Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1297/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1297/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.12.2024, e vertente
TRA
(per brevità l'acronimo Parte_1
), P.I. , con sede in alla Via Unità Italiana, n. Pt_2 P.IVA_1 Pt_1
28, in persona del Direttore Generale Dott. , c.f. Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], legale rapp.te pro tempore, C.F._1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonia
Sarro, c.f. , e dall'avv. Daniela Lumaca, c.f. CodiceFiscale_2 [...]
, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, e C.F._3
con loro elett.te domiciliata presso l'ufficio legale sito in , alla Via Pt_1
Unità Italiana, n. 28, sede dell'Ente, con richiesta di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
e ed al numero fax 0823445104. Email_2
APPELLANTE
E
Controparte_1
P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2
, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale CP_2
della società, corrente in San Marcellino (Ce), alla via Matteotti n. 82,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli Avv.ti Andrea Ferraro, c.f.:
[...]
, PEC: e Vincenzo Mirra, c.f. C.F._4 Email_3
pec: e con CodiceFiscale_5 Email_4
questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua
Vetere, alla Via Melorio n. 21, nonché presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_4
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data 3
27.11.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.12.2024 e,
quindi, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e chiedendone l'integrale accoglimento, previo rigetto di ogni avversa istanza e con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%,
e oneri riflessi sostitutivi di IVA e CPA nella misura del 23,80%.
Per l'appellata Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data
6.12.2024 ai fini della trattazione scritta della udienza dell'11.12.2024 e,
quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, agli scritti difensivi versati in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 24.3.2022 la Parte_4
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3141/2021 del 27.9.2021, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2018 del
12.1.2018, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore della ricorrente in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro- tempore, della somma di € 240.338,01, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, a decorrere dalle scadenze delle singole fatture al saldo, quale saldo relativo al corrispettivo per l'erogazione in regime di accreditamento con il SSN Regione Campania delle prestazioni specialistiche per la branca di Radiologia - come da contratto prot. n. 310775
sottoscritto ai sensi del D.lgs. n. 502/92, art. 8 quinques, comma 2, 4
relativamente alla predetta annualità.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro- tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione, per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per
violazione del principio di difesa e del contraddittorio;
2) Sempre in via preliminare accertare e/o dichiarare il difetto di
giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla
giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania
- Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la
impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la
revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
3) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la
impugnata sentenza in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla con accertamento e declaratoria della non debenza Pt_2
e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o
conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, rideterminare l'importo alla luce della prova
dei pagamenti effettuati ed accertare come e se dovuta la minor somma che
verrà eventualmente riconosciuta in corso di causa;
5) in ogni caso con e la condanna della società appellata alla
restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese
quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 5
4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento
delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese
generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
In via istruttoria, l'appellante chiedeva inoltre disporsi CTU finalizzata
Parte ad accertare e quantificare, sulla base della documentazione prodotta dall'
e della società opposta - anche in fase monitoria - e/o ulteriormente acquisibile presso gli uffici pubblici competenti, locali e/o regionali e/o centrali e/o statali,
l'ammontare delle prestazioni di assistenza specialistica erogate nel periodo oggetto di causa ed in relazione al contratto azionato, che siano in eccedenza al limite di prestazioni o tetto di spesa stabilito per tale anno e branca e quindi anche la RTU da applicarsi, con conseguente accertamento e quantificazione degli importi da decurtare e delle note di credito da emettersi dalla appellata.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 21.7.2022 si costituiva la predetta appellata, la quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava il fondamento nel merito della proposta impugnazione, precisando le proprie conclusioni nei termini di seguito indicati:
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare
inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di
plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare
integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n°3141/2021 del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione
Prima, pubblicata il 27.9.2021; 6
- in conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze
del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, tenendo conto
anche dell'evidente strumentalità del gravame proposto”.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va quindi accolto, con riguardo alla richiesta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, essendo stata la sentenza gravata adottata in data 27.09.2021 e, quindi, prima della scadenza dei termini concessi per lo scambio di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Infatti, all'udienza figurata del 31.5.2021, il Giudice Designato aveva riservato la causa a sentenza ma, come poteva evincersi dalla consultazione del fascicolo telematico, il provvedimento adottato era stato pubblicato e notificato alle parti solo in data 14.07.2021, con conseguente decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. soltanto da quella data;
in conseguenza, alla data del
27.09.2021 non erano ancora decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, come peraltro affermato dalla Suprema
Corte (v. Cass. Civ. n.36596 del 25.11.2021), senza alcuna necessità di allegare, secondo l'appellante, uno specifico pregiudizio;
, essendo quest'ultimo sussistente in re ipsa per la sola inosservanza dei principi 7
fondamentali costituzionalmente garantiti (art. 24, secondo comma, e art. 111,
primo comma, Cost.) del giusto processo.
Secondo la parte appellata, i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrevano nella specie dal 31.5.2021,
trattandosi nella specie di ordinanza pronunciata in udienza, la quale, secondo l'art. 176, II comma, c.p.c., deve ritenersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi.
