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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/02/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 584/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 febbraio 2024 ad ore 11,52 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per e l'avv. FAVARO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2
Riccardo Prian;
per ( ) CP_1 Controparte_2
l'avv. GUERRA CATERINA, oggi sostituito dall'avv. Francesca Busolin;
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi in particolare alle note conclusive rispettivamente depositata.
Il Fallimento si richiama al doc. 19 la quale attesta l'indisponibilità del denaro delle spese per il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 144 d.P.R 115/2002 e chiede condannarsi l'opponente al pagamento di spese e compensi con liquidazione a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 17,41.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 15.02.2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 17,41 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 584 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 20.01.2022 e iscritto a ruolo il 31.01.2022 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentanti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Favaro ed elettivamente domiciliati in Mestre (Ve), via Rampa Cavalcavia n. 26/A, presso lo studio dell'avv. Costantino-Matteo Fabris;
- attori opponenti - contro
(c.f. ) in persona del Curatore Controparte_3 P.IVA_1
Fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in Spinea (VE), via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv.
Caterina Guerra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e giusta autorizzazione del giudice delegato;
- convenuta opposta- in punto: opposizione a decreto ingiuntivo (transazione)
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 15.02.2024, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 20.01.2022, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il n. 61/2018 al fine di ottenere, previo rigetto dell'eventuale Controparte_3
pagina 2 di 6 istanza di concessione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2512/2021 (r.g.
7295/2021) emesso da presente Tribunale in data 17.11.2021, stante la sua asserita nullità e/o inefficacia.
A sostegno dell'opposizione promossa, gli opponenti deducevano in particolare:
- di essere soci della dichiarata fallita con sentenza del 10.05.2018; Pt_1 CP_3
- che il aveva loro contestato alcuni indebiti prelievi nel corso del triennio 2015, 2016 e CP_3
2017, motivo per il quale, senza riconoscere in alcun modo la veridicità di tali fatti, avevano sottoscritto, con il suddetto, una proposta transattiva, nella quale era stato previsto il pagamento di euro 30.000,00 a carico di ed euro 6.000,00 a carico di per complessivi Parte_1 Parte_2 euro 36.000,00;
- che il credito portato ad ingiunzione non sarebbe stato esigibile, in quanto il termine per il pagamento della prima rata, rispettivamente di euro 10.000,00 a carico di e di euro Parte_1
500,00 a carico di , inizialmente fissato per il 30.10.2019, era stato, su loro stessa Parte_2 richiesta, prorogato, tuttavia senza alcuna indicazione, da parte del difensore della procedura, del nuovo termine di pagamento, anzi essendosi quest'ultimo limitato ad invitare loro quanto prima al pagamento della suddetta rata;
- che il difensore del aveva accolto la suddetta richiesta di proroga anche a nome del CP_3
Curatore;
- che il , a fronte della mancata indicazione del termine, non si era neppure attivato per CP_3 chiedere all'autorità giudiziaria competente l'individuazione di un nuovo termine ai sensi dell'art. 1183, secondo comma, c.c.;
- che, dunque, non vi sarebbe stato alcun ritardo nel pagamento della prima rata;
- che, ad ogni modo, il mancato pagamento della prima rata non può ritenersi costituire inadempimento ad essi imputabile alla luce di quanto disposto dall'art. 91, d.l. n. 18/2020, c.d.
“decreto Cura Italia”, convertito in l. n. 27/2020,
- che, stante la perdurante crisi emergenziale che aveva aggravato la loro situazione economica, di cui, peraltro, era a conoscenza la stessa ingiungente, il ritardo nel pagamento non poteva essere in alcun modo loro imputato secondo quanto disposto dell'art. 1256 c.c..
