CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1116 - 1144 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2022 e vertenti tra
(avv. Salvatore Gigliotti); Parte_1
appellante
ed appellato
e
(avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia CP_1
Parisi);
appellato
ed appellante
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 24\1\2019, , già dipendente della Parte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del Controparte_2
19\10\2916, ha dedotto di avere presentato domanda di insinuazione al passivo per il credito relativo al T.F.R. e che il G.D. al fallimento ammetteva l'istanza per l'importo complessivo di € 14.816,40.
In data 27\2\2018, presentava domanda di ammissione al Fondo di garanzia dell' per tale importo, ma l'istituto previdenziale liquidava il minore CP_1
importo di € 4.970,27.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della dovuta CP_1
differenza, pari ad € 9.846,13 (14.816,40 - 4.970,27).
2. Resisteva l' sostenendo l'infondatezza della Controparte_3
domanda del ricorrente atteso che:
l'ex datore di lavoro dello aveva versato al Fondo di tesoreria di Parte_1
cui ai commi 755 e 756 dell'art.1 della L.296/2006 l'importo di € 8.069,34,
cosicché l'Istituto aveva detratto dall'importo del TFR riconosciuto dal
Giudice delegato e pari, come detto, ad € 14.816,40, tale somma, liquidando la differenza pari ad € 6.747,06;
da quest'ultimo importo operava poi le trattenute corrispondenti a quanto dovuto a titolo di imposte erariali, la somma di € 14.816,40 dovendosi correttamente ritenere al lordo delle ritenute di legge;
infine, operava l'accantonamento di un quinto del dovuto, pari ad € 1.242,56,
ai sensi dell'art.48 bis, DPR 602/73, per i carichi tributari dovuti dal ricorrente ed accertato dalla . Controparte_4
Così pervenendosi all'importo finale di € 4.970,27 liquidato al ricorrente.
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Catanzaro, richiamati i principi che regolano il funzionamento del Fondo di Tesoreria di cui ai citati commi 755 e 756 dell'art.,
L.296/2006 e le interferenze delle vicende relative a questo Fondo con le domande di liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia di cui all'art.3 della l. 297/82, ha osservato come, nel caso concreto, l' abbia CP_1
correttamente provveduto ad operare le ritenute fiscali sull'importo di €
14.816,40 ammesso al passivo fallimentare e che il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda finalizzata al recupero di quanto accantonato in suo favore, a titolo di T.F.R., presso il fondo di tesoreria.
Ha, invece, ritenuto non corretta la trattenuta operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73, non essendovi prova “che l'ente incaricato della riscossione abbia
risposto alla richiesta di cui all'art. 2 [del D.M. attuativo n.40/2008, n.d.e.] (invero,
non vi prova neppure della predetta richiesta); né che siano stati posti in essere atti
esecutivi nel termine di cui al comma 4 dell'art. 3”. Evidente essendo il lapsus calami della seconda affermazione, il riferimento dovendo intendersi al comma 3 del citato art.3.
Così concludendo: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente l'importo del TFR a carico del Fondo di garanzia
accantonato cautelativamente nella misura di 1/5, al netto delle ritenute fiscali”.
4. La sentenza è appellata dal sig. , il quale deduce che Parte_1
l'esecutività dello stato passivo, che ha accertato l'ammontare del proprio credito a titolo di T.F.R., fa stato, per come da consolidato insegnamento della
Suprema Corte di cassazione, anche nei confronti dell'Istituto previdenziale.
Quanto alle ritenute fiscali, deducendo che le stesse risultavano operate dal fallimento sull'intera somma riconosciuta, rectius per come emergente dal titolo esecutivo posto a fondamento della domanda di insinuazione nel passivo e costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme del
17\7\2014, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Revoca in dubbio l'effettivo accantonamento presso il fondo di tesoreria, ad opera del datore di lavoro, della somma detratta dall' e sopra ricordata CP_1
ed assume che, anche laddove così fosse, l'Istituto “potrà trattenere per sé le quote
di TFR asseritamente accantonate presso quell'altro Fondo”. Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' sia CP_1
condannato al pagamento dell'intera somma ammessa al passivo e pari ad €
14.816,40.
