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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1240 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in proprio e nella qualità di eredi del sig. , nato C.F._4 Persona_1
a Torrecuso (BN) il 21.07.1959 e deceduto il 11.04.2004 in Solopaca (BN), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Biancamaria Leone ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Benevento, Via G.
Salvemini n. 4,
Ricorrenti
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Salvetti Controparte_1 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Caserta, Via F. Petrarca n. 1
Resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009. 2
Conclusioni delle parti :
Per parte ricorrente: accoglimento della domanda.
Per parte resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 30 settembre 2023 , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio esponendo che, in data Parte_3 Parte_4 Controparte_1
11 aprile 2004, alle ore 20.20 circa, , marito di e padre dei Sigg. Persona_1 Parte_1
, e , veniva aggredito dal Sig. , il quale, intervenuto in Parte_2 Pt_3 Pt_4 Controparte_1
un alterco in corso tra il ed il MA , gli sferrava una serie di pugni al Persona_1 Per_2
volto, provocandone la caduta al suolo con fuoriuscita di sangue dalle labbra. Pochi minuti dopo detto episodio, rovinava a terra privo di sensi, perdendo la vita in breve tempo. Gli operatori Persona_1
sanitari accorsi in loco constatarono il decesso redigendo referto attestante morte “per arresto cardiocircolatorio”.
Da tali eventi derivava procedimento penale svoltosi dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di
Benevento, iscritto al R.G. 1/2007 nei confronti di , conclusosi con la pronuncia della Controparte_1 sentenza n. 1/2008 dell'11 febbraio 2008, con la quale veniva riconosciuto colpevole Controparte_1 del reato di omicidio di cui all'art. 584 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, nonché la diminuente di cui al comma 2° dell'art. 442 c.p.p., lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con condanna del reo al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi innanzi al Giudice Civile, riconoscendo una provvisionale pari ad euro 30.000,00, in favore della sig.ra moglie del de cuius ed euro 18.000,00 per Parte_1 ciascuno dei figli, oltre alla refusione delle spese di giudizio. La Corte di Assise d'Appello di Napoli, con sentenza penale n. 71/2009 depositata il 13.11.2009, rigettava l'appello proposto dal CP_1
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Benevento, confermando la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese processuali. Veniva proposto ricorso per Cassazione e, all'esito dello stesso, previo rinvio ad altra Sezione della Corte di merito, veniva pronunciata dalla
Seconda Sezione della Corte di Assise di Appello, la sentenza n. 40/2013, la quale veniva confermata la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Benevento in data 11/2/08, con rideterminazione della pena principale in anni quattro e mesi otto di reclusione e con applicazione della pena accessoria nell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e condanna del alla CP_1 3
refusione delle spese processuali. Infine, la Corte di Cassazione, nel rigettare l'ulteriore ricorso del lo condannava al pagamento delle spese di difesa. CP_1
I ricorrenti riferivano che tutti i tentativi di ottenere stragiudizialmente il ristoro del danno da perdita parentale subito erano restati senza effetto e concludevano invocando l'emissione di sentenza di condanna del a provvedere in tal senso. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 25 settembre 2023 si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo la sussistenza di un pregresso e consolidato scadimento delle condizioni di salute
[...] del , per cui l'apporto causale della propria condotta nella causazione dell'evento Persona_1
morte doveva ritenersi di scarsa entità, concludendo per il rigetto o la riduzione delle pretese dei ricorrenti.
Il GI formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc restata senza esito;
quindi, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fissava udienza per la discussione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda attorea è risultata fondata nella misura che si indicherà per i seguenti
MOTIVI
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. Civ. III Sez.
Ordinanza n. 36617/23)
Da tale principio si evince chiaramente che la sussistenza, come nel caso concreto, di una sentenza penale passata in giudicato, precluda al giudice del merito civile ogni indagine in ordine all'accertamento del danno e del nesso di causalità materiale tra esso ed il fatto reato, per cui non vi è dubbio che debba Controparte_1
essere ritenuto responsabile del decesso del Sig. . Persona_1
In questa sede, pertanto, và compiuta un'indagine complessiva delle conseguenze apportate alle parti civili, oggi ricorrenti, dal comportamento contra legem tenuto nella tragica vicenda dal resistente . Controparte_1
Com'è noto, il danno da perdita parentale, in mancanza di precise indicazioni normative, è oggetto di quantificazione a mezzo tabelle di elaborazione giurisprudenziale realizzate presso i Fori di Roma e Milano.
A parere di questo decidente, le tabelle del Foro di Roma appaiono più confacenti a tenere in debita considerazione tutti gli elementi che occorre valutare, ovvero l'età del congiunto scomparso, l'età dei singoli aventi diritto e il legame parentale sussistente. 4
Occorre anche rilevare che i ricorrenti nulla hanno dedotto in ordine alla convivenza o meno con il
[...] al momento dell'evento, elemento, com'è noto, costituente uno dei fattori incidenti sulla Per_1
individuazione del risarcimento complessivo spettante;
per cui, ricorrendo a semplice presunzione,
l'elemento della convivenza al momento del fatto può essere certamente riconosciuto per la Sig.ra Parte_1
e per il Sig. , che aveva all'epoca l'età di anni 12; altrettanto non potrà farsi per le
[...] Parte_4
Sig.re , ventunenne all'epoca e ventenne. Parte_2 Parte_3
E quindi, tenuti presente i suddetti parametri, l'età del al momento della scomparsa, ovvero Persona_1 anni 45, la data del fatto che comporta l'applicazione della tabella romana più risalente, il danno parentale integrale per ogni ricorrente può essere così determinato: per € 237.356,00 Parte_1 per € 228.879,00 Parte_2
per € 237.356,00 Parte_3 per € 237.356,00 Parte_4
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva accertato che il fosse stato un pugile dilettante CP_1
e avesse colpito la vittima anche quando questi era a terra e in condizioni di non potersi difendere;
veniva, inoltre, acclarato che la causa del decesso del sig. fosse da individuare in “morte Per_1 improvvisa cardiaca da stress emotivo” derivata dalle “percorse inferte” dal “quali sicura CP_1 concausa immediata dell'evento morte in un soggetto già affetto da severa patologia cardiaca”
Pur volendo considerare che il pregresso stato di salute del appariva già precario, non Persona_1 può dubitarsi che, senza l'aggressione violenta posta in essere dal l'evento morte non si CP_1 sarebbe verificato e il avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita ulteriore che non è possibile Per_1
prognosticare.
Tali considerazioni portano a ritenere congrua una riduzione del 20% delle somme sopra individuate, pervenendosi ad una quantificazione finale così determinata:
per € 189.884,80 Parte_1
per € 183.103,20 Parte_2
per € 189.884,80 Parte_3
per € 189.884,80 Parte_4
Infine, non vi è necessità di pronuncia di ulteriori provvedimenti, poiché, a mente dell'art. 650 cpp le sentenze penali passate in giudicato costituiscono titolo esecutivo per le statuizioni civili in esse contenute.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza del resistente. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e conseguentemente condanna al pagamento in favore di Parte_4 Controparte_1 di € 189.884,80; in favore di di € 183.103,20; € Parte_1 Parte_2
189.884,80 in favore di in favore di € 189.884,80, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
2) Condanna alla refusione in favore dell'attore delle spese e competenze Controparte_1 di giudizio, quantificate in complessivi € 11.710,00, di cui € 286,00 per esborsi ed Euro
11.424,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio e tenuto presente il numero di parti assistite, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione al difensore.
Benevento, li 14 luglio 2025.
Il GOP Dott. Luigi D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1240 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , in proprio e nella qualità di eredi del sig. , nato C.F._4 Persona_1
a Torrecuso (BN) il 21.07.1959 e deceduto il 11.04.2004 in Solopaca (BN), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Biancamaria Leone ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Benevento, Via G.
Salvemini n. 4,
Ricorrenti
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Salvetti Controparte_1 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Caserta, Via F. Petrarca n. 1
Resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009. 2
Conclusioni delle parti :
Per parte ricorrente: accoglimento della domanda.
Per parte resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 30 settembre 2023 , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio esponendo che, in data Parte_3 Parte_4 Controparte_1
11 aprile 2004, alle ore 20.20 circa, , marito di e padre dei Sigg. Persona_1 Parte_1
, e , veniva aggredito dal Sig. , il quale, intervenuto in Parte_2 Pt_3 Pt_4 Controparte_1
un alterco in corso tra il ed il MA , gli sferrava una serie di pugni al Persona_1 Per_2
volto, provocandone la caduta al suolo con fuoriuscita di sangue dalle labbra. Pochi minuti dopo detto episodio, rovinava a terra privo di sensi, perdendo la vita in breve tempo. Gli operatori Persona_1
sanitari accorsi in loco constatarono il decesso redigendo referto attestante morte “per arresto cardiocircolatorio”.
Da tali eventi derivava procedimento penale svoltosi dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di
Benevento, iscritto al R.G. 1/2007 nei confronti di , conclusosi con la pronuncia della Controparte_1 sentenza n. 1/2008 dell'11 febbraio 2008, con la quale veniva riconosciuto colpevole Controparte_1 del reato di omicidio di cui all'art. 584 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, nonché la diminuente di cui al comma 2° dell'art. 442 c.p.p., lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, con condanna del reo al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi innanzi al Giudice Civile, riconoscendo una provvisionale pari ad euro 30.000,00, in favore della sig.ra moglie del de cuius ed euro 18.000,00 per Parte_1 ciascuno dei figli, oltre alla refusione delle spese di giudizio. La Corte di Assise d'Appello di Napoli, con sentenza penale n. 71/2009 depositata il 13.11.2009, rigettava l'appello proposto dal CP_1
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Benevento, confermando la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese processuali. Veniva proposto ricorso per Cassazione e, all'esito dello stesso, previo rinvio ad altra Sezione della Corte di merito, veniva pronunciata dalla
Seconda Sezione della Corte di Assise di Appello, la sentenza n. 40/2013, la quale veniva confermata la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Benevento in data 11/2/08, con rideterminazione della pena principale in anni quattro e mesi otto di reclusione e con applicazione della pena accessoria nell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e condanna del alla CP_1 3
refusione delle spese processuali. Infine, la Corte di Cassazione, nel rigettare l'ulteriore ricorso del lo condannava al pagamento delle spese di difesa. CP_1
I ricorrenti riferivano che tutti i tentativi di ottenere stragiudizialmente il ristoro del danno da perdita parentale subito erano restati senza effetto e concludevano invocando l'emissione di sentenza di condanna del a provvedere in tal senso. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 25 settembre 2023 si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo la sussistenza di un pregresso e consolidato scadimento delle condizioni di salute
[...] del , per cui l'apporto causale della propria condotta nella causazione dell'evento Persona_1
morte doveva ritenersi di scarsa entità, concludendo per il rigetto o la riduzione delle pretese dei ricorrenti.
Il GI formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc restata senza esito;
quindi, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, fissava udienza per la discussione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda attorea è risultata fondata nella misura che si indicherà per i seguenti
MOTIVI
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass. Civ. III Sez.
Ordinanza n. 36617/23)
Da tale principio si evince chiaramente che la sussistenza, come nel caso concreto, di una sentenza penale passata in giudicato, precluda al giudice del merito civile ogni indagine in ordine all'accertamento del danno e del nesso di causalità materiale tra esso ed il fatto reato, per cui non vi è dubbio che debba Controparte_1
essere ritenuto responsabile del decesso del Sig. . Persona_1
In questa sede, pertanto, và compiuta un'indagine complessiva delle conseguenze apportate alle parti civili, oggi ricorrenti, dal comportamento contra legem tenuto nella tragica vicenda dal resistente . Controparte_1
Com'è noto, il danno da perdita parentale, in mancanza di precise indicazioni normative, è oggetto di quantificazione a mezzo tabelle di elaborazione giurisprudenziale realizzate presso i Fori di Roma e Milano.
A parere di questo decidente, le tabelle del Foro di Roma appaiono più confacenti a tenere in debita considerazione tutti gli elementi che occorre valutare, ovvero l'età del congiunto scomparso, l'età dei singoli aventi diritto e il legame parentale sussistente. 4
Occorre anche rilevare che i ricorrenti nulla hanno dedotto in ordine alla convivenza o meno con il
[...] al momento dell'evento, elemento, com'è noto, costituente uno dei fattori incidenti sulla Per_1
individuazione del risarcimento complessivo spettante;
per cui, ricorrendo a semplice presunzione,
l'elemento della convivenza al momento del fatto può essere certamente riconosciuto per la Sig.ra Parte_1
e per il Sig. , che aveva all'epoca l'età di anni 12; altrettanto non potrà farsi per le
[...] Parte_4
Sig.re , ventunenne all'epoca e ventenne. Parte_2 Parte_3
E quindi, tenuti presente i suddetti parametri, l'età del al momento della scomparsa, ovvero Persona_1 anni 45, la data del fatto che comporta l'applicazione della tabella romana più risalente, il danno parentale integrale per ogni ricorrente può essere così determinato: per € 237.356,00 Parte_1 per € 228.879,00 Parte_2
per € 237.356,00 Parte_3 per € 237.356,00 Parte_4
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva accertato che il fosse stato un pugile dilettante CP_1
e avesse colpito la vittima anche quando questi era a terra e in condizioni di non potersi difendere;
veniva, inoltre, acclarato che la causa del decesso del sig. fosse da individuare in “morte Per_1 improvvisa cardiaca da stress emotivo” derivata dalle “percorse inferte” dal “quali sicura CP_1 concausa immediata dell'evento morte in un soggetto già affetto da severa patologia cardiaca”
Pur volendo considerare che il pregresso stato di salute del appariva già precario, non Persona_1 può dubitarsi che, senza l'aggressione violenta posta in essere dal l'evento morte non si CP_1 sarebbe verificato e il avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita ulteriore che non è possibile Per_1
prognosticare.
Tali considerazioni portano a ritenere congrua una riduzione del 20% delle somme sopra individuate, pervenendosi ad una quantificazione finale così determinata:
per € 189.884,80 Parte_1
per € 183.103,20 Parte_2
per € 189.884,80 Parte_3
per € 189.884,80 Parte_4
Infine, non vi è necessità di pronuncia di ulteriori provvedimenti, poiché, a mente dell'art. 650 cpp le sentenze penali passate in giudicato costituiscono titolo esecutivo per le statuizioni civili in esse contenute.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza del resistente. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e conseguentemente condanna al pagamento in favore di Parte_4 Controparte_1 di € 189.884,80; in favore di di € 183.103,20; € Parte_1 Parte_2
189.884,80 in favore di in favore di € 189.884,80, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
2) Condanna alla refusione in favore dell'attore delle spese e competenze Controparte_1 di giudizio, quantificate in complessivi € 11.710,00, di cui € 286,00 per esborsi ed Euro
11.424,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio e tenuto presente il numero di parti assistite, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione al difensore.
Benevento, li 14 luglio 2025.
Il GOP Dott. Luigi D'Ambrosio