Si costituiva nel presente giudizio il chiedendo: in via pregiudiziale di rito, Controparte_3 la declaratoria di improcedibilità dell'azione con conseguente dichiarazione di irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente; in via principale, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del provvedimento monitorio, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata di merito, l'accertamento dell'intero credito dal medesimo vantato nei confronti degli opponenti con conseguente condanna di al Parte_1 pagina 3 di 6 pagamento della somma pari a euro 43.810,00 e di al pagamento della somma pari a euro Parte_2
10.790,00, oltre interessi di mora maturati sulle somme dovute da ciascuno di essi dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno delle proprie richieste, parte opposta deduceva in particolare: 1) circa la mancata contestazione da parte degli opponenti dell'effettiva sussistenza del credito e del relativo ammontare, essendosi limitati ad eccepirne la relativa inesigibilità; 2) di aver invitato , a fronte della sua richiesta di proroga, a Parte_1 rispettare il piano di rientro previsto ovvero a provvedere quanto prima al pagamento, precisando tuttavia che, in caso di “leggero” ritardo in relazione alla prima rata, laddove i successivi pagamenti fossero stati rispettati con riallineamento al piano di rientro, la transazione non sarebbe stata considerata decaduta;
3) di aver chiesto, nell'occasione, se anche avrebbe rispettato il piano di rientro;
4) che, dunque, Parte_2 non vi era stato alcun rinvio, ma una mera tolleranza limitatamente al pagamento della prima rata;
5) che, tuttavia, entrambi i debitori non solo non avevano onorato la prima rata, ma neppure le successive scadenze indicate nell'accordo transattivo, con conseguente decadenza del piano di rientro e immediata esigibilità dell'intero credito;
6) l'irrilevanza di qualsivoglia incidenza degli effetti della pandemia sulla condizione economica dei debitori, considerato che la scadenza della prima rata era stata prevista per il
30.10.2019, dunque ben prima della diffusione della pandemia;
7) l'inconferenza del richiamo alla normativa prevista dall'art. 91, d.l. 18/2020 considerato altresì che parte opponente non aveva fornito prova del collegamento tra l'inadempimento e le misure anti contagio;
8) la fondatezza della richiesta di provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
All'udienza del 30.11.2022, parte opposta rinunciava all'eccezione di improcedibilità della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies, previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso, l'opposizione risulta infondata e, pertanto, dev'essere rigettata.
Come precisato in punto di fatto, parte opponente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo n.
2512/2021 (r.g. 7295/2021) emesso da presente Tribunale in data 17.11.2021.
Ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come non risulti cogliere nel segno quanto dedotto da parte opponente circa l'inesigibilità del credito del per mancata indicazione, da Controparte_3 parte di quest'ultimo, del nuovo termine previsto per il pagamento della prima rata indicata nell'accordo transattivo.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti, in particolare dal tenore letterale della mail inviata a
[...]
dal difensore del in data 24.10.2019 (testualmente “la invito Pt_1 Controparte_3 dunque a rispettare il piano proposto, o in alternativa a provvedere quanto prima al primo pagamento. Ritengo comunque che pagina 4 di 6 nel caso in cui vi sia un leggero ritardo sul primo pagamento, ma i successivi pagamenti vengano rispettati, con riallineamento del piano di rientro originario, la transazione non potrà essere considerata decaduta” - cfr. doc. n. 2 di parte opponente) non che parte opposta, diversamente da quanto prospettato dall'opponente, abbia consentito ad un rinvio sine die del pagamento della prima rata, emergendo al contrario, sempre esclusivamente rispetto a quest'ultima, una mera tolleranza di lieve ritardo che, come tale, può in ogni momento cessare (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1986, n. 158 in base alla quale “il ritardo tollerato dal creditore nell'adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali atteso che tale tolleranza può in qualunque momento cessare con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale è trascorso il termine contrattuale di adempimento. Pertanto, dopo la dichiarazione con la quale il creditore recede dalla precedente tolleranza e trascorso il tempo materialmente necessario per l'esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colpevole”).
Tanto precisato, anche ad ammettere che il creditore non abbia indicato alcun nuovo termine in relazione alla prima rata, secondo quanto stabilito da recente giurisprudenza (la quale ha avuto modo di osservare che “la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente. Ciò non gli impone l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c., essendo sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza”), tale omissione non risulta ad ogni modo sufficiente a giustificare il mancato pagamento, protrattosi quanto meno fino all'introduzione del presente giudizio, non solo della suddetta rata, ma anche di quelle successive, nonostante la richiesta di procedere al riallineamento delle suddette secondo il piano di rientro originario.
Per quanto riguarda, infine, l'eccepita impossibilità della prestazione dovuta all'emergenza sanitaria, appare condivisibile quanto sostenuto dall'opposta, la quale ha correttamente evidenziato non solo come la scadenza della prima rata, così come di quelle immediatamente successive, fosse temporalmente precedente alle prime misure restrittive adottate a livello nazionale e locale, ma altresì come la natura della stessa prestazione, per l'appunto, pecuniaria, non può comportare l'estinzione dell'obbligazione in capo all'opponente, da cui l'esigibilità del relativo pagamento (ex multis, Cassazione civile , sez. I , 22 giugno
2022, n. 20152, in base alla quale “l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c. , deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro”).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della domanda promossa in via principale da parte opposta, volta ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo e della solo subordinata richiesta di pagina 5 di 6 accertamento del maggior credito, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2512/2021 del 17.11.2021.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti e dell'attestazione di cui al doc. 19 di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 584/2022 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2512/2021 (r.g. 7295/2021) emesso da presente Tribunale in data 17.11.2021;
- condanna e , in solido tra di loro, alla refusione in favore dello Stato Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Venezia, 15.02.2024
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza ed allegazione al verbale.
Venezia, 15.02.2024
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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