5. Resiste all'appello l' , che propone, nel contempo, Controparte_3
appello incidentale avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro.
L'appello incidentale è sul capo che ha ritenuto l'illegittimità della trattenuta di un quinto operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73.
L' assume che la contestazione, ad opera di controparte, della CP_3
circostanza inerente alla effettiva e regolare esecuzione della detta trattenuta
<<avrebbe dovuto indurre il primo giudice a chiedere all chiarimenti in cp_1>
ordine allo stato della procedura esecutiva intrapresa da Controparte_5
anche facendo uso dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., essendo più
[...]
che plausibile che la stessa, ad impulso, come detto, del solo Concessionario della
riscossione e senza necessità di intervento dell'autorità giudiziaria, si fosse già esaurita
con il versamento diretto delle somme accantonate dall' al concessionario CP_1
medesimo. E ciò, vieppiù, per esigenze di ricerca della “verità materiale”>>. A riprova di quanto dedotto, ha pertanto esibito i seguenti documenti di cui chiede l'acquisizione: <<il dettaglio della richiesta formulata telematicamente da ai cp_6>
sensi del cit. art. 2 co. 2 D.M. 18.01.2008 n. 40 (all n. 3), il pignoramento di crediti
verso terzi del 23.05.2018 (all. n. 4), i documenti comprovanti il pagamento ad CP_6
della somma di euro 1.242,56, oggetto di accantonamento. In particolare, a riprova del
pagamento, si allega: 1) provvedimento di controllo dei pagamenti del 12.06.2018 (all
n. 5); 2) prospetto di liquidazione scaturito dalla procedura (all n. 6); 3) prospetto di
pagamento della ragioneria (all. n. 7)>>.
Conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto integrale del ricorso proposto dall'assicurato.
6. La causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo. 7. Non merita accoglimento l'appello incidentale proposto dall' CP_1
mentre dev'essere, al contrario, accolto l'appello principale di Parte_1
[...]
8.1. Per quanto concerne l'ammontare del T.F.R. dovuto al ricorrente, secondo il condivisibile orientamento di legittimità,
abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella
specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore
dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto CP_1
previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e
l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e
del "quantum debeatur".>> (Cass. 24231/2014)
<<la definitiva esecutivit dello stato passivo da cui risulti un credito specie il>
TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente
dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla
CP_ procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente,
posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti
dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti.>>
(Cass.24730/2015).
Peraltro, che l'ammontare del TFR residuo dovuto al sig. fosse pari Parte_1
ad € 14.816,40 è circostanza confermata dallo stesso Istituto e quindi deve ritenersi incontestata fra le parti.
L' assume di avere poi correttamente detratto gli accantonamenti CP_1
datoriali al fondo di tesoreria di cui alla L.296/2006 pari ad € 8.069,34, ma della circostanza non ha fornito alcuna prova.
Né può ritenersi la stessa provata in virtù del principio di non contestazione,
trattandosi di circostanza che trascende del tutto la sfera di conoscenza del lavoratore.
Si deve, dunque, escludere la legittimità di tale trattenuta. 8.2. Partendo dal presupposto che il predetto importo fosse stato ammesso al passivo al lordo delle ritenute di legge, ha poi provveduto a detrarre quanto asseritamente dovuto a titolo di imposte erariali, ma anche tali detrazioni sono da ritenere illegittime.
Occorre partire dai principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui
vasta e consolidata giurisprudenza che si confronta con la disciplina dell'insolvenza e
dell'inadempimento del datore nel pagamento dei contributi previdenziali questa Corte
ha sempre distinto queste due ipotesi ed ha invero sostenuto (Cass. n. 23426/ 2016)
che “in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al
passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma
dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al
lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo>> (Cass 10084/2025). Ciò per l'evidente ragione che solo la quota di debito contributivo a carico del datore di lavoro si trasferisce al fallimento, che legittimamente può operarne la decurtazione dal credito del lavoratore ammesso al passivo. Per la quota contributiva a carico del lavoratore dovendo invece provvedere direttamente quest'ultimo, laddove ed una volta ottenuta la liquidazione del proprio credito.
