TRIB
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/09/2024, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1992/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CANTALI MARIA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.PIRAS MARIANTONIETTA;
- resistente -
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 19/06/2023, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%. Lamentava il rigetto della domanda amministrativa da parte dell' , e ne chiedeva la condanna alla liquidazione ed al pagamento della CP_1
detta pensione, con la decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
Resisteva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, e CP_1
chiedendone il rigetto nel merito per mancanza dei requisiti.
All'esito dell'udienza, sostituita dal deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. CP_1
10, d.l. n. 203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito CP_1 sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Preliminarmente, occorre disattendere le eccezioni di inammissibilità/improponibilità sollevate dall' , non essendosi verificata, nel caso che occupa, alcuna ipotesi di decadenza. CP_1
Oggetto della domanda è la pensione anticipata di vecchiaia, che spetta ai lavoratori in possesso di un requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali, oltre che ad una invalidità in misura almeno pari all'80%.
Va ulteriormente precisato che per la pensione anticipata dei lavoratori agricoli sono sufficienti 156 giornate l'anno. In questo caso il coefficiente di trasformazione è il seguente: una giornata corrisponde a 0,333 settimane. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata può essere conteggiata anche la contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione speciale agricola e l'integrazione salariale agricola.
Va segnalato che, a norma dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 503/1992, i limiti di età per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia sono stati portati a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a partire dall'1.1.1994, facendo salva l'elevazione dei limiti di età per i lavoratori riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% (cfr. comma 8 della disposizione richiamata).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa è affetta (“Cardiopatia ipertensiva in 1^ classe NYHA. Poliartrosi diffusa con spondilodiscoartrosi e stenosi canale lombare con radicolite bilaterale. Sindrome da asma allergico in soggetto con pregressa TBC. Ipertrofia prostatica benigna con pregressa epididimite”) accertando che il quadro patologico non determina un'inabilità sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, essendo inferiore all'80% (cfr. CTU in atti).
Tali conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della parte ricorrente, integrato dai necessari esami specialistici e sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Una ultima notazione, va fatta.
Parte ricorrente ha telematicamente depositato documentazione medica, in parte successiva alla CTU dell'ATP, sulla base del quale ha chiesto che venisse disposto un supplemento di ctu per valutare un dedotto aggravamento delle proprie condizioni.
Orbene, a questo Tribunale è noto il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., pur tuttavia occorre evidenziare come tale norma non sancisca un automatismo tra la produzione di nuova documentazione medica e la reiterazione delle indagini peritali tese a valutare lo stato di salute del ricorrente per prestazioni connesse all'invalidità.
Ne consegue che ogni valutazione sull'ampliamento dell'istruttoria spetterà al giudice, ed andrà assunta valutando in modo comparativo le risultanze dell'indagine peritale con la documentazione sanitaria già in atti e la documentazione di nuova formazione.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la documentazione medica prodotta non possa essere posta a fondamento di una revisione del quadro morboso della ricorrente perché non aggiunge significativi elementi di novità al quadro già diffusamente descritto dal CTU.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
Da quanto sopra discende che la domanda è infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 19/06/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalido al 70% e non possiede il requisito sanitario Parte_1
necessario ai fini della erogazione della pensione di vecchiaia anticipata.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 19/09/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena