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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13059 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.5953/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo iscritta al numero 5953/2021 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1994, c.f. residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsi (C.F.
), domiciliato presso la casella pec: per C.F._2 Email_1 procura in atti;
- Attore
, E
(P.I. Controparte_1
, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_1 [...]
, corrente in Milano alla Via Benigno Crespi nr. 23, rappresentata e difensa dall'Avv. CP_2
Paolo Gelli (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Roma alla Via Carlo Poma nr. 4, giusta procura in atti;
Convenuta
E
1 (C.F. , residente in [...], Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Poggiardo (Le), via Capreoli 182, presso lo studio dell'Avv. Livia
Del Gaizo (C.F ) che lo assiste e difende in virtù di delega in atti;
C.F._5
Convenuto
E
(C.F. , residente in [...] , Roma, Controparte_4 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato in Largo di Torre Argentina, 1, Roma, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Pantaloni , (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso per delega in atti;
C.F._7
- Terzo chiamato
Avente ad oggetto: lesioni personali
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate
Per l'attore:
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, dichiarata preliminarmente la propria competenza per materia e per territorio, dichiarata, ancora preliminarmente la domanda procedibile per esser stata correttamente invitata, la parte convenuta, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (all 15-16 invito alla stipula notificato), ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
In via principale:
1) accertare la qualità di trasportato dell'attore e, per l'effetto, condannare in solido
[...]
rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 45 – pec
e , nato a [...] il Email_2 Controparte_3
20/05/1969, residente in [...] al risarcimento dei danni tutti patiti del sig.
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa, che si quantificano, detratto l'acconto ricevuto, Parte_1
e si richiedono, per sorte, in € 111.361,90= (centoundicimilatrecentosessantuno/90), oltre interessi dalla data dell'evento, o dei singoli esborsi, sino al dì dell'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria;
o nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e della consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
Con il favore delle spese di lite, da distrarre a favore dell'Avvocato Francesco Corsi che si dichiara procuratore antistatario.
2 ***
Per la convenuta : Controparte_5
Piaccia all'On.le Giudice Monocratico adito, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa del Sig. , ai sensi Controparte_4 dell'art. 106 cod. proc. civ., stante la comunanza della causa con il terzo ed al fine di potergli validamente opporre gli accertamenti e le conclusioni di questo processo per tutto quanto ut supra argomentato.
…..
b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto, formulata dal Sig. nei confronti della odierna concludente e del proprio assicurato, e CP_3 questo sia nel caso in cui l'azione fosse stata esperita ex art. 141 cod. ass., non essendovi in atti alcun indizio da cui desumere che l'attore, al momento del sinistro, fosse trasportato sul veicolo assicurato con , sia nel caso in l'azione fosse stata esperita ex art. 149 cod. ass., avendo CP_5
l'istante lamentato lesioni che non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass., ossia
“micropermanenti” e, quindi, essendo carente di legittimazione passiva a contraddire la CP_5 domanda attorea;
c) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che ha Controparte_5 corrisposto, in data 9 ottobre 2020 ed in favore dell'istante, l'importo omnicomprensivo di €.
6.339,10 a titolo di risarcimento danni in favore del conducente del mezzo assicurato, tenuto conto dell'applicabilità al caso di un concorso di colpa del 70% della totale e dell'art. 1227 cod. civ., per
i danni dipesi dal mancato uso del casco, regolarmente allacciato, e per l'effetto, accertata e dichiarata la congruità dell'importo ad estinguere l'obbligazione risarcitoria di nei CP_5 confronti dell'istante, respingere ogni altra domanda, siccome in- fondata, sia in fatto che in diritto, e sfornita di prova anche in ragione della inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza sottoscritta con;
Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a. come per legge.
***
Per il convenuto : Controparte_3
3 Voglia l'On Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
Accertare i fatti per come svoltosi e, in ipotesi di condanna, di qualsiasi tipo, dell'odierno esponente, dichiarare la compagnia assicurativa , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare Controparte_3 relativamente ad ogni somma portata dall'emananda sentenza.
Con il favore delle spese di lite.
***
Per il terzo chiamato in causa:
Tenuto conto del fatto che il Sig. aveva la qualità di trasportato sul motoveicolo CP_4 coinvolto nel sinistro, si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste già formulate nei propri atti difensivi e, non risultando accolta la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295
c.p.c., conclude rimettendosi alla superiore decisione dell'Ill'mo Giudice adito.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2019, conveniva in Parte_1 giudizio , in persona del Controparte_6 suo procuratore speciale e legale rappresentante, e , rispettivamente Controparte_3 impresa assicuratrice e proprietario della moto vettura TG DK86702, al fine di sentirli condannare, in solido, previa accertamento della qualità di trasportato dell'odierno attore sul veicolo TG DK86702, al risarcimento dei danni da lesioni fisiche riportate dall'attore a seguito del sinistro stradale occorso in data 04/07/2019 alle ore 00:05 circa in Roma in via Polense all'intersezione con Via Sant'Elpidio a Mare.
La pretesa risarcitoria veniva quantificata in Euro 117.001,00 così quantificati:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 20% Punto base danno non patrimoniale € 4.397,07
Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 77.828,00 Aumento personalizzato (max 39%) €
108.181,00 Invalidità temporanea totale € 4.410,00 Invalidità temporanea parziale al 50% €
4.410,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.820,00 TOTALE GENERALE: € 86.648,00
Totale con personalizzazione massima € 117.001,00 4 L'attore asseriva che in data 04/07/2019, a bordo del motoveicolo Honda Sh targato
DK86702 (insieme al sig. ) di proprietà del sig. veniva Controparte_4 Controparte_3 coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale, unitamente ad altri soggetti, riportava delle gravissime lesioni fisiche.
Entrambi i centauri venivano trasportati presso vicini nosocomi in codice rosso e non versavano nelle condizioni di poter rilasciare, nell'immediato, alcuna dichiarazione.
