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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3296/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
04.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casagiove (CE), alla Via Lazio n. 17, presso lo studio dell'Avv. Michele Marra (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Walter Giacomo Caturano (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la sospensione e l'annullamento dell'atto di precetto, con declaratoria di insussistenza del credito e, in subordine, per l'accertamento dell'usurarietà del contratto. L'opposto concludeva per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per responsabilità processuale aggravata.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 16.04.2024 da
[...]
Cont (di seguito " ") per il pagamento della somma di € Controparte_2
23.283,75.
Tale precetto era fondato sul decreto ingiuntivo n. 3484/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 03.12.2023, notificato il 13.12.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione in data 29.03.2024.
A fondamento della propria opposizione, il Sig. deduceva plurimi motivi Parte_1
attinenti al merito del rapporto sottostante, tra cui:
Cont
- la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stata fornita prova di un'eventuale cessione del credito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.;
- la prescrizione del diritto di credito, essendo il contratto originario risalente al 2010;
- l'inadempimento della banca per non aver escusso le garanzie a sua disposizione, quali il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del lavoratore presso il datore di lavoro fallito
(Melca Angelo S.p.a.) e la polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio impiego;
- la natura usuraria degli interessi pattuiti, chiedendo a tal fine l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile;
- la carenza di iscrizione del soggetto agente per il recupero crediti nell'albo ex art. 106
T.U.B.;
- la nullità del titolo esecutivo per presenza di clausole abusive, rilevabile di ufficio ai sensi della Direttiva 93/13/CEE e della giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale.
L'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Cont e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata, con conseguente annullamento dell'atto di precetto;
vinte le spese e competenze del giudizio.
Cont Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via pregiudiziale e assorbente,
l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che tutte le eccezioni sollevate dall'opponente attenevano al merito del diritto di credito e che, perciò, esse avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo n. 3484/2023; la mancata proposizione di tale opposizione nei termini di legge aveva comportato la formazione del giudicato sul credito azionato, coprendo il dedotto e il deducibile e precludendo ogni ulteriore contestazione sul titolo.
Cont Nel merito, e per mero tuziorismo difensivo, contestava la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie, precisando di essere l'originario titolare del credito (per cui non vi era stata alcuna cessione dello stesso), di aver interrotto più volte i termini di prescrizione, di essersi attivato, seppur senza successo, per il recupero del TFR e che il
Giudice del monitorio aveva già effettuato il controllo sull'abusività delle clausole contrattuali.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite ed al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 28.02.2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e, rassegnate le conclusioni, veniva quindi riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca convenuta opposta, la quale riveste carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione, essa risultando centrale ed attenendo ai limiti delle eccezioni proponibili in sede di opposizione all'esecuzione quando il titolo esecutivo azionato sia un decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, passato in giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
L'odierna opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e l'atto di precetto opposto si fonda su un titolo esecutivo di natura giudiziale, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3484/2023, emesso da questo Tribunale e divenuto definitivo per mancata opposizione, come attestato dal decreto di esecutorietà del 29.03.2024.
Secondo un principio consolidato e pacifico della giurisprudenza di legittimità, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata unicamente per fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo stesso.
Non è invece consentito dedurre motivi di opposizione che attengono a fatti anteriori, i quali avrebbero dovuto essere fatti valere esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo, ovvero, nel caso di specie, tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, nonché trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, che, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, coprendo tanto il dedotto quanto il deducibile e precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Tale principio, richiamato dalla difesa dell'opposta, trova conferma in numerose pronunce (ex multis, Cass. n. 31636/2021; Cass. n. 28318/2017; Cass. n. 3277/2015;
Cass. n. 18205/2008). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente come tutte le doglianze sollevate dal Sig. siano inammissibili in questa sede. Parte_1
Analiticamente:
a) Carenza di legittimazione attiva: la questione relativa alla titolarità del credito in capo
Cont a , sia che si configuri come contestazione della qualità di creditore originario, sia che si riferisca alla mancata prova di una cessione e, quindi, fondata su una presunta cessione in blocco non provata, attiene a un presupposto dell'azione creditoria monitoria che doveva essere eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. La mancata opposizione ha reso definitiva la statuizione sull'esistenza del diritto in capo al soggetto che ha agito in via monitoria, ormai coperta dal giudicato e che perciò non può essere riesaminata in questa sede. Peraltro, la contestazione appare anche infondata nel merito,
Cont avendo chiarito e documentato di essere l'originaria controparte contrattuale del Sig.