Orbene, va premesso, in linea di principio, che l'ordinanza resa all'esito di fissazione di trattazione scritta - come allo stato disciplinata dall'art. 127ter c.p.c. ed all'epoca previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h) del
D.L. n°18/2020 - non possa essere considerata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma II, c.p.c., come pronunciata “in udienza” e, quindi, da ritenersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle tenute a comparire.
D'altra parte, lo stesso art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020,
prevedeva espressamente l'ipotesi di trattazione scritta per “h) lo svolgimento
delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori
udienza del provvedimento del giudice”; è la stessa norma, quindi, a chiarire espressamente che, in questo caso, il provvedimento deve ritenersi adottato
“fuori udienza”.
Ciò posto, dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado risulta che il primo giudice, con decreto del 9.5.2021, disponeva la trattazione dell'udienza del 31.5.2021 a mezzo deposito di note e che, essendo state queste ultime depositate da entrambe le parti, con provvedimento di pari data, 8
riservava la causa a sentenza, assegnando i termini ordinari - rispettivamente di gg. 60 e 20 - per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Detto provvedimento, come risulta dal fascicolo telematico di primo grado, e non è nenache contestato, è stato comunicato alle parti solo in data
14.7.2021; in conseguenza, decorrendo per le ragioni sopra indicate i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica di cui all'art. 190 solo da tale data, questi ultimo scadevano rispettivamente il 13.10.2021 ed il
2.11.2021.
Ciò posto, pur avendo le parti depositato le sole comparse conclusionali, rispettivamente in data 29.7.2021 e 19.9.2021 il Tribunale
provvedeva al deposito della propria decisione in data 26.9.2021 e, quindi,
prima della scadenza dei termini sopra indicati e, comunque, in assenza delle memorie di replica che avrebbero potuto essere depositate fino al
2.11.202l.
Da ciò consegue, per costante insegnamento della Suprema Corte (v.,
in epoca recente, Cassazione civile, Sez. I, 30/08/2024, n.23380), senza che fosse necessario dedurre da parte dell'appellante, che ha proposto la relativa censura in sede di gravame, la deduzione di uno specifico pregiudizio difensivo.
Ed invero, con la menzionata decisione veniva infatti chiarito, in sede di legittimità, che “la parte che proponga l'impugnazione della sentenza
d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la
possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla
comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in
concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in
prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la 9
violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza
assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta
di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità
per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in
quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di
difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma
implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività
durante tutto lo svolgimento del processo (Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25-
11-2021)”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, aventi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di gravame, va dichiarata la nullità della gravata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3141/2021, resa in data 27.9.2021.
A tale pronuncia, tuttavia, non può seguire la rimessione delle parti innanzi a detto giudice, posto che, come chiarito in sede di legittimità (v.
Cassazione civile, Sez. II, 07/11/2023, n. 30969) “Qualora il giudice di
secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado,
deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di
rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili
analogicamente” (v. anche, proprio per un'ipotesi di decisione resa anteriormente rispetto al termine normativamente previsto, Cassazione civile,
Sez. Lav., 27/02/2024, n. 5196, per la quale “Se con l'ordinanza che dispone
il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per
l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel 10
caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro),
la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata
decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità
della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di
svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno
specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è
necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di
appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art.
354 c.p.c. , essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del
predetto termine”).
Questa Corte quindi, dichiarata la nullità della gravata decisione, dovrà
comunque procedere all'esame nel merito dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla . Parte_4
Ciò posto, quest'ultima aveva innanzitutto dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando a suo dire la controversia nell'ambito della Giurisdizione Amministrativa, ed in particolare del Tar
Campania, investendo la stessa il tema del superamento del cd. tetto di spesa.
Ciò posto, osserva la Corte che detta questione risulta da tempo risolta in sede di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione civile, Sez. Un., 22.11.2021,
n. 35953), con orientamento oramai fatto proprio da questo giudicante in analoghe controversie, secondo il quale “Secondo il criterio di riparto fissato
dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma
1, lett. c), c.p.a., in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd.
accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della 11
disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Part stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata
Part concessionaria. È da precisare che, qualora la opponga alla domanda di
pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la
soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone
l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente
inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti
ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino
in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità
Part del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ”.
Sulla base di tali principi, quindi, il motivo di opposizione originariamente proposto, peraltro in termini del tutto generici, deve ritenersi del tutto infondato.
Parte La ha poi dedotto, quale secondo motivo di opposizione, che sarebbe stato onere probatorio dell'opposta quello di dimostrare di aver eseguito le prestazioni di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente diritto ai corrispettivi ivi indicati, non essendo in alcun modo idonea e/o sufficiente la documentazione prodotta in sede monitoria.
