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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1351 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianluca Desiderio e Giovanni Cristiani presso cui el.te dom.to Parte_1 in Napoli salita Arenella 9
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Oresta Cardillo e Francesco Masi presso cui el.te dom.ta in Napoli alla CP_1 via Carducci 29
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2465 del
18.12.2024 del Tribunale di Nola che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive .
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato le risultanze istruttorie . Il Giudice non aveva applicato correttamente alle prove testimoniali il procedimento logico – giuridico che la Cassazione suggerisce in tema di attribuzioni di mansioni superiori. Non aveva accertato in concreto le mansioni svolte dal lavoratore, non aveva correttamente individuato le qualifiche ad esse mansioni corrispondenti e infine non aveva valutato se quelle attribuite dal datore di lavoro corrispondevano a quelle in concreto esercitate.
Dall'esame approfondito delle prove testimoniali sarebbe emerso sicuramente che all'appellante , inquadrato nel III livello, sarebbe stato legittimo attribuire il IV livello previsto dal contratto metalmeccanico.
In via subordinata , l'appellante muoveva una seconda critica alla sentenza impugnata consistente nella richiesta di differenze retributive sulla base dell'inquadramento attributo dal datore di lavoro. In particolare l'appellante rilevava che la retribuzione era avvenuta non sulla base della mensilizzazione come previsto dall'art. 38 del ccnl ma sulla paga oraria determinando una discrasia tra quanto dovuto e quanto versato.
Il Giudice non aveva valutato che all'appellante dovevano essere conteggiate nella retribuzione l'indennità di trasferta, l'indennità per buono pasto, l'elemento perequativo della retribuzione, e lo straordinario.
Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Partendo dalla domanda principale, la Corte osserva che dalle prove testimoniali riportate per intero nel corpo della sentenza impugnata, emerge senza alcun dubbio, come correttamente ha affermato la Giudice di primo grado, che l'appellante non solo non svolgeva mansioni di coordinamento semplice e di controllo di carattere tecnico o amministrativo ma nemmeno quelle di attività esecutive di particolare rilievo come richiede la declaratoria di IV livello.
Tutti i cinque testi ascoltati hanno in primo luogo escluso che l'appellante svolgesse mansioni di coordinamento e di controllo prima indicati . Nessuno dei testi ha riferito di una qualche minima attività in tal senso da parte dell'appellante nemmeno in forma secondaria . I testi hanno solo ed unicamente riferito che l'appellante svolgeva mansioni relative ad attività esecutive.
Inoltre è noto l'orientamento giurisprudenziale che prevede per ottenere delle mansioni superiori che le stesse siano svolte in misura prevalente rispetto a quelle attribuite , non basta l'occasionale svolgimento delle stesse.
Circa le attività di esecuzione di particolare rilievo, non solo i testi hanno riferito di attività esecutive svolte dall'appellante senza che avessero una natura di particolare rilievo ma hanno anche indicato le effettive mansioni disimpegnate che rientrano pienamente nel profilo attribuito. Il teste in particolare Testimone_1 ha riferito che l'appellante “visionava al pc i disegni degli ingegneri industriali, ed inseriva i dati numerici sul macchinario, in seguito sceglieva il tipo di lama. Quindi il macchinario veniva attivato per la produzione “.
Come è evidente l'attività del era esecutiva anche se richiedeva una specifica preparazione che il terzo Pt_1 livello prevede espressamente .
In nessun'altra testimonianza l'attività dell'appellante è descritta come svolta fuori dai canoni prima indicati e cioè come attività esecutiva che sulle macchine anche a testata multipla ma senza nessun grado di autonomia nello svolgimento del lavoro e senza effettuare operazioni lavorativa di particolare rilievo .
Anche la domanda proposta in via subordinata non può essere accolta. L'appellante indica delle voci retributive che non sarebbero state pagate e delle somme dovute perché l'azienda avrebbe utilizzato un diverso metodo di calcolo non mensile ma sulla base della paga oraria.
Ma tale affermazione oltre ad essere generica ed astratta e non supportata da elementi di prova concreti era stata già, correttamente smentita dalla sentenza impugnata . Rispetto al ragionamento svolto dalla Giudice di primo grado circa la correttezza del metodo usato dalla società per pagare le retribuzioni dovute ,
l'appellante non svolge alcuna specifica e precisa contestazione limitandosi a riportare quanto già esposto in primo grado. La Giudice aveva scritto che la retribuzione avveniva con il calcolo mensile perché lo ricavava dalle buste paga che la somma veniva divisa per 26 quanti erano i giorni lavorativi e su questo nulla osserva l'appellante oltre al fatto che nella sentenza , la richiesta delle differenze retributive era stata considerata generica e anche sul punto il non prende posizione per spiegare invece la specificità con le relative Pt_1 prove della sua domanda. Le spese si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 14.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1351 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianluca Desiderio e Giovanni Cristiani presso cui el.te dom.to Parte_1 in Napoli salita Arenella 9
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Oresta Cardillo e Francesco Masi presso cui el.te dom.ta in Napoli alla CP_1 via Carducci 29
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 6.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2465 del
18.12.2024 del Tribunale di Nola che aveva rigettato la sua domanda di differenze retributive .
