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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GARONE GIANLUIGI e dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO
( ) VIA DEI TORNIELLI, 12 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO CAVOUR, 11 NOVARA presso il difensore avv. GARONE GIANLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
GARONE GIANLUIGI e dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
DEI TORNIELLI, 12 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 11
NOVARA presso il difensore avv. GARONE GIANLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Controparte_2 C.F._4
ALBERTO e elettivamente domiciliato in CORSO DELLA VITTORIA, 3 37045 LEGNAGO presso lo studio dell'avv. CASALINI ALBERTO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROZZI SARZINA CP_3 C.F._5
EMILIANO e elettivamente domiciliato in VIA DON E. TAZZOLI, 6 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. BAROZZI SARZINA EMILIANO
CONVENUTO
pagina 1 di 5 ING. (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. MONZA MASSIMO e elettivamente domiciliato C.F._6
in VIA DANTE 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONZA MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparse di risposta e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza le sig.re
[...]
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Milano i sig.ri , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendo di: - accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di mandato, l'obbligo ai sensi degli artt.
1713 ss. c.c. in capo ai convenuti di presentare il conto relativo agli incombenti di cui al cessato rapporto di mandato di cui alla procura revocata con atto del 28.06.2023, avente ad oggetto la gestione degli immobili ivi meglio descritti per tutto il periodo compreso fra il 16.11.2001 e il 28.06.2023; di ordinare ai resistenti di presentare il conto e di depositare tutti i documenti giustificativi relativi al cessato rapporto di mandato;
di fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico di entrambi i procuratori una penalità di mora in caso di ritardo nella presentazione del conto e nel deposito dei documenti, da liquidarsi in misura non inferiore a € 300,00 a carico di ciascun procuratore per ogni giorno di ritardo, indicando il termine per la decorrenza, nell'esecuzione della sentenza, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite.
Costituendosi in giudizio contestava quanto ex adverso dedotto e Controparte_4
chiedeva di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata di limitare l'obbligo di rendiconto alle sole operazioni gestorie e di rappresentanza effettivamente svolte dal convenuto in forza della procura e, temporalmente, al periodo di 10 (dieci) anni antecedenti la domanda;
in ogni caso di rigettare la richiesta di adozione della misura di coercizione indiretta e comunque ridurre l'importo richiesto dalle attrici quale penalità di mora, sia in considerazione dei rapporti tra le parti, che in considerazione dell'inesistente vantaggio che potrebbe derivare all'obbligato a ritardare il rendiconto, nella denegata ipotesi ne fosse accertato il suo obbligo;
in ogni caso, con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e CP_3
in diritto e la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 5 Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande attoree perché Controparte_4
illegittime e infondate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ritenuta la natura documentale della causa e la necessità del preliminare accertamento del rapporto di mandato, non potendo diversamente procedersi all'assegnazione del termine per il deposito del rendiconto ex art. 263 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il Giudice riservava la decisione.
Le odierne parti in causa sono tutti eredi legittimi di (la parte in qualità Persona_1 CP_3
di coniuge per la quota di 1/3, le rimanenti in qualità di figli per la quota di 1/6) e, aperta la successione, in data 20.11.2001 i fratelli e anche in Controparte_4 Parte_2
nome e per conto della sorella in forza di procura generale del 1995 (doc. 4 fasc. conv. Parte_1
Contr Contr
poi rinnovata nel 2011 (doc. 6 fasc. conv. , nominavano procuratori speciali (doc. 1 fasc. att.) e la madre conferendo loro “tutti i più ampi poteri affinché Controparte_2 CP_3
ciascuno dei due con firma disgiunta amministri in via ordinaria tutti gli immobili di proprietà di essi mandanti siti nei comuni di Puegnago del Garda, Polpenazze del Garda e Castiglione D'Adda senza limitazione o riserva”; tra i poteri elencati in via esemplificativa, quello di stipulare contratti di locazione/comodato, rappresentare i coeredi negli eventuali giudizi inerenti gli immobili, e quello di
“fare quanto altro sarà ritenuto necessario od opportuno per l'esecuzione del presente mandato…”.
