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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 146 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 31.07.2023
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
primo grado, dall'Avv. Simone Forte di Milano
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentate pro tempore e per Controparte_1
esso del procuratore , rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti Parte_2
posto in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Isabella Passeri di
Trieste
- appellata -
e contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: opposizione avvisi di addebito (riforma sentenza Tribunale di
Trieste n. 18/2023 depositata in data 31.01.2023).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 28.03.2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di
addebito n.41420112000051042, n.41420120000522014, n.41420120000888552,
n.41420130000569810, n.41420140000154020, n.41420140000539562,
n.41420140001037722, n.41420150000343841, n.41420160000279936,
n.41420160000816306, con conseguente estinzione del ruolo e del debito
sottostante;
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi portati
nei seguenti avvisi di addebito n.41420112000051042, n.41420120000522014,
n.41420120000888552, n.41420130000569810, n.41420140000154020,
n.41420140000539562, n.41420140001037722, n.41420150000343841,
n.41420160000279936, n.41420160000816306, atteso che, dalla data del tributo
alla data della presunta notifica sono ormai decorsi più di cinque anni, con
conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
nel merito: accertare e
dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli
avvisi di addebito n.41420112000051042, n.41420120000522014
n.41420120000888552, n.41420130000569810, n.41420140000154020,
n.41420140000539562, n.41420140001037722, n.41420150000343841,
n.41420160000279936, n.41420160000816306, n.41420170000405263,
Pag.2 n.41420170000609257, n.41420170000818713, n.41420180000159911,
n.41420180000445274, n.41420180000967286, n.41420190000357618,
n.41420190000905510 e n.41420190001175715, e conseguentemente annullare
tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici
o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o
inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di
legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via
subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di
accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza
di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi
evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellata : Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello sia ex art. 348 bis c.p.c.; accertare
e dichiarare l'inammissibilità delle ragioni di doglianza indicate sub d. ed f. del
presente atto (in assenza di una specifica numerazione operata dalla controparte) per loro tardività; in via subordinata di merito rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 18/2023 del 31.1.2023 del Tribunale di Trieste;
in ogni caso con vittoria di spese, anche forfetarie, diritti ed onorari di lite anche del
presente grado di giudizio.
Per l'appellato : CP_2
rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Trieste;
in ogni modo,
accertare e dichiarare dovuta all' da parte dell'opponente la somma ingiunta CP_2
con il provvedimento opposto, ovvero la diversa somma che sarà accertata come
Pag.3 dovuta in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento;
vittoria di spese di lite.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato dal sig. Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 1142022 9000969342000,
[...]
notificatagli il 05 luglio 2022 dall , per un importo Controparte_3
complessivo di € 299.689,09. L'intimazione si riferiva a diversi avvisi di addebito
, che il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto. CP_2
Nel ricorso, il sig. sollevava quindi diverse eccezioni: in primo luogo, come Pt_1
scritto, contestava di aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito in questione, sostenendo la conseguente prescrizione dei crediti in essi incorporati per decorso del termine quinquennale;
inoltre eccepiva l'intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 46/1999 relativamente ad altri avvisi, per mancata tempestiva esecutività dell'estratto di ruolo. Infine il ricorrente lamentava la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi e l'operatività della sospensione ex lege, avendo proposto istanza ai sensi della L. 228/2012 per tutti i titoli posti alla base dell'intimazione.
Con provvedimento del 3 agosto 2022, il Tribunale inizialmente sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e fissava la prima udienza per il 18 ottobre
2022. Alla prima udienza, si costituivano in giudizio sia l' che l' CP_2 CP_1
e la difesa del ricorrente, sollevava ulteriori eccezioni, tra cui il
[...]
disconoscimento della documentazione prodotta dalle parti resistenti e l'invalidità
delle notifiche per essere state effettuate a persona diversa dal destinatario o tramite
PEC da indirizzi non presenti nei pubblici registri.