Interveniva sul luogo dell'occorso, a grande distanza dall'evento, il VI^ Gruppo "TORRI" della Polizia Municipale che provvedeva ai rilievi di rito ed a raccogliere le dichiarazioni della testimone nell'immediatezza dei fatti.
La teste , tuttavia, pur avendo assistito all'incidente, Testimone_1 nulla era in grado di riferire su quale tra i due occupanti del motoveicolo fosse alla guida dello stesso, né sulla dinamica.
Il signor , alla guida dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, rilasciava Tes_2 spontanee dichiarazioni solo in data 31 luglio 2019, a distanza di circa un mese dal sinistro, senza poter indicare, neppure lui, chi fosse il conducente del motoveicolo, non ricordando nulla a causa delle gravissime lesioni fisiche patite.
Nonostante non fosse possibile, sulla base degli elementi in possesso, individuare il conducente del motociclo, gli operanti, nella propria relazione di incidente stradale decidevano che il conducente del motoveicolo fosse l'odierno attore, provvedendo alla trasmissione degli atti per la conseguente sospensione della patente di guida dell'odierno attore.
Successivamente tale relazione era stata in parte rettificata, mentre il GDP adito per impugnare il verbale di violazione dell'art.187 CDS aveva sospeso, con ordinanza del 25/09/2020 emessa nel proc. RG17938/2020, l'efficacia esecutiva del relativo verbale.
Nello specifico, l'attore asseriva, come risulta dall'elaborato tecnico di parte, di aver riportato rilevanti danni.
Successivamente, all'esito degli accertamenti di natura medico legale presso il fiduciario della società Convenuta, veniva corrisposta dalla stessa Compagnia la somma (al netto CP_5 degli onorari) di € 5.639,10 in base ai seguenti -non condivisi dall'attore- presupposti:
i) L'attore veniva ritenuto, in buona sostanza, come il conducente del veicolo;
ii) aveva valutato il danno come segue: IP 9%; ITT 100%; 30 GG;
itp 75% 20 gg;
ITP 50%
- 30 gg;
ITP 25% 30 gg.
5 Secondo l'attore veniva applicato, a carico del danneggiato, un concorso non in linea con le evidenze documentali e le lesioni venivano valutate in maniera non congrua rispetto alla valutazione articolata dal fiduciario dell'odierno attore.
Da ultimo, evidenziava l'attore, che, in ogni caso, qualora non vi fosse la possibilità di accertare, in modo definitivo, il soggetto alla guida del motoveicolo, andava comunque evidenziato come il danno riportato dall'attore, a prescindere dall'applicazione di qualsivoglia concorso, fosse di gran lunga superiore all'importo percepito dal sig. liquidato dalla CP_3 compagnia assicurativa convenuta in applicazione del principio di indennizzo diretto.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_6
, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, che eccepiva
[...]
l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto per difetto di legittimazione passiva di
In particolare, la convenuta sottolineava che in questa Controparte_5 controversia, se non era in discussione il fatto che l'attore si trovasse – al momento del sinistro
– a bordo dello scooter TG. DK86702, era invece controverso se egli vi si trovasse in qualità di conducente o di trasportato. Inoltre, secondo la convenuta, era inammissibile la domanda di indennizzo diretto ex art.141 cod. ass. La ribadiva che la norma Controparte_5
(che afferma anche l'indifferenza, ai fini del risarcimento, di ogni questione relativa alla responsabilità nella causazione del sinistro foriero di danno) pretende però, per la sua applicazione, che chi agisca sia – effettivamente – un trasportato a bordo del veicolo assicurato con la Compagnia convenuta in giudizio e che fornisca quindi la prova di esserlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2697 c.c. Ove invece, come nel caso di specie, questa prova mancasse, la domanda di indennizzo diretto, quantomeno ai sensi dell'art. 141 cod. ass., risulterebbe evidentemente inammissibile per mancanza della condizione fondamentale richiesta dalla legge a pena di inammissibilità. Nella ovvia impossibilità di considerare entrambi gli occupanti del veicolo quali trasportati o, di dover “scegliere” chi lo fosse e chi, invece, ne fosse conducente e non essendo, evidentemente, pacifica la questione nemmeno fra gli stessi protagonisti dell'evento, non poteva considerare nessuna delle due posizioni risarcitorie come quella CP_5 di un “trasportato”, perché diversamente favorirebbe l'uno o l'altro dei due danneggiati o, finirebbe per corrispondere due interi risarcimenti, invece che uno solo, dovendo, quello del conducente essere ragguagliato alla sua quota di responsabilità nella causazione dell'evento.
Eccepiva quindi l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. per difetto di legittimazione passiva di . CP_5
6 Poi, ed allo stesso modo, ad abundantiam asseriva che non fosse possibile eludere il divieto di utilizzo dello strumento dell'indennizzo diretto, assumendo che il Sig. fosse, CP_3 comunque, un danneggiato da sinistro stradale.
Ribadiva, altresì, che l'art.149 cod. ass., invero, consente l'azione di indennizzo diretto
(in alternativa all'azione risarcitoria “classica” ex art.148 cod. ass.), unicamente per “i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139” (II comma), il che val quanto dire che – anche volendo ipotizzare che il Sig. fosse, al momento de sinistro, conducente e non trasportato CP_3
a bordo dello scooter – egli avrebbe potuto procedere nei confronti del suo assicuratore (invece che dell'assicuratore del responsabile civile, ex art. 148 cod. ass.) solo ove le lesioni, da egli riportate a seguito dell'evento, avessero determinato una invalidità permanente non superiore al 9% (ossia una invalidità “micropermanente” ex art. 139 cod. ass.). Il Sig. invece aveva CP_3 dedotto, nell'atto introduttivo di questo processo, di aver subito lesioni determinanti una inabilità temporanea di gg. 135 ed una invalidità permanente “non inferiore al 20%” (vds. punto
20 dell'atto di citazione), ossia danni, che, a tutto voler concedere, erano tutelabili solo con l'azione ex art.148 cod. ass., da cui nascerebbe poi la necessità di dimostrare ed accertare le varie responsabilità nella produzione dell'occorso (nella specie la responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la convenuta era comunque da ritenersi prevalente rispetto a quella del veicolo antagonista in quanto il primo ometteva di concedere la dovuta precedenza ex art.145 c.d.s. ai veicoli transitanti come accertato anche dal rapporto di incidente in atti). La domanda attorea si appalesava inammissibile anche ai sensi dell'art. 139 cod. ass., quindi, era inammissibile anche laddove l'istante fosse da considerare conducente del veicolo de quo, essendo – la facoltatività della scelta dell'azione – prevista solo per l'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass.
