Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2024, n. 2115
CASS
Sentenza 22 gennaio 2024

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L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento. Ciò in quanto nel processo tributario valgono i limiti di prova e trovano ingresso anche presunzioni semplici che non potrebbero supportare una pronuncia penale di condanna. Di conseguenza, il giudice tributario è tenuto a procedere all'apprezzamento della sentenza penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.

L'art. 83, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020, ha disposto la complessiva sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Ne deriva che l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per Cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Commentari2

  • 1rimessione alla Consulta
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 28 marzo 2025

  • 2Cass., 22 gennaio 2024, n. 2115
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 31 gennaio 2024

    La Cassazione con la recente Sentenza n. 2115 depositata il 22 gennaio 2024 è tornata ad occuparsi dei rapporti tra processo tributario e processo penale. A tal proposito, ha ribadito il principio secondo cui alla sentenza penale irrevocabile – di condanna o di assoluzione – non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento. Ciò in quanto nel processo tributario valgono i limiti di prova e trovano ingresso anche presunzioni semplici che non potrebbero supportare una pronuncia penale di condanna. Di conseguenza, il giudice tributario è tenuto a procedere all'apprezzamento della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2024, n. 2115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2115
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

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