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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent.N.118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Cristiano Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 77 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura speciale in atti, dall'avv.to Emilio Bonelli ed elettivamente domiciliato in alla via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; Pt_1
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Giampiero lasalvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera, Vico I Passarelli, n.10;
APPELLATA
E
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Giuseppe Lullo e
AR IA garofalo, tutti elettivamente domiciati presso lo studio del secondo in
Battipaglia, alla via Mazzini, 52/d.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Appello avverso la sentenza recante il n. 187/2023 del 2 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello,
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.311/2021 del 19 ottobre 2021, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata : “Voglia la Corte adita respingere l'appello come proposto, CP_1
con vittoria delle spese del grado”;
2 Per l'appellata “ Voglia la Corte adita respingere l'appello e condannare il CP_2
appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in Pt_1
via equitativa, con vittoria delle spese del grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.187/2023, pubblicata il 2 marzo 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona del p.t. e condannava l'opponente al Parte_1 Pt_2
pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della parte opposta in euro 1.700,00,
oltre IVA, CPA e RF come per legge e per intervenuto in complessivi euro CP_2
1.200,00 oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, riteneva il giudicante non corretto l'operato del che, in sede di liquidazione dei compensi professionali dovuti Parte_1
alla aveva trattenuto la somma di euro 7.065,56 a titolo di IRAP, , trattandosi CP_1
di onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione tenuta al versamento dell'imposta, a nulla rilevando che lo stesso dichiarato in dissesto finanziario, Pt_1
avesse ricevuto da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione le somme da trasferire agli avvocati propri dipendenti al netto dell'IRAP.
Avverso tale sentenza, il in persona del Sindaco p.t., proponeva Parte_1
appello nei confronti di e dell Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.., con ricorso depositato in data 11
[...]
aprile 2023, insistendo sulla non debenza della somma ingiunta, non potendo assumere oneri economici privi di adeguata copertura, trattandosi, altresì, di importo di
3 competenza dell'OSL.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti,
ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, agli appellati, che si costituivano in giudizio, con separate memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127
ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto solo nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Premesso che i primi tre motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente perché correlati tra loro e tutte e tre intrinsecamente connessi al merito dell'opposizione proposta dal circa la ritenuta legittimità della trattenuta operata a Parte_1
titolo di IRAP, deve porsi in luce che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n.10402/2025, ha ribadito il principio, già richiamato dal primo giudice, così
affermando che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014
(conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.,
la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla
4 retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Quindi, i compensi in favore degli avvocati dipendenti hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.
L'ente locale può, pertanto, solo accantonarla sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti ma semprechè le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Deve giungersi a questa conclusione, sulla base del rilievo che l'IRAP è un'imposta che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate, con la conseguenza che essa, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro. Ne deriva che non sono ammesse condotte della P.A.
datrice di lavoro che, dopo avere tenuto necessariamente conto dei limiti all'erogazione
5 di somme, da parte sua in favore dei propri avvocati-dipendenti, gravanti complessivamente sul suo bilancio, e avere operato i correlati dovuti accantonamenti,
realizzino, in via diretta o indiretta, la traslazione dell'imposta in esame dalla medesima
P.A. all'avvocato dipendente.
La P.A. datrice di lavoro non può, quindi, addebitare l'IRAP all'avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci.
Correttamente il primo giudice ha respinto la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalle parti opposta ed intervenuta, domanda inammissibilmente reiterata in questa sede da stante la mancata formulazione di tempestivo appello CP_2
incidentale, circostanza quest'ultima che ha determinato la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda ex art.96 c.p.c..
Deve essere accolto, invece, il quarto motivo di gravame, avendo il primo giudice, a fronte del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, avanzata tanto dal creditore quanto dal terzo intervenuto nel giudizio di primo grado, posto le spese di quel giudizio a carico integralmente del soccombente, senza, quindi, prendere Pt_1
in considerazione, ai fini del riparto delle spese processuali, del rigetto di tale domanda ex art.96 c.p.c.
Per le considerazioni espresse, l'appello va parzialmente accolto e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata nel resto, vanno poste a carico del in persona del legale rappresentante p.t. i due terzi delle spese Parte_1
6 del primo grado del giudizio, come liquidate dal primo giuidce, rispettivamente in favore dell'opposta e di Controparte_1 CP_2
Tenuto conto del parziale accoglimento anche del gravame in oggetto, le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014,
aggiornato per efeftto del D.M. n.147/2022 – tenuto conto del valore della controversia euro 7.065,56, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 77 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
dal in persona del p.t. nei confronti di Parte_1 Pt_2 Controparte_1
e di in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 187/2023 del 2 marzo 2023 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, condanna il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice, rispettivamente in favore di CP_3
e dell'Ente intervenuto in quel giudizio, compensando tra le parti il residuo
[...]
terzo;
2) Pone a carico del appellante i due terzi delle spese del presente grado Pt_1
del giudizio, compensando tra le parti il residuo terzo e che liquida per intero,
7 rispettivamente in favore di ciascun appellato, in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (Dr. Pasquale Cristiano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Cristiano Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 77 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura speciale in atti, dall'avv.to Emilio Bonelli ed elettivamente domiciliato in alla via Nazario Sauro – Palazzo della Mobilità; Pt_1
APPELLANTE
E
1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Giampiero lasalvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera, Vico I Passarelli, n.10;
APPELLATA
E
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Giuseppe Lullo e
AR IA garofalo, tutti elettivamente domiciati presso lo studio del secondo in
Battipaglia, alla via Mazzini, 52/d.
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Appello avverso la sentenza recante il n. 187/2023 del 2 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello,
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.311/2021 del 19 ottobre 2021, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata : “Voglia la Corte adita respingere l'appello come proposto, CP_1
con vittoria delle spese del grado”;
2 Per l'appellata “ Voglia la Corte adita respingere l'appello e condannare il CP_2
appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in Pt_1
via equitativa, con vittoria delle spese del grado, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.187/2023, pubblicata il 2 marzo 2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Potenza respingeva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona del p.t. e condannava l'opponente al Parte_1 Pt_2
pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della parte opposta in euro 1.700,00,
oltre IVA, CPA e RF come per legge e per intervenuto in complessivi euro CP_2
1.200,00 oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, riteneva il giudicante non corretto l'operato del che, in sede di liquidazione dei compensi professionali dovuti Parte_1
alla aveva trattenuto la somma di euro 7.065,56 a titolo di IRAP, , trattandosi CP_1
di onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione tenuta al versamento dell'imposta, a nulla rilevando che lo stesso dichiarato in dissesto finanziario, Pt_1
avesse ricevuto da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione le somme da trasferire agli avvocati propri dipendenti al netto dell'IRAP.
Avverso tale sentenza, il in persona del Sindaco p.t., proponeva Parte_1
appello nei confronti di e dell Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.., con ricorso depositato in data 11
[...]
aprile 2023, insistendo sulla non debenza della somma ingiunta, non potendo assumere oneri economici privi di adeguata copertura, trattandosi, altresì, di importo di
3 competenza dell'OSL.
Concludeva, pertanto, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti,
ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, agli appellati, che si costituivano in giudizio, con separate memorie difensive, ciascuno concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127
ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto solo nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Premesso che i primi tre motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente perché correlati tra loro e tutte e tre intrinsecamente connessi al merito dell'opposizione proposta dal circa la ritenuta legittimità della trattenuta operata a Parte_1
titolo di IRAP, deve porsi in luce che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n.10402/2025, ha ribadito il principio, già richiamato dal primo giudice, così
affermando che “I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014
(conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.,
la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla
4 retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Quindi, i compensi in favore degli avvocati dipendenti hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.
L'ente locale può, pertanto, solo accantonarla sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti ma semprechè le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
Deve giungersi a questa conclusione, sulla base del rilievo che l'IRAP è un'imposta che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate, con la conseguenza che essa, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro. Ne deriva che non sono ammesse condotte della P.A.
datrice di lavoro che, dopo avere tenuto necessariamente conto dei limiti all'erogazione
5 di somme, da parte sua in favore dei propri avvocati-dipendenti, gravanti complessivamente sul suo bilancio, e avere operato i correlati dovuti accantonamenti,
realizzino, in via diretta o indiretta, la traslazione dell'imposta in esame dalla medesima
P.A. all'avvocato dipendente.
La P.A. datrice di lavoro non può, quindi, addebitare l'IRAP all'avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci.
Correttamente il primo giudice ha respinto la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalle parti opposta ed intervenuta, domanda inammissibilmente reiterata in questa sede da stante la mancata formulazione di tempestivo appello CP_2
incidentale, circostanza quest'ultima che ha determinato la formazione del giudicato interno sul rigetto della domanda ex art.96 c.p.c..
Deve essere accolto, invece, il quarto motivo di gravame, avendo il primo giudice, a fronte del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, avanzata tanto dal creditore quanto dal terzo intervenuto nel giudizio di primo grado, posto le spese di quel giudizio a carico integralmente del soccombente, senza, quindi, prendere Pt_1
in considerazione, ai fini del riparto delle spese processuali, del rigetto di tale domanda ex art.96 c.p.c.
Per le considerazioni espresse, l'appello va parzialmente accolto e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata nel resto, vanno poste a carico del in persona del legale rappresentante p.t. i due terzi delle spese Parte_1
6 del primo grado del giudizio, come liquidate dal primo giuidce, rispettivamente in favore dell'opposta e di Controparte_1 CP_2
Tenuto conto del parziale accoglimento anche del gravame in oggetto, le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014,
aggiornato per efeftto del D.M. n.147/2022 – tenuto conto del valore della controversia euro 7.065,56, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N. 77 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
dal in persona del p.t. nei confronti di Parte_1 Pt_2 Controparte_1
e di in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 187/2023 del 2 marzo 2023 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, condanna il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal primo giudice, rispettivamente in favore di CP_3
e dell'Ente intervenuto in quel giudizio, compensando tra le parti il residuo
[...]
terzo;
2) Pone a carico del appellante i due terzi delle spese del presente grado Pt_1
del giudizio, compensando tra le parti il residuo terzo e che liquida per intero,
7 rispettivamente in favore di ciascun appellato, in complessivi euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (Dr. Pasquale Cristiano)
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