Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(p.i. ), già in persona dei Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratori speciali, e , con il proc. dom. avv.to Parte_3 Parte_4
Calogero Lanza, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. con il proc. dom. avv.to Fabrizio CP_1 C.F._1
Salvato, delega in atti
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha appellato la sentenza n. 1716/2017 con cui il Giudice di Parte_2
Pace di Salerno aveva accolto la domanda di diretta ad ottenere la CP_1
restituzione delle commissioni e della frazione di premio assicurativo non maturati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento stipulato inter partes, condannando pagina 1 di 9
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione gravata allegando:
1) che il giudice di prime cure non aveva operato la necessaria distinzione tra costi up front e recurring rilevando che correttamente erano state rimborsate alla gli interessi a calare sulle rate non scadute (voce c.d. recurring), mentre le CP_1
spese fisse e le commissioni accessorie, in quanto voci up front, secondo l'art. 10 del contratto, non potevano formare oggetto di alcun rimborso,
2) che l'unico soggetto legittimato al rimborso del premio assicurativo (€ 102,96) era la compagnia di assicurazioni e non la società finanziario, carente di legittimazione a resistere alla predetta domanda di restituzione.
La società attrice concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da fosse respinta con condanna dello stesso alla CP_1
restituzione di quanto incamerato in esecuzione della decisione impugnata.
Costituitasi, l'appellata richiamava le numerose pronunce di merito confermative del suo diritto ad ottenere una equa riduzione del costo complessivo del credito, ex art. 125 sexies TUB, con conseguente nullità di ogni clausola sfavorevole alla mutuataria, e della legittimazione della mutuante alla restituzione della quota di premio assicurativo non goduto.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Con comparsa del 15.10.2021 interveniva nel giudizio deducendo la Parte_5
fusione per incorporazione con Parte_2
Dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 12.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'appello non può essere accolto.
Giova però premettere che nonostante l'Ufficio del Giudice di Pace non abbia trasmesso il fascicolo di primo grado, in quanto non rinvenuto, i rispettivi fascicoli di pagina 2 di 9 parte depositati nel presente giudizio contengono tutta la documentazione utile all'esame dei motivi di gravame (contratto di finanziamento, polizza assicurativa, atti di parte prodotti in primo grado).
Ciò posto, ha stipulato in data 4.7.2011 con un contratto CP_1 Parte_2
di finanziamento di € 30.0000,00 rimborsabile, mediante la cessione del quinto della retribuzione mensile, in 120 rate ciascuna di € 120,00. Il capitale lordo mutuato era comprensivo di commissioni accessorie per € 1.500,00 e del premio assicurativo a garanzia del rischio vita o perdita dell'impiego di € 171,90, somme trattenute in un'unica soluzione in sede di erogazione del prestito.
Il finanziamento è stato estinto a far data dall'1.9.2015 e perciò, operando il calcolo in proporzione al periodo mancante alla scadenza (n. 72 rate), la mutuataria aveva avanzato la richiesta di restituzione di € 1.002,96.
Ciò posto, va in primo luogo individuata la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
Nel caso in esame trova applicazione l'art. 125 sexies TUB (secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto), trattandosi di norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi in epoca antecedente alla conclusione del contratto de quo.
Merita quindi precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per
“costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in pagina 3 di 9 particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125 sexies cit., ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (come nel caso di specie) e della pensione, è stato più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”
A seguito però della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”) è stato chiarito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o pagina 4 di 9 non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è venuta perciò meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
Anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali, ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge
106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza
Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza
Lexitor.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (ex multis, Cassazione n. 2468/2016), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Pertanto, si è escluso che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr.
Cassazione n. 15348/2019 in motivazione).
pagina 5 di 9 In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la C.G.U.E. ha ritenuto di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata
Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli
Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Di recente, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati, allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte costituzionale 263/2022.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui è stato chiesto il rimborso
(commissioni accessorie e spese fisse contrattuali) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, va affermato che il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo è superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Va dichiarata, peraltro, la nullità ex art. 33 Codice del Consumo dell'invocata clausola contrattuale che escludeva la rimborsabilità di alcuni costi e del premio di polizza (cfr. art. 10 del contratto per cui è causa).
La clausola in questione è da ritenersi vessatoria in quanto determina, a carico del consumatore- parte debole del contratto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto e, pertanto, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”.
Si richiama, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore pagina 6 di 9 un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs. 206 del 2005, art. 33” (cfr. Cassazione n. 25977/2023).
Infondato è anche il motivo d'appello con cui la finanziaria ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione del premio assicurativo non goduto, rilevando che la polizza assicurativa è stata conclusa con un altro soggetto.
Sul punto, si osserva che secondo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.
Giova poi rilevare che, la stipula del contratto assicurativo da parte del mutuatario venne effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54
D.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito (cfr. condizioni generali del contratto in atti).
Nella pratica, l'assicurato non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è il mutuante, in veste di mandatario, in qualità di contraente, a stipulare la polizza con l'assicuratore per conto del mutuatario assicurato (cfr. contratto HDI Assicurazioni). A tal fine, il mutuante provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore, con cui ha stipulato una convenzione separata.
Ciò detto, non può negarsi che, nella vicenda in esame ricorre un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
pagina 7 di 9 Se la parte assicurata è estranea alla convenzione tra il mutuante e l'assicuratore - avendo essa versato le somme all'istituto bancario (o al mandatario con rappresentanza di quest'ultimo) con il quale ha concluso il finanziamento, nel cui ambito sono annoverate le spese di assicurazione - il mutuante non può, quindi, sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio assicurativo che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso.
La responsabilità dell'appellante non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso proprio in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un unico risultato.
È principio consolidato in giurisprudenza, infatti, che, nel caso in cui in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento. Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale. Nei confronti del consumatore, la responsabilità del finanziatore non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Ed infatti, pur nella consapevolezza che “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia pagina 8 di 9 incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante”
(cfr. Cassazione n. 7871/2011).
Nel caso che ci occupa, l'appellante ha incassato direttamente dalla mutuataria il premio dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuante ha ottenuto, a suo beneficio, la copertura dei rischi di decesso o disoccupazione che fossero avvenuti prima dell'estinzione del debito.
In definitiva, la domanda di è stata correttamente accolta dal Giudice CP_1
di prime cure.
Tanto basta dunque per il rigetto dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Fabrizio Salvato, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 17.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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