Art. 8.
I primi quattro commi dell' art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , sono sostituiti, con effetto dal 1 luglio 1953, dai seguenti:
"Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell' art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 , convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300 , competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni.
"Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianita' necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, nonche' dell'anzianita' di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376 , ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.
"Nei confronti del personale medesimo non si fara' luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, ne' si fara' luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.
"Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, e sempreche' in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori ed organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1 maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell' art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 : essi hanno titolo a tale collocamento ancorche' alle date previsto dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376 , non si trovassero in effettivo servizio perche' non ancora riutilizzati.
"Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 , entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall' art 9, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376 .
"Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati gia' inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.
"In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 . Ad essi e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento" .
I primi quattro commi dell' art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , sono sostituiti, con effetto dal 1 luglio 1953, dai seguenti:
"Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell' art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 , convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300 , competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni.
"Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianita' necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, nonche' dell'anzianita' di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376 , ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.
"Nei confronti del personale medesimo non si fara' luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, ne' si fara' luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.
"Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, e sempreche' in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori ed organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1 maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell' art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 : essi hanno titolo a tale collocamento ancorche' alle date previsto dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376 , non si trovassero in effettivo servizio perche' non ancora riutilizzati.
"Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 , entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall' art 9, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376 .
"Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati gia' inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.
"In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816 . Ad essi e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento" .