che l'onere della Persona_1
notifica sia stato adempiuto dal creditore procedente nei confronti dell'originario debitore.
Pertanto, dalla mancata notifica del titolo esecutivo agli eredi, necessaria in assenza della prova dell'avvenuta notifica all'originario debitore anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale più favorevole all'esecutante, consegue l'illegittimità delle cartelle opposte.
Tanto detto poichè la sentenza n. 2506/1996 della Corte di Appello di
Roma, che viene richiamata nella cartella di pagamento quale titolo legittimante l'iscrizione delle somme a ruolo in realtà non è stata mai notificata al sig. , né tampoco al suo de cuius Parte_1
tale omissione produce -quale consequenziale Persona_1
ricaduta- l'illegittimità dell'intrapresa azione esecutiva di riscossione. Ne deriva quale conseguenza che l'assenza di notifica degli atti già dall'emissione del titolo hanno determinato lo spirare del termine di prescrizione.
Ogni altra doglianza è da ritenersi riassorbita.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite stante data la legittimazione passiva di entrambi i convenuti ed il principio della soccombenza vengono liquidate in dispositivo secondo i valori di cui al DM n.147/22 in ragione dell'attività prestata e del valore della causa con condanna delle parti in solido tra loro.
PQM
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, e altri così provvede:
[...] CP_3
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritto nei confronti dell'attore il credito contenuto nella cartella n. n. 094 202300226929 32
000, emessa -per quanto di interesse nella presente controversia- sulla base del ruolo n. 2023/003277 .
Ogni altra doglianza riassorbita
Condanna le convenute soccombenti in solido alla refusione delle spese di lite a favore della attrice che si liquida nella somma di euro 3800,00 oltre euro 535, a titolo di spese vive oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Longo ex art 93 cpc
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
7
SEZIONE CIVILE procedimento n° 477/2024 R.G.A.C.
VERBALE DI UDIENZA DEL 3.4.24
(con decisione contestuale ex articoli 281 sexies / 429 c.p.c.)
All'udienza del 24 gennaio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela
Ruscio , sono comparsi l'avv. LONGO SALVATORE per parte attrice,
Il Giudice
Invita la parte alla discussione
L'avv. Longo si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Il Giudice dato atto di ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
G.O. Dott.ssa Emanuela RUSCIO
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15.30 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del
23.1.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 477 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Longo C.F._1
- opponente –
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
e
2 (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- opposta –
avente ad oggetto: opposizione ex art 615 cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.
c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice ha convenuto innanzi al Giudice del Tribunale di Palmi l
[...]
ed per sentir dichiarare la nullità della cartella di Controparte_1 CP_3
pagamento la cartella di pagamento n. 094 202300226929 32 000, emessa - per quanto di interesse nella presente controversia- sulla base del ruolo n.
2023/003277 “Tributi coattivi anno 1982” formato dall'ente impositore reso esecutivo in data 06/06/2023, con richiesta di pagamento della CP_3
complessiva somma di euro 31.821,65.
L'attore unitamente alla citazione ha dedotto la nullità del relativo ruolo e della cartella per mancata notifica del titolo precisando che: l'odierno deducente viene chiamato a rispondere non per un debito personale proprio, bensì per una pendenza debitoria che a lui si è trasmessa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e che, in origine, era riconducibile al genitore
3 deceduto sig. nonché la prescrizione del credito in Persona_1
assenza di notifica di atti interruttivi dalla emissione del titolo stesso.
Si costituiscono in giudizio l' e l'agente della riscossione a mezzo CP_3
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato confermando la correttezza dell'operato ed insistono nel rigetto della domanda nel mentre chiedeva il difetto di legittimazione passiva di CP_4
****
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
4 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi ed incontestabili quanto alla prescrizione del diritto di credito.
Infatti, è principio giuridico in virtù del quale, fermo restando il disposto dell'art.2909 c.c., per cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto non solo tra le parti ma anche nei confronti dei loro eredi o aventi causa, per poter procedere all'esecuzione del titolo nei confronti degli eredi è comunque necessario che lo stesso venga loro notificato. Infatti la disposizione dell'art. 477 c.p.c., che trova applicazione anche al caso in esame non risultando derogata da alcuna norma speciale di legge per la materia specifica come ribadito anche dalla
Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1436 del 1990, non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta allorquando a quest'ultima siano stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (cfr. in tal senso Cass. n.
5 5200/2000).. Ciò premesso, non risulta in atti la notifica del titolo esecutivo agli eredi di e neanche la prova che l'onere della Persona_1
notifica sia stato adempiuto dal creditore procedente nei confronti dell'originario debitore.
Pertanto, dalla mancata notifica del titolo esecutivo agli eredi, necessaria in assenza della prova dell'avvenuta notifica all'originario debitore anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale più favorevole all'esecutante, consegue l'illegittimità delle cartelle opposte.
Tanto detto poichè la sentenza n. 2506/1996 della Corte di Appello di
Roma, che viene richiamata nella cartella di pagamento quale titolo legittimante l'iscrizione delle somme a ruolo in realtà non è stata mai notificata al sig. , né tampoco al suo de cuius Parte_1
tale omissione produce -quale consequenziale Persona_1
ricaduta- l'illegittimità dell'intrapresa azione esecutiva di riscossione. Ne deriva quale conseguenza che l'assenza di notifica degli atti già dall'emissione del titolo hanno determinato lo spirare del termine di prescrizione.
Ogni altra doglianza è da ritenersi riassorbita.
Tanto basta per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite stante data la legittimazione passiva di entrambi i convenuti ed il principio della soccombenza vengono liquidate in dispositivo secondo i valori di cui al DM n.147/22 in ragione dell'attività prestata e del valore della causa con condanna delle parti in solido tra loro.
PQM
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, e altri così provvede:
[...] CP_3
• accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritto nei confronti dell'attore il credito contenuto nella cartella n. n. 094 202300226929 32
000, emessa -per quanto di interesse nella presente controversia- sulla base del ruolo n. 2023/003277 .
Ogni altra doglianza riassorbita
Condanna le convenute soccombenti in solido alla refusione delle spese di lite a favore della attrice che si liquida nella somma di euro 3800,00 oltre euro 535, a titolo di spese vive oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Longo ex art 93 cpc
Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 23.1.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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