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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 923/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.4.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BONINI GIANANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Via Cairoli n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
31.5.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (comparsa di costituzione depositata telematicamente il 22.10.2024):
“Voglia il Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta e previe le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo datato 22 aprile 2024, ad eccezione di quelle relative al diritto di visita e di pernotto con la Minore e, quindi, fatto salvo il collocamento prevalente presso la Madre, disporre che
trascorra con il Padre il periodo compreso tra le ore 11.00 e le ore 18.00 dal lunedì e il Per_1
giovedì e, alternativamente ogni settimana, dalle ore 11.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore nata il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento Persona_2
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, nonché di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
Ha dedotto che a partire dall'estate 2022 ha intrapreso una relazione con la sig.ra dalla CP_1
quale è nata la figlia minore (Varese) il 25.10.2023. Nel corso del tempo, nonostante il Per_1
rapporto tra le parti abbia perso i connotati di serenità e di armonia necessari a proseguire la relazione, i genitori sono addivenuti ad un accordo in merito all'esercizio della responsabilità nei confronti della minore avente ad oggetto il collocamento della stessa presso la madre, frequentazioni del padre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e della madre dalle ore 18.00 fino alle
11.00, conformemente agli impegni lavorativi di entrambi, e analogo regime per i fine settimana.
Il ricorrente ha dedotto altresì di svolgere l'attività di scaffalista presso il supermercato Unes di pagina 2 di 5 tramite agenzia interinale con contratto a tempo determinato percependo uno Parte_2
stipendio pari ad euro 960,00.
All'udienza del 17.9.2024, dinanzi al giudice relatore, compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore. All'udienza del 6.11.2024 la parte resistente, comparsa personalmente ancorché non costituita a mezzo di un difensore, dichiarava di essere d'accordo con il ricorrente in merito alla regolamentazione delle frequentazioni con la figlia minore.
Il giudice relatore, con ordinanza del 27.11.2024, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c.: “- Affida la figlia minore , nata a Varese il [...], ad [...]
entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e migliori accordi direttamente assunti tra le i genitori: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie il giorno di Natale o di Santo Stefano ad anni alterni, nonché il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni;
- Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese”.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 4.3.2025, in esito alla quale veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Alla luce delle risultanze in atti e delle allegazioni delle parti, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Persona_2
pagina 3 di 5 25.10.2023, ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, come richiesto dal padre e non contrastato dalla madre, non emergendo agli atti né essendo stati dedotti elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale di alcuna delle parti che induca a valutare una deroga al regime preferenziale di affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c.
È infatti emerso ed è stato confermato da entrambi i genitori che tra gli stessi, anche dopo la cessazione della loro relazione, è stato mantenuto un buon canale comunicativo consentendo alla minore di mantenere un rapporto affettivo stabile ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. La madre, comparsa personalmente all'udienza del 6.11.2024, ancorché non costituita a mezzo di un difensore, ha infatti dichiarato: “Io e siamo d'accordo su tutti i punti e Parte_1 non vogliamo più discutere”; il padre ha dedotto che, nonostante un periodo di interruzione dei rapporti tra padre e figlia (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024), attualmente le frequentazioni sono riprese in modo regolare: “Il giorno dopo la scorsa udienza ci siamo visti con e ho CP_1
iniziato a rivedere la bambina, quindi da un mese e mezzo. Quando è con me la bambina è tranquilla e serena. La prendo verso le 12 tutti i giorni e la riporto alle 18 a casa della mamma.
La tengo poi anche tutti i sabati sempre dalle 12 e la riporto la domenica alle 18. La ripresa dei rapporti è andata bene”.
Conformemente alla domanda del ricorrente e alle allegazioni dallo stesso rese in udienza, sostanzialmente aderite da , deve essere confermato che il padre potrà vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minore, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto tra le parti: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie ad anni alterni il giorno di Natale o di Santo
Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
- Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-
Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Con riferimento alle questioni economiche, considerata la situazione economico patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione acquisita agli atti di causa, tenuto conto del tempo significativo trascorso dal padre con la figlia minore, della tenera età di
(25.10.2023) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, nonché del consenso Per_1
pagina 4 di 5 sostanzialmente espresso dalla madre, il Collegio stima congruo confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_1 versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso nonché il comportamento processuale di CP_1
la quale, pur non costituita, ha dichiarato di essere sostanzialmente concorde con le
[...]
richieste di cui al ricorso, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il Persona_2
25.10.2023, ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé , salvo diversi e migliori accordi Per_1
direttamente assunti tra le i genitori: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie il giorno di Natale o di Santo