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8 marzo 2005
8 marzo 2005
Art. 5. 1. All' articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
Commentari • 15
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.9934235
[…]
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Giurisprudenza • 65
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/10/2023, n. 15098Provvedimento: […] In tale pronuncia, venne affermato che, nonostante la non felice formulazione dell'art. 24, co. 7, cit., come sostituito dall'art. 5 legge n. 15 del 2005, la regola della prevalenza del c.d. accesso difensivo non riguarda tutte le ipotesi di esclusione di cui al medesimo art. 24, ma “esclusivamente” quella particolare contemplata dalla lettera d ) del comma 6, determinata dalla necessità di tutelare non interessi pubblici ma la riservatezza di terzi (persone, gruppi, imprese e associazioni). […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- accesso difensivo·
- definizionamento dei progetti PNRR·
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