Le difese dei convenuti e che negano l'esistenza del mandato, senza Controparte_2 CP_3
tuttavia allegare quale altro rapporto sostanziale di carattere gestorio sarebbe sottostante all'attribuzione dei poteri di rappresentanza, risultano destituite di fondamento già dalla semplice lettura dell'atto notarile soprarichiamato;
la procura fa appunto plurimi ed espressi riferimenti al negozio di mandato, le cui norme codicistiche, in mancanza di qualsivoglia evidenza di un diverso accordo, disciplinano dunque i rapporti inter partes. Tali conclusioni si conformano all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.” (Cass. sentenza n. 18660 del
06/08/2013). Laddove i coeredi avessero inteso sciogliere dalle obbligazioni tipiche di chi assume l'incarico di compiere anche in nome altrui atti di gestione (nella fattispecie del patrimonio comune) i convenuti e che assumevano la rappresentanza degli altri nella gestione CP_2 CP_3
pagina 3 di 5 degli immobili, ben avrebbero potuto convenire l'esonero dall'obbligo di rendiconto che, invece, non risulta pattuito né in sede notarile né aliunde.
Il fatto poi che abbia amministrato i terreni anche nell'interesse proprio oltre che Controparte_2
della madre e dei fratelli non rileva nella fattispecie, in quanto il cd. mandato in rem propriam, prevede quale unica deroga alla disciplina ordinaria quella di cui all'art. 1723 co. 2 c.c. e i convenuti non hanno formulato alcuna domanda in merito alla validità ed efficacia dell'intervenuta revoca.
L'obbligo di rendiconto sussiste dunque con riferimento alla gestione ordinaria dei terreni siti nei comuni indicati in procura in relazione ai quali, mentre nega di avere svolto qualsivoglia CP_3 attività, l'ing. ha allegato di avere sottoscritto i contratti di affitto agrari, svolto le mediazioni CP_2
avanti la sezione specializzata agraria, curato la pratica edilizia per un terrazzamento e quella per la realizzazione di un'autorimessa, stipulato un comodato in favore dell'azienda Barisella. Le attività dallo stesso svolte a supporto della difesa e del CTP nei giudizi innanzi al TAR, al Tribunale ed alla
Corte d'appello di Brescia sembrano essere state poi oggetto di un ulteriore accordo in forza del quale l'ing. ha percepito dei compensi dal 2012 al 2019 per la gestione del contenzioso, non CP_2
contestata dalla difesa attorea.
La comparsa di riposta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e allegata alla nota depositata telematicamente dalla difesa del convenuto ing. in data 4.6.2025 non costituisce Controparte_2 affatto prova contraria all'esistenza del mandato, trattandosi di allegazioni difensive cui non è possibile riconoscere alcun carattere confessorio, non provenendo dalla parte personalmente ma dal suo procuratore legale a tutela del credito azionato in sede monitoria.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in quanto la prima diffida a rendere il conto depositata in atti seguiva la revoca del mandato intervenuta in data 28.6.2023 (doc. 3 fasc. att.) e reca la data del 2 agosto 2023 di talché i convenuti e ing. sono entrambi tenuti alla CP_3 CP_2 rendicontazione a far tempo dall'agosto 2013 limitatamente all'oggetto dell'incarico ricevuto unitamente ai poteri di rappresentanza.
Alcun rendiconto è invece dovuto in relazione alle movimentazioni dei conti correnti cointestati di cui non risulta provata alcuna delega ai convenuti ad operare per conto delle attrici e sui quali, peraltro, dalla documentazione allegata alla comparsa dell'ing. risulta avere operato congiuntamente alla CP_2
madre proprio la sig.ra . Parte_2
Il mandato e l'obbligo di rendiconto sussistono dunque nei limiti sopraindicati e pertanto la causa non può essere definita e viene rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di procedere agli adempimenti di cui all'art. 263 c.p.c
Spese di lite alla pronuncia definitiva di merito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta l'esistenza del mandato conferito dalle attrici ai convenuti e Controparte_2 [...]