In punto di an debeatur la convenuta eccepiva che non vi erano dubbi, infatti, CP_5 stando alle risultanze del rapporto di incidente in atti, sul fatto che, al conducente dello scooter di proprietà del Sig. chiunque egli fosse, dovesse ascriversi (quantomeno) la prevalente CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro, sia per aver impegnato l'incrocio con Via Polense, omettendo di cedere la precedenza, come imposto da apposito segnale stradale, a tutti i veicoli percorrenti, come lo scooter, la Via Sant' Elpidio a Mare, sia per aver circolato, come riferito dal conducente dell'altro veicolo coinvolto, con i fari spenti.
7 Per questo motivo, la , in data 9 ottobre 2020, aveva formulato un'offerta di CP_5 risarcimento danni, in favore dell'odierno istante, basata:
a) sul presupposto che egli fosse conducente e non trasportato dello scooter assicurato e, quindi, che fosse responsabile per il 70% della causazione del sinistro;
b) sulla scorta di un accertamento medico legale, che aveva indicato – come conseguenti all'evento – una inabilità temporanea di complessivi 110 gg. ed una invalidità permanente del
9%.
Infine, chiedeva di disporsi la chiamata in causa del Sig. ai sensi Controparte_4 dell'art.106 c.p.c. stante la comunanza della causa con il terzo, il quale sosteneva a sua volta di essere lui il trasportato sul mezzo in questione, al fine di potergli validamente opporre gli accertamenti e le conclusioni di questo processo ove venisse accertata la effettiva qualifica rivestita dai medesimi soggetti al momento del reclamato incidente.
3. Si costituiva il convenuto il quale rappresentava di aver formalizzato Controparte_3 domanda di risarcimento del danno e di ritenere che le evidenze documentali non giustificassero l'applicazione del concorso a carico dell'attore nella misura del 70% nonché di non aver, ovviamente, assistito al sinistro e di poter semplicemente affermare di aver visto, in altre occasioni, il sig. lasciar guidare il motoveicolo ad altri amici. Parte_1
4. Intervenuta la costituzione del terzo chiamato in causa, nella persona di , Controparte_4 lo stesso costituendosi specificava di aver già esercitato, in qualità di trasportato sul mezzo condotto dal Sig. , l'azione di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 quest'ultimo quale parte civile nel procedimento penale a carico di questi, del Sig. e Tes_2 delle compagnie presso le quali risultavano assicurati per la R.C. i mezzi coinvolti, e che pertanto nel presente giudizio non poteva proporre domanda o difesa alcuna;
specificava che dall'esito del processo penale a carico dei Sigg.ri e (relativo ad un Tes_2 Parte_1 procedimento iniziato già nell'anno 2019) dipendeva anche la decisione del presente giudizio, trattandosi, pregiudizialmente, di individuare chi fosse alla guida del motociclo tg. FM848SJ, e ciò anche al fine di evitare una potenziale contraddittorietà di giudicati, per cui chiedeva la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c..
5. Tutte le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc si riportavano ai loro scritti processuali.
La parte attrice chiedeva altresì ammettersi prova per teste e CTU medico-legale-
8 Il Giudice dott.ssa Eleonora Lombardi rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni;
pervenuta a questo Giudice per assegnazione extra ruolo la causa, questa alfine è stata rinviata all'udienza cartolare del 18.06.2025 per precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del 25.6.2025 ex art.127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati ex art.190 c.p.c. (20 + 20 gg).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_2
1. In via pregiudiziale, la domanda di sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. risulta inammissibile. Infatti, quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art.75, 3 ° co., c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente 2° comma, è che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt.651, 651- bis, 652 e 654 c.p.p. Imporre al danneggiato- attore di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti nel processo civile. Nel caso in esame invece, sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile, si può decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione;
e poiché l'esodo della parte civile comporta che la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, degli artt.83, 6° co., e 85, 4° co., c.p.p.), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651-bis c.p.p. per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile.
A maggior ragione il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v'è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile. La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrittive;
e, in virtù di quest'interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cfr. Cass., Sez.
Un., 18 marzo 2010, n. 6538). Estendere l'applicazione di un'ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l'interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l'esigenza di assicurare la
9 ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell'emanazione dell'art. 111, 2° comma, Cost., e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso.
La separazione e l'autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del "più probabile che non" (tra varie, Cfr.
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2018, n. 23197).
2. Nel merito e in via preliminare, la domanda di indennizzo diretto, formulata dal Sig.
[...] nei confronti dell'Assicuratore e dell'assicurato, proprietario dello scooter, deve Parte_1 essere respinta, non essendo stata raggiunta la prova circa la sua qualità di trasportato sul motoveicolo TG DK86702 e l'ammissione di testimonianze come richieste dall'autore costituirebbe una inutile dilazione del processo, non potendo risultare decisive, i testi da lui indicati in realtà avendo già rilasciato dichiarazioni nell'immediatezza del fatto
[...]
) e redatto il rapporto di polizia ( ), in cui tra l'altro in un primo Tes_1 Testimone_3 momento era indicato quale conducente proprio l'odierno attore.
Nel caso in esame, non vi era certezza su chi, dei due soggetti che si trovavano sullo scooter
(ovvero e ) Honda Sh targato DK86702, fosse il conducente, Parte_1 Controparte_4
e chi il terzo trasportato, e non era possibile ovviare a tale mancanza neppure attraverso una
CTU dinamica (peraltro, non richiesta da parte attrice).
