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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA LU RP PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 189 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Gonnosfanadiga, presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER AS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Cagliari, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Sanna e Andrea Versace, legali interni dell'Ente, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 luglio 2020, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che, previa Controparte_2 dichiarazione di nullità e/o annullamento della valutazione effettuata nei suoi confronti dall'Azienda indicata in relazione alla selezione interna per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 e previa dichiarazione di nullità e/o annullamento della relativa graduatoria, fosse dichiarato il suo diritto a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia retributiva D7 e l' fosse condannata al pagamento, in suo favore, quale danno da CP_1
perdita di chance, delle relative differenze retributive, dalla data di maturazione fino all'effettivo saldo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme dovute.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente, dopo avere premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda convenuta, presso il reparto radiologico infantile microcitemico, in qualità di infermiera professionale, prestando 42 anni di servizio nella fascia retributiva D6,
aveva riferito che il 23 dicembre 2019, prima che lei, nell'anno 2020, andasse in pensione, il
Direttore Generale dell' aveva pubblicato il Bando per la selezione interna, per soli CP_3
titoli, per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019, riservata unicamente ai dipendenti del Comparto che non risultassero già inquadrati nella fascia massima di ciascuna categoria e profilo contrattuale.
Nel punto D del aveva riportato , erano stati indicati i criteri generali di Pt_2 Parte_1
valutazione, i quali prevedevano che il punteggio attribuibile ai candidati sarebbe derivato dalla sommatoria dei valori di cui ai seguenti punti: “1) Valutazione: si fa riferimento alla valutazione
della performance individuale riportata nell'anno 2018 (rapportato in centesimi per il corretto
equilibrio con il valore di cui al punto 2); 2) Anzianità nella fascia: 2 punti per ogni anno di
permanenza nella fascia”, stabilendo, altresì, che, a parità di punteggio avrebbe preceduto il dipendente con anzianità di servizio nella categoria a tempo indeterminato, in subordine il dipendente con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato, in ulteriore subordine il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
Presentata la domanda, aveva proseguito la ricorrente, in data 18 maggio 2020 il Direttore
2 Generale dell'Azienda convenuta aveva fatto pubblicare nel sito dell'Azienda medesima la graduatoria, nella quale ella, del tutto inaspettatamente, era risultata collocata in posizione non utile per ottenere la progressione richiesta, classificandosi nella posizione n. 621 su 415 posti disponibili.
Tale risultato, aveva osservato la ricorrente, era stato ottenuto malgrado la sua alta anzianità di fascia, che le aveva garantito l'attribuzione di n. 22,00 punti, mentre ciò che la aveva pregiudicata era stata l'attribuzione del punteggio di valutazione, che era stato pari al valore di
90,00 punti, inferiore, quindi, al punteggio massimo di 100,00 punti, che non le era stato attribuito malgrado lei avesse sempre lavorato correttamente e in modo proficuo.
Ciò premesso, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità e l'illiceità della valutazione fatta nei suoi confronti dall' e della graduatoria da quest'ultima predisposta, in quanto CP_1
entrambe violative dei suoi diritti e delle sue posizioni soggettive.
In particolare, aveva precisato di avere sempre ottenuto, negli anni precedenti al Parte_1
2018, valutazioni sul suo rendimento e la sua professionalità con il massimo dei voti, considerato che aveva sempre lavorato con la massima serietà, preparazione e professionalità.
Ad esempio, aveva evidenziato la ricorrente, nonostante avesse potuto usufruire nel 2018 delle assenze previste dalla legge 104/92, era mancata solo tre giorni al mese ed aveva fissato questi tre giorni nelle giornate in cui in reparto vi era meno lavoro, ossia quando mancavano le sedute di sedazione dei pazienti.
Peraltro, aveva allegato , nell'anno 2018 ella aveva avuto dei rapporti tesi con il dott. Pt_1
, radiologo facente funzioni di responsabile del reparto cui lei era assegnata, Persona_1
certamente, quindi, colui che aveva predisposto la valutazione contestata.
I detti rapporti, aveva proseguito la ricorrente, erano dipesi, sia dal fatto che il dott. Per_1
spesso arrivava in ritardo presso il reparto, rallentando le visite radiologiche, circostanze che lei,
essendo la più anziana di servizio nel reparto, gli aveva contestato, sia dal fatto che il dott.
avesse dato disposizione che i turni di servizio del Personale Dirigente venissero tenuti Per_1
3 nascosti al Personale del Comparto fino al venerdì pomeriggio di ogni settimana, rendendo di fatto impossibile la programmazione degli appuntamenti per gli esami pomeridiani, ovvero avesse, talune volte, ordinato di chiamare i pazienti prenotati e di cancellare le liste degli esami già fissate per il pomeriggio, sia, infine, dal fatto che il dott. , che a suo parere non ne Per_1
aveva la competenza, firmasse e modificasse i turni o concedesse o modificasse le ferie.
A causa di dette contestazioni, aveva riferito , ella era divenuta il bersaglio di continui Pt_1
attacchi e ripercussioni da parte del dirigente medico indicato, i quali la avevano costretta a mettersi in malattia per 60 giorni.
Sempre in ragione del riferito stato conflittuale, aveva proseguito la ricorrente, il dott. le Per_1
aveva contestato, richiamandola verbalmente in modo alquanto vivace, la presenza di incongruità
negli ordini di approvvigionamento dell'armadietto farmaceutico effettuati nel 2018, cui sarebbe seguito, a detta dello stesso dirigente medico indicato, il richiamo da parte della farmacista dell'Ospedale Oncologico, Dott.ssa Per_2
La detta contestazione, aveva aggiunto , della quale lei aveva riferito ai superiori, era, Pt_1
però, del tutto infondata, atteso che i verbali di rilevamento da lei prodotti in giudizio dimostravano come la farmacia del reparto era stata correttamente tenuta e visto, altresì, che la dott.ssa alla quale aveva richiesto un confronto, aveva riferito di non aver mai rilevato Per_2
alcuna anomalia nella gestione dell'armadietto.
Inoltre, aveva riferito la ricorrente, ella non veniva informata dal dott. delle varie Per_1
iniziative che si tenevano nel reparto di farmacia, cosicché, con la sopra indicata comunicazione ai superiori, mancando, a suo parere, i presupposti per una serena e proficua collaborazione,
aveva dichiarato di non voler più continuare a rivestire il ruolo di gestione della farmacia di reparto.
Era stato, quindi, certamente a causa dei predetti rapporti conflittuali, aveva osservato Pt_1
, che il dott. aveva adottato nei suoi confronti la contestata valutazione negativa, la
[...] Per_1
quale, infatti, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, era stata presentata in sua
4 assenza e senza la sua sottoscrizione, in difetto, quindi, del contraddittorio che era alla base della valutazione stessa.
La ricorrente aveva, quindi, rammentato come la valutazione in discussione dovesse rispettare i criteri previsti dall'art. 35 CCNL 07/04/1999, il quale, pur da integrare in sede di contrattazione integrativa aziendale e in concordanza con l'art. 23 del D.lgs. 150/2009, prevedeva che l'attribuzione della fascia economica successiva dovesse necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più
elevato arricchimento professionale, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale.
aveva, inoltre, aggiunto che, dopo avere visionato la graduatoria del 18 maggio Parte_1
2020, con email del 25 maggio 2020 aveva contestato all'Azienda resistente la mancata sottoscrizione del verbale di valutazione, richiedendo alla stessa di poter essere nuovamente valutata, ma l'Azienda, in risposta, si era limitata ad affermare che non vi era nella valutazione nessuna anomalia che potesse condurre ad una rivalutazione della sua posizione.
Neanche l'istanza formale di accesso agli atti amministrativi presentata il 16 giugno 2020, aveva evidenziato la ricorrente, aveva prodotto alcun esito, visto che l' nel termine di 30 CP_1
giorni, non le aveva fornito alcuna risposta, né fornito la copia del documento attestante la sua valutazione.
La ricorrente aveva, inoltre, contestato i criteri di valutazione previsti nel punto D del Bando,
essendo, a suo dire, il primo criterio, quello di cui al punto 1 sopra riportato, dotato di incidenza maggiore e sproporzionata rispetto al secondo criterio, quello di cui al punto 2) sopra riportato,
in contrasto con il corretto equilibrio tra i due valori previsto dallo stesso punto D del Bando.
La Corte di Cassazione, d'altra parte, aveva osservato la ricorrente, sul tema delle schede di valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, aveva statuito che le valutazioni del datore di lavoro, in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse attraverso le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice, soprattutto in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di
5 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con il conseguente divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi, oltre che motivi illeciti od irragionevoli.
Il lavoratore, aveva aggiunto , poteva limitarsi a dedurre che una valutazione Parte_1
corretta e positiva avrebbe comportato l'accesso al beneficio richiesto, incombendo, invece, sul datore di lavoro l'onere di motivare le valutazioni medesime proprio allo scopo di permettere, da parte del giudice, il controllo dell'osservanza di quegli specifici parametri.
Controllo che, aveva proseguito , non poteva essere limitato alla mera verifica Parte_1
della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma doveva avere ad oggetto anche la verifica della correttezza del procedimento di formazione del giudizio medesimo, ciò
richiedendo di prendere in esame tutti i dati rilevanti in possesso del datore di lavoro, sia quelli positivi, sia quelli negativi, esclusi i soli paramenti estranei alla prestazione lavorativa.
L'attuale appellante aveva, pertanto, evidenziato come la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo contrattuale, assunto nei confronti di ciascun dipendente partecipante alla selezione, all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali aveva autodisciplinato la propria discrezionalità comportasse il diritto del lavoratore al risarcimento del danno che allo stesso fosse derivato dalla perdita di chance, da risarcirsi sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore laddove la selezione si fosse svolta in modo corretto e trasparente, da comprovarsi attraverso la dimostrazione, anche in via presuntiva, della realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita.
Tutto ciò premesso, ella aveva, quindi, sostenuto che la valutazione emessa dall' CP_3
fosse illegittima per violazione dell'art. 35 del C.N.N.L. e dell'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009,
oltre a non essere adeguatamente motivata, con conseguente suo diritto di ottenere le retribuzioni superiori dovute per l'avanzamento alla fascia retributiva superiore dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, e a vedersi risarcito, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme dovutele.
6 “Alla luce di tali considerazioni,”, aveva, quindi, concluso il difensore di , “si Parte_1
richiede che la ricorrente, accertato il suo diritto ad ottenere la posizione in graduatoria in
grado di ottenere la progressione economica, possa ottenere dalla A.O. del Brotzu come
risarcimento del danno da perdita di chance le retribuzioni che le sarebbero spettate”.
***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito, domandando il Controparte_4
rigetto del ricorso.
Dopo avere, in particolare, riferito di avere, in conformità alle disposizioni legislative di cui al d.lgs. 165 del 2001, al d.lgs. 150 del 2009 e al d.lgs. 33 del 2013, adottato, con la delibera n.
1501 del 1 ottobre 2013, un Sistema Aziendale di Misura e Valutazione della Performance,
successivamente integrato -ai sensi della normativa vigente- mediante l'istituzione di un Collegio
di Conciliazione “volto a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della
performance individuale”, disciplinato dal nuovo capitolo 9 introdotto nel testo con la delibera n.
1485 del 26.8.2015, con la delibera n. 1501 del 1.10.2013 e con la delibera n. 1485 del
26.8.2015, l'ente convenuto aveva richiamato, relativamente all'anno 2018, il relativo Piano
della Performance, approvato con la delibera n. 895 del 18.4.2018, il quale ricomprendeva sia gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 150/2009, sia gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, sia gli obiettivi e/o criteri di flessibilità dei dipendenti (performance individuale).
Dall'esame delle delibere citate, in uno col Protocollo applicativo per il comparto di cui alla delibera n. 538 del 4.4.2014, aveva osservato l' , emergeva come spettasse al Controparte_2
Direttore o al Responsabile della Struttura attribuire un punteggio di valorizzazione a ciascuno dei propri collaboratori, fissato, nella specie “in base al grado di partecipazione alla retribuzione
di risultato ed al contributo fornito alla realizzazione del piano operativo dell'equipe”.
Quindi, aveva osservato l'ente convenuto, la condivisione della scheda di valorizzazione della
performance del singolo dipendente avveniva nell'ambito di ciascun Centro di Responsabilità, a
7 seguito della individuazione degli obiettivi, degli indicatori e dei risultati attesi, della condivisione delle modalità di attuazione del piano di budget e delle risultanze intermedie e finali del grado di conseguimento degli obiettivi.
Il dipendente, peraltro, aveva aggiunto l' , qualora non condividesse la CP_1
valutazione effettuata, ai sensi dell'art. 9 di cui alla del. 1485/2015 sopra citata, poteva
“chiederne la revisione formulando per iscritto, nella medesima scheda o su documento
allegato, delle opportune e circostanziate osservazioni”, sulle quali era competente a decidere il
Collegio di Conciliazione, organo terzo e imparziale, all'uopo istituito presso l' il quale CP_1
si pronunciava sulla corretta applicazione del Sistema di Misura e Valutazione e, in un procedimento caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, poteva accogliere le istanze del dipendente valorizzato ovvero rigettarle, con carattere definitivo in ambito aziendale.
Ciò premesso, l' resistente, quanto alla fattispecie concreta, oltre a contestare le CP_1
deduzioni formulate dalla ricorrente nei confronti del dott. , in quanto del tutto infondate, Per_1
ne aveva sostenuto, altresì, la totale irrilevanza nel procedimento, visto che la valorizzazione definitiva oggetto di causa non era stata in alcun modo effettuata dall'indicato dirigente medico,
ma da altro professionista competente, il dott. , in qualità di sostituto della dott.ssa Persona_3
la quale aveva provveduto alla valorizzazione preventiva, ma era poi stata collocata a Per_4
riposo.
La valutazione e valorizzazione della ricorrente, quindi, aveva evidenziato l' Parte_3
era avvenuta ad opera del competente Direttore del Reparto, evidentemente estraneo a qualsivoglia collegamento con le deduzioni attoree, il quale, anzi, nel redigere la valutazione definitiva di aveva provveduto alla modifica (in meglio) della valutazione Parte_1
Per_ preventiva effettuata dalla collega all'inizio dell'anno 2018.
Quanto al lamentato difetto di contraddittorio per essere stata la valutazione presentata in assenza della ricorrente e senza la sottoscrizione della medesima, l'ente resistente aveva osservato come tali circostanze fossero state determinate esclusivamente dall'assenza prolungata della
8 dipendente dal servizio, non ancora cessata alla data della trasmissione della scheda, avvenuta il
11 aprile 2019.
In ogni caso, aveva affermato l'Azienda , in tutte le fasi del procedimento di valutazione CP_1
erano stati rispettati i principi ed i passaggi normativamente e contrattualmente prescritti, così
come confermato dalla stessa ricorrente relativamente a tutti gli anni precedenti, e la
Per_ valorizzazione effettuata dai dottori e era stata priva di qualsivoglia errore, oltre che Per_3
basata sui dati e criteri oggettivi indicati nella scheda.
D'altronde, aveva sostenuto l'ente convenuto, la ricorrente era ben consapevole dell'esistenza e del contenuto della valutazione, come, ancora una volta, emergeva dalle deduzioni della stessa svolte con riguardo agli anni precedenti, cosicché, al fine di contestarne le risultanze avrebbe potuto e dovuto adire tempestivamente il Collegio di Conciliazione, mentre, invece, si era limitata, in data 25 maggio 2020, ben oltre un anno dopo la dovuta trasmissione della scheda definitiva, a richiedere genericamente una nuova valutazione.
Tra l'altro, aveva osservato la datrice di lavoro, la valutazione della ricorrente non poteva essere certamente qualificata come negativa, atteso che aveva ricevuto una Parte_1
valorizzazione di livello 4 relativamente ai primi tre criteri e di livello 5 (quello massimo)
relativamente agli altri due criteri.
L aveva, inoltre, precisato come la fascia retributiva D7, richiesta dalla CP_1
ricorrente, non fosse esistente e come la stessa, in possesso della fascia D5, avesse presumibilmente inteso ottenere la fascia immediatamente superiore, cioè quella D6.
Invece, aveva dedotto l'ente resistente, non poteva accettarsi il contraddittorio sulla contestazione introdotta dalla ricorrente in relazione alla formulazione del Bando, posto che quest'ultimo non era stato in alcun modo impugnato, fermo restando che le deduzioni in proposito svolte risultavano prive di qualsivoglia fondatezza, atteso che l'Amministrazione, in occasione dell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito di una procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità e, nel caso di specie, la lex specialis in
9 argomento non prescriveva in alcun modo l'incidenza paritaria dei due criteri di valutazione, ma si limitava a precisare che il valore della valutazione veniva “rapportato in centesimi per il
corretto equilibrio con il valore di cui al punto 2”, quale operazione necessaria ai fini della mera sommatoria dei valori.
Quanto alla richiesta risarcitoria formulata da , l'ente convenuto ne aveva Parte_1
sostenuto l'infondatezza, considerata la legittimità della valutazione oggetto di contestazione e l'assoluta genericità delle deduzioni formulate dalla ricorrente in merito alle paventate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35 CCNL e di cui all'art. 23, D.Lgs. 150/2009.
In ogni caso, aveva sostenuto l'ente, la valutazione relativa all'anno 2018 non avrebbe potuto inficiare la graduatoria del 18.5.2020, posto che la ricorrente, pienamente a conoscenza del sistema di valutazione aziendale, avrebbe dovuto contestare la medesima tempestivamente.
Dopo avere, infine, osservato che la ricorrente aveva omesso di dedurre specificamente e di assolvere al proprio onere probatorio anche in merito al quantum asseritamente dovutole,
l' aveva, quindi, concluso, domandando il rigetto dell'avverso ricorso. CP_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 62/2022 del 3 febbraio 2022 aveva rigettato il ricorso proposto da e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Parte_1
Dopo avere osservato come, nella materia in oggetto, la tutela giurisdizionale si dovesse spostare all'esterno del merito delle valutazioni, sul lato “formale” del rapporto, e potesse riguardare o il rispetto delle norme procedimentali, ove un procedimento fosse previsto e, dunque, vi fosse un obbligo legale o contrattuale del datore verso il dipendente al suo rispetto, oppure, al di fuori del procedimento, sotto il profilo del rispetto del generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, in quest'ultimo caso con conseguenze di carattere risarcitorio, il primo giudice aveva ritenuto che, nel caso di specie, alla mancata instaurazione del contraddittorio in sede endoprocedimentale, nelle forme previste dalla deliberazione n.
1485/2015 del Direttore Generale dell'Azienda convenuta, non potesse riconoscersi valore
10 dirimente ai fini della decisione.
Seppure, infatti, fosse indubbio che alla odierna ricorrente non era stata sottoposta la scheda individuale di valorizzazione nelle due versioni prodotte dalla difesa convenuta e che tale omissione fosse stata imputabile alla stessa datrice di lavoro, atteso che l'assenza della dal Pt_1
servizio non costituiva un ostacolo insormontabile per l'inoltro delle schede, in ogni caso, non erano emerse nel giudizio circostanze dalle quali desumere che, ove tale contradditorio fosse stato instaurato, ciò avrebbe sostanzialmente modificato i dati contenuti nella valorizzazione definitiva della ricorrente.
La valorizzazione, infatti, aveva osservato il primo giudice, non era stata gestita dal dott. , Per_1
ma da altri sanitari, ai quali non poteva essere imputato, in difetto di concreti e persuasivi elementi in tal senso, un condizionamento nell'espressione del giudizio attribuito alla ricorrente.
Non risultava, d'altra parte, sindacabile, aveva proseguito il Tribunale, il diverso peso riconosciuto dal Bando alla componente valutazione rispetto all'anzianità, posto che le relative scelte sono rimesse alla contrattazione collettiva integrativa e dunque al confronto che avviene in quella sede tra le parti collettive.
Quanto al punteggio attribuito alla ricorrente, aveva poi evidenziato il Tribunale, non esistono in capo al giudice poteri sostitutivi, che consentano al medesimo di sovrapporsi all'esercizio della discrezionalità del datore di lavoro, modificando la valutazione resa dall'amministrazione con un proprio apprezzamento, ovvero attribuendo un contenuto specifico al generale obbligo di cui all'art. 1375 c.c.
D'altronde, aveva rilevato il primo giudice, nel caso di specie la valutazione della ricorrente appariva pienamente positiva, seppur non sufficiente per ottenere la progressione economica,
posto che per tre criteri le era stato assegnato un punteggio pari a 4/5 e per gli altri due criteri le era stato riconosciuto il punteggio massimo.
Il profilo professionale elevato attribuito a , aveva osservato il Tribunale, non Parte_1
consentiva di inferire dal medesimo l'avvenuta violazione del parametro della correttezza e
11 buona fede contrattuale.
In ogni caso, aveva concluso il primo giudice, quandanche la valutazione contestata fosse risultata il frutto di una erronea condotta dell'amministrazione, vuoi per il mancato rispetto della procedura codificata, vuoi per l'inadeguato apprezzamento della performance del lavoratore, ci si sarebbe trovati dinanzi ad un inadempimento datoriale rimediabile mediante il risarcimento del danno per perdita di chance, intesa quest'ultima come entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, per ottenere il quale la ricorrente avrebbe dovuto comprovare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, ciò che nella fattispecie, non era accaduto, visto che risultava scarsamente verosimile che l'eventuale instaurazione del contraddittorio previsto dalla disciplina aziendale avrebbe consentito a di ottenere il punteggio minimo di 96,67 punti necessario Parte_1
per ottenere la progressione economica oggetto di causa.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L ha resistito. Controparte_4
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita fissare l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 351, comma 2, e 431, comma 3, c.p.c., contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso disapplicare la valutazione
dell'appellante emessa dall' in relazione alla graduatoria della selezione interna per CP_3
la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 in quanto del tutto illegittima per i
motivi di cui alla superiore espositiva;
2) per l'effetto accertata l'illegittimità della valutazione dell'appellante di cui sopra accertare e
12 dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso disapplicare la graduatoria della selezione
interna per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 emessa dall'
[...]
il 18 maggio 2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti in quanto del tutto illegittima per CP_3
i motivi di cui alla superiore espositiva graduatoria definitiva;
3) per l'effetto dichiarare il diritto dell'appellante a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia
retributiva D7, condannando l' , nella persona del suo rappresentante legale pro CP_3
tempore, al pagamento delle differenze retributive, considerando che la stesa avrebbe diritto a
detta progressione per tutti gli anni di pensione di cui usufruirebbe, dalla data di maturazione
del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a
risarcire, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme, in favore della
stessa;
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio con distrazione a favore del difensore
antistatario”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, Voglia, contrariis reiectis :
- Dichiarare inammissibile e/o Rigettare le domande formulate dalla Sig.ra nei Parte_1
confronti dell in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta Controparte_1
l' stessa da ogni avversa pretesa;
CP_1
- Con vittoria di competenze, spese e accessori di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato due motivi di appello. Parte_1
1) Sulla violazione dell'onere della prova – Erronea valutazione dei fatti causa.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice valutato che l'ente appellato mai aveva indicato nelle proprie difese e nel corso del giudizio le cause ostative che le avevano impedito di ottenere il punteggio massimo.
Né il Tribunale, ha proseguito l'appellante, aveva svolto un'indagine nel detto senso, nonostante
13 fosse stato accertato che la scheda di valutazione non era stata da lei sottoscritta e nonostante lei avesse dimostrato che prima dei contrasti del 2018 con il dott. aveva sempre ottenuto il Per_1
massimo dei punteggi.
Non appariva, d'altronde, convincente, aveva osservato , il ragionamento del Parte_1
giudice di primo grado nella parte in cui il medesimo aveva escluso la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per il fatto che la valutazione effettuata nei suoi confronti fosse elevata, considerato che quella valutazione non le aveva consentito di ottenere l'avanzamento richiesto.
I detti obblighi, invece, ha sostenuto l'appellante, erano stati manifestamente violati dall'appellata, soprattutto se si considerava che questa non le aveva inviato la scheda di valutazione, neanche dopo la presentazione dell'istanza di accesso gli atti.
L'appellante ha, quindi, ribadito le ragioni di doglianza avverso la valutazione aziendale già
formulate in primo grado, precisando che i contrasti con il dott. avevano evidentemente Per_1
Per_ influenzato la sua valutazione anche se quest'ultima era stata eseguita dai dottori e i Per_3
quali, svolgendo dei ruoli amministrativi all'interno dell'azienda sanitaria e non avendo avuto un contatto diretto con il suo lavoro, avevano necessariamente dovuto basare il loro giudizio anche sulle vicende verificatesi con il dott. , il quale gestiva il reparto di radiologia del Per_1
, operando, anche senza essere primario, quale medico responsabile del Parte_4
funzionamento e dell'organizzazione del medesimo, cosicché era evidente che non si era potuto non tenere conto della sua valutazione.
Per_ D'altra parte, ha aggiunto , se i dottori e la avessero convocata per spiegare e Pt_1 Per_3
motivare le loro valutazioni, lei avrebbe potuto contestarle nella sede opportuna.
Dopo avere, quindi, riproposto le vicende verificatesi nei rapporti con il dott. , Per_1
l'appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere riformata nelle parti in cui il giudice di primo grado non aveva valutato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'azienda appellata in ordine alle cause che le avevano impedito di ottenere il
14 punteggio massimo, non aveva ritenuto fondamentale il mancato contraddittorio tra l'appellata e l'appellante in ordine alla valutazione effettuata, non aveva valutato come i dissidi con il dott.
avessero inciso sulla valutazione non ottimale delle sue prestazioni e ha, quindi, Per_1
domandato che questa Corte riformasse la sentenza accertando che la valutazione emessa dall'appellata, in quanto erronea, viziata e in violazione dei principi di buona fede e correttezza,
potesse “determinare il risarcimento da perdita di chance a favore dell'appellante”.
2) Sull'errata valutazione del punteggio spettante all'appellante.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, quand'anche lei avesse ottenuto il massimo del punteggio, non avrebbe ottenuto la progressione economica richiesta.
Come, infatti, emergeva dal documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha osservato l'appellante, laddove avesse ottenuto la valutazione massima di 100,00
anziché 90,00, sarebbe rientrata senza problemi nei 415 posti disponibili nel Ruolo Sanitario
categoria D.
Era, quindi, indubbio, ha affermato , che il primo giudice fosse incorso in un Parte_1
evidente errore di valutazione, in quanto il candidato che in graduatoria si trovava al numero 415
aveva un punteggio totale pari a 186,67, mentre lei, qualora avesse ottenuto la valutazione massima di 100,00, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 200,61, che le avrebbe consentito di ottenere la progressione economica richiesta.
Non risultava, dunque, assolutamente veritiero, ha sostenuto l'appellante, che, accertato l'inadempimento dell'appellata lamentato, non sussistesse una apprezzabile probabilità di ottenere l'avanzamento oggetto di causa.
“Alla luce di tali considerazioni”, ha concluso “si richiede che la sentenza di Parte_1
primo grado possa essere riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha
erroneamente affermato che non ci sia un'astratta possibilità che l'appellante potesse ottenere
la progressione economica nella graduatoria laddove si fosse accertato l'inadempimento del
15 datore del lavoro. Di conseguenza si richiede che una volta accertato, l'inadempimento del
datore di lavoro, il suo mancato assolvimento dell'onere sulle cause ostative che hanno impedito
la valutazione massima, l'appellante possa ottenere il risarcimento del danno da perdita di
chance.”
***
L'appello è infondato.
Come emerge dal tenore del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e del ricorso in appello, nel presente procedimento ha domandato che, una volta accertato Parte_1
l'inadempimento dell'Azienda datrice di lavoro, fosse riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno da perdita di chance in misura pari al totale delle differenze retributive che avrebbe maturato qualora avesse ottenuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale richiesta.
In particolare, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, l'attuale appellante, dopo avere individuato i vizi a suo giudizio riscontrabili nella procedura che aveva condotto alla sua valutazione (difetto di contraddittorio e di sottoscrizione della scheda di valutazione) e nel Bando
pubblicato dalla parte appellata (squilibrio tra i due criteri di attribuzione del punteggio di cui al punto D) e dopo avere illustrato quelle che, a suo dire, erano state le presumibili ragioni della non congrua valutazione assegnatale (situazione di tensione creatasi con il dott. ), aveva Per_1
osservato come il datore di lavoro avesse assunto, nei confronti di ciascun dipendente partecipante alla selezione, un obbligo contrattuale all'osservanza delle regole procedurali e delle norme con le quali aveva disciplinato la selezione e come la violazione degli indicati obblighi comportasse per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance.
Come evidenziato nella parte espositiva, nella pagina 14 del ricorso di primo grado, Pt_1
aveva conclusivamente rappresentato il proprio ragionamento nel modo che segue: “Alla
[...]
luce di tali considerazioni, si richiede che la ricorrente, accertato il suo diritto ad ottenere la
posizione in graduatoria in grado di ottenere la progressione economica, possa ottenere dalla
16 A.O. del come risarcimento del danno da perdita di chance le retribuzioni che le CP_1
sarebbero spettate” e aveva, quindi, coerentemente concluso domandando che il giudice volesse
“accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso disapplicare la valutazione della
ricorrente”, “per l'effetto … accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso
disapplicare la graduatoria della selezione interna”, “per l'effetto dichiarare il diritto della
ricorrente a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia retributiva D7, condannando l' CP_5
… al pagamento delle differenze retributive…”.
[...]
A fronte, quindi, dell'inadempimento denunciato, l'attuale appellante non aveva esercitato l'azione di esatto adempimento, domandando che l' datrice di lavoro fosse condannata CP_1
alla ripetizione della valutazione (non potendo alla stessa sostituirsi il giudice considerata la discrezionalità delle valutazioni richieste), ciò che, peraltro, avrebbe comportato la necessità di integrazione del contraddittorio perlomeno nei confronti dell'ultimo collocato in graduatoria in posizione utile, ma aveva unicamente domandato il risarcimento del danno da perdita di chance.
D'altra parte, anche nel ricorso in appello, , nella parte conclusiva dei due motivi Parte_1
di appello, ha richiesto, dopo l'esposizione del primo motivo, che la Corte D'Appello “possa
riformare la sentenza accertando che la valutazione omessa dall'appellata risultando erronea,
viziata e in violazione dei principi di buona fede e correttezza, per le ragioni suindicate, possa
determinare il risarcimento da perdita di chance a favore dell'appellante” e, dopo l'esposizione del secondo motivo, che “una volta accertato l'inadempimento del datore di lavoro, il suo
mancato assolvimento dell'onere sulle cause ostative che hanno impedito la valutazione
massima, l'appellante possa ottenere il risarcimento del danno da chance”.
Alla stregua di quanto osservato, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio da applicarsi nella fattispecie sono quelli che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato in materia di risarcimento del danno da perdita di chance, nella quale “incombe sul
singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra
l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere
17 la qualifica superiore” (così, Cass. S.U. 21678/2013, nonché, in senso conforme, tra le altre,
Cass. 4014/2016, Cass. 11165/2018, Cass. 37002/2022).
Nella fattispecie, l'inadempimento denunciato dall'attuale appellante aveva riguardato, come sopra accennato, in primo luogo, l'irregolarità della procedura, in quanto la valutazione della medesima era stata effettuata in sua assenza e senza che la relativa scheda le fosse stata esibita,
sottoposta per la sottoscrizione ovvero comunicata nell'immediata prossimità dell'adozione della valutazione, in contrasto con quanto previsto dalle delibere aziendali.
Come correttamente accertato dal primo giudice, si era, peraltro, trattato di una violazione che, di per sé, non è possibile considerare causativa del danno lamentato, tanto meno secondo un criterio di concreta, seria ed effettiva probabilità, poiché, in assenza di qualunque altro elemento di valutazione - che, una volta avuta visione, perlomeno in questa sede giudiziale, della scheda di valutazione, sarebbe stato onere della lavoratrice addurre – non può presumersi in alcun modo che la presenza dell'interessata o la conoscenza immediata che la stessa avesse avuto della scheda avrebbe, di per sé sola, condotto ad una migliore valutazione della sua prestazione individuale.
In secondo luogo, l'appellante aveva addotto, a sostegno della propria azione risarcitoria, le ragioni di conflitto che la medesima aveva, a suo dire, avuto, nell'anno 2018, oggetto di valutazione, con il dott. , sempre a suo dire autore della valutazione contestata. Per_1
L'azienda ospedaliera ha, peraltro, comprovato, attraverso la produzione delle schede di valutazione preventiva e definitiva, che gli autori della valutazione erano stati soggetti diversi dal dott. , cosicché deve ritenersi che tutti gli accadimenti riferiti dall'appellante a proposito Per_1
delle indicate ragioni di conflitto non possano assumere rilievo nella controversia, tanto più che solo in questa fase di appello la medesima ha dedotto, tra l'altro del tutto genericamente e apoditticamente, che i conflitti con il dott. non potevano non avere influito sulla Per_1
valutazione effettuata dai due diversi soggetti, in questo modo introducendo nel giudizio,
tardivamente ed inammissibilmente, dei fatti nuovi, rimasti, in ogni caso, sforniti di qualunque
18 supporto probatorio.
In terzo luogo, ha contestato la valutazione ricevuta in quanto, a suo dire, i due Parte_1
criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Bando sarebbero stati privi dell'equilibrio richiesto dallo stesso bando, con scarsa incidenza dell'anzianità nella fascia.
Si tratta, peraltro, a prescindere da qualunque altra considerazione, di censura priva di fondamento, non espressamente ribadita, tra l'altro, in questa sede di appello, in quanto il bando non aveva previsto che i due criteri avessero lo stesso peso, ma che il punteggio relativo alla valutazione della performance individuale fosse espresso in centesimi, per rapportarlo alla misura in cui era espresso il secondo.
Non sono presenti in atti, quindi, elementi sufficienti per collegare causalmente il danno lamentato ai fatti di inadempimento denunciati, né, pertanto, per formulare il giudizio probabilistico necessario al riconoscimento all'appellante del risarcimento richiesto.
Né, a differenza di quanto sostenuto da , può addebitarsi all'Azienda convenuta di Parte_1
non avere adempiuto all'onere su di essa gravante di dimostrare la fondatezza del giudizio espresso nella scheda di valutazione contestata.
L'appellante, infatti, come precedentemente accennato, pur avendo lamentato di non avere mai avuto conoscenza della scheda, non aveva, neanche nel corso della prima udienza di discussione svoltasi in primo grado, una volta cioè sicuramente visionata in giudizio la scheda prodotta dall'Azienda convenuta, in alcun modo specificamente contestato la valutazione ricevuta, pur essendo stati indicati nella scheda in questione, come emerge dall'esame della stessa, i criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni rese (per stare a quelli nei quali l'appellante non aveva riportato il punteggio massimo, “aderenza ai protocolli diagnostici e attenzione alla
qualità dei risultati”, “puntualità nell'inizio dell'attività lavorativa/piano di lavoro quotidiano
consegne a fine turno”, “capacità relazionali verso l'interno e l'esterno”) e per la quantificazione del punteggio attribuito (dipendente dal numero dei riscontri negativi, nella fattispecie pari a 1 per ciascuno dei tre criteri di valutazione).
19 Quanto al merito della valutazione contestata, l'appellante aveva, quindi, omesso di denunciare,
come sarebbe stato suo specifico onere, un qualsiasi inadempimento datoriale (non essendo a ciò
certamente sufficiente la mera generica affermazione di avere sempre lavorato in modo corretto e proficuo ovvero con la massima professionalità e disponibilità, né quella di avere, negli anni precedenti, ricevuto la valutazione massima), così non insorgendo, in capo all' l'onere CP_1
di allegare e dimostrare di avere adempiuto ai propri obblighi.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello, non avendo rilievo, alla stregua di quanto osservato, il fatto, affermato in ogni caso anche dal primo giudice e, comunque, da ritenersi accertato, che in caso di attribuzione all'appellante del punteggio massimo, la stessa avrebbe conseguito in graduatoria una posizione utile per l'ottenimento della progressione richiesta.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto da deve essere, quindi, rigettato. Parte_1
Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'ente appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti
20 per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. LA Coinu…………………………………………dott. MA LU RP
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA LU RP PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 189 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Gonnosfanadiga, presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER AS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Cagliari, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Sanna e Andrea Versace, legali interni dell'Ente, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 luglio 2020, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che, previa Controparte_2 dichiarazione di nullità e/o annullamento della valutazione effettuata nei suoi confronti dall'Azienda indicata in relazione alla selezione interna per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 e previa dichiarazione di nullità e/o annullamento della relativa graduatoria, fosse dichiarato il suo diritto a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia retributiva D7 e l' fosse condannata al pagamento, in suo favore, quale danno da CP_1
perdita di chance, delle relative differenze retributive, dalla data di maturazione fino all'effettivo saldo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme dovute.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente, dopo avere premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda convenuta, presso il reparto radiologico infantile microcitemico, in qualità di infermiera professionale, prestando 42 anni di servizio nella fascia retributiva D6,
aveva riferito che il 23 dicembre 2019, prima che lei, nell'anno 2020, andasse in pensione, il
Direttore Generale dell' aveva pubblicato il Bando per la selezione interna, per soli CP_3
titoli, per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019, riservata unicamente ai dipendenti del Comparto che non risultassero già inquadrati nella fascia massima di ciascuna categoria e profilo contrattuale.
Nel punto D del aveva riportato , erano stati indicati i criteri generali di Pt_2 Parte_1
valutazione, i quali prevedevano che il punteggio attribuibile ai candidati sarebbe derivato dalla sommatoria dei valori di cui ai seguenti punti: “1) Valutazione: si fa riferimento alla valutazione
della performance individuale riportata nell'anno 2018 (rapportato in centesimi per il corretto
equilibrio con il valore di cui al punto 2); 2) Anzianità nella fascia: 2 punti per ogni anno di
permanenza nella fascia”, stabilendo, altresì, che, a parità di punteggio avrebbe preceduto il dipendente con anzianità di servizio nella categoria a tempo indeterminato, in subordine il dipendente con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato, in ulteriore subordine il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
Presentata la domanda, aveva proseguito la ricorrente, in data 18 maggio 2020 il Direttore
2 Generale dell'Azienda convenuta aveva fatto pubblicare nel sito dell'Azienda medesima la graduatoria, nella quale ella, del tutto inaspettatamente, era risultata collocata in posizione non utile per ottenere la progressione richiesta, classificandosi nella posizione n. 621 su 415 posti disponibili.
Tale risultato, aveva osservato la ricorrente, era stato ottenuto malgrado la sua alta anzianità di fascia, che le aveva garantito l'attribuzione di n. 22,00 punti, mentre ciò che la aveva pregiudicata era stata l'attribuzione del punteggio di valutazione, che era stato pari al valore di
90,00 punti, inferiore, quindi, al punteggio massimo di 100,00 punti, che non le era stato attribuito malgrado lei avesse sempre lavorato correttamente e in modo proficuo.
Ciò premesso, la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità e l'illiceità della valutazione fatta nei suoi confronti dall' e della graduatoria da quest'ultima predisposta, in quanto CP_1
entrambe violative dei suoi diritti e delle sue posizioni soggettive.
In particolare, aveva precisato di avere sempre ottenuto, negli anni precedenti al Parte_1
2018, valutazioni sul suo rendimento e la sua professionalità con il massimo dei voti, considerato che aveva sempre lavorato con la massima serietà, preparazione e professionalità.
Ad esempio, aveva evidenziato la ricorrente, nonostante avesse potuto usufruire nel 2018 delle assenze previste dalla legge 104/92, era mancata solo tre giorni al mese ed aveva fissato questi tre giorni nelle giornate in cui in reparto vi era meno lavoro, ossia quando mancavano le sedute di sedazione dei pazienti.
Peraltro, aveva allegato , nell'anno 2018 ella aveva avuto dei rapporti tesi con il dott. Pt_1
, radiologo facente funzioni di responsabile del reparto cui lei era assegnata, Persona_1
certamente, quindi, colui che aveva predisposto la valutazione contestata.
I detti rapporti, aveva proseguito la ricorrente, erano dipesi, sia dal fatto che il dott. Per_1
spesso arrivava in ritardo presso il reparto, rallentando le visite radiologiche, circostanze che lei,
essendo la più anziana di servizio nel reparto, gli aveva contestato, sia dal fatto che il dott.
avesse dato disposizione che i turni di servizio del Personale Dirigente venissero tenuti Per_1
3 nascosti al Personale del Comparto fino al venerdì pomeriggio di ogni settimana, rendendo di fatto impossibile la programmazione degli appuntamenti per gli esami pomeridiani, ovvero avesse, talune volte, ordinato di chiamare i pazienti prenotati e di cancellare le liste degli esami già fissate per il pomeriggio, sia, infine, dal fatto che il dott. , che a suo parere non ne Per_1
aveva la competenza, firmasse e modificasse i turni o concedesse o modificasse le ferie.
A causa di dette contestazioni, aveva riferito , ella era divenuta il bersaglio di continui Pt_1
attacchi e ripercussioni da parte del dirigente medico indicato, i quali la avevano costretta a mettersi in malattia per 60 giorni.
Sempre in ragione del riferito stato conflittuale, aveva proseguito la ricorrente, il dott. le Per_1
aveva contestato, richiamandola verbalmente in modo alquanto vivace, la presenza di incongruità
negli ordini di approvvigionamento dell'armadietto farmaceutico effettuati nel 2018, cui sarebbe seguito, a detta dello stesso dirigente medico indicato, il richiamo da parte della farmacista dell'Ospedale Oncologico, Dott.ssa Per_2
La detta contestazione, aveva aggiunto , della quale lei aveva riferito ai superiori, era, Pt_1
però, del tutto infondata, atteso che i verbali di rilevamento da lei prodotti in giudizio dimostravano come la farmacia del reparto era stata correttamente tenuta e visto, altresì, che la dott.ssa alla quale aveva richiesto un confronto, aveva riferito di non aver mai rilevato Per_2
alcuna anomalia nella gestione dell'armadietto.
Inoltre, aveva riferito la ricorrente, ella non veniva informata dal dott. delle varie Per_1
iniziative che si tenevano nel reparto di farmacia, cosicché, con la sopra indicata comunicazione ai superiori, mancando, a suo parere, i presupposti per una serena e proficua collaborazione,
aveva dichiarato di non voler più continuare a rivestire il ruolo di gestione della farmacia di reparto.
Era stato, quindi, certamente a causa dei predetti rapporti conflittuali, aveva osservato Pt_1
, che il dott. aveva adottato nei suoi confronti la contestata valutazione negativa, la
[...] Per_1
quale, infatti, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, era stata presentata in sua
4 assenza e senza la sua sottoscrizione, in difetto, quindi, del contraddittorio che era alla base della valutazione stessa.
La ricorrente aveva, quindi, rammentato come la valutazione in discussione dovesse rispettare i criteri previsti dall'art. 35 CCNL 07/04/1999, il quale, pur da integrare in sede di contrattazione integrativa aziendale e in concordanza con l'art. 23 del D.lgs. 150/2009, prevedeva che l'attribuzione della fascia economica successiva dovesse necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più
elevato arricchimento professionale, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale.
aveva, inoltre, aggiunto che, dopo avere visionato la graduatoria del 18 maggio Parte_1
2020, con email del 25 maggio 2020 aveva contestato all'Azienda resistente la mancata sottoscrizione del verbale di valutazione, richiedendo alla stessa di poter essere nuovamente valutata, ma l'Azienda, in risposta, si era limitata ad affermare che non vi era nella valutazione nessuna anomalia che potesse condurre ad una rivalutazione della sua posizione.
Neanche l'istanza formale di accesso agli atti amministrativi presentata il 16 giugno 2020, aveva evidenziato la ricorrente, aveva prodotto alcun esito, visto che l' nel termine di 30 CP_1
giorni, non le aveva fornito alcuna risposta, né fornito la copia del documento attestante la sua valutazione.
La ricorrente aveva, inoltre, contestato i criteri di valutazione previsti nel punto D del Bando,
essendo, a suo dire, il primo criterio, quello di cui al punto 1 sopra riportato, dotato di incidenza maggiore e sproporzionata rispetto al secondo criterio, quello di cui al punto 2) sopra riportato,
in contrasto con il corretto equilibrio tra i due valori previsto dallo stesso punto D del Bando.
La Corte di Cassazione, d'altra parte, aveva osservato la ricorrente, sul tema delle schede di valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, aveva statuito che le valutazioni del datore di lavoro, in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse attraverso le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice, soprattutto in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di
5 correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con il conseguente divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi, oltre che motivi illeciti od irragionevoli.
Il lavoratore, aveva aggiunto , poteva limitarsi a dedurre che una valutazione Parte_1
corretta e positiva avrebbe comportato l'accesso al beneficio richiesto, incombendo, invece, sul datore di lavoro l'onere di motivare le valutazioni medesime proprio allo scopo di permettere, da parte del giudice, il controllo dell'osservanza di quegli specifici parametri.
Controllo che, aveva proseguito , non poteva essere limitato alla mera verifica Parte_1
della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma doveva avere ad oggetto anche la verifica della correttezza del procedimento di formazione del giudizio medesimo, ciò
richiedendo di prendere in esame tutti i dati rilevanti in possesso del datore di lavoro, sia quelli positivi, sia quelli negativi, esclusi i soli paramenti estranei alla prestazione lavorativa.
L'attuale appellante aveva, pertanto, evidenziato come la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo contrattuale, assunto nei confronti di ciascun dipendente partecipante alla selezione, all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali aveva autodisciplinato la propria discrezionalità comportasse il diritto del lavoratore al risarcimento del danno che allo stesso fosse derivato dalla perdita di chance, da risarcirsi sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore laddove la selezione si fosse svolta in modo corretto e trasparente, da comprovarsi attraverso la dimostrazione, anche in via presuntiva, della realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita.
Tutto ciò premesso, ella aveva, quindi, sostenuto che la valutazione emessa dall' CP_3
fosse illegittima per violazione dell'art. 35 del C.N.N.L. e dell'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009,
oltre a non essere adeguatamente motivata, con conseguente suo diritto di ottenere le retribuzioni superiori dovute per l'avanzamento alla fascia retributiva superiore dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, e a vedersi risarcito, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme dovutele.
6 “Alla luce di tali considerazioni,”, aveva, quindi, concluso il difensore di , “si Parte_1
richiede che la ricorrente, accertato il suo diritto ad ottenere la posizione in graduatoria in
grado di ottenere la progressione economica, possa ottenere dalla A.O. del Brotzu come
risarcimento del danno da perdita di chance le retribuzioni che le sarebbero spettate”.
***
L si era costituita in giudizio e aveva resistito, domandando il Controparte_4
rigetto del ricorso.
Dopo avere, in particolare, riferito di avere, in conformità alle disposizioni legislative di cui al d.lgs. 165 del 2001, al d.lgs. 150 del 2009 e al d.lgs. 33 del 2013, adottato, con la delibera n.
1501 del 1 ottobre 2013, un Sistema Aziendale di Misura e Valutazione della Performance,
successivamente integrato -ai sensi della normativa vigente- mediante l'istituzione di un Collegio
di Conciliazione “volto a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della
performance individuale”, disciplinato dal nuovo capitolo 9 introdotto nel testo con la delibera n.
1485 del 26.8.2015, con la delibera n. 1501 del 1.10.2013 e con la delibera n. 1485 del
26.8.2015, l'ente convenuto aveva richiamato, relativamente all'anno 2018, il relativo Piano
della Performance, approvato con la delibera n. 895 del 18.4.2018, il quale ricomprendeva sia gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 150/2009, sia gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, sia gli obiettivi e/o criteri di flessibilità dei dipendenti (performance individuale).
Dall'esame delle delibere citate, in uno col Protocollo applicativo per il comparto di cui alla delibera n. 538 del 4.4.2014, aveva osservato l' , emergeva come spettasse al Controparte_2
Direttore o al Responsabile della Struttura attribuire un punteggio di valorizzazione a ciascuno dei propri collaboratori, fissato, nella specie “in base al grado di partecipazione alla retribuzione
di risultato ed al contributo fornito alla realizzazione del piano operativo dell'equipe”.
Quindi, aveva osservato l'ente convenuto, la condivisione della scheda di valorizzazione della
performance del singolo dipendente avveniva nell'ambito di ciascun Centro di Responsabilità, a
7 seguito della individuazione degli obiettivi, degli indicatori e dei risultati attesi, della condivisione delle modalità di attuazione del piano di budget e delle risultanze intermedie e finali del grado di conseguimento degli obiettivi.
Il dipendente, peraltro, aveva aggiunto l' , qualora non condividesse la CP_1
valutazione effettuata, ai sensi dell'art. 9 di cui alla del. 1485/2015 sopra citata, poteva
“chiederne la revisione formulando per iscritto, nella medesima scheda o su documento
allegato, delle opportune e circostanziate osservazioni”, sulle quali era competente a decidere il
Collegio di Conciliazione, organo terzo e imparziale, all'uopo istituito presso l' il quale CP_1
si pronunciava sulla corretta applicazione del Sistema di Misura e Valutazione e, in un procedimento caratterizzato dal contraddittorio tra le parti, poteva accogliere le istanze del dipendente valorizzato ovvero rigettarle, con carattere definitivo in ambito aziendale.
Ciò premesso, l' resistente, quanto alla fattispecie concreta, oltre a contestare le CP_1
deduzioni formulate dalla ricorrente nei confronti del dott. , in quanto del tutto infondate, Per_1
ne aveva sostenuto, altresì, la totale irrilevanza nel procedimento, visto che la valorizzazione definitiva oggetto di causa non era stata in alcun modo effettuata dall'indicato dirigente medico,
ma da altro professionista competente, il dott. , in qualità di sostituto della dott.ssa Persona_3
la quale aveva provveduto alla valorizzazione preventiva, ma era poi stata collocata a Per_4
riposo.
La valutazione e valorizzazione della ricorrente, quindi, aveva evidenziato l' Parte_3
era avvenuta ad opera del competente Direttore del Reparto, evidentemente estraneo a qualsivoglia collegamento con le deduzioni attoree, il quale, anzi, nel redigere la valutazione definitiva di aveva provveduto alla modifica (in meglio) della valutazione Parte_1
Per_ preventiva effettuata dalla collega all'inizio dell'anno 2018.
Quanto al lamentato difetto di contraddittorio per essere stata la valutazione presentata in assenza della ricorrente e senza la sottoscrizione della medesima, l'ente resistente aveva osservato come tali circostanze fossero state determinate esclusivamente dall'assenza prolungata della
8 dipendente dal servizio, non ancora cessata alla data della trasmissione della scheda, avvenuta il
11 aprile 2019.
In ogni caso, aveva affermato l'Azienda , in tutte le fasi del procedimento di valutazione CP_1
erano stati rispettati i principi ed i passaggi normativamente e contrattualmente prescritti, così
come confermato dalla stessa ricorrente relativamente a tutti gli anni precedenti, e la
Per_ valorizzazione effettuata dai dottori e era stata priva di qualsivoglia errore, oltre che Per_3
basata sui dati e criteri oggettivi indicati nella scheda.
D'altronde, aveva sostenuto l'ente convenuto, la ricorrente era ben consapevole dell'esistenza e del contenuto della valutazione, come, ancora una volta, emergeva dalle deduzioni della stessa svolte con riguardo agli anni precedenti, cosicché, al fine di contestarne le risultanze avrebbe potuto e dovuto adire tempestivamente il Collegio di Conciliazione, mentre, invece, si era limitata, in data 25 maggio 2020, ben oltre un anno dopo la dovuta trasmissione della scheda definitiva, a richiedere genericamente una nuova valutazione.
Tra l'altro, aveva osservato la datrice di lavoro, la valutazione della ricorrente non poteva essere certamente qualificata come negativa, atteso che aveva ricevuto una Parte_1
valorizzazione di livello 4 relativamente ai primi tre criteri e di livello 5 (quello massimo)
relativamente agli altri due criteri.
L aveva, inoltre, precisato come la fascia retributiva D7, richiesta dalla CP_1
ricorrente, non fosse esistente e come la stessa, in possesso della fascia D5, avesse presumibilmente inteso ottenere la fascia immediatamente superiore, cioè quella D6.
Invece, aveva dedotto l'ente resistente, non poteva accettarsi il contraddittorio sulla contestazione introdotta dalla ricorrente in relazione alla formulazione del Bando, posto che quest'ultimo non era stato in alcun modo impugnato, fermo restando che le deduzioni in proposito svolte risultavano prive di qualsivoglia fondatezza, atteso che l'Amministrazione, in occasione dell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili nell'ambito di una procedura concorsuale, gode di ampia discrezionalità e, nel caso di specie, la lex specialis in
9 argomento non prescriveva in alcun modo l'incidenza paritaria dei due criteri di valutazione, ma si limitava a precisare che il valore della valutazione veniva “rapportato in centesimi per il
corretto equilibrio con il valore di cui al punto 2”, quale operazione necessaria ai fini della mera sommatoria dei valori.
Quanto alla richiesta risarcitoria formulata da , l'ente convenuto ne aveva Parte_1
sostenuto l'infondatezza, considerata la legittimità della valutazione oggetto di contestazione e l'assoluta genericità delle deduzioni formulate dalla ricorrente in merito alle paventate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35 CCNL e di cui all'art. 23, D.Lgs. 150/2009.
In ogni caso, aveva sostenuto l'ente, la valutazione relativa all'anno 2018 non avrebbe potuto inficiare la graduatoria del 18.5.2020, posto che la ricorrente, pienamente a conoscenza del sistema di valutazione aziendale, avrebbe dovuto contestare la medesima tempestivamente.
Dopo avere, infine, osservato che la ricorrente aveva omesso di dedurre specificamente e di assolvere al proprio onere probatorio anche in merito al quantum asseritamente dovutole,
l' aveva, quindi, concluso, domandando il rigetto dell'avverso ricorso. CP_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 62/2022 del 3 febbraio 2022 aveva rigettato il ricorso proposto da e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Parte_1
Dopo avere osservato come, nella materia in oggetto, la tutela giurisdizionale si dovesse spostare all'esterno del merito delle valutazioni, sul lato “formale” del rapporto, e potesse riguardare o il rispetto delle norme procedimentali, ove un procedimento fosse previsto e, dunque, vi fosse un obbligo legale o contrattuale del datore verso il dipendente al suo rispetto, oppure, al di fuori del procedimento, sotto il profilo del rispetto del generale dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, in quest'ultimo caso con conseguenze di carattere risarcitorio, il primo giudice aveva ritenuto che, nel caso di specie, alla mancata instaurazione del contraddittorio in sede endoprocedimentale, nelle forme previste dalla deliberazione n.
1485/2015 del Direttore Generale dell'Azienda convenuta, non potesse riconoscersi valore
10 dirimente ai fini della decisione.
Seppure, infatti, fosse indubbio che alla odierna ricorrente non era stata sottoposta la scheda individuale di valorizzazione nelle due versioni prodotte dalla difesa convenuta e che tale omissione fosse stata imputabile alla stessa datrice di lavoro, atteso che l'assenza della dal Pt_1
servizio non costituiva un ostacolo insormontabile per l'inoltro delle schede, in ogni caso, non erano emerse nel giudizio circostanze dalle quali desumere che, ove tale contradditorio fosse stato instaurato, ciò avrebbe sostanzialmente modificato i dati contenuti nella valorizzazione definitiva della ricorrente.
La valorizzazione, infatti, aveva osservato il primo giudice, non era stata gestita dal dott. , Per_1
ma da altri sanitari, ai quali non poteva essere imputato, in difetto di concreti e persuasivi elementi in tal senso, un condizionamento nell'espressione del giudizio attribuito alla ricorrente.
Non risultava, d'altra parte, sindacabile, aveva proseguito il Tribunale, il diverso peso riconosciuto dal Bando alla componente valutazione rispetto all'anzianità, posto che le relative scelte sono rimesse alla contrattazione collettiva integrativa e dunque al confronto che avviene in quella sede tra le parti collettive.
Quanto al punteggio attribuito alla ricorrente, aveva poi evidenziato il Tribunale, non esistono in capo al giudice poteri sostitutivi, che consentano al medesimo di sovrapporsi all'esercizio della discrezionalità del datore di lavoro, modificando la valutazione resa dall'amministrazione con un proprio apprezzamento, ovvero attribuendo un contenuto specifico al generale obbligo di cui all'art. 1375 c.c.
D'altronde, aveva rilevato il primo giudice, nel caso di specie la valutazione della ricorrente appariva pienamente positiva, seppur non sufficiente per ottenere la progressione economica,
posto che per tre criteri le era stato assegnato un punteggio pari a 4/5 e per gli altri due criteri le era stato riconosciuto il punteggio massimo.
Il profilo professionale elevato attribuito a , aveva osservato il Tribunale, non Parte_1
consentiva di inferire dal medesimo l'avvenuta violazione del parametro della correttezza e
11 buona fede contrattuale.
In ogni caso, aveva concluso il primo giudice, quandanche la valutazione contestata fosse risultata il frutto di una erronea condotta dell'amministrazione, vuoi per il mancato rispetto della procedura codificata, vuoi per l'inadeguato apprezzamento della performance del lavoratore, ci si sarebbe trovati dinanzi ad un inadempimento datoriale rimediabile mediante il risarcimento del danno per perdita di chance, intesa quest'ultima come entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, per ottenere il quale la ricorrente avrebbe dovuto comprovare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, ciò che nella fattispecie, non era accaduto, visto che risultava scarsamente verosimile che l'eventuale instaurazione del contraddittorio previsto dalla disciplina aziendale avrebbe consentito a di ottenere il punteggio minimo di 96,67 punti necessario Parte_1
per ottenere la progressione economica oggetto di causa.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
L ha resistito. Controparte_4
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita fissare l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 351, comma 2, e 431, comma 3, c.p.c., contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso disapplicare la valutazione
dell'appellante emessa dall' in relazione alla graduatoria della selezione interna per CP_3
la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 in quanto del tutto illegittima per i
motivi di cui alla superiore espositiva;
2) per l'effetto accertata l'illegittimità della valutazione dell'appellante di cui sopra accertare e
12 dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso disapplicare la graduatoria della selezione
interna per la progressione economica orizzontale relativa all'anno 2019 emessa dall'
[...]
il 18 maggio 2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti in quanto del tutto illegittima per CP_3
i motivi di cui alla superiore espositiva graduatoria definitiva;
3) per l'effetto dichiarare il diritto dell'appellante a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia
retributiva D7, condannando l' , nella persona del suo rappresentante legale pro CP_3
tempore, al pagamento delle differenze retributive, considerando che la stesa avrebbe diritto a
detta progressione per tutti gli anni di pensione di cui usufruirebbe, dalla data di maturazione
del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a
risarcire, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme, in favore della
stessa;
4) con vittoria di spese ed onorari del giudizio con distrazione a favore del difensore
antistatario”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
“l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, Voglia, contrariis reiectis :
- Dichiarare inammissibile e/o Rigettare le domande formulate dalla Sig.ra nei Parte_1
confronti dell in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolta Controparte_1
l' stessa da ogni avversa pretesa;
CP_1
- Con vittoria di competenze, spese e accessori di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha formulato due motivi di appello. Parte_1
1) Sulla violazione dell'onere della prova – Erronea valutazione dei fatti causa.
Con il primo motivo, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice valutato che l'ente appellato mai aveva indicato nelle proprie difese e nel corso del giudizio le cause ostative che le avevano impedito di ottenere il punteggio massimo.
Né il Tribunale, ha proseguito l'appellante, aveva svolto un'indagine nel detto senso, nonostante
13 fosse stato accertato che la scheda di valutazione non era stata da lei sottoscritta e nonostante lei avesse dimostrato che prima dei contrasti del 2018 con il dott. aveva sempre ottenuto il Per_1
massimo dei punteggi.
Non appariva, d'altronde, convincente, aveva osservato , il ragionamento del Parte_1
giudice di primo grado nella parte in cui il medesimo aveva escluso la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per il fatto che la valutazione effettuata nei suoi confronti fosse elevata, considerato che quella valutazione non le aveva consentito di ottenere l'avanzamento richiesto.
I detti obblighi, invece, ha sostenuto l'appellante, erano stati manifestamente violati dall'appellata, soprattutto se si considerava che questa non le aveva inviato la scheda di valutazione, neanche dopo la presentazione dell'istanza di accesso gli atti.
L'appellante ha, quindi, ribadito le ragioni di doglianza avverso la valutazione aziendale già
formulate in primo grado, precisando che i contrasti con il dott. avevano evidentemente Per_1
Per_ influenzato la sua valutazione anche se quest'ultima era stata eseguita dai dottori e i Per_3
quali, svolgendo dei ruoli amministrativi all'interno dell'azienda sanitaria e non avendo avuto un contatto diretto con il suo lavoro, avevano necessariamente dovuto basare il loro giudizio anche sulle vicende verificatesi con il dott. , il quale gestiva il reparto di radiologia del Per_1
, operando, anche senza essere primario, quale medico responsabile del Parte_4
funzionamento e dell'organizzazione del medesimo, cosicché era evidente che non si era potuto non tenere conto della sua valutazione.
Per_ D'altra parte, ha aggiunto , se i dottori e la avessero convocata per spiegare e Pt_1 Per_3
motivare le loro valutazioni, lei avrebbe potuto contestarle nella sede opportuna.
Dopo avere, quindi, riproposto le vicende verificatesi nei rapporti con il dott. , Per_1
l'appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere riformata nelle parti in cui il giudice di primo grado non aveva valutato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'azienda appellata in ordine alle cause che le avevano impedito di ottenere il
14 punteggio massimo, non aveva ritenuto fondamentale il mancato contraddittorio tra l'appellata e l'appellante in ordine alla valutazione effettuata, non aveva valutato come i dissidi con il dott.
avessero inciso sulla valutazione non ottimale delle sue prestazioni e ha, quindi, Per_1
domandato che questa Corte riformasse la sentenza accertando che la valutazione emessa dall'appellata, in quanto erronea, viziata e in violazione dei principi di buona fede e correttezza,
potesse “determinare il risarcimento da perdita di chance a favore dell'appellante”.
2) Sull'errata valutazione del punteggio spettante all'appellante.
Con il secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che, quand'anche lei avesse ottenuto il massimo del punteggio, non avrebbe ottenuto la progressione economica richiesta.
Come, infatti, emergeva dal documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha osservato l'appellante, laddove avesse ottenuto la valutazione massima di 100,00
anziché 90,00, sarebbe rientrata senza problemi nei 415 posti disponibili nel Ruolo Sanitario
categoria D.
Era, quindi, indubbio, ha affermato , che il primo giudice fosse incorso in un Parte_1
evidente errore di valutazione, in quanto il candidato che in graduatoria si trovava al numero 415
aveva un punteggio totale pari a 186,67, mentre lei, qualora avesse ottenuto la valutazione massima di 100,00, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 200,61, che le avrebbe consentito di ottenere la progressione economica richiesta.
Non risultava, dunque, assolutamente veritiero, ha sostenuto l'appellante, che, accertato l'inadempimento dell'appellata lamentato, non sussistesse una apprezzabile probabilità di ottenere l'avanzamento oggetto di causa.
“Alla luce di tali considerazioni”, ha concluso “si richiede che la sentenza di Parte_1
primo grado possa essere riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha
erroneamente affermato che non ci sia un'astratta possibilità che l'appellante potesse ottenere
la progressione economica nella graduatoria laddove si fosse accertato l'inadempimento del
15 datore del lavoro. Di conseguenza si richiede che una volta accertato, l'inadempimento del
datore di lavoro, il suo mancato assolvimento dell'onere sulle cause ostative che hanno impedito
la valutazione massima, l'appellante possa ottenere il risarcimento del danno da perdita di
chance.”
***
L'appello è infondato.
Come emerge dal tenore del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e del ricorso in appello, nel presente procedimento ha domandato che, una volta accertato Parte_1
l'inadempimento dell'Azienda datrice di lavoro, fosse riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno da perdita di chance in misura pari al totale delle differenze retributive che avrebbe maturato qualora avesse ottenuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale richiesta.
In particolare, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, l'attuale appellante, dopo avere individuato i vizi a suo giudizio riscontrabili nella procedura che aveva condotto alla sua valutazione (difetto di contraddittorio e di sottoscrizione della scheda di valutazione) e nel Bando
pubblicato dalla parte appellata (squilibrio tra i due criteri di attribuzione del punteggio di cui al punto D) e dopo avere illustrato quelle che, a suo dire, erano state le presumibili ragioni della non congrua valutazione assegnatale (situazione di tensione creatasi con il dott. ), aveva Per_1
osservato come il datore di lavoro avesse assunto, nei confronti di ciascun dipendente partecipante alla selezione, un obbligo contrattuale all'osservanza delle regole procedurali e delle norme con le quali aveva disciplinato la selezione e come la violazione degli indicati obblighi comportasse per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance.
Come evidenziato nella parte espositiva, nella pagina 14 del ricorso di primo grado, Pt_1
aveva conclusivamente rappresentato il proprio ragionamento nel modo che segue: “Alla
[...]
luce di tali considerazioni, si richiede che la ricorrente, accertato il suo diritto ad ottenere la
posizione in graduatoria in grado di ottenere la progressione economica, possa ottenere dalla
16 A.O. del come risarcimento del danno da perdita di chance le retribuzioni che le CP_1
sarebbero spettate” e aveva, quindi, coerentemente concluso domandando che il giudice volesse
“accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso disapplicare la valutazione della
ricorrente”, “per l'effetto … accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso
disapplicare la graduatoria della selezione interna”, “per l'effetto dichiarare il diritto della
ricorrente a conseguire dal 18 maggio 2020 la fascia retributiva D7, condannando l' CP_5
… al pagamento delle differenze retributive…”.
[...]
A fronte, quindi, dell'inadempimento denunciato, l'attuale appellante non aveva esercitato l'azione di esatto adempimento, domandando che l' datrice di lavoro fosse condannata CP_1
alla ripetizione della valutazione (non potendo alla stessa sostituirsi il giudice considerata la discrezionalità delle valutazioni richieste), ciò che, peraltro, avrebbe comportato la necessità di integrazione del contraddittorio perlomeno nei confronti dell'ultimo collocato in graduatoria in posizione utile, ma aveva unicamente domandato il risarcimento del danno da perdita di chance.
D'altra parte, anche nel ricorso in appello, , nella parte conclusiva dei due motivi Parte_1
di appello, ha richiesto, dopo l'esposizione del primo motivo, che la Corte D'Appello “possa
riformare la sentenza accertando che la valutazione omessa dall'appellata risultando erronea,
viziata e in violazione dei principi di buona fede e correttezza, per le ragioni suindicate, possa
determinare il risarcimento da perdita di chance a favore dell'appellante” e, dopo l'esposizione del secondo motivo, che “una volta accertato l'inadempimento del datore di lavoro, il suo
mancato assolvimento dell'onere sulle cause ostative che hanno impedito la valutazione
massima, l'appellante possa ottenere il risarcimento del danno da chance”.
Alla stregua di quanto osservato, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio da applicarsi nella fattispecie sono quelli che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato in materia di risarcimento del danno da perdita di chance, nella quale “incombe sul
singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra
l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere
17 la qualifica superiore” (così, Cass. S.U. 21678/2013, nonché, in senso conforme, tra le altre,
Cass. 4014/2016, Cass. 11165/2018, Cass. 37002/2022).
Nella fattispecie, l'inadempimento denunciato dall'attuale appellante aveva riguardato, come sopra accennato, in primo luogo, l'irregolarità della procedura, in quanto la valutazione della medesima era stata effettuata in sua assenza e senza che la relativa scheda le fosse stata esibita,
sottoposta per la sottoscrizione ovvero comunicata nell'immediata prossimità dell'adozione della valutazione, in contrasto con quanto previsto dalle delibere aziendali.
Come correttamente accertato dal primo giudice, si era, peraltro, trattato di una violazione che, di per sé, non è possibile considerare causativa del danno lamentato, tanto meno secondo un criterio di concreta, seria ed effettiva probabilità, poiché, in assenza di qualunque altro elemento di valutazione - che, una volta avuta visione, perlomeno in questa sede giudiziale, della scheda di valutazione, sarebbe stato onere della lavoratrice addurre – non può presumersi in alcun modo che la presenza dell'interessata o la conoscenza immediata che la stessa avesse avuto della scheda avrebbe, di per sé sola, condotto ad una migliore valutazione della sua prestazione individuale.
In secondo luogo, l'appellante aveva addotto, a sostegno della propria azione risarcitoria, le ragioni di conflitto che la medesima aveva, a suo dire, avuto, nell'anno 2018, oggetto di valutazione, con il dott. , sempre a suo dire autore della valutazione contestata. Per_1
L'azienda ospedaliera ha, peraltro, comprovato, attraverso la produzione delle schede di valutazione preventiva e definitiva, che gli autori della valutazione erano stati soggetti diversi dal dott. , cosicché deve ritenersi che tutti gli accadimenti riferiti dall'appellante a proposito Per_1
delle indicate ragioni di conflitto non possano assumere rilievo nella controversia, tanto più che solo in questa fase di appello la medesima ha dedotto, tra l'altro del tutto genericamente e apoditticamente, che i conflitti con il dott. non potevano non avere influito sulla Per_1
valutazione effettuata dai due diversi soggetti, in questo modo introducendo nel giudizio,
tardivamente ed inammissibilmente, dei fatti nuovi, rimasti, in ogni caso, sforniti di qualunque
18 supporto probatorio.
In terzo luogo, ha contestato la valutazione ricevuta in quanto, a suo dire, i due Parte_1
criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Bando sarebbero stati privi dell'equilibrio richiesto dallo stesso bando, con scarsa incidenza dell'anzianità nella fascia.
Si tratta, peraltro, a prescindere da qualunque altra considerazione, di censura priva di fondamento, non espressamente ribadita, tra l'altro, in questa sede di appello, in quanto il bando non aveva previsto che i due criteri avessero lo stesso peso, ma che il punteggio relativo alla valutazione della performance individuale fosse espresso in centesimi, per rapportarlo alla misura in cui era espresso il secondo.
Non sono presenti in atti, quindi, elementi sufficienti per collegare causalmente il danno lamentato ai fatti di inadempimento denunciati, né, pertanto, per formulare il giudizio probabilistico necessario al riconoscimento all'appellante del risarcimento richiesto.
Né, a differenza di quanto sostenuto da , può addebitarsi all'Azienda convenuta di Parte_1
non avere adempiuto all'onere su di essa gravante di dimostrare la fondatezza del giudizio espresso nella scheda di valutazione contestata.
L'appellante, infatti, come precedentemente accennato, pur avendo lamentato di non avere mai avuto conoscenza della scheda, non aveva, neanche nel corso della prima udienza di discussione svoltasi in primo grado, una volta cioè sicuramente visionata in giudizio la scheda prodotta dall'Azienda convenuta, in alcun modo specificamente contestato la valutazione ricevuta, pur essendo stati indicati nella scheda in questione, come emerge dall'esame della stessa, i criteri utilizzati per la valutazione delle prestazioni rese (per stare a quelli nei quali l'appellante non aveva riportato il punteggio massimo, “aderenza ai protocolli diagnostici e attenzione alla
qualità dei risultati”, “puntualità nell'inizio dell'attività lavorativa/piano di lavoro quotidiano
consegne a fine turno”, “capacità relazionali verso l'interno e l'esterno”) e per la quantificazione del punteggio attribuito (dipendente dal numero dei riscontri negativi, nella fattispecie pari a 1 per ciascuno dei tre criteri di valutazione).
19 Quanto al merito della valutazione contestata, l'appellante aveva, quindi, omesso di denunciare,
come sarebbe stato suo specifico onere, un qualsiasi inadempimento datoriale (non essendo a ciò
certamente sufficiente la mera generica affermazione di avere sempre lavorato in modo corretto e proficuo ovvero con la massima professionalità e disponibilità, né quella di avere, negli anni precedenti, ricevuto la valutazione massima), così non insorgendo, in capo all' l'onere CP_1
di allegare e dimostrare di avere adempiuto ai propri obblighi.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello, non avendo rilievo, alla stregua di quanto osservato, il fatto, affermato in ogni caso anche dal primo giudice e, comunque, da ritenersi accertato, che in caso di attribuzione all'appellante del punteggio massimo, la stessa avrebbe conseguito in graduatoria una posizione utile per l'ottenimento della progressione richiesta.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto da deve essere, quindi, rigettato. Parte_1
Le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'ente appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti
20 per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. LA Coinu…………………………………………dott. MA LU RP
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