in data 20.11.2001 e revocato in data 28.6.2023 e del relativo obbligo di rendiconto a far data CP_3
dal 2 agosto 2013
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29433/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GARONE GIANLUIGI e dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO
( ) VIA DEI TORNIELLI, 12 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO CAVOUR, 11 NOVARA presso il difensore avv. GARONE GIANLUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
GARONE GIANLUIGI e dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
DEI TORNIELLI, 12 28100 NOVARA;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 11
NOVARA presso il difensore avv. GARONE GIANLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Controparte_2 C.F._4
ALBERTO e elettivamente domiciliato in CORSO DELLA VITTORIA, 3 37045 LEGNAGO presso lo studio dell'avv. CASALINI ALBERTO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROZZI SARZINA CP_3 C.F._5
EMILIANO e elettivamente domiciliato in VIA DON E. TAZZOLI, 6 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. BAROZZI SARZINA EMILIANO
CONVENUTO
pagina 1 di 5 ING. (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. MONZA MASSIMO e elettivamente domiciliato C.F._6
in VIA DANTE 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONZA MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparse di risposta e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza le sig.re
[...]
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Milano i sig.ri , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendo di: - accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di mandato, l'obbligo ai sensi degli artt.
1713 ss. c.c. in capo ai convenuti di presentare il conto relativo agli incombenti di cui al cessato rapporto di mandato di cui alla procura revocata con atto del 28.06.2023, avente ad oggetto la gestione degli immobili ivi meglio descritti per tutto il periodo compreso fra il 16.11.2001 e il 28.06.2023; di ordinare ai resistenti di presentare il conto e di depositare tutti i documenti giustificativi relativi al cessato rapporto di mandato;
di fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a carico di entrambi i procuratori una penalità di mora in caso di ritardo nella presentazione del conto e nel deposito dei documenti, da liquidarsi in misura non inferiore a € 300,00 a carico di ciascun procuratore per ogni giorno di ritardo, indicando il termine per la decorrenza, nell'esecuzione della sentenza, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze e spese di lite.
Costituendosi in giudizio contestava quanto ex adverso dedotto e Controparte_4
chiedeva di rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata di limitare l'obbligo di rendiconto alle sole operazioni gestorie e di rappresentanza effettivamente svolte dal convenuto in forza della procura e, temporalmente, al periodo di 10 (dieci) anni antecedenti la domanda;
in ogni caso di rigettare la richiesta di adozione della misura di coercizione indiretta e comunque ridurre l'importo richiesto dalle attrici quale penalità di mora, sia in considerazione dei rapporti tra le parti, che in considerazione dell'inesistente vantaggio che potrebbe derivare all'obbligato a ritardare il rendiconto, nella denegata ipotesi ne fosse accertato il suo obbligo;
in ogni caso, con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e CP_3
in diritto e la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 5 Costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande attoree perché Controparte_4
illegittime e infondate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ritenuta la natura documentale della causa e la necessità del preliminare accertamento del rapporto di mandato, non potendo diversamente procedersi all'assegnazione del termine per il deposito del rendiconto ex art. 263 c.p.c., all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il Giudice riservava la decisione.
Le odierne parti in causa sono tutti eredi legittimi di (la parte in qualità Persona_1 CP_3
di coniuge per la quota di 1/3, le rimanenti in qualità di figli per la quota di 1/6) e, aperta la successione, in data 20.11.2001 i fratelli e anche in Controparte_4 Parte_2
nome e per conto della sorella in forza di procura generale del 1995 (doc. 4 fasc. conv. Parte_1
Contr Contr
poi rinnovata nel 2011 (doc. 6 fasc. conv. , nominavano procuratori speciali (doc. 1 fasc. att.) e la madre conferendo loro “tutti i più ampi poteri affinché Controparte_2 CP_3
ciascuno dei due con firma disgiunta amministri in via ordinaria tutti gli immobili di proprietà di essi mandanti siti nei comuni di Puegnago del Garda, Polpenazze del Garda e Castiglione D'Adda senza limitazione o riserva”; tra i poteri elencati in via esemplificativa, quello di stipulare contratti di locazione/comodato, rappresentare i coeredi negli eventuali giudizi inerenti gli immobili, e quello di
“fare quanto altro sarà ritenuto necessario od opportuno per l'esecuzione del presente mandato…”.
