Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9013 /2023 RG
Alla udienza del 14.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1
TRA
il sig. (C.F. , n.q. di Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare della individuale (avv.ti Ignazio Fiore e Parte_2
Luca Fiorella )
OPPONENTE
CONTRO
in persona del Procuratore Speciale Dr.ssa Mila Controparte_1
Fabbri ( avv. Monica Baccarini)
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta l'opposizione spiegata da parte opponente, poichè ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali, in favore di parte opposta, che liquida nella complessiva somma di
2.800 euro, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
2 MOTIVAZIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art 615 e 617 cpc avverso il precetto, notificato in data 05.06.23, dalla Controparte_2
con il quale intimava, a parte opponente, il pagamento della
[...]
somma di € 13.261,39, per fornitura di energia elettrica, in forza del decreto ingiuntivo telematico n.1098/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 28.02.2023, notificato il 15.03.2023 e dichiarato esecutivo in data 16.05.2023.
Con atto di citazione notificato il 26.06.2023, IL sig. Parte_1
conveniva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione così giudicare:
Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n.
1098/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 649 cpc, per i motivi indicati in parte narrativa;
- Pregiudizialmente, accertare l'abusività della clausola (vessatoria) di deroga del foro di competenza e per l'effetto rimettere in termini l'ingiunto debitore esecutato Sig. per proporre opposizione ex art. Parte_1
650 cpc.
Costituitasi la società opposta, contestava tutte le argomentazioni avversarie, ed insisteva nel rigetto della spiegata opposizione.
3 Occorre preliminarmente evidenziare che parte opponente fonda la propria opposizione sul presupposto che il debitore ingiunto sia da considerarsi quale consumatore e/o che pur essendo una ditta individuale debba essere equiparato ad un consumatore con conseguente richiamo alla relativa disciplina e alla recente sentenza della Cass. SS.UU.
n.9479/2023.
Ed invero, la predetta qualificazione di consumatore in capo alla ditta individuale , ed il conseguente richiamo alla Parte_2 Parte_2
clausola abusiva, deve ritenersi del tutto errata nella fattispecie per cui è
causa.
Ed invero, come risulta per tabulas la fornitura di energia elettrica, da cui sono originate le bollette azionate attraverso ricorso monitorio, è stata effettuata presso l'immobile sito in Palermo (PA), p.zza Olivella n.8 cap
90133,. Ed ancora, dalla visura camerale allegata da parte opposta
(doc.3), presso l'indirizzo sopra indicato risultava situata l'attività del sig.
, denominata ” avente p.iva Parte_1 Parte_2
ed oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione. P.IVA_1
E' di tutta evidenza quindi che non si tratta di una fornitura prestata ad un consumatore, ma di una fornitura prestata ad una attività
imprenditoriale. Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità è oramai consolidata nel ritenere che:
“In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del
soggetto legittimato ad avvalersi della "tutela forte" di cui alla disciplina del
Codice del consumo, approvato con il d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, la
4 qualifica di "consumatore" spetta solo alle persone fisiche, e la stessa
persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà
essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto
allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita
quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6-3,
Ordinanza n. 15531 del 14/07/2011);
Il caso di specie non ha ad oggetto una fornitura prestata ad un consumatore e pertanto le indicazioni di cui alla sentenza della Cass.
SS.UU. n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso di specie, con conseguente infondatezza della opposizione espletata.
Ed ancora, la competenza del Tribunale di Bologna può determinarsi anche in base alle condizioni generali di contratto tacitamente accettate da controparte.
A tal uopo, è assolutamente condivisibile quanto argomentato ulteriormente da parte opposta, in ordine alla radicata competenza territoriale in capo al Tribunale di Bologna.
In particolare, la competenza del Giudice del Tribunale di Bologna risulta determinata ex lege, tenuto conto che la fornitura (circostanza non oggetto di contestazione) è stata acquisita da quale esercente CP_3
il regime di salvaguardia, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, svolta ai sensi del Decreto
Legge n.73/2007 e del Decreto Ministero Sviluppo Economico 23/11/2007,
5 disciplinante Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 4 d.l.17/06/2007 n.73, convertito con legge 3 agosto
2007, n.125. Come noto, vengono inseriti nel regime di salvaguardia quei soggetti che ad una certa data non hanno scelto un fornitore di energia elettrica presente sul libero mercato. In questi casi è la stessa legge ad attribuire il cliente ad un dato fornitore (ossia quel fornitore che a seguito di gara pubblica è stata individuato quale esercente la salvaguardia). Il
fornitore in questi casi ha il solo obbligo di provvedere ad inviare la cd.
“Lettera di attivazione del servizio”, nella quale è specificato che se entro un mese non verrà effettuato il recesso (ad esempio attraverso la scelta di un fornitore nel libero mercato) troveranno applicazione le condizioni generali di contratto visionabili sul sito internet del fornitore (doc.5-6).
All'interno di queste vi era anche la norma di cui all'art.14 che individuava nel Tribunale di Bologna il foro competente a decidere di eventuali controversie;
peraltro la predetta argomentazione, non risulta contestata ex adverso. Pertanto, l'opposizione spiegata da parte opponente, va rigettata poichè infondata in fatto ed in diritto, ed ogni ulteriore argomentazione deve ritenersi superata .
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponete soccombente, e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Cosi deciso, Pa, lì 14/03/2025
Dr.ssa Valentina Cimino
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