Trasferendo tali principi sul terreno tributario, nel quale non vi è una quota di debito a carico del datore di lavoro, che opera solo in qualità di sostituto d'imposta e solo fintanto che il rapporto di lavoro è ancora in corso, è evidente che il Fondo di Garanzia, sul quale va a gravare il credito del TFR non soddisfatto nella procedura fallimentare, non ha alcuna legittimazione ad operare in qualità di sostituto d'imposta del lavoratore.
8.3. Per quanto concerne, infine, la trattenuta del quinto operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 e sulla quale verte l'appello incidentale, l' CP_1
pretende di porre rimedio alla totale assenza di prova, correttamente rilevata dal Tribunale, assumendo che il collegio sia tenuto ad attivare sul punto i propri poteri d'ufficio e ad acquisire la documentazione che fornirebbe la suddetta prova e che esibisce, come detto, solo con l'odierna impugnazione.
L'assunto non merita condivisione atteso che l'attivazione dei poteri d'ufficio del giudice, per quanto ampi essi siano nel processo del lavoro, presuppone l'esistenza quanto meno di un principio di prova, che, nel caso di specie, era assolutamente mancante ed al quale non si può sopperire con l'odierna tardiva produzione.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sugli appelli proposto da Parte_1
e dall' avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del
[...] CP_1
20\5\2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello dell' CP_1
2) Accoglie l'appello di e, per l'effetto, condanna l' al Parte_1 CP_1
pagamento della somma di € 9.846,13, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L.412/1991;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che CP_1
liquida in €. 2.800, oltre accessori, per il primo grado ed in € 3.000, oltre accessori, per il presente grado. Con distrazione;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 25\3\2025. Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1116 - 1144 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2022 e vertenti tra
(avv. Salvatore Gigliotti); Parte_1
appellante
ed appellato
e
(avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia CP_1
Parisi);
appellato
ed appellante
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 24\1\2019, , già dipendente della Parte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del Controparte_2
19\10\2916, ha dedotto di avere presentato domanda di insinuazione al passivo per il credito relativo al T.F.R. e che il G.D. al fallimento ammetteva l'istanza per l'importo complessivo di € 14.816,40.
In data 27\2\2018, presentava domanda di ammissione al Fondo di garanzia dell' per tale importo, ma l'istituto previdenziale liquidava il minore CP_1
importo di € 4.970,27.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della dovuta CP_1
differenza, pari ad € 9.846,13 (14.816,40 - 4.970,27).
2. Resisteva l' sostenendo l'infondatezza della Controparte_3
domanda del ricorrente atteso che:
l'ex datore di lavoro dello aveva versato al Fondo di tesoreria di Parte_1
cui ai commi 755 e 756 dell'art.1 della L.296/2006 l'importo di € 8.069,34,
cosicché l'Istituto aveva detratto dall'importo del TFR riconosciuto dal
Giudice delegato e pari, come detto, ad € 14.816,40, tale somma, liquidando la differenza pari ad € 6.747,06;
da quest'ultimo importo operava poi le trattenute corrispondenti a quanto dovuto a titolo di imposte erariali, la somma di € 14.816,40 dovendosi correttamente ritenere al lordo delle ritenute di legge;
infine, operava l'accantonamento di un quinto del dovuto, pari ad € 1.242,56,
ai sensi dell'art.48 bis, DPR 602/73, per i carichi tributari dovuti dal ricorrente ed accertato dalla . Controparte_4
Così pervenendosi all'importo finale di € 4.970,27 liquidato al ricorrente.