Co Al momento dell'arrivo della entrambi i viaggiatori si trovavano sulle ambulanze per le ferite riportate (così il rapporto di sinistro stradale).
La (unica) teste oculare , che ha assistito al sinistro, ha Testimone_1 affermato di non aver visto che era il conducente e chi il trasportato del veicolo (Cfr. relazione
PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb) . Infatti la stessa ha dichiarato a s.i.t.:
10 Dal verbale PL soprarichiamato si evincono le seguenti dichiarazioni del conducente del veicolo TG FM848SJ, coinvolto nell'incidente, Sig. (che non potrebbe dunque essere Tes_2 teste, ma che comunque non è parte del presente processo):
Da nessuna di tali dichiarazioni si evince la qualità di terzo trasportato di. Parte_1
[...]
Infine , anche il secondo soggetto di cui l'attore aveva richiesto la testimonianza,, ovvero l'agente di P.l. , non avrebbe potuto fare affermazioni diverse da quelle riportate Testimone_3 nella relazione di P.L, in parte basata su presupposti, in quanto al momento dell'intervento sia l'attore che il si trovavano sulle ambulanze. CP_4
Se vi è dunque una mancanza diretta di prova , su chi fosse il conducente e chi il guidatore del motoveicolo al momento del sinistro, ben si può però presumere da indizi gravi, precisi e concordanti, ritenere – quantomeno secondo la regola del “più probabile che non” - che lo stesso fosse proprio l'attore.
Vero che non ha ricordato nulla dell'incidente, così come peraltro lo Controparte_4 stesso attore (causa traumi alla testa), ma ha anche affermato di non aver mai portato veicoli
a motore (ciclomotori e autoveicoli) e di non essere nemmeno titolare della patente di guida (Cfr. relazione PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb), affermazione quest'ultima Nu riscontrata, a differenza dell'attore, che è provvisto di patente di guida , quindi abilitata alla guida anche di motocicli (cfr sempre relazione PL).
Risulta poi che il motociclo scooter Honda Sh targato DK86702 sia di , Controparte_3 padre dell'attore; lo stesso attore, con le dichiarazioni rese alla PL di (Cfr. CP_8 relazione PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb) ha confermato di non ricordare nulla dell'incidente e, anche in sede di rettifica dello stesso verbale (ove era indicato inizialmente Co come sicuro conducente), è stato confermato dagli agenti di come lo stesso avesse dichiarato implicitamente di avere la disponibilità del motociclo del padre, “aggiungendo, peraltro, che il mezzo non lo fa mai guidare ad altri”.
11 Atteso tali emergenze istruttorie, la presunzione circa la qualità del terzo trasportato non può che andare in capo a e tale presunzione non può essere superata Controparte_4 dalle prove inidonee offerte da parte attrice.
Infatti, la Corte di Cassazione (Cfr. Cass., Civ., sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723) ritiene che «allorquando un'azione risarcitoria venga esercitata contro l'assicuratore per la r.c.a,
…… in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l'abbia affidata, qualora, all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729 c.c., comma 1, fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell'affidatario (provvisti di idoneità legale di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell'essere stato quel soggetto un terzo trasportato”.
Nel caso in esame, l'attore aveva la disponibilità giuridica del motoveicolo (in quanto di regola affidatogli di regola dal padre) e ne era abilitato alla guida, mentre il terzo chiamato CP_4 non aveva detta disponibilità e non era neppure titolare di licenza di guida, né di autoveicoli, né di motoveicoli (peraltro, non ha svolto azioni risarcitorie nel presente giudizio essendosi costituito parte civile nel giudizio che vede imputato l'attore): è quindi giustificata la presunzione che l'attore ne fosse anche il conducente al momento del sinistro, non superata dal fatto che l'assicurazione, tuzioristicamente e senza riconoscimenti di debito, avesse comunque corrisposto un modesto indennizzo allo stesso attore, per il sinistro in esame.
Da qui l'infondatezza della domanda attorea (di ) proposta in via Parte_1 diretta contro l'assicuratrice del motociclo ( ) e il Controparte_5 proprietario del veicolo ( ), che andrà dunque rigettata, mentre non Controparte_3 risulta che l'attore abbia chiesto la condanna dei convenuti a diverso titolo (come ritiene ma infondatamente ). CP_5
12 Resta assorbita quindi la domanda di accertamento proposta dalla Compagnia
Assicuratrice nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'attore a corrisponderle ai convenuti, e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri minimi del d.m 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum, € 111.361,90, vedi dichiarazione di valore nell'atto di citazione) ed all'attività difensiva svolta, di ridotto impegno, attesa una fase istruttoria solo documentale, oltre spese generali e accessori di legge.
Atteso il principio di causalità, in caso di soccombenza dell'attore, qualora venga chiamato in causa un terzo, le spese sostenute da quest'ultimo rimangono a carico della parte attrice e non del chiamante, tranne il caso in cui la chiamata risulti palesemente infondata o arbitraria, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame, ove si poteva porre Controparte_4 come responsabile alternativo del sinistro, qualora fosse stato dimostrato che era conducente del motociclo;
pertanto l'attore dovrà rifondere le spese di causa al terzo chiamato, così come liquidato in dispositivo;
i criteri di liquidazione delle spese di lite sono quelli anzivisti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_9 Controparte_3
dichiara assorbita l'azione di accertamento proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_9 Controparte_4
condanna a rifondere le spese di lite alla convenuta Parte_2 [...]
, al convenuto e al Controparte_9 Controparte_3 terzo chiamato che si liquidano in complessivi € 7051,00 per ciascuna parte, Controparte_4 oltre spese generali forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, rimborso del contributo unificato ove sostenuto.
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP tirocinante dott.ssa Per_1
[...]
Roma, così decisa l'8.09.2025
Il Giudice
13 Dott. Guido Garavaglia
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo iscritta al numero 5953/2021 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1994, c.f. residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsi (C.F.
