Sentenza 12 maggio 1980
Massime • 1
L'illegittimita della pretesa fiscale, per avere l'amministrazione esercitato il relativo potere impositivo dopo il decorso dei termini di decadenza fissati dalla legge, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ritualmente eccepita dal contribuente, vertendosi in materia non sottratta alla disponibilita di questo ultimo, ed attinente al merito della pretesa medesima (art 2969 cod civ).*
Commentario • 1
- 1. Circolare del 20/12/1982 n. 53 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 20 dicembre 1982
L\'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1981, n. 792, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1981, n. 358, in previsione della emanazione di norme dirette ad agevolare la definizione dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto, stabiliva la proroga al 31 dicembre 1982 dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni e per gli accertamenti d\'ufficio scadenti il 31 dicembre 1981. Sulla base di tale disposizione gli Uffici delle imposte dirette, nei mesi di gennaio e febbraio 1982, hanno notificato avviso di accertamento in rettifica dei redditi relativi all\'anno 1975 ed avvisi di accertamento d\'ufficio dei redditi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1980, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1980 |
Testo completo
L'illegittimita della pretesa fiscale, per avere l'amministrazione esercitato il relativo potere impositivo dopo il decorso dei termini di decadenza fissati dalla legge, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ritualmente eccepita dal contribuente, vertendosi in materia non sottratta alla disponibilita di questo ultimo, ed attinente al merito della pretesa medesima (art 2969 cod civ).*