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Catanzaro, richiamati i principi che regolano il funzionamento del Fondo di Tesoreria di cui ai citati commi 755 e 756 dell'art.,
L.296/2006 e le interferenze delle vicende relative a questo Fondo con le domande di liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia di cui all'art.3 della l. 297/82, ha osservato come, nel caso concreto, l' abbia CP_1
correttamente provveduto ad operare le ritenute fiscali sull'importo di €
14.816,40 ammesso al passivo fallimentare e che il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda finalizzata al recupero di quanto accantonato in suo favore, a titolo di T.F.R., presso il fondo di tesoreria.
Ha, invece, ritenuto non corretta la trattenuta operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73, non essendovi prova “che l'ente incaricato della riscossione abbia
risposto alla richiesta di cui all'art. 2 [del D.M. attuativo n.40/2008, n.d.e.] (invero,
non vi prova neppure della predetta richiesta); né che siano stati posti in essere atti
esecutivi nel termine di cui al comma 4 dell'art. 3”. Evidente essendo il lapsus calami della seconda affermazione, il riferimento dovendo intendersi al comma 3 del citato art.3.
Così concludendo: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente l'importo del TFR a carico del Fondo di garanzia
accantonato cautelativamente nella misura di 1/5, al netto delle ritenute fiscali”.
4. La sentenza è appellata dal sig. , il quale deduce che Parte_1
l'esecutività dello stato passivo, che ha accertato l'ammontare del proprio credito a titolo di T.F.R., fa stato, per come da consolidato insegnamento della
Suprema Corte di cassazione, anche nei confronti dell'Istituto previdenziale.
Quanto alle ritenute fiscali, deducendo che le stesse risultavano operate dal fallimento sull'intera somma riconosciuta, rectius per come emergente dal titolo esecutivo posto a fondamento della domanda di insinuazione nel passivo e costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme del
17\7\2014, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Revoca in dubbio l'effettivo accantonamento presso il fondo di tesoreria, ad opera del datore di lavoro, della somma detratta dall' e sopra ricordata CP_1
ed assume che, anche laddove così fosse, l'Istituto “potrà trattenere per sé le quote
di TFR asseritamente accantonate presso quell'altro Fondo”. Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' sia CP_1
condannato al pagamento dell'intera somma ammessa al passivo e pari ad €
14.816,40.
5. Resiste all'appello l' , che propone, nel contempo, Controparte_3
appello incidentale avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro.
L'appello incidentale è sul capo che ha ritenuto l'illegittimità della trattenuta di un quinto operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73.
L' assume che la contestazione, ad opera di controparte, della CP_3
circostanza inerente alla effettiva e regolare esecuzione della detta trattenuta
<<avrebbe dovuto indurre il primo giudice a chiedere all chiarimenti in cp_1>
ordine allo stato della procedura esecutiva intrapresa da Controparte_5
anche facendo uso dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., essendo più
[...]
che plausibile che la stessa, ad impulso, come detto, del solo Concessionario della
riscossione e senza necessità di intervento dell'autorità giudiziaria, si fosse già esaurita
con il versamento diretto delle somme accantonate dall' al concessionario CP_1
medesimo. E ciò, vieppiù, per esigenze di ricerca della “verità materiale”>>. A riprova di quanto dedotto, ha pertanto esibito i seguenti documenti di cui chiede l'acquisizione: <<il dettaglio della richiesta formulata telematicamente da ai cp_6>
sensi del cit. art. 2 co. 2 D.M. 18.01.2008 n. 40 (all n. 3), il pignoramento di crediti
verso terzi del 23.05.2018 (all. n. 4), i documenti comprovanti il pagamento ad CP_6
della somma di euro 1.242,56, oggetto di accantonamento. In particolare, a riprova del
pagamento, si allega: 1) provvedimento di controllo dei pagamenti del 12.06.2018 (all
n. 5); 2) prospetto di liquidazione scaturito dalla procedura (all n. 6); 3) prospetto di
pagamento della ragioneria (all. n. 7)>>.
Conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto integrale del ricorso proposto dall'assicurato.
6. La causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo. 7. Non merita accoglimento l'appello incidentale proposto dall' CP_1
mentre dev'essere, al contrario, accolto l'appello principale di Parte_1
[...]