), domiciliato presso la casella pec: per C.F._2 Email_1 procura in atti;
- Attore
, E
(P.I. Controparte_1
, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t. dott. P.IVA_1 [...]
, corrente in Milano alla Via Benigno Crespi nr. 23, rappresentata e difensa dall'Avv. CP_2
Paolo Gelli (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Roma alla Via Carlo Poma nr. 4, giusta procura in atti;
Convenuta
E
1 (C.F. , residente in [...], Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Poggiardo (Le), via Capreoli 182, presso lo studio dell'Avv. Livia
Del Gaizo (C.F ) che lo assiste e difende in virtù di delega in atti;
C.F._5
Convenuto
E
(C.F. , residente in [...] , Roma, Controparte_4 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato in Largo di Torre Argentina, 1, Roma, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Pantaloni , (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso per delega in atti;
C.F._7
- Terzo chiamato
Avente ad oggetto: lesioni personali
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate
Per l'attore:
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, dichiarata preliminarmente la propria competenza per materia e per territorio, dichiarata, ancora preliminarmente la domanda procedibile per esser stata correttamente invitata, la parte convenuta, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (all 15-16 invito alla stipula notificato), ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
In via principale:
1) accertare la qualità di trasportato dell'attore e, per l'effetto, condannare in solido
[...]
rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 45 – pec
e , nato a [...] il Email_2 Controparte_3
20/05/1969, residente in [...] al risarcimento dei danni tutti patiti del sig.
[...]
a seguito del sinistro per cui è causa, che si quantificano, detratto l'acconto ricevuto, Parte_1
e si richiedono, per sorte, in € 111.361,90= (centoundicimilatrecentosessantuno/90), oltre interessi dalla data dell'evento, o dei singoli esborsi, sino al dì dell'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria;
o nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e della consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
Con il favore delle spese di lite, da distrarre a favore dell'Avvocato Francesco Corsi che si dichiara procuratore antistatario.
2 ***
Per la convenuta : Controparte_5
Piaccia all'On.le Giudice Monocratico adito, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale autorizzare la chiamata in causa del Sig. , ai sensi Controparte_4 dell'art. 106 cod. proc. civ., stante la comunanza della causa con il terzo ed al fine di potergli validamente opporre gli accertamenti e le conclusioni di questo processo per tutto quanto ut supra argomentato.
…..
b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto, formulata dal Sig. nei confronti della odierna concludente e del proprio assicurato, e CP_3 questo sia nel caso in cui l'azione fosse stata esperita ex art. 141 cod. ass., non essendovi in atti alcun indizio da cui desumere che l'attore, al momento del sinistro, fosse trasportato sul veicolo assicurato con , sia nel caso in l'azione fosse stata esperita ex art. 149 cod. ass., avendo CP_5
l'istante lamentato lesioni che non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass., ossia
“micropermanenti” e, quindi, essendo carente di legittimazione passiva a contraddire la CP_5 domanda attorea;
c) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che ha Controparte_5 corrisposto, in data 9 ottobre 2020 ed in favore dell'istante, l'importo omnicomprensivo di €.
6.339,10 a titolo di risarcimento danni in favore del conducente del mezzo assicurato, tenuto conto dell'applicabilità al caso di un concorso di colpa del 70% della totale e dell'art. 1227 cod. civ., per
i danni dipesi dal mancato uso del casco, regolarmente allacciato, e per l'effetto, accertata e dichiarata la congruità dell'importo ad estinguere l'obbligazione risarcitoria di nei CP_5 confronti dell'istante, respingere ogni altra domanda, siccome in- fondata, sia in fatto che in diritto, e sfornita di prova anche in ragione della inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza sottoscritta con;
Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a. come per legge.
***
Per il convenuto : Controparte_3
3 Voglia l'On Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
Accertare i fatti per come svoltosi e, in ipotesi di condanna, di qualsiasi tipo, dell'odierno esponente, dichiarare la compagnia assicurativa , in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare Controparte_3 relativamente ad ogni somma portata dall'emananda sentenza.
Con il favore delle spese di lite.
***
Per il terzo chiamato in causa:
Tenuto conto del fatto che il Sig. aveva la qualità di trasportato sul motoveicolo CP_4 coinvolto nel sinistro, si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste già formulate nei propri atti difensivi e, non risultando accolta la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295
c.p.c., conclude rimettendosi alla superiore decisione dell'Ill'mo Giudice adito.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2019, conveniva in Parte_1 giudizio , in persona del Controparte_6 suo procuratore speciale e legale rappresentante, e , rispettivamente Controparte_3 impresa assicuratrice e proprietario della moto vettura TG DK86702, al fine di sentirli condannare, in solido, previa accertamento della qualità di trasportato dell'odierno attore sul veicolo TG DK86702, al risarcimento dei danni da lesioni fisiche riportate dall'attore a seguito del sinistro stradale occorso in data 04/07/2019 alle ore 00:05 circa in Roma in via Polense all'intersezione con Via Sant'Elpidio a Mare.
La pretesa risarcitoria veniva quantificata in Euro 117.001,00 così quantificati:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 20% Punto base danno non patrimoniale € 4.397,07
Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 77.828,00 Aumento personalizzato (max 39%) €
108.181,00 Invalidità temporanea totale € 4.410,00 Invalidità temporanea parziale al 50% €
4.410,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.820,00 TOTALE GENERALE: € 86.648,00
Totale con personalizzazione massima € 117.001,00 4 L'attore asseriva che in data 04/07/2019, a bordo del motoveicolo Honda Sh targato
DK86702 (insieme al sig. ) di proprietà del sig. veniva Controparte_4 Controparte_3 coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale, unitamente ad altri soggetti, riportava delle gravissime lesioni fisiche.
Entrambi i centauri venivano trasportati presso vicini nosocomi in codice rosso e non versavano nelle condizioni di poter rilasciare, nell'immediato, alcuna dichiarazione.
Interveniva sul luogo dell'occorso, a grande distanza dall'evento, il VI^ Gruppo "TORRI" della Polizia Municipale che provvedeva ai rilievi di rito ed a raccogliere le dichiarazioni della testimone nell'immediatezza dei fatti.