All'udienza del 31 gennaio 2023, dopo che era stata revocata la sospensione dell'esecuzione, le parti discutevano la causa che il Tribunale di Trieste decideva,
Pag.4 con la sentenza oggi impugnata di reiezione di tutte le domande del ricorrente.
La sentenza del Tribunale, dopo aver qualificato l'opposizione, per quanto attiene alla eccepita prescrizione e decadenza, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre per il resto dei lamentati vizi, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiara tempestiva anche quest'ultima e passa in rassegna tutte le censure rivolte dal Sig. all'operato dei due Enti coinvolti. Pt_1
Quindi, circa la validità dell'intimazione di pagamento, l'eccezione è rigettata in quanto essa, scrive il Tribunale, non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata. Circa i vizi afferenti alla fase di notificazione, il Tribunale scrive che tutti gli avvisi sono stati ritualmente notificati,
come documentato dall' ; rileva poi la differenza tra le regole della notifica degli CP_2
atti giudiziari e quelle degli atti della riscossione con conseguente piena validità delle notifiche eseguite dall'addetto postale e infine, sempre in tema di procedimento di notificazione, rigetta l'eccezione di inesistenza delle notifiche a mezzo pec,
richiamando la deroga prevista dall'art. 60 DPR 600/73 e la giurisprudenza delle
Sezioni Unite che non richiede l'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi. Quanto infine alla eccepita prescrizione, il Tribunale dichiara che l CP_4
ha dimostrato l'interruzione dei termini attraverso la notifica di vari atti della procedura esecutiva.
Avverso questa decisione ha proposto appello il Sig. Parte_1
affidando la critica a plurimi motivi di censura che saranno di seguito esaminati.
CP_ Resistono anche in secondo grado, e . Controparte_1
La prima censura contenuta nell'atto di appello (relativa alla invalidità della costituzione in giudizio dell , per non essersi questa Controparte_3
avvalsa dell'Avvocatura dello Stato come previsto dal protocollo d'intesa del
22.6.2017) non può tecnicamente definirsi tale, non essendo stato il relativo argomento contenuto nel ricorso in primo grado e quindi di disamina da parte del
Pag.5 Tribunale. Di fatto, solo con l'atto di appello il ricorrente eccepisce per la prima volta,
l'inammissibilità della costituzione dell' per il tramite avvocati del libero CP_1
foro. In ogni caso, l'eccezione risulta infondata avuto riguardo alla pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 30008 del 2019, ha stabilito la possibilità per l di avvalersi alternativamente del patrocinio CP_1
dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, senza necessità di particolari formalità o delibere motivate;
e questo autorevole indirizzo è stato confermato dalla ordinanza n. 10657 del 2024, che ha ribadito come l possa CP_1
costituirsi in giudizio tramite avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera motivata, salvo i casi convenzionalmente riservati all'Avvocatura dello
Stato, e quello in esame non vi rientra.
Altra censura è relativa al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti, eccezione questa, che secondo l'appellante non è stata adeguatamente valutata dal giudice di prime cure. Il ricorrente sostiene che, a seguito del disconoscimento, le controparti avrebbero dovuto produrre gli originali dei documenti o chiederne la verificazione.
