Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2025
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO
Il Giudice on. dott. Margherita Politi-assegnataria,
₪₪₪
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 939/2025
Letto il Ricorso presentato da , nato a [...] il Parte_1 14.04.1969, c.f. , residente in [...] Ovest n. 65/B, i ercente la potestà sul figlio minore:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
affinché “venga autorizzato, ai sensi dell'art. 320, IV comma, C.F._2
del Figlio , ad incassare le somme Controparte_1 spettanti al minore e di cui in narr onto corrente già aperto a nome di quest'ultimo”. rilevato che “la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori (compresi tutti gli atti di disposizione e di straordinaria amministrazione) appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma dell'art. 320, secondo comma, c.c. per quei beni che, pur provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore, mentre l'autorizzazione spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtù dell'art. 747 c.p.c., quando il procedimento dell'acquisto “iure hereditario” non sia ancora esaurito, come nell'ipotesi di pendenza della procedura di accettazione con il beneficio di inventario (che si esaurisce non con la redazione dell'inventario, ma al termine del procedimento liquidatorio), sia perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra i minori in potestate e i minori sotto tutela, in relazione ai quali
NON LUOGO A PROVVEDERE SUL RICORSO.
INVITA PARTE RICORRENTE AD ADIRE IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI COMPETENTE.
Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti conseguenti.
Pisa, 24/03/2025
Il Giudice
dott. Margherita Politi