La teste , tuttavia, pur avendo assistito all'incidente, Testimone_1 nulla era in grado di riferire su quale tra i due occupanti del motoveicolo fosse alla guida dello stesso, né sulla dinamica.
Il signor , alla guida dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, rilasciava Tes_2 spontanee dichiarazioni solo in data 31 luglio 2019, a distanza di circa un mese dal sinistro, senza poter indicare, neppure lui, chi fosse il conducente del motoveicolo, non ricordando nulla a causa delle gravissime lesioni fisiche patite.
Nonostante non fosse possibile, sulla base degli elementi in possesso, individuare il conducente del motociclo, gli operanti, nella propria relazione di incidente stradale decidevano che il conducente del motoveicolo fosse l'odierno attore, provvedendo alla trasmissione degli atti per la conseguente sospensione della patente di guida dell'odierno attore.
Successivamente tale relazione era stata in parte rettificata, mentre il GDP adito per impugnare il verbale di violazione dell'art.187 CDS aveva sospeso, con ordinanza del 25/09/2020 emessa nel proc. RG17938/2020, l'efficacia esecutiva del relativo verbale.
Nello specifico, l'attore asseriva, come risulta dall'elaborato tecnico di parte, di aver riportato rilevanti danni.
Successivamente, all'esito degli accertamenti di natura medico legale presso il fiduciario della società Convenuta, veniva corrisposta dalla stessa Compagnia la somma (al netto CP_5 degli onorari) di € 5.639,10 in base ai seguenti -non condivisi dall'attore- presupposti:
i) L'attore veniva ritenuto, in buona sostanza, come il conducente del veicolo;
ii) aveva valutato il danno come segue: IP 9%; ITT 100%; 30 GG;
itp 75% 20 gg;
ITP 50%
- 30 gg;
ITP 25% 30 gg.
5 Secondo l'attore veniva applicato, a carico del danneggiato, un concorso non in linea con le evidenze documentali e le lesioni venivano valutate in maniera non congrua rispetto alla valutazione articolata dal fiduciario dell'odierno attore.
Da ultimo, evidenziava l'attore, che, in ogni caso, qualora non vi fosse la possibilità di accertare, in modo definitivo, il soggetto alla guida del motoveicolo, andava comunque evidenziato come il danno riportato dall'attore, a prescindere dall'applicazione di qualsivoglia concorso, fosse di gran lunga superiore all'importo percepito dal sig. liquidato dalla CP_3 compagnia assicurativa convenuta in applicazione del principio di indennizzo diretto.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_6
, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, che eccepiva
[...]
l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto per difetto di legittimazione passiva di
In particolare, la convenuta sottolineava che in questa Controparte_5 controversia, se non era in discussione il fatto che l'attore si trovasse – al momento del sinistro
– a bordo dello scooter TG. DK86702, era invece controverso se egli vi si trovasse in qualità di conducente o di trasportato. Inoltre, secondo la convenuta, era inammissibile la domanda di indennizzo diretto ex art.141 cod. ass. La ribadiva che la norma Controparte_5
(che afferma anche l'indifferenza, ai fini del risarcimento, di ogni questione relativa alla responsabilità nella causazione del sinistro foriero di danno) pretende però, per la sua applicazione, che chi agisca sia – effettivamente – un trasportato a bordo del veicolo assicurato con la Compagnia convenuta in giudizio e che fornisca quindi la prova di esserlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2697 c.c. Ove invece, come nel caso di specie, questa prova mancasse, la domanda di indennizzo diretto, quantomeno ai sensi dell'art. 141 cod. ass., risulterebbe evidentemente inammissibile per mancanza della condizione fondamentale richiesta dalla legge a pena di inammissibilità. Nella ovvia impossibilità di considerare entrambi gli occupanti del veicolo quali trasportati o, di dover “scegliere” chi lo fosse e chi, invece, ne fosse conducente e non essendo, evidentemente, pacifica la questione nemmeno fra gli stessi protagonisti dell'evento, non poteva considerare nessuna delle due posizioni risarcitorie come quella CP_5 di un “trasportato”, perché diversamente favorirebbe l'uno o l'altro dei due danneggiati o, finirebbe per corrispondere due interi risarcimenti, invece che uno solo, dovendo, quello del conducente essere ragguagliato alla sua quota di responsabilità nella causazione dell'evento.
Eccepiva quindi l'inammissibilità della domanda di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. per difetto di legittimazione passiva di . CP_5
6 Poi, ed allo stesso modo, ad abundantiam asseriva che non fosse possibile eludere il divieto di utilizzo dello strumento dell'indennizzo diretto, assumendo che il Sig. fosse, CP_3 comunque, un danneggiato da sinistro stradale.
Ribadiva, altresì, che l'art.149 cod. ass., invero, consente l'azione di indennizzo diretto
(in alternativa all'azione risarcitoria “classica” ex art.148 cod. ass.), unicamente per “i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139” (II comma), il che val quanto dire che – anche volendo ipotizzare che il Sig. fosse, al momento de sinistro, conducente e non trasportato CP_3
a bordo dello scooter – egli avrebbe potuto procedere nei confronti del suo assicuratore (invece che dell'assicuratore del responsabile civile, ex art. 148 cod. ass.) solo ove le lesioni, da egli riportate a seguito dell'evento, avessero determinato una invalidità permanente non superiore al 9% (ossia una invalidità “micropermanente” ex art. 139 cod. ass.). Il Sig. invece aveva CP_3 dedotto, nell'atto introduttivo di questo processo, di aver subito lesioni determinanti una inabilità temporanea di gg. 135 ed una invalidità permanente “non inferiore al 20%” (vds. punto
20 dell'atto di citazione), ossia danni, che, a tutto voler concedere, erano tutelabili solo con l'azione ex art.148 cod. ass., da cui nascerebbe poi la necessità di dimostrare ed accertare le varie responsabilità nella produzione dell'occorso (nella specie la responsabilità del conducente del mezzo assicurato con la convenuta era comunque da ritenersi prevalente rispetto a quella del veicolo antagonista in quanto il primo ometteva di concedere la dovuta precedenza ex art.145 c.d.s. ai veicoli transitanti come accertato anche dal rapporto di incidente in atti). La domanda attorea si appalesava inammissibile anche ai sensi dell'art. 139 cod. ass., quindi, era inammissibile anche laddove l'istante fosse da considerare conducente del veicolo de quo, essendo – la facoltatività della scelta dell'azione – prevista solo per l'ipotesi di cui all'art. 139 cod. ass.