, rendendo inconferenti i richiami alla disciplina delle cessioni in blocco ex Parte_1
art. 58 T.U.B.
b) Prescrizione: l'eccezione di prescrizione del diritto di credito è una tipica eccezione di merito che estingue l'obbligazione; essa, riferendosi a fatti (il decorso del tempo) maturati interamente prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, è inequivocabilmente coperta dal giudicato formatosi sul titolo non opposto.
c) Inadempimento della banca (TFR e Polizza): anche la contestazione relativa alla presunta negligenza della banca nel non aver recuperato le somme garantite dal TFR e dalla polizza assicurativa costituisce una difesa di merito, volta a paralizzare o ridurre la pretesa creditoria. Tali fatti, risalenti al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (2011) e al fallimento del datore di lavoro, sono ampiamente anteriori alla formazione del titolo esecutivo e, pertanto, non possono essere dedotti in sede di opposizione a precetto.
d) Usurarietà degli interessi: l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia di usura è parimenti una questione che inficia la validità del rapporto contrattuale ab origine;
e, come tale, doveva essere sollevata nel giudizio di cognizione volto all'accertamento del credito, ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo, risultando la questione dell'usurarietà ormai essere preclusa dal giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto. Ne consegue che le richieste istruttorie formulate dall'opponente, inclusa la CTU, sono pertanto inammissibili, in quanto finalizzate a provare fatti ormai irrilevanti ai fini della presente decisione: l'opponente, infatti, non ha allegato né provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito che sia sorto successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, come ad esempio l'avvenuto pagamento, anche parziale, della somma ingiunta;
per cui l'opposizione a precetto si rivela, dunque, un tentativo tardivo e processualmente non consentito di rimettere in discussione l'accertamento del credito già contenuto in un provvedimento giudiziale divenuto irretrattabile.
e) Rilevabilità di ufficio delle clausole abusive: l'opponente ha invocato la tutela prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e recepita dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, che impone al Giudice dell'esecuzione un controllo di ufficio sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, anche in presenza di un giudicato. Tuttavia, tale potere-dovere del Giudice trova un limite invalicabile qualora il Giudice del monitorio abbia già effettuato tale controllo o, come nel caso di specie, abbia inserito nel decreto ingiuntivo l'apposito avvertimento al debitore-consumatore circa la necessità di proporre opposizione per far valere l'eventuale abusività delle clausole, pena la definitiva preclusione. Dalla documentazione in atti e, in particolare, da quanto allegato dall'opposto, risulta che il decreto ingiuntivo n. 3484/2023 conteneva tale specifico avvertimento. L'inerzia del Sig. , che non ha proposto opposizione, ha Parte_1
pertanto consolidato l'efficacia del titolo esecutivo, rendendolo intangibile anche rispetto ad un successivo controllo di ufficio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di Parte_1 cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dall'opposto, non emergendo con sufficiente certezza un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opponente, pur a fronte della manifesta infondatezza in diritto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria Controparte_2
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di
[...]
giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.800,00 per competenze, oltre spese generali
CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 11.11.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3296/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
04.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Casagiove (CE), alla Via Lazio n. 17, presso lo studio dell'Avv. Michele Marra (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Walter Giacomo Caturano (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la sospensione e l'annullamento dell'atto di precetto, con declaratoria di insussistenza del credito e, in subordine, per l'accertamento dell'usurarietà del contratto. L'opposto concludeva per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per responsabilità processuale aggravata.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 16.04.2024 da
[...]
Cont (di seguito " ") per il pagamento della somma di € Controparte_2
23.283,75.
Tale precetto era fondato sul decreto ingiuntivo n. 3484/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 03.12.2023, notificato il 13.12.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione in data 29.03.2024.
A fondamento della propria opposizione, il Sig. deduceva plurimi motivi Parte_1
attinenti al merito del rapporto sottostante, tra cui:
Cont
- la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stata fornita prova di un'eventuale cessione del credito in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.;
- la prescrizione del diritto di credito, essendo il contratto originario risalente al 2010;
- l'inadempimento della banca per non aver escusso le garanzie a sua disposizione, quali il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del lavoratore presso il datore di lavoro fallito
(Melca Angelo S.p.a.) e la polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio impiego;
- la natura usuraria degli interessi pattuiti, chiedendo a tal fine l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile;
- la carenza di iscrizione del soggetto agente per il recupero crediti nell'albo ex art. 106
T.U.B.;
- la nullità del titolo esecutivo per presenza di clausole abusive, rilevabile di ufficio ai sensi della Direttiva 93/13/CEE e della giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale.
L'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Cont e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata, con conseguente annullamento dell'atto di precetto;
vinte le spese e competenze del giudizio.
Cont Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via pregiudiziale e assorbente,
l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che tutte le eccezioni sollevate dall'opponente attenevano al merito del diritto di credito e che, perciò, esse avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo n. 3484/2023; la mancata proposizione di tale opposizione nei termini di legge aveva comportato la formazione del giudicato sul credito azionato, coprendo il dedotto e il deducibile e precludendo ogni ulteriore contestazione sul titolo.
Cont Nel merito, e per mero tuziorismo difensivo, contestava la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie, precisando di essere l'originario titolare del credito (per cui non vi era stata alcuna cessione dello stesso), di aver interrotto più volte i termini di prescrizione, di essersi attivato, seppur senza successo, per il recupero del TFR e che il
Giudice del monitorio aveva già effettuato il controllo sull'abusività delle clausole contrattuali.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite ed al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 28.02.2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e, rassegnate le conclusioni, veniva quindi riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca convenuta opposta, la quale riveste carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione, essa risultando centrale ed attenendo ai limiti delle eccezioni proponibili in sede di opposizione all'esecuzione quando il titolo esecutivo azionato sia un decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, passato in giudicato ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
L'odierna opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e l'atto di precetto opposto si fonda su un titolo esecutivo di natura giudiziale, ovvero il decreto ingiuntivo n. 3484/2023, emesso da questo Tribunale e divenuto definitivo per mancata opposizione, come attestato dal decreto di esecutorietà del 29.03.2024.
Secondo un principio consolidato e pacifico della giurisprudenza di legittimità, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata unicamente per fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo stesso.
Non è invece consentito dedurre motivi di opposizione che attengono a fatti anteriori, i quali avrebbero dovuto essere fatti valere esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo, ovvero, nel caso di specie, tramite l'opposizione al decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, nonché trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, che, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, coprendo tanto il dedotto quanto il deducibile e precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Tale principio, richiamato dalla difesa dell'opposta, trova conferma in numerose pronunce (ex multis, Cass. n. 31636/2021; Cass. n. 28318/2017; Cass. n. 3277/2015;
Cass. n. 18205/2008). Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente come tutte le doglianze sollevate dal Sig. siano inammissibili in questa sede. Parte_1
Analiticamente:
a) Carenza di legittimazione attiva: la questione relativa alla titolarità del credito in capo
Cont a , sia che si configuri come contestazione della qualità di creditore originario, sia che si riferisca alla mancata prova di una cessione e, quindi, fondata su una presunta cessione in blocco non provata, attiene a un presupposto dell'azione creditoria monitoria che doveva essere eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. La mancata opposizione ha reso definitiva la statuizione sull'esistenza del diritto in capo al soggetto che ha agito in via monitoria, ormai coperta dal giudicato e che perciò non può essere riesaminata in questa sede. Peraltro, la contestazione appare anche infondata nel merito,
Cont avendo chiarito e documentato di essere l'originaria controparte contrattuale del Sig.
, rendendo inconferenti i richiami alla disciplina delle cessioni in blocco ex Parte_1
art. 58 T.U.B.
b) Prescrizione: l'eccezione di prescrizione del diritto di credito è una tipica eccezione di merito che estingue l'obbligazione; essa, riferendosi a fatti (il decorso del tempo) maturati interamente prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, è inequivocabilmente coperta dal giudicato formatosi sul titolo non opposto.
c) Inadempimento della banca (TFR e Polizza): anche la contestazione relativa alla presunta negligenza della banca nel non aver recuperato le somme garantite dal TFR e dalla polizza assicurativa costituisce una difesa di merito, volta a paralizzare o ridurre la pretesa creditoria. Tali fatti, risalenti al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (2011) e al fallimento del datore di lavoro, sono ampiamente anteriori alla formazione del titolo esecutivo e, pertanto, non possono essere dedotti in sede di opposizione a precetto.
d) Usurarietà degli interessi: l'eccezione di nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia di usura è parimenti una questione che inficia la validità del rapporto contrattuale ab origine;
e, come tale, doveva essere sollevata nel giudizio di cognizione volto all'accertamento del credito, ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo, risultando la questione dell'usurarietà ormai essere preclusa dal giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto. Ne consegue che le richieste istruttorie formulate dall'opponente, inclusa la CTU, sono pertanto inammissibili, in quanto finalizzate a provare fatti ormai irrilevanti ai fini della presente decisione: l'opponente, infatti, non ha allegato né provato alcun fatto estintivo o modificativo del credito che sia sorto successivamente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, come ad esempio l'avvenuto pagamento, anche parziale, della somma ingiunta;
per cui l'opposizione a precetto si rivela, dunque, un tentativo tardivo e processualmente non consentito di rimettere in discussione l'accertamento del credito già contenuto in un provvedimento giudiziale divenuto irretrattabile.
e) Rilevabilità di ufficio delle clausole abusive: l'opponente ha invocato la tutela prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e recepita dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, che impone al Giudice dell'esecuzione un controllo di ufficio sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, anche in presenza di un giudicato. Tuttavia, tale potere-dovere del Giudice trova un limite invalicabile qualora il Giudice del monitorio abbia già effettuato tale controllo o, come nel caso di specie, abbia inserito nel decreto ingiuntivo l'apposito avvertimento al debitore-consumatore circa la necessità di proporre opposizione per far valere l'eventuale abusività delle clausole, pena la definitiva preclusione. Dalla documentazione in atti e, in particolare, da quanto allegato dall'opposto, risulta che il decreto ingiuntivo n. 3484/2023 conteneva tale specifico avvertimento. L'inerzia del Sig. , che non ha proposto opposizione, ha Parte_1
pertanto consolidato l'efficacia del titolo esecutivo, rendendolo intangibile anche rispetto ad un successivo controllo di ufficio.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di Parte_1 cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dall'opposto, non emergendo con sufficiente certezza un profilo di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opponente, pur a fronte della manifesta infondatezza in diritto dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria Controparte_2
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di
[...]
giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.800,00 per competenze, oltre spese generali
CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 11.11.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis