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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2024, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17.9.2024:
Visto il provvedimento del 1.2.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 7913/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 1.2.2024;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GO
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
RI PI, a seguito di trattazione scritta ex artt. 83 comma 7 lett. H) DL 17 marzo 2020 convertito con modifiche in L.
24.4.2020 n. 27 e 281 sexies cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7913/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
in Altofonte, Corso dei Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tumminello che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponenti
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura
2 allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo dagli
Avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino e Paola Angela Guidi, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in
Milano, via Correggio n. 43 i quali in forza della procura ad essi conferita eleggono domicilio in Palermo, via Papireto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. 836/2020 emesso dal Pt_2
Tribunale di Palermo depositato in data 5.2.2020;
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Motivi della decisione
3 La presente controversia, introdotta con atto di citazione verte sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2020 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto ai predetti il pagamento, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della somma di € 11.153,81 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), di cui al contratto di finanziamento personale n. 120057 del 1.7.2011 concesso alla sig.ra e sottoscritto in qualità di coobbligato da Parte_2
[cfr. fascicolo del procedimento monitorio]. Parte_1
Deducevano, gli opponenti la illegittimità del rapporto contrattuale,
la nullità delle condizioni contrattuali, la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per la quale chiedevano il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e, per l'effetto, chiedevano la revoca del decreto, con vittoria delle spese.
Ritualmente costituita in giudizio CP_1 Controparte_1
negava la fondatezza delle domande formulate dagli opponenti delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Nel merito, il motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per illegittimità del rapporto contrattuale va disatteso.
Ed invero, la problematica della natura giuridica dell'estratto conto e dell'approvazione del conto è stata più volte affrontata in
4 giurisprudenza come in dottrina, soprattutto con riferimento al conto corrente bancario, in virtù del disposto dell'art' 1857 c.c. e della previsione dell'art. 102 Legge Bancaria del 1936 che riconosceva a particolari istituti di credito la possibilità di ottenere, sulla base dell'estratto dei saldaconti certificati da un proprio dirigente, un provvedimento monitorio per la riscossione dei crediti dovuti e risultanti dal saldaconto.
La riforma della normativa bancaria, di cui al T.U. n. 385/1993 prescrive all'art. 50 che il provvedimento di cui all'art. 633 cpc può essere richiesto dalle banche sulla base dell'estratto conto, oggetto di richiamo anche dall'art. 119 sotto la rubrica “comunicazioni periodiche alla clientela”, a tenore del quale l'estratto conto deve essere inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile.
Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB (come già l'art. 102 L.B.) è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicchè l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria.
Pertanto, secondo la ricostruzione proposta da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione e, in genere, nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto
5 costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore idonee, in base all'art. 2710 c.c., a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purchè corredato delle formalità prescritte dall'art. 50 T.U.B. n. 385/1993, il valore di prova scritta, idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno non già in suo favore.
Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (ex multis n.
14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che, nella previsione di cui all'art. 102 L.B. previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U. bancario e creditizio
(e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, senza essere oggetto di
6 contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti (cfr. Cass. N. 10186/2001),
senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano.
In altri termini, pur ritenendo idoneo l'estratto conto a provare l'an
e il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la
Suprema Corte riconosce al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace, fondato su situazione di illiceità) gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'estratto conto riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto: del pari, la Banca opposta ha prodotto nel presente giudizio tale estratto conto, i documenti allegati al ricorso per
7 decreto ingiuntivo, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la presente opposizione che va, pertanto, rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
In applicazione del criterio legale della soccombenza gli opponenti dovranno pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo 17.9.2024
Il Got
RI PI
8
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17.9.2024:
Visto il provvedimento del 1.2.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 7913/2020 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 1.2.2024;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GO
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
RI PI, a seguito di trattazione scritta ex artt. 83 comma 7 lett. H) DL 17 marzo 2020 convertito con modifiche in L.
24.4.2020 n. 27 e 281 sexies cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7913/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
e elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
in Altofonte, Corso dei Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tumminello che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Opponenti
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura
2 allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo dagli
Avv.ti Antonio Christian Faggella Pellegrino e Paola Angela Guidi, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in
Milano, via Correggio n. 43 i quali in forza della procura ad essi conferita eleggono domicilio in Palermo, via Papireto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. 836/2020 emesso dal Pt_2
Tribunale di Palermo depositato in data 5.2.2020;
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Motivi della decisione
3 La presente controversia, introdotta con atto di citazione verte sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 836/2020 di questo Tribunale, con cui si è ingiunto ai predetti il pagamento, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della somma di € 11.153,81 (oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio), di cui al contratto di finanziamento personale n. 120057 del 1.7.2011 concesso alla sig.ra e sottoscritto in qualità di coobbligato da Parte_2
[cfr. fascicolo del procedimento monitorio]. Parte_1
Deducevano, gli opponenti la illegittimità del rapporto contrattuale,
la nullità delle condizioni contrattuali, la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale per la quale chiedevano il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e, per l'effetto, chiedevano la revoca del decreto, con vittoria delle spese.
Ritualmente costituita in giudizio CP_1 Controparte_1
negava la fondatezza delle domande formulate dagli opponenti delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite.
Nel merito, il motivo di opposizione avente ad oggetto la dedotta nullità del decreto ingiuntivo per illegittimità del rapporto contrattuale va disatteso.
Ed invero, la problematica della natura giuridica dell'estratto conto e dell'approvazione del conto è stata più volte affrontata in
4 giurisprudenza come in dottrina, soprattutto con riferimento al conto corrente bancario, in virtù del disposto dell'art' 1857 c.c. e della previsione dell'art. 102 Legge Bancaria del 1936 che riconosceva a particolari istituti di credito la possibilità di ottenere, sulla base dell'estratto dei saldaconti certificati da un proprio dirigente, un provvedimento monitorio per la riscossione dei crediti dovuti e risultanti dal saldaconto.
La riforma della normativa bancaria, di cui al T.U. n. 385/1993 prescrive all'art. 50 che il provvedimento di cui all'art. 633 cpc può essere richiesto dalle banche sulla base dell'estratto conto, oggetto di richiamo anche dall'art. 119 sotto la rubrica “comunicazioni periodiche alla clientela”, a tenore del quale l'estratto conto deve essere inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile.
Ciò posto, va del pari ricordato come l'art. 50 TUB (come già l'art. 102 L.B.) è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, cosicchè l'efficacia probatoria dell'estratto conto deve intendersi essere limitata alla fase monitoria.
Pertanto, secondo la ricostruzione proposta da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione e, in genere, nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto
5 costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore idonee, in base all'art. 2710 c.c., a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purchè corredato delle formalità prescritte dall'art. 50 T.U.B. n. 385/1993, il valore di prova scritta, idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno non già in suo favore.
Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (ex multis n.
14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che, nella previsione di cui all'art. 102 L.B. previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U. bancario e creditizio
(e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, senza essere oggetto di
6 contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti (cfr. Cass. N. 10186/2001),
senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano.
In altri termini, pur ritenendo idoneo l'estratto conto a provare l'an
e il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la
Suprema Corte riconosce al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace, fondato su situazione di illiceità) gravandolo del relativo onere ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'estratto conto riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto: del pari, la Banca opposta ha prodotto nel presente giudizio tale estratto conto, i documenti allegati al ricorso per
7 decreto ingiuntivo, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la presente opposizione che va, pertanto, rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
In applicazione del criterio legale della soccombenza gli opponenti dovranno pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo 17.9.2024
Il Got
RI PI
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