In punto di an debeatur la convenuta eccepiva che non vi erano dubbi, infatti, CP_5 stando alle risultanze del rapporto di incidente in atti, sul fatto che, al conducente dello scooter di proprietà del Sig. chiunque egli fosse, dovesse ascriversi (quantomeno) la prevalente CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro, sia per aver impegnato l'incrocio con Via Polense, omettendo di cedere la precedenza, come imposto da apposito segnale stradale, a tutti i veicoli percorrenti, come lo scooter, la Via Sant' Elpidio a Mare, sia per aver circolato, come riferito dal conducente dell'altro veicolo coinvolto, con i fari spenti.
7 Per questo motivo, la , in data 9 ottobre 2020, aveva formulato un'offerta di CP_5 risarcimento danni, in favore dell'odierno istante, basata:
a) sul presupposto che egli fosse conducente e non trasportato dello scooter assicurato e, quindi, che fosse responsabile per il 70% della causazione del sinistro;
b) sulla scorta di un accertamento medico legale, che aveva indicato – come conseguenti all'evento – una inabilità temporanea di complessivi 110 gg. ed una invalidità permanente del
9%.
Infine, chiedeva di disporsi la chiamata in causa del Sig. ai sensi Controparte_4 dell'art.106 c.p.c. stante la comunanza della causa con il terzo, il quale sosteneva a sua volta di essere lui il trasportato sul mezzo in questione, al fine di potergli validamente opporre gli accertamenti e le conclusioni di questo processo ove venisse accertata la effettiva qualifica rivestita dai medesimi soggetti al momento del reclamato incidente.
3. Si costituiva il convenuto il quale rappresentava di aver formalizzato Controparte_3 domanda di risarcimento del danno e di ritenere che le evidenze documentali non giustificassero l'applicazione del concorso a carico dell'attore nella misura del 70% nonché di non aver, ovviamente, assistito al sinistro e di poter semplicemente affermare di aver visto, in altre occasioni, il sig. lasciar guidare il motoveicolo ad altri amici. Parte_1
4. Intervenuta la costituzione del terzo chiamato in causa, nella persona di , Controparte_4 lo stesso costituendosi specificava di aver già esercitato, in qualità di trasportato sul mezzo condotto dal Sig. , l'azione di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1 quest'ultimo quale parte civile nel procedimento penale a carico di questi, del Sig. e Tes_2 delle compagnie presso le quali risultavano assicurati per la R.C. i mezzi coinvolti, e che pertanto nel presente giudizio non poteva proporre domanda o difesa alcuna;
specificava che dall'esito del processo penale a carico dei Sigg.ri e (relativo ad un Tes_2 Parte_1 procedimento iniziato già nell'anno 2019) dipendeva anche la decisione del presente giudizio, trattandosi, pregiudizialmente, di individuare chi fosse alla guida del motociclo tg. FM848SJ, e ciò anche al fine di evitare una potenziale contraddittorietà di giudicati, per cui chiedeva la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c..
5. Tutte le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc si riportavano ai loro scritti processuali.
La parte attrice chiedeva altresì ammettersi prova per teste e CTU medico-legale-
8 Il Giudice dott.ssa Eleonora Lombardi rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni;
pervenuta a questo Giudice per assegnazione extra ruolo la causa, questa alfine è stata rinviata all'udienza cartolare del 18.06.2025 per precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del 25.6.2025 ex art.127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati ex art.190 c.p.c. (20 + 20 gg).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_2
1. In via pregiudiziale, la domanda di sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. risulta inammissibile. Infatti, quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art.75, 3 ° co., c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente 2° comma, è che la sentenza penale possa esplicare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt.651, 651- bis, 652 e 654 c.p.p. Imporre al danneggiato- attore di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti nel processo civile. Nel caso in esame invece, sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile, si può decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione;
e poiché l'esodo della parte civile comporta che la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, degli artt.83, 6° co., e 85, 4° co., c.p.p.), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651-bis c.p.p. per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile.
A maggior ragione il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v'è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile. La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrittive;
e, in virtù di quest'interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cfr. Cass., Sez.
Un., 18 marzo 2010, n. 6538). Estendere l'applicazione di un'ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l'interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l'esigenza di assicurare la
9 ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell'emanazione dell'art. 111, 2° comma, Cost., e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso.
La separazione e l'autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del "più probabile che non" (tra varie, Cfr.
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2018, n. 23197).
2. Nel merito e in via preliminare, la domanda di indennizzo diretto, formulata dal Sig.
[...] nei confronti dell'Assicuratore e dell'assicurato, proprietario dello scooter, deve Parte_1 essere respinta, non essendo stata raggiunta la prova circa la sua qualità di trasportato sul motoveicolo TG DK86702 e l'ammissione di testimonianze come richieste dall'autore costituirebbe una inutile dilazione del processo, non potendo risultare decisive, i testi da lui indicati in realtà avendo già rilasciato dichiarazioni nell'immediatezza del fatto
[...]
) e redatto il rapporto di polizia ( ), in cui tra l'altro in un primo Tes_1 Testimone_3 momento era indicato quale conducente proprio l'odierno attore.
Nel caso in esame, non vi era certezza su chi, dei due soggetti che si trovavano sullo scooter
(ovvero e ) Honda Sh targato DK86702, fosse il conducente, Parte_1 Controparte_4
e chi il terzo trasportato, e non era possibile ovviare a tale mancanza neppure attraverso una
CTU dinamica (peraltro, non richiesta da parte attrice).