8.1. Per quanto concerne l'ammontare del T.F.R. dovuto al ricorrente, secondo il condivisibile orientamento di legittimità,
abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella
specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore
dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto CP_1
previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e
l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e
del "quantum debeatur".>> (Cass. 24231/2014)
<<la definitiva esecutivit dello stato passivo da cui risulti un credito specie il>
TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente
dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla
CP_ procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente,
posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti
dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti.>>
(Cass.24730/2015).
Peraltro, che l'ammontare del TFR residuo dovuto al sig. fosse pari Parte_1
ad € 14.816,40 è circostanza confermata dallo stesso Istituto e quindi deve ritenersi incontestata fra le parti.
L' assume di avere poi correttamente detratto gli accantonamenti CP_1
datoriali al fondo di tesoreria di cui alla L.296/2006 pari ad € 8.069,34, ma della circostanza non ha fornito alcuna prova.
Né può ritenersi la stessa provata in virtù del principio di non contestazione,
trattandosi di circostanza che trascende del tutto la sfera di conoscenza del lavoratore.
Si deve, dunque, escludere la legittimità di tale trattenuta. 8.2. Partendo dal presupposto che il predetto importo fosse stato ammesso al passivo al lordo delle ritenute di legge, ha poi provveduto a detrarre quanto asseritamente dovuto a titolo di imposte erariali, ma anche tali detrazioni sono da ritenere illegittime.
Occorre partire dai principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui
vasta e consolidata giurisprudenza che si confronta con la disciplina dell'insolvenza e
dell'inadempimento del datore nel pagamento dei contributi previdenziali questa Corte
ha sempre distinto queste due ipotesi ed ha invero sostenuto (Cass. n. 23426/ 2016)
che “in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al
passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma
dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al
lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo>> (Cass 10084/2025). Ciò per l'evidente ragione che solo la quota di debito contributivo a carico del datore di lavoro si trasferisce al fallimento, che legittimamente può operarne la decurtazione dal credito del lavoratore ammesso al passivo. Per la quota contributiva a carico del lavoratore dovendo invece provvedere direttamente quest'ultimo, laddove ed una volta ottenuta la liquidazione del proprio credito.
Trasferendo tali principi sul terreno tributario, nel quale non vi è una quota di debito a carico del datore di lavoro, che opera solo in qualità di sostituto d'imposta e solo fintanto che il rapporto di lavoro è ancora in corso, è evidente che il Fondo di Garanzia, sul quale va a gravare il credito del TFR non soddisfatto nella procedura fallimentare, non ha alcuna legittimazione ad operare in qualità di sostituto d'imposta del lavoratore.
8.3. Per quanto concerne, infine, la trattenuta del quinto operata ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 e sulla quale verte l'appello incidentale, l' CP_1
pretende di porre rimedio alla totale assenza di prova, correttamente rilevata dal Tribunale, assumendo che il collegio sia tenuto ad attivare sul punto i propri poteri d'ufficio e ad acquisire la documentazione che fornirebbe la suddetta prova e che esibisce, come detto, solo con l'odierna impugnazione.
L'assunto non merita condivisione atteso che l'attivazione dei poteri d'ufficio del giudice, per quanto ampi essi siano nel processo del lavoro, presuppone l'esistenza quanto meno di un principio di prova, che, nel caso di specie, era assolutamente mancante ed al quale non si può sopperire con l'odierna tardiva produzione.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sugli appelli proposto da Parte_1
e dall' avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del
[...] CP_1
20\5\2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello dell' CP_1
2) Accoglie l'appello di e, per l'effetto, condanna l' al Parte_1 CP_1
pagamento della somma di € 9.846,13, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.16, comma 6, L.412/1991;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che CP_1
liquida in €. 2.800, oltre accessori, per il primo grado ed in € 3.000, oltre accessori, per il presente grado. Con distrazione;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore CP_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 25\3\2025. Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni