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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2596 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Patrizia Puleo per mandato in Parte_1 atti;
attore
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pierfranco Puccio per mandato in atti;
CP_1 convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 18 novembre 2024 e scritti conclusionali successivamente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo la restituzione ex art. 1150 c.c. e/o ex art. 192 c.c., o, ancora, in CP_1 via subordinata, ex art. 936 c.c., della somma pari a € 19.705,51, pari alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali e il pagamento della manodopera impiegata per la ristrutturazione dell'immobile sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al fg. MU, part.lla 1302 sub 2 e sub 1); nonché la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 16.000,00 a titolo di indennità ex art. 1150 c.c. per l'aumento di valore del predetto immobile all'esito della ristrutturazione nonché a titolo di indennità per l'attività
1 personalmente prestata dall'attore nella ristrutturazione;
in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento delle predette somme ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, disporre la divisione in parti uguali del patrimonio mobiliare comune alle parti, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.759,50 a titolo di controvalore in denaro dei predetti mobili;
oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Premetteva in punto di fatto l'attore di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in Bisacquino in data 4.1.2003, matrimonio dal quale non erano nati figli;
che tra le parti era stata già pronunciata, da questo tribunale, sentenza di separazione n. 950/2016 in data 18.10.2016, e che pendeva, all'atto della notifica della citazione, procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al n. 3819/2017, rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Rappresentava l'attore che la residenza comune dei coniugi era stata fissata a Poggibonsi, in Toscana, ove entrambi svolgevano attività lavorativa, e che, nel 2005, avevano deciso di acquistare l'immobile sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al foglio
MU, part. 1302 sub 2 e sub 1), al prezzo di circa € 15.000,00, nella speranza di poter rientrare in Sicilia, per l'acquisto del quale aveva contratto un finanziamento della somma di
€ 12.000,00.
Precisava che la madre della convenuta aveva deciso di acquistare il predetto immobile per poi donarlo alla figlia, odierna convenuta, acquisto che era effettivamente avvenuto in data 3.11.2005, e successiva donazione alla convenuta del 4.5.2006.
Rappresentava di aver iniziato la ristrutturazione dell'immobile già a partire dal mese di gennaio del 2006, investendo il denaro ottenuto dal finanziamento contratto oltreché tutti i propri risparmi, incluso il tfr percepito dopo il licenziamento, e contraendo altri prestiti a tal fine.
Alla fine dell'agosto 2013, completati i lavori di ristrutturazione, le parti si trasferivano presso l'immobile di Bisacquino, che aveva notevolmente aumentato il proprio valore grazie alla ristrutturazione, e ivi convivevano, tuttavia, per soli 5 mesi;
invero, esponeva l'attore, nel gennaio 2014 la convenuta decideva di separarsi dall'attore e di trasferirsi nuovamente in Toscana.
Tanto premesso e rappresentato di aver contratto finanziamenti e prestiti insieme alla convenuta per la ristrutturazione pari a € 46.000,00, nonché di aver sostenuto spese, sempre 2 insieme alla convenuta, pari a € 39.411,02 per la ristrutturazione, e pari a € 9.159,00 per l'acquisto di arredi e mobili, chiedeva la restituzione della metà dei predetti importi, oltre all'indennità per le migliorie apportate all'immobile, di proprietà esclusiva della convenuta.
Costituitasi in giudizio, contestava le domande attoree e ne chiedeva il CP_1 rigetto, ritenendole infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
In particolare, la convenuta deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, sia in quanto le spese di cui l'attore chiedeva il rimborso per la metà erano state impiegate in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia ex art. 143 c.c.; sia in quanto la domanda di rimborso era stata proposta prima dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi ex art. 191 c.c., subordinata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora intervenuta tra le parti.
Nel merito, contestava le domande proposte in quanto prive di adeguato supporto probatorio e ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 9.6.2021 per tentare la conciliazione tra le parti.
Falliti i tentativi di composizione bonaria della controversia, la causa veniva istruita con la nomina di ctu (cfr. ordinanza del 20.10.2021). Depositata al fascicolo telematico la relazione definitiva in data 29.7.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 20.9.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 18.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
Le domande proposte da nei confronti di sono solo Parte_1 CP_1 parzialmente fondate per le ragioni che infra si diranno.
La domanda ex art. 1150 c.c. e/o, in via subordinata, ex artt. 2033 o 2041 c.c., proposta dall'attore e volta al rimborso delle somme impiegate per addizioni e migliorie all'immobile di proprietà esclusiva della moglie sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al foglio MU, part. 1302 sub 2 e sub 1), è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, è bene premettere come vi sia stata una significativa evoluzione giurisprudenziale in materia la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi al menage 3 famigliare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti a proprie cura e spese sull'immobile destinato ad essere la casa famigliare.
Tale assunto muove dalla considerazione basilare per cui le opere per le quali si domanda il rimborso sono state -in realtà- 'finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione' da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quali liberalità indirette a favore del coniuge non sono ripetibili (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2015, n.10942).
In altri termini, il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell'immobile altrui potrà, tuttalpiù, ottenere un equo indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere, se non esclusivamente, prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia (Cfr.
Cass. n. 10942/2015; Cass. n. 5866/1995; Cass. n. 13259/2009).
Va però dato atto che affinché la parte che ha effettuato le migliorie possa invocare legittimamente il diritto all'indennità ex art. 1150 c.c. è necessario che assuma la qualifica di compossessore.
La tutela di cui all'art 1150 c.c. alla luce di quanto affermato da Corte Cass., sez. II, 22 luglio 2010 n. 17245, non può essere, infatti, giammai riconosciuta analogicamente al detentore, 'costituendo l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore all'atto della restituzione della cosa il diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie (comma 1) ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa (comma 2), una norma eccezionale' (negli stessi termini, vedasi Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13316 del 30/06/2015 Rv. 635983 - 01)
Sul punto, in merito proprio alla qualifica da attribuirsi a favore del coniuge non proprietario, va rilevato che secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità la posizione del coniuge non proprietario non è equiparabile tout court a quella del compossessore. Infatti, il possesso appare configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui, proprio come nel caso di specie ove il coniuge di fatto non vanta alcun diritto di carattere dominicale e nemmeno appare 4 comproprietario del bene, avendo nel caso di specie la convenuta ricevuto il bene per donazione da potere della madre.
Per altro verso, va però dato atto che esiste un secondo filone della giurisprudenza che riconosce al coniuge non proprietario il diritto ad un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 1150
c.c., quale compossessore del bene nel caso in cui gli esborsi eseguiti dal coniuge non proprietario abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo.
In questi termini, vedasi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009, Rv. 608537 - 01), la cui massima recita: 'Il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art.
1150 cod. civ. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà'.
Tale soluzione offre il fianco alla considerazione secondo cui la contribuzione intanto appare giustificata in quanto sia effettivamente a favore del nucleo famigliare;
perciò venendo meno la comunione spirituale si verifica un'ingiustificata alterazione economica nella sfera giuridica di chi ha effettuato l'esborso con corrispondente arricchimento esclusivo del convenuto coniuge accipiente che lo ha ricevuto, e conseguente obbligo a carico di quest'ultimo di indennizzare l'altro in misura del vantaggio conseguito.
La giurisprudenza, pertanto, non ammette la ripetizione delle somme ma riconosce che il coniuge che abbia fattivamente contribuito alle opere di ristrutturazione vanti diritto a percepire un equo indennizzo sul presupposto che nel momento in cui, in sede di separazione, la comunione spirituale e materiale è venuta meno, con essa è cessata anche la situazione che legittimava il compossesso (situazione di compossesso da questa giurisprudenza ritenuto esistente, fra le pronunce di merito vedasi Trib. Trani, sez. distaccata di Andria, 23 marzo 2008, secondo cui, ai fini e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 1150 cod. civ., il titolo che legittima il coniuge non proprietario del bene immobile al compossesso è 'giustificato dal rapporto di coniugio') derivante dal vincolo matrimoniale e dal dovere di convivenza coniugale.
Ritiene questo giudice di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, ad oggi dominante, a tenore del quale non vi è legittimazione del coniuge non proprietario ad
5 ottenere l'indennizzo ex art. 1150 c.c. per le migliorie e/o addizioni effettuate nella casa famigliare, difettando a monte la qualifica di possessore.
In questi termini, si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che la qualifica di compossessore idoneo ad azionare la tutela di cui all'art. 1150 c.c. non può essere attribuita de plano al coniuge per il solo fatto che l'immobile ristrutturato sia stato adibito di comune intesa fra i coniugi- a casa famigliare: 'Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033
c.c. e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192,2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare).' Sez. 3 -, Ordinanza n. 22730 del 12/09/2019(Rv. 655088 - 01).
D'altra parte, la nozione di compossesso è legata non già ad una situazione derivante dalla comunione spirituale e/o materiale delle parti, la quale quella sì fondante l'istituto del matrimonio, ma alla diversa titolarità di una situazione di fatto che prevede invece i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale (in termini analoghi vedasi Trib.
Brindisi 26.05.2014)
Ciò posto, sulla base delle premesse di cui sopra, deve escludersi che in convenuto abbia titolo a pretendere un'indennità per le migliorie effettuate.
Peraltro, vale a corroborare le argomentazioni esposte anche l'allegazione offerta dall'attore in ordine alla natura di casa non coniugale dell'immobile in questione, atteso che, invece, la natura di casa coniugale dell'immobile de quo emerge dalle affermazioni dello stesso il quale, anche negli scritti conclusionali, afferma, in prima Parte_1 battuta, che l'immobile, per comune decisione dei coniugi, sarebbe stato adibito a casa coniugale (“già a partire dal mese di gennaio del 2006 il sig. entusiasta del progetto comune Pt_1 assunto con la moglie e nella speranza che in futuro l'immobile sarebbe stato destinato ad abitazione coniugale, decideva di ristrutturare la casa che la suocera gli aveva promesso in donazione unitamente alla moglie;” cfr. pag. 8 comparsa conclusionale attore), salvo poi parimenti affermare che l'immobile è stato adibito a casa coniugale “se non per appena 5 mesi.”, confermando la destinazione dell'immobile (cfr. memoria di replica attore). 6 ***
In via graduata, parte convenuta ha domandato l'indennità delle somme asseritamente elargite per la ristrutturazione dell'immobile a titolo indebito oggettivo o di arricchimento ingiustificato.
Osserva il tribunale come non possano trovare spazio, nel caso di specie, né l'indebito oggettivo, che presuppone un pagamento non dovuto, né l'arricchimento ingiustificato, di carattere sussidiario.
Quanto all'azione ex art. 2033 c.c., basti rilevare che l'attore non ha eseguito alcun pagamento in via diretta alla convenuta, non avendole versato alcuna somma di denaro, né consegnato alla medesima cose di genere ovvero cose determinate che siano passibili di immediata ripetizione.
È appena il caso di rammentare che “rispetto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta” (Cass. civ. n. 11073/2003; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 7871/2011 e n. 25276/2009).
Per quanto concerne la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve rilevarsi che la stessa è inammissibile stante la carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione prescritto dal successivo art. 2042.
In linea generale, va evidenziato che “l'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione, per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso arricchito
o contro altra persona” (Cass. civ. n. 16594/2005).
Più specificamente, “la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. civ. n. 7285/1996).
Pertanto, “l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su 7 titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. civ. n. 18052/2013; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 8020/2009, n. 23625/2004 e, soprattutto, n.
6295/2013, che ha affermato il medesimo principio proprio in relazione ad una fattispecie in cui la domanda ex art. 2041 c.c. era stata proposta in linea subordinata rispetto ad una domanda di restituzione fondata su un contratto di mutuo per la quale non era stata offerta prova sufficiente all'accoglimento).
***
Deve, invece, essere accolta la domanda di divisione del compendio mobiliare comune della casa coniugale pure proposta dall'attore, e costituito dai beni mobili dallo stesso elencati in citazione, così come accertato dal nominato ctu, ing. che li ha Persona_1 in tal modo elencati:
- cucina componibile: il bene mobile consiste in una cucina componibile in legno avente forma planimetrica ad “l” di lunghezza 4,20+3,20 m e profondità 0,60 m;
- forno de longhi l'elettrodomestico “forno delonghi – typ: ro3800 – 220-240 v
50-60 hz – 2000w – ser. nr. 51713”;
- n°3 lampadari di vetro murano;
- lampadari + cornice in gesso;
- quadri;
- forno da cucina;
- forno a microonde;
- mensole in legno massello;
- pompa di calore;
- asciugatrice;
- scaldacqua;
- vasi ceramica cucina (cfr. pagg.
6-11 relazione di ctu in atti).
Tanto premesso, all'uopo di addivenire alla divisione in natura del compendio mobiliare tra i condividenti, attraverso l'individuazione del valore da attribuire agli immobili che lo compongono, è necessario muovere dalle valutazioni compiute sul punto dal nominato c.t.u. (Ing. . Persona_1
8 Il ctu ha provveduto a stimare i beni mobiliari comuni, indicando per ciascuno il valore di mercato attuale, altrimenti detto valore venale, tramite il sistema sintetico-comparativo, in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che, in più occasioni, ha precisato, con principio riferito alla divisione ereditaria ma pacificamente applicabile anche alla divisione ordinaria, che “In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda.”(cfr. da ultimo, Cass. n. 8286/2019; ex multis Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 21632/2010).
Tanto chiarito, dunque, il valore venale del compendio mobiliare costituente la comunione tra le parti, all'esito delle operazioni di stima operate dal nominato ctu e integralmente condivise da questo Tribunale, è pari ad € 3.810,00 (cfr. pag. 12 della relazione di ctu).
La quota spettante a è pari a ½ del valore così come determinato dal Parte_1 nominato ctu, e così, pari a € 1.905,00.
Entro tali limiti devono essere accolte le domande proposte dall'attore.
3. Le spese di lite
Avuto riguardo alla parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
• accoglie la domanda di divisione del compendio mobiliare proposta dall'attore e, per l'effetto, accerta che ha diritto a ricevere da la somma Parte_1 CP_1 di euro 1.905,00;
• rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
• compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
• pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 6 marzo 2025
9 Il Giudice
Rossana Musumeci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2596 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Patrizia Puleo per mandato in Parte_1 atti;
attore
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pierfranco Puccio per mandato in atti;
CP_1 convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 18 novembre 2024 e scritti conclusionali successivamente depositati.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo la restituzione ex art. 1150 c.c. e/o ex art. 192 c.c., o, ancora, in CP_1 via subordinata, ex art. 936 c.c., della somma pari a € 19.705,51, pari alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali e il pagamento della manodopera impiegata per la ristrutturazione dell'immobile sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al fg. MU, part.lla 1302 sub 2 e sub 1); nonché la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 16.000,00 a titolo di indennità ex art. 1150 c.c. per l'aumento di valore del predetto immobile all'esito della ristrutturazione nonché a titolo di indennità per l'attività
1 personalmente prestata dall'attore nella ristrutturazione;
in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento delle predette somme ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, disporre la divisione in parti uguali del patrimonio mobiliare comune alle parti, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.759,50 a titolo di controvalore in denaro dei predetti mobili;
oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Premetteva in punto di fatto l'attore di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in Bisacquino in data 4.1.2003, matrimonio dal quale non erano nati figli;
che tra le parti era stata già pronunciata, da questo tribunale, sentenza di separazione n. 950/2016 in data 18.10.2016, e che pendeva, all'atto della notifica della citazione, procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rubricato al n. 3819/2017, rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Rappresentava l'attore che la residenza comune dei coniugi era stata fissata a Poggibonsi, in Toscana, ove entrambi svolgevano attività lavorativa, e che, nel 2005, avevano deciso di acquistare l'immobile sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al foglio
MU, part. 1302 sub 2 e sub 1), al prezzo di circa € 15.000,00, nella speranza di poter rientrare in Sicilia, per l'acquisto del quale aveva contratto un finanziamento della somma di
€ 12.000,00.
Precisava che la madre della convenuta aveva deciso di acquistare il predetto immobile per poi donarlo alla figlia, odierna convenuta, acquisto che era effettivamente avvenuto in data 3.11.2005, e successiva donazione alla convenuta del 4.5.2006.
Rappresentava di aver iniziato la ristrutturazione dell'immobile già a partire dal mese di gennaio del 2006, investendo il denaro ottenuto dal finanziamento contratto oltreché tutti i propri risparmi, incluso il tfr percepito dopo il licenziamento, e contraendo altri prestiti a tal fine.
Alla fine dell'agosto 2013, completati i lavori di ristrutturazione, le parti si trasferivano presso l'immobile di Bisacquino, che aveva notevolmente aumentato il proprio valore grazie alla ristrutturazione, e ivi convivevano, tuttavia, per soli 5 mesi;
invero, esponeva l'attore, nel gennaio 2014 la convenuta decideva di separarsi dall'attore e di trasferirsi nuovamente in Toscana.
Tanto premesso e rappresentato di aver contratto finanziamenti e prestiti insieme alla convenuta per la ristrutturazione pari a € 46.000,00, nonché di aver sostenuto spese, sempre 2 insieme alla convenuta, pari a € 39.411,02 per la ristrutturazione, e pari a € 9.159,00 per l'acquisto di arredi e mobili, chiedeva la restituzione della metà dei predetti importi, oltre all'indennità per le migliorie apportate all'immobile, di proprietà esclusiva della convenuta.
Costituitasi in giudizio, contestava le domande attoree e ne chiedeva il CP_1 rigetto, ritenendole infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
In particolare, la convenuta deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, sia in quanto le spese di cui l'attore chiedeva il rimborso per la metà erano state impiegate in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia ex art. 143 c.c.; sia in quanto la domanda di rimborso era stata proposta prima dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi ex art. 191 c.c., subordinata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora intervenuta tra le parti.
Nel merito, contestava le domande proposte in quanto prive di adeguato supporto probatorio e ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 9.6.2021 per tentare la conciliazione tra le parti.
Falliti i tentativi di composizione bonaria della controversia, la causa veniva istruita con la nomina di ctu (cfr. ordinanza del 20.10.2021). Depositata al fascicolo telematico la relazione definitiva in data 29.7.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 20.9.2023, poi rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 18.11.2024, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
Le domande proposte da nei confronti di sono solo Parte_1 CP_1 parzialmente fondate per le ragioni che infra si diranno.
La domanda ex art. 1150 c.c. e/o, in via subordinata, ex artt. 2033 o 2041 c.c., proposta dall'attore e volta al rimborso delle somme impiegate per addizioni e migliorie all'immobile di proprietà esclusiva della moglie sito in Bisacquino, via Gannuscio (in Catasto identificato al foglio MU, part. 1302 sub 2 e sub 1), è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, è bene premettere come vi sia stata una significativa evoluzione giurisprudenziale in materia la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fonda l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi al menage 3 famigliare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti a proprie cura e spese sull'immobile destinato ad essere la casa famigliare.
Tale assunto muove dalla considerazione basilare per cui le opere per le quali si domanda il rimborso sono state -in realtà- 'finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione' da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quali liberalità indirette a favore del coniuge non sono ripetibili (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/05/2015, n.10942).
In altri termini, il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell'immobile altrui potrà, tuttalpiù, ottenere un equo indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che tali spese siano state poste in essere, se non esclusivamente, prevalentemente per questo fine e non per i bisogni della famiglia (Cfr.
Cass. n. 10942/2015; Cass. n. 5866/1995; Cass. n. 13259/2009).
Va però dato atto che affinché la parte che ha effettuato le migliorie possa invocare legittimamente il diritto all'indennità ex art. 1150 c.c. è necessario che assuma la qualifica di compossessore.
La tutela di cui all'art 1150 c.c. alla luce di quanto affermato da Corte Cass., sez. II, 22 luglio 2010 n. 17245, non può essere, infatti, giammai riconosciuta analogicamente al detentore, 'costituendo l'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore all'atto della restituzione della cosa il diritto al rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie (comma 1) ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa (comma 2), una norma eccezionale' (negli stessi termini, vedasi Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13316 del 30/06/2015 Rv. 635983 - 01)
Sul punto, in merito proprio alla qualifica da attribuirsi a favore del coniuge non proprietario, va rilevato che secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità la posizione del coniuge non proprietario non è equiparabile tout court a quella del compossessore. Infatti, il possesso appare configurabile solo quando siano esercitati i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale, e non anche nella diversa ipotesi in cui la condotta posta in essere da un soggetto in relazione ad una determinata res, presupponga il riconoscimento del diritto altrui, proprio come nel caso di specie ove il coniuge di fatto non vanta alcun diritto di carattere dominicale e nemmeno appare 4 comproprietario del bene, avendo nel caso di specie la convenuta ricevuto il bene per donazione da potere della madre.
Per altro verso, va però dato atto che esiste un secondo filone della giurisprudenza che riconosce al coniuge non proprietario il diritto ad un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 1150
c.c., quale compossessore del bene nel caso in cui gli esborsi eseguiti dal coniuge non proprietario abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo.
In questi termini, vedasi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009, Rv. 608537 - 01), la cui massima recita: 'Il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall'art.
1150 cod. civ. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa l'invocabilità dell'art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà'.
Tale soluzione offre il fianco alla considerazione secondo cui la contribuzione intanto appare giustificata in quanto sia effettivamente a favore del nucleo famigliare;
perciò venendo meno la comunione spirituale si verifica un'ingiustificata alterazione economica nella sfera giuridica di chi ha effettuato l'esborso con corrispondente arricchimento esclusivo del convenuto coniuge accipiente che lo ha ricevuto, e conseguente obbligo a carico di quest'ultimo di indennizzare l'altro in misura del vantaggio conseguito.
La giurisprudenza, pertanto, non ammette la ripetizione delle somme ma riconosce che il coniuge che abbia fattivamente contribuito alle opere di ristrutturazione vanti diritto a percepire un equo indennizzo sul presupposto che nel momento in cui, in sede di separazione, la comunione spirituale e materiale è venuta meno, con essa è cessata anche la situazione che legittimava il compossesso (situazione di compossesso da questa giurisprudenza ritenuto esistente, fra le pronunce di merito vedasi Trib. Trani, sez. distaccata di Andria, 23 marzo 2008, secondo cui, ai fini e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 1150 cod. civ., il titolo che legittima il coniuge non proprietario del bene immobile al compossesso è 'giustificato dal rapporto di coniugio') derivante dal vincolo matrimoniale e dal dovere di convivenza coniugale.
Ritiene questo giudice di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, ad oggi dominante, a tenore del quale non vi è legittimazione del coniuge non proprietario ad
5 ottenere l'indennizzo ex art. 1150 c.c. per le migliorie e/o addizioni effettuate nella casa famigliare, difettando a monte la qualifica di possessore.
In questi termini, si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che la qualifica di compossessore idoneo ad azionare la tutela di cui all'art. 1150 c.c. non può essere attribuita de plano al coniuge per il solo fatto che l'immobile ristrutturato sia stato adibito di comune intesa fra i coniugi- a casa famigliare: 'Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033
c.c. e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192,2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare).' Sez. 3 -, Ordinanza n. 22730 del 12/09/2019(Rv. 655088 - 01).
D'altra parte, la nozione di compossesso è legata non già ad una situazione derivante dalla comunione spirituale e/o materiale delle parti, la quale quella sì fondante l'istituto del matrimonio, ma alla diversa titolarità di una situazione di fatto che prevede invece i poteri tipici del proprietario o del titolare di un diritto reale (in termini analoghi vedasi Trib.
Brindisi 26.05.2014)
Ciò posto, sulla base delle premesse di cui sopra, deve escludersi che in convenuto abbia titolo a pretendere un'indennità per le migliorie effettuate.
Peraltro, vale a corroborare le argomentazioni esposte anche l'allegazione offerta dall'attore in ordine alla natura di casa non coniugale dell'immobile in questione, atteso che, invece, la natura di casa coniugale dell'immobile de quo emerge dalle affermazioni dello stesso il quale, anche negli scritti conclusionali, afferma, in prima Parte_1 battuta, che l'immobile, per comune decisione dei coniugi, sarebbe stato adibito a casa coniugale (“già a partire dal mese di gennaio del 2006 il sig. entusiasta del progetto comune Pt_1 assunto con la moglie e nella speranza che in futuro l'immobile sarebbe stato destinato ad abitazione coniugale, decideva di ristrutturare la casa che la suocera gli aveva promesso in donazione unitamente alla moglie;” cfr. pag. 8 comparsa conclusionale attore), salvo poi parimenti affermare che l'immobile è stato adibito a casa coniugale “se non per appena 5 mesi.”, confermando la destinazione dell'immobile (cfr. memoria di replica attore). 6 ***
In via graduata, parte convenuta ha domandato l'indennità delle somme asseritamente elargite per la ristrutturazione dell'immobile a titolo indebito oggettivo o di arricchimento ingiustificato.
Osserva il tribunale come non possano trovare spazio, nel caso di specie, né l'indebito oggettivo, che presuppone un pagamento non dovuto, né l'arricchimento ingiustificato, di carattere sussidiario.
Quanto all'azione ex art. 2033 c.c., basti rilevare che l'attore non ha eseguito alcun pagamento in via diretta alla convenuta, non avendole versato alcuna somma di denaro, né consegnato alla medesima cose di genere ovvero cose determinate che siano passibili di immediata ripetizione.
È appena il caso di rammentare che “rispetto alla azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta” (Cass. civ. n. 11073/2003; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 7871/2011 e n. 25276/2009).
Per quanto concerne la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve rilevarsi che la stessa è inammissibile stante la carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione prescritto dal successivo art. 2042.
In linea generale, va evidenziato che “l'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione, per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso arricchito
o contro altra persona” (Cass. civ. n. 16594/2005).
Più specificamente, “la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. civ. n. 7285/1996).
Pertanto, “l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su 7 titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (Cass. civ. n. 18052/2013; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 8020/2009, n. 23625/2004 e, soprattutto, n.
6295/2013, che ha affermato il medesimo principio proprio in relazione ad una fattispecie in cui la domanda ex art. 2041 c.c. era stata proposta in linea subordinata rispetto ad una domanda di restituzione fondata su un contratto di mutuo per la quale non era stata offerta prova sufficiente all'accoglimento).
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Deve, invece, essere accolta la domanda di divisione del compendio mobiliare comune della casa coniugale pure proposta dall'attore, e costituito dai beni mobili dallo stesso elencati in citazione, così come accertato dal nominato ctu, ing. che li ha Persona_1 in tal modo elencati:
- cucina componibile: il bene mobile consiste in una cucina componibile in legno avente forma planimetrica ad “l” di lunghezza 4,20+3,20 m e profondità 0,60 m;
- forno de longhi l'elettrodomestico “forno delonghi – typ: ro3800 – 220-240 v
50-60 hz – 2000w – ser. nr. 51713”;
- n°3 lampadari di vetro murano;
- lampadari + cornice in gesso;
- quadri;
- forno da cucina;
- forno a microonde;
- mensole in legno massello;
- pompa di calore;
- asciugatrice;
- scaldacqua;
- vasi ceramica cucina (cfr. pagg.
6-11 relazione di ctu in atti).
Tanto premesso, all'uopo di addivenire alla divisione in natura del compendio mobiliare tra i condividenti, attraverso l'individuazione del valore da attribuire agli immobili che lo compongono, è necessario muovere dalle valutazioni compiute sul punto dal nominato c.t.u. (Ing. . Persona_1
8 Il ctu ha provveduto a stimare i beni mobiliari comuni, indicando per ciascuno il valore di mercato attuale, altrimenti detto valore venale, tramite il sistema sintetico-comparativo, in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che, in più occasioni, ha precisato, con principio riferito alla divisione ereditaria ma pacificamente applicabile anche alla divisione ordinaria, che “In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda.”(cfr. da ultimo, Cass. n. 8286/2019; ex multis Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 21632/2010).
Tanto chiarito, dunque, il valore venale del compendio mobiliare costituente la comunione tra le parti, all'esito delle operazioni di stima operate dal nominato ctu e integralmente condivise da questo Tribunale, è pari ad € 3.810,00 (cfr. pag. 12 della relazione di ctu).
La quota spettante a è pari a ½ del valore così come determinato dal Parte_1 nominato ctu, e così, pari a € 1.905,00.
Entro tali limiti devono essere accolte le domande proposte dall'attore.
3. Le spese di lite
Avuto riguardo alla parziale soccombenza di entrambe le parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
• accoglie la domanda di divisione del compendio mobiliare proposta dall'attore e, per l'effetto, accerta che ha diritto a ricevere da la somma Parte_1 CP_1 di euro 1.905,00;
• rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
• compensa le spese di lite sostenute dalle parti;
• pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 6 marzo 2025
9 Il Giudice
Rossana Musumeci
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