Le difese dei convenuti e che negano l'esistenza del mandato, senza Controparte_2 CP_3
tuttavia allegare quale altro rapporto sostanziale di carattere gestorio sarebbe sottostante all'attribuzione dei poteri di rappresentanza, risultano destituite di fondamento già dalla semplice lettura dell'atto notarile soprarichiamato;
la procura fa appunto plurimi ed espressi riferimenti al negozio di mandato, le cui norme codicistiche, in mancanza di qualsivoglia evidenza di un diverso accordo, disciplinano dunque i rapporti inter partes. Tali conclusioni si conformano all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico.” (Cass. sentenza n. 18660 del
06/08/2013). Laddove i coeredi avessero inteso sciogliere dalle obbligazioni tipiche di chi assume l'incarico di compiere anche in nome altrui atti di gestione (nella fattispecie del patrimonio comune) i convenuti e che assumevano la rappresentanza degli altri nella gestione CP_2 CP_3
pagina 3 di 5 degli immobili, ben avrebbero potuto convenire l'esonero dall'obbligo di rendiconto che, invece, non risulta pattuito né in sede notarile né aliunde.
Il fatto poi che abbia amministrato i terreni anche nell'interesse proprio oltre che Controparte_2
della madre e dei fratelli non rileva nella fattispecie, in quanto il cd. mandato in rem propriam, prevede quale unica deroga alla disciplina ordinaria quella di cui all'art. 1723 co. 2 c.c. e i convenuti non hanno formulato alcuna domanda in merito alla validità ed efficacia dell'intervenuta revoca.
L'obbligo di rendiconto sussiste dunque con riferimento alla gestione ordinaria dei terreni siti nei comuni indicati in procura in relazione ai quali, mentre nega di avere svolto qualsivoglia CP_3 attività, l'ing. ha allegato di avere sottoscritto i contratti di affitto agrari, svolto le mediazioni CP_2
avanti la sezione specializzata agraria, curato la pratica edilizia per un terrazzamento e quella per la realizzazione di un'autorimessa, stipulato un comodato in favore dell'azienda Barisella. Le attività dallo stesso svolte a supporto della difesa e del CTP nei giudizi innanzi al TAR, al Tribunale ed alla
Corte d'appello di Brescia sembrano essere state poi oggetto di un ulteriore accordo in forza del quale l'ing. ha percepito dei compensi dal 2012 al 2019 per la gestione del contenzioso, non CP_2
contestata dalla difesa attorea.
La comparsa di riposta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace e allegata alla nota depositata telematicamente dalla difesa del convenuto ing. in data 4.6.2025 non costituisce Controparte_2 affatto prova contraria all'esistenza del mandato, trattandosi di allegazioni difensive cui non è possibile riconoscere alcun carattere confessorio, non provenendo dalla parte personalmente ma dal suo procuratore legale a tutela del credito azionato in sede monitoria.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in quanto la prima diffida a rendere il conto depositata in atti seguiva la revoca del mandato intervenuta in data 28.6.2023 (doc. 3 fasc. att.) e reca la data del 2 agosto 2023 di talché i convenuti e ing. sono entrambi tenuti alla CP_3 CP_2 rendicontazione a far tempo dall'agosto 2013 limitatamente all'oggetto dell'incarico ricevuto unitamente ai poteri di rappresentanza.
Alcun rendiconto è invece dovuto in relazione alle movimentazioni dei conti correnti cointestati di cui non risulta provata alcuna delega ai convenuti ad operare per conto delle attrici e sui quali, peraltro, dalla documentazione allegata alla comparsa dell'ing. risulta avere operato congiuntamente alla CP_2
madre proprio la sig.ra . Parte_2
Il mandato e l'obbligo di rendiconto sussistono dunque nei limiti sopraindicati e pertanto la causa non può essere definita e viene rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di procedere agli adempimenti di cui all'art. 263 c.p.c
Spese di lite alla pronuncia definitiva di merito.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta l'esistenza del mandato conferito dalle attrici ai convenuti e Controparte_2 [...]
in data 20.11.2001 e revocato in data 28.6.2023 e del relativo obbligo di rendiconto a far data CP_3
dal 2 agosto 2013
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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