In ogni caso, alla luce dei provvedimenti di liquidazione effettuati e puntualmente richiamati nell'atto di opposizione non era dovuto alcun importo a saldo residuo delle fatture richiamate nel decreto ingiuntivo opposto, salvo l'importo di € 62.906,39, quale saldo 2° trimestre 2016, 12
sospeso in attesa dell'emissione da parte del Centro opposto di nota di credito per regressione tariffaria.
Orbene, come dedotto da parte di quest'ultimo, nel fascicolo di parte della fase monitoria sono stati prodotti tutti i documenti utili a documentare la fondatezza della iniziale domanda monitoria;
in particolare, sono state prodotte le fatture emesse in virtù delle prestazioni sanitarie rese, il contratto sottoscritto, nonché il decreto di accreditamento, diretti a provare il rapporto obbligatorio sottostante all'azionato diritto di credito.
D'altra parte, le prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti
Parte dell' opponente sono state regolarmente comunicate dalla struttura,
utilizzando le prescritte modalità telematiche sul sistema cosiddetto “TS” (ai sensi della D.G.R.C. n°329 del 6.7.2016) e sono state recepite dagli uffici competenti dell'Ente e parzialmente remunerate, mediante il versamento degli acconti (90% come da contratto), come peraltro ammesso dalla stessa opponente.
Parte Peraltro, la non nega tali circostanze, limitandosi a sostenere che sarebbe stato onere dell'odierna appellata - originaria parte opposta - quello di fornire la relativa prova;
si tratta di eccezione del tutto generica e, comunque,
di fatto superata dalla documentazione prodotta, a fronte della quale non risulta essere stata sollevata alcuna contestazione da parte opposta.
Quanto poi ai provvedimenti di liquidazione cui si fa menzione nell'atto di opposizione, è bene precisare che l'importo ingiunto di €
240.338,01 costituiva la risultante dei saldi (10%) non corrisposti dall' Pt_4
nei tempi stabiliti.
[...]
I pagamenti elencati nell'atto di opposizione, come si evince dalla 13
semplice lettura dello stesso, non riguardavano le somme ingiunte, ovvero i predetti saldi del 10%, bensì i soli acconti delle fatture azionate, i quali non
Parte sono stati oggetto dell'ingiunzione opposta;
né d'altra parte la ha in alcun modo documentato l'esistenza di tutti i necessari presupposti per l'applicazione della regressione tariffaria, di cui pure fa menzione del tutto genericamente.
Ed invero, è pacifico che il contratto intercorso tra le parti, in atti allegato, prevedesse all'art. 5, rubricato “criteri di remunerazione delle
Parte prestazioni”, che l' avrebbe dovuto periodicamente comunicare a ciascun centro privato, oltre alla percentuale consuntiva di consumo, la data consuntiva di raggiungimento di quest'ultima.
Secondo l'ipotesi di cui alla lettera a), “qualora l'esaurimento del
limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista
Part nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_5
esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui
all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei
limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso,
né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese
oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”.
Secondo l'ipotesi di cui alla lettera b), qualora detto superamento si fosse verificato a consuntivo successivamente alla data previsionale, la remunerazione non sarebbe stata dovuta per le prestazioni eseguite successivamente a tale data.
Parte L' avrebbe dunque dovuto nella specie dimostrare, come invece 14
non avvenuto, l'entità della regressione tariffaria da applicare al centro appellato in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di macroarea, come contrattualmente previsto.
Né peraltro può ritenersi infine che detta prova potesse darsi attraverso una consulenza tecnica di ufficio che, per come richiesta, non solo avrebbe assunto carattere sostanzialmente “esplorativo”, ma si sarebbe posta anche al di fuori dei meccanismi contrattuali specificamente previsti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3141/2021, resa in data 27.9.2021, va comunque rigettata l'originaria opposizione proposta dalla con citazione del 21.3.2018 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2018, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 12.1.2018.
Le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la sostanziale totale soccombenza della Parte_4
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e si liquidano
[...]
in favore della in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, 15
non essendosi la stessa svolta.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del solo Avv. Vincenzo Mirra, quanto al primo grado di giudizio in cui lo stesso era costituito e si è dichiarato anticipatario, ed in favore degli Avv.ti
Avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, dichiaratisi anticipatari, in pari misura, quanto al presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_4
rapp.te pro- tempore, con citazione del 24.3.2022, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro- tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3141/2021, resa in data 27.9.2021, così provvede:
1) Dichiara la nullità della gravata sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3141/2021, resa in data 27.9.2021;
2) Rigetta l'originaria opposizione proposta dalla
[...]
, in persona del legale rapp.te pro- Parte_4
tempore con citazione del 21.3.2018 avverso il decreto ingiuntivo n.
135/2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
12.1.2018 in favore della Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore;
[...]
3) condanna la , in persona Parte_4
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro- tempore, di spese e competenze di lite relative al presente 16
giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.800,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute
4) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui al capo che precede in favore del solo Avv. Vincenzo Mirra, quanto al primo grado di giudizio, ed in favore degli Avv.ti Avv.ti Andrea
Ferraro e Vincenzo Mirra, in pari misura, quanto al presente grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo