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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Ghelardini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12135/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Pepi
Appellante contro
Contr
con sede in Via G.D'Annunzio 99 (FI) Presso Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: perdita di possesso autoveicoli
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze in funzione d'Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza n°1471/24 del Giudice di Pace di Firenze dichiarando e accertando l'avvenuta perdita di possesso a far data dall'anno 2011 dei seguenti mezzi
A)Honda GBR 600, Tg FI 359908;
B) Tg. Fi 361908, CP_3
C) Fiat Panda Tg Fi E33232;
D) Tg FIK 16551; Controparte_4
E) Tg. DJ 40179 Parte_2 ordinando all'ACI e al PRA l'annotazione dell'emanando provvedimento.
Con vittoria di spese e compenso legale del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor adiva il Giudice di Pace in sede al fine di far accertare la perdita di Parte_1
possesso dal 2008 dei veicoli meglio sopra descritti.
1 A fondamento della pretesa evidenziava di essere stato detenuto presso la casa circondariale di
Lizzano dal 2008 al 2011 ed al momento della remissione in libertà di non avere più rinvenuto i suddetti veicoli. Allegava quindi di aver perso il possesso dei medesimi dal 2008 e di avere in data 5
novembre del 2020 presentato rituale denuncia ai carabinieri di Impruneta per la perdita del possesso.
Aggiungeva di aver chiesto anche la cancellazione dell'intestazione al PRA con effetti dal 2008, ma che gli uffici competenti per procedere alla cancellazione con decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione della denuncia lo avevano sollecitato a proporre domanda giudiziale per l'accertamento della perdita di possesso. Lo stesso quindi depositava la copia della denuncia, le istanze
Parte di perdita di possesso inoltrate alla ed i certificati del PRA da cui risultava l'acquisto è
l'intestazione dei veicoli.
Attivato il contraddittorio non si costituiva in giudizio. CP_5
Il Giudice di Pace, dopo istruttoria solo documentale, con sentenza 11 giugno 2024 rigettava la domanda. Evidenziava il giudicante che l'attore non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio a lui spettante, ritenendo all'uopo insufficiente le autocertificazioni di perdita di possesso e la denuncia penale depositati
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il deducendo l'errata Parte_1
valutazione da parte del primo giudice degli elementi istruttori acquisiti, perché il possesso risultava dalle visure al PRA e la perdita di esso dalle certificazioni depositate.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del primo grado.
All'udienza del 17.7.2025 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281-sexies e 352 c.p.c., ed
è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. L'unico motivo di appello: errata valutazione degli elementi istruttori acquisiti
Il motivo va disatteso.
Come condivisibilmente si legge nella sentenza impugnata “il procedimento per la declaratoria
di perdita di possesso è un regolare giudizio nel quale incombe sulla parte istante l'onus probandi finalizzato a dimostrare la fondatezza della domanda proposta”.
2 Nella fattispecie in particolare era onere dell'attuale parte appellante provare l'effettiva perdita di possesso con decorrenza dal 2008, come indicato nella parte narrativa dell'originario atto introduttivo, ovvero dal 2011, come indicato in sede di conclusioni dell'atto.
Tale prova non è stata fornita.
Le visure del Pubblico Registro automobilistico depositate infatti danno semplicemente conto della proprietà di tali veicoli in capo all'appellante, della data e del prezzo dell'acquisto.
Nulla peraltro è dato sapere circa l'effettivo conseguimento del possesso al momento dell'acquisto od in data successiva, non avendo l'appellante provato od offerto di provare neanche, ad esempio, l'assolvimento degli oneri fiscali od assicurativi relativi a tali veicoli per il periodo precedente alla allegata perdita di possesso.
D'altra parte, scarsamente significativa è la denuncia presentata presso i CC nel 2020, e cioè ben
9 anni dopo l'asserita perdita del possesso, posto che anche in quella sede nulla è detto circa le circostanze di tempo e di luogo in cui la perdita di possesso si sarebbe in concreto effettuata.
Si aggiunga che nemmeno è documentata la circostanza della sottoposizione a carcerazione del
Parte nel periodo andante dal 2008 al 2011 e che nelle autocertificazioni inviate alla ed al Parte_1
Pubblico Registro automobilistico è stata lasciata in bianco la stessa data della perdita di possesso.
In effetti sull'epoca della perdita di possesso le stesse allegazioni difensive del sono Parte_1
contraddittorie, perché mentre nella parte motiva degli atti difensivi si fa riferimento a una perdita di possesso maturata nel 2008, cioè in contestualità dell'inizio della asserita carcerazione del Parte_1
in sede di conclusioni è chiesto accertarsi la perdita del possesso con decorrenza dal 2011.
L'incompletezza ed intrinseca genericità del citato compendio documentale non può superarsi nemmeno alla luce del contenuto della missiva 2.12.2021 inviata dall'ufficio legale di a CP_6
seguito dell'attivazione del contraddittorio in primo grado, contenuto che è enfatizzato dall'appellante.
Contr Con tale atto ha semplicemente palesato di non avere interesse contrario in ordine all'accertamento della perdita di possesso dei veicoli in oggetto, chiedendo contestualmente di non essere gravata di alcuna spesa di procedura.
Premesso che il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile non è applicabile nelle cause contumaciali come quella in questione, è infatti da escludere che il
3 contenuto della missiva valga come sostanziale ammissione della fondatezza della allegazione dell'appellante secondo cui la perdita del possesso sarebbe maturata nel periodo 2008/11.
Contr D'altra parte è evidente che che ha già diligentemente preso atto della dichiarazione di perdita di possesso con effetto dalla data della denuncia formalmente effettuata (e cioè dal 2020), non può avere alcuna effettiva conoscenza del reale svolgersi dei fatti e quindi non poteva che rimettersi alle decisioni sul punto prese dall'autorità giudiziaria all'esito della rituale istruttoria che sarebbe stata posta in essere in questa sede.
Tale missiva non ha quindi efficacia confessoria.
Non vi è pertanto spazio per retrodatare gli effetti della dichiarazione di perdita di possesso,
che, si ripete, è già stata presa in carico dal PRA con effetti da novembre 2020 come documentato in atti, al 2008 (o 2011).
La sentenza appellata va quindi confermata, restando a carico della parte appellante le spese di lite.
Sussistono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per applicare a carico dell'appellante il doppio contributo unificato sanzionatorio di cui all'articolo 13, comma uno quater, del DPR n. 115 del
2002.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. E 352 c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) Visto l'art.13, comma I quater, del d.p.r. n. 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della l.
n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte reclamante
di ulteriore importo a titolo di C.U.
4) MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa
sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Firenze, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Ghelardini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12135/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Pepi
Appellante contro
Contr
con sede in Via G.D'Annunzio 99 (FI) Presso Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: perdita di possesso autoveicoli
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze in funzione d'Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza n°1471/24 del Giudice di Pace di Firenze dichiarando e accertando l'avvenuta perdita di possesso a far data dall'anno 2011 dei seguenti mezzi
A)Honda GBR 600, Tg FI 359908;
B) Tg. Fi 361908, CP_3
C) Fiat Panda Tg Fi E33232;
D) Tg FIK 16551; Controparte_4
E) Tg. DJ 40179 Parte_2 ordinando all'ACI e al PRA l'annotazione dell'emanando provvedimento.
Con vittoria di spese e compenso legale del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor adiva il Giudice di Pace in sede al fine di far accertare la perdita di Parte_1
possesso dal 2008 dei veicoli meglio sopra descritti.
1 A fondamento della pretesa evidenziava di essere stato detenuto presso la casa circondariale di
Lizzano dal 2008 al 2011 ed al momento della remissione in libertà di non avere più rinvenuto i suddetti veicoli. Allegava quindi di aver perso il possesso dei medesimi dal 2008 e di avere in data 5
novembre del 2020 presentato rituale denuncia ai carabinieri di Impruneta per la perdita del possesso.
Aggiungeva di aver chiesto anche la cancellazione dell'intestazione al PRA con effetti dal 2008, ma che gli uffici competenti per procedere alla cancellazione con decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione della denuncia lo avevano sollecitato a proporre domanda giudiziale per l'accertamento della perdita di possesso. Lo stesso quindi depositava la copia della denuncia, le istanze
Parte di perdita di possesso inoltrate alla ed i certificati del PRA da cui risultava l'acquisto è
l'intestazione dei veicoli.
Attivato il contraddittorio non si costituiva in giudizio. CP_5
Il Giudice di Pace, dopo istruttoria solo documentale, con sentenza 11 giugno 2024 rigettava la domanda. Evidenziava il giudicante che l'attore non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio a lui spettante, ritenendo all'uopo insufficiente le autocertificazioni di perdita di possesso e la denuncia penale depositati
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il deducendo l'errata Parte_1
valutazione da parte del primo giudice degli elementi istruttori acquisiti, perché il possesso risultava dalle visure al PRA e la perdita di esso dalle certificazioni depositate.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del primo grado.