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva valutato le risultanze istruttorie . Il Giudice non aveva applicato correttamente alle prove testimoniali il procedimento logico – giuridico che la Cassazione suggerisce in tema di attribuzioni di mansioni superiori. Non aveva accertato in concreto le mansioni svolte dal lavoratore, non aveva correttamente individuato le qualifiche ad esse mansioni corrispondenti e infine non aveva valutato se quelle attribuite dal datore di lavoro corrispondevano a quelle in concreto esercitate.
Dall'esame approfondito delle prove testimoniali sarebbe emerso sicuramente che all'appellante , inquadrato nel III livello, sarebbe stato legittimo attribuire il IV livello previsto dal contratto metalmeccanico.
In via subordinata , l'appellante muoveva una seconda critica alla sentenza impugnata consistente nella richiesta di differenze retributive sulla base dell'inquadramento attributo dal datore di lavoro. In particolare l'appellante rilevava che la retribuzione era avvenuta non sulla base della mensilizzazione come previsto dall'art. 38 del ccnl ma sulla paga oraria determinando una discrasia tra quanto dovuto e quanto versato.
Il Giudice non aveva valutato che all'appellante dovevano essere conteggiate nella retribuzione l'indennità di trasferta, l'indennità per buono pasto, l'elemento perequativo della retribuzione, e lo straordinario.
Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Partendo dalla domanda principale, la Corte osserva che dalle prove testimoniali riportate per intero nel corpo della sentenza impugnata, emerge senza alcun dubbio, come correttamente ha affermato la Giudice di primo grado, che l'appellante non solo non svolgeva mansioni di coordinamento semplice e di controllo di carattere tecnico o amministrativo ma nemmeno quelle di attività esecutive di particolare rilievo come richiede la declaratoria di IV livello.
Tutti i cinque testi ascoltati hanno in primo luogo escluso che l'appellante svolgesse mansioni di coordinamento e di controllo prima indicati . Nessuno dei testi ha riferito di una qualche minima attività in tal senso da parte dell'appellante nemmeno in forma secondaria . I testi hanno solo ed unicamente riferito che l'appellante svolgeva mansioni relative ad attività esecutive.
Inoltre è noto l'orientamento giurisprudenziale che prevede per ottenere delle mansioni superiori che le stesse siano svolte in misura prevalente rispetto a quelle attribuite , non basta l'occasionale svolgimento delle stesse.
Circa le attività di esecuzione di particolare rilievo, non solo i testi hanno riferito di attività esecutive svolte dall'appellante senza che avessero una natura di particolare rilievo ma hanno anche indicato le effettive mansioni disimpegnate che rientrano pienamente nel profilo attribuito. Il teste in particolare Testimone_1 ha riferito che l'appellante “visionava al pc i disegni degli ingegneri industriali, ed inseriva i dati numerici sul macchinario, in seguito sceglieva il tipo di lama. Quindi il macchinario veniva attivato per la produzione “.
Come è evidente l'attività del era esecutiva anche se richiedeva una specifica preparazione che il terzo Pt_1 livello prevede espressamente .
In nessun'altra testimonianza l'attività dell'appellante è descritta come svolta fuori dai canoni prima indicati e cioè come attività esecutiva che sulle macchine anche a testata multipla ma senza nessun grado di autonomia nello svolgimento del lavoro e senza effettuare operazioni lavorativa di particolare rilievo .
Anche la domanda proposta in via subordinata non può essere accolta. L'appellante indica delle voci retributive che non sarebbero state pagate e delle somme dovute perché l'azienda avrebbe utilizzato un diverso metodo di calcolo non mensile ma sulla base della paga oraria.
Ma tale affermazione oltre ad essere generica ed astratta e non supportata da elementi di prova concreti era stata già, correttamente smentita dalla sentenza impugnata . Rispetto al ragionamento svolto dalla Giudice di primo grado circa la correttezza del metodo usato dalla società per pagare le retribuzioni dovute ,
l'appellante non svolge alcuna specifica e precisa contestazione limitandosi a riportare quanto già esposto in primo grado. La Giudice aveva scritto che la retribuzione avveniva con il calcolo mensile perché lo ricavava dalle buste paga che la somma veniva divisa per 26 quanti erano i giorni lavorativi e su questo nulla osserva l'appellante oltre al fatto che nella sentenza , la richiesta delle differenze retributive era stata considerata generica e anche sul punto il non prende posizione per spiegare invece la specificità con le relative Pt_1 prove della sua domanda. Le spese si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 14.10.2025
Il Presidente rel