In realtà, come evidenziato dal Tribunale, il difetto dell'opposto disconoscimento, in termini di genericità e quindi di inefficacia, è corretto e va confermato. Utile sul punto citare Cassazione n. 7376/2024, che in linea con l'orientamento prevalente, osserva che il disconoscimento deve necessariamente evidenziare in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale,
non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive. Scrive la recente citata Cassazione: “Il disconoscimento della conformità all'originale di documenti
prodotti in copia fotostatica in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere
effettuato in modo chiaro, specifico e inequivoco, indicando con precisione gli
elementi differenziali tra la copia e l'originale, senza che possano ritenersi sufficienti
contestazioni generiche o onnicomprensive. Il giudice non è tenuto a disporre
l'esibizione degli originali in presenza di un disconoscimento generico, privo dei
requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla giurisprudenza. La motivazione
Pag.6 della sentenza che dichiara inammissibile il disconoscimento per genericità non è
affetta da vizio di motivazione apparente, in quanto il giudice ha adeguatamente
illustrato le ragioni per cui il disconoscimento effettuato non soddisfa i requisiti di
legge. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il
disconoscimento della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve
essere effettuato in modo chiaro, specifico e inequivoco, indicando con precisione gli
elementi differenziali tra la copia e l'originale, senza che possano ritenersi sufficienti
contestazioni generiche o onnicomprensive;
in assenza di un disconoscimento
conforme a tali requisiti, il giudice non è tenuto a disporre l'esibizione degli originali,
e la motivazione che dichiara inammissibile il disconoscimento per genericità non è
affetta da vizio di motivazione apparente.”.
Il Sig. avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, indicare specificamente le parti in Pt_1
cui la copia sarebbe materialmente contraffatta rispetto all'originale, o le parti mancanti e il loro contenuto, o ancora le parti aggiunte, offrendo elementi almeno indiziari sul diverso contenuto che il documento presenterebbe nella versione originale. Negli stessi termini anche la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 277/2022, ove si legge che il disconoscimento generico non è sufficiente a inficiare il valore probatorio dei documenti, dovendo l'appellante allegare elementi specifici che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e rappresentazione documentale.
Molto spazio poi l'appellante dedica al tema della regolarità delle notifiche eseguite che si contestano, o perché recapitate a persone non legittimate, o perché
recapitate a mezzo pec di indirizzi non facenti parte di elenchi ufficiali.
Sul punto tuttavia, la documentazione offerta in giudizio dall' con memoria CP_2
difensiva (avvisi di ricevimento delle raccomandate e le ricevute PEC di accettazione e consegna), dimostra che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati.
L'Istituto ha inoltre evidenziato e la sentenza di primo grado condiviso, come,
secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per le notifiche effettuate dall'agente della riscossione mediante raccomandata ordinaria con avviso di
Pag.7 ricevimento sia sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna.
Quanto alle notifiche a mezzo pec, non è necessario che l'indirizzo del mittente provenga dai pubblici elenchi, essendo sufficiente che sia garantita la certezza della provenienza e della ricezione dell'atto.
CP_ Entrambi gli enti ( e , hanno richiamato l'art. 26 del D.P.R. 602/73, che CP_1
prevede un regime differenziato per le notifiche degli atti della riscossione rispetto alle regole ordinarie del codice di procedura civile. Tale normativa speciale, come evidenziato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 300/2023, non richiede particolari formalità per la notifica a mezzo posta ordinaria, essendo sufficiente la prova dell'avvenuta consegna al domicilio del destinatario. La notifica della cartella esattoriale può essere così validamente eseguita dall'agente della riscossione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. In questo caso, è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento quale prova della regolare notificazione, senza necessità di esibire l'originale della cartella. Quanto alla notifica a mezzo posta elettronica certificata la medesima sentenza chiarisce che la notifica a mezzo PEC è
validamente perfezionata con la produzione della ricevuta di avvenuta consegna
(RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario e la provenienza dell'indirizzo PEC da un elenco non pubblico non inficia di per sé la validità della notifica, in assenza di specifiche contestazioni circa l'integrità del file trasmesso.
Nel complesso quindi l'appello, che nulla aggiunge alla posizione del ricorrente così
come vagliata e discussa in primo grado, va respinto con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite.
P.Q.M.
Pag.8 la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Trieste n. 18/2023 pubblicata in data 31.01.2023 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a rimborsare alle parti appellate, le spese di lite del presente grado che liquida per ciascuna parte in € 4.200,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
da atto della ricorrenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 Parte_1
del 2002.
Trieste, 28.03.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
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