Co Al momento dell'arrivo della entrambi i viaggiatori si trovavano sulle ambulanze per le ferite riportate (così il rapporto di sinistro stradale).
La (unica) teste oculare , che ha assistito al sinistro, ha Testimone_1 affermato di non aver visto che era il conducente e chi il trasportato del veicolo (Cfr. relazione
PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb) . Infatti la stessa ha dichiarato a s.i.t.:
10 Dal verbale PL soprarichiamato si evincono le seguenti dichiarazioni del conducente del veicolo TG FM848SJ, coinvolto nell'incidente, Sig. (che non potrebbe dunque essere Tes_2 teste, ma che comunque non è parte del presente processo):
Da nessuna di tali dichiarazioni si evince la qualità di terzo trasportato di. Parte_1
[...]
Infine , anche il secondo soggetto di cui l'attore aveva richiesto la testimonianza,, ovvero l'agente di P.l. , non avrebbe potuto fare affermazioni diverse da quelle riportate Testimone_3 nella relazione di P.L, in parte basata su presupposti, in quanto al momento dell'intervento sia l'attore che il si trovavano sulle ambulanze. CP_4
Se vi è dunque una mancanza diretta di prova , su chi fosse il conducente e chi il guidatore del motoveicolo al momento del sinistro, ben si può però presumere da indizi gravi, precisi e concordanti, ritenere – quantomeno secondo la regola del “più probabile che non” - che lo stesso fosse proprio l'attore.
Vero che non ha ricordato nulla dell'incidente, così come peraltro lo Controparte_4 stesso attore (causa traumi alla testa), ma ha anche affermato di non aver mai portato veicoli
a motore (ciclomotori e autoveicoli) e di non essere nemmeno titolare della patente di guida (Cfr. relazione PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb), affermazione quest'ultima Nu riscontrata, a differenza dell'attore, che è provvisto di patente di guida , quindi abilitata alla guida anche di motocicli (cfr sempre relazione PL).
Risulta poi che il motociclo scooter Honda Sh targato DK86702 sia di , Controparte_3 padre dell'attore; lo stesso attore, con le dichiarazioni rese alla PL di (Cfr. CP_8 relazione PL, prot. N. 1579019; prot. Gen. 72566/15rb) ha confermato di non ricordare nulla dell'incidente e, anche in sede di rettifica dello stesso verbale (ove era indicato inizialmente Co come sicuro conducente), è stato confermato dagli agenti di come lo stesso avesse dichiarato implicitamente di avere la disponibilità del motociclo del padre, “aggiungendo, peraltro, che il mezzo non lo fa mai guidare ad altri”.
11 Atteso tali emergenze istruttorie, la presunzione circa la qualità del terzo trasportato non può che andare in capo a e tale presunzione non può essere superata Controparte_4 dalle prove inidonee offerte da parte attrice.
Infatti, la Corte di Cassazione (Cfr. Cass., Civ., sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723) ritiene che «allorquando un'azione risarcitoria venga esercitata contro l'assicuratore per la r.c.a,
…… in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l'abbia affidata, qualora, all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729 c.c., comma 1, fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l'aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell'affidatario (provvisti di idoneità legale di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell'essere stato quel soggetto un terzo trasportato”.
Nel caso in esame, l'attore aveva la disponibilità giuridica del motoveicolo (in quanto di regola affidatogli di regola dal padre) e ne era abilitato alla guida, mentre il terzo chiamato CP_4 non aveva detta disponibilità e non era neppure titolare di licenza di guida, né di autoveicoli, né di motoveicoli (peraltro, non ha svolto azioni risarcitorie nel presente giudizio essendosi costituito parte civile nel giudizio che vede imputato l'attore): è quindi giustificata la presunzione che l'attore ne fosse anche il conducente al momento del sinistro, non superata dal fatto che l'assicurazione, tuzioristicamente e senza riconoscimenti di debito, avesse comunque corrisposto un modesto indennizzo allo stesso attore, per il sinistro in esame.
Da qui l'infondatezza della domanda attorea (di ) proposta in via Parte_1 diretta contro l'assicuratrice del motociclo ( ) e il Controparte_5 proprietario del veicolo ( ), che andrà dunque rigettata, mentre non Controparte_3 risulta che l'attore abbia chiesto la condanna dei convenuti a diverso titolo (come ritiene ma infondatamente ). CP_5
12 Resta assorbita quindi la domanda di accertamento proposta dalla Compagnia
Assicuratrice nei confronti del terzo chiamato Controparte_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna dell'attore a corrisponderle ai convenuti, e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri minimi del d.m 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum, € 111.361,90, vedi dichiarazione di valore nell'atto di citazione) ed all'attività difensiva svolta, di ridotto impegno, attesa una fase istruttoria solo documentale, oltre spese generali e accessori di legge.
Atteso il principio di causalità, in caso di soccombenza dell'attore, qualora venga chiamato in causa un terzo, le spese sostenute da quest'ultimo rimangono a carico della parte attrice e non del chiamante, tranne il caso in cui la chiamata risulti palesemente infondata o arbitraria, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame, ove si poteva porre Controparte_4 come responsabile alternativo del sinistro, qualora fosse stato dimostrato che era conducente del motociclo;
pertanto l'attore dovrà rifondere le spese di causa al terzo chiamato, così come liquidato in dispositivo;
i criteri di liquidazione delle spese di lite sono quelli anzivisti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_9 Controparte_3
dichiara assorbita l'azione di accertamento proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_9 Controparte_4
condanna a rifondere le spese di lite alla convenuta Parte_2 [...]
, al convenuto e al Controparte_9 Controparte_3 terzo chiamato che si liquidano in complessivi € 7051,00 per ciascuna parte, Controparte_4 oltre spese generali forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, rimborso del contributo unificato ove sostenuto.
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP tirocinante dott.ssa Per_1
[...]
Roma, così decisa l'8.09.2025
Il Giudice
13 Dott. Guido Garavaglia
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