All'udienza del 17.7.2025 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281-sexies e 352 c.p.c., ed
è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c..
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1. L'unico motivo di appello: errata valutazione degli elementi istruttori acquisiti
Il motivo va disatteso.
Come condivisibilmente si legge nella sentenza impugnata “il procedimento per la declaratoria
di perdita di possesso è un regolare giudizio nel quale incombe sulla parte istante l'onus probandi finalizzato a dimostrare la fondatezza della domanda proposta”.
2 Nella fattispecie in particolare era onere dell'attuale parte appellante provare l'effettiva perdita di possesso con decorrenza dal 2008, come indicato nella parte narrativa dell'originario atto introduttivo, ovvero dal 2011, come indicato in sede di conclusioni dell'atto.
Tale prova non è stata fornita.
Le visure del Pubblico Registro automobilistico depositate infatti danno semplicemente conto della proprietà di tali veicoli in capo all'appellante, della data e del prezzo dell'acquisto.
Nulla peraltro è dato sapere circa l'effettivo conseguimento del possesso al momento dell'acquisto od in data successiva, non avendo l'appellante provato od offerto di provare neanche, ad esempio, l'assolvimento degli oneri fiscali od assicurativi relativi a tali veicoli per il periodo precedente alla allegata perdita di possesso.
D'altra parte, scarsamente significativa è la denuncia presentata presso i CC nel 2020, e cioè ben
9 anni dopo l'asserita perdita del possesso, posto che anche in quella sede nulla è detto circa le circostanze di tempo e di luogo in cui la perdita di possesso si sarebbe in concreto effettuata.
Si aggiunga che nemmeno è documentata la circostanza della sottoposizione a carcerazione del
Parte nel periodo andante dal 2008 al 2011 e che nelle autocertificazioni inviate alla ed al Parte_1
Pubblico Registro automobilistico è stata lasciata in bianco la stessa data della perdita di possesso.
In effetti sull'epoca della perdita di possesso le stesse allegazioni difensive del sono Parte_1
contraddittorie, perché mentre nella parte motiva degli atti difensivi si fa riferimento a una perdita di possesso maturata nel 2008, cioè in contestualità dell'inizio della asserita carcerazione del Parte_1
in sede di conclusioni è chiesto accertarsi la perdita del possesso con decorrenza dal 2011.
L'incompletezza ed intrinseca genericità del citato compendio documentale non può superarsi nemmeno alla luce del contenuto della missiva 2.12.2021 inviata dall'ufficio legale di a CP_6
seguito dell'attivazione del contraddittorio in primo grado, contenuto che è enfatizzato dall'appellante.
Contr Con tale atto ha semplicemente palesato di non avere interesse contrario in ordine all'accertamento della perdita di possesso dei veicoli in oggetto, chiedendo contestualmente di non essere gravata di alcuna spesa di procedura.
Premesso che il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile non è applicabile nelle cause contumaciali come quella in questione, è infatti da escludere che il
3 contenuto della missiva valga come sostanziale ammissione della fondatezza della allegazione dell'appellante secondo cui la perdita del possesso sarebbe maturata nel periodo 2008/11.
Contr D'altra parte è evidente che che ha già diligentemente preso atto della dichiarazione di perdita di possesso con effetto dalla data della denuncia formalmente effettuata (e cioè dal 2020), non può avere alcuna effettiva conoscenza del reale svolgersi dei fatti e quindi non poteva che rimettersi alle decisioni sul punto prese dall'autorità giudiziaria all'esito della rituale istruttoria che sarebbe stata posta in essere in questa sede.
Tale missiva non ha quindi efficacia confessoria.
Non vi è pertanto spazio per retrodatare gli effetti della dichiarazione di perdita di possesso,
che, si ripete, è già stata presa in carico dal PRA con effetti da novembre 2020 come documentato in atti, al 2008 (o 2011).
La sentenza appellata va quindi confermata, restando a carico della parte appellante le spese di lite.
Sussistono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per applicare a carico dell'appellante il doppio contributo unificato sanzionatorio di cui all'articolo 13, comma uno quater, del DPR n. 115 del
2002.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e ss. E 352 c.p.c., il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) Visto l'art.13, comma I quater, del d.p.r. n. 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della l.
n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte reclamante
di ulteriore importo a titolo di C.U.
4) MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
4 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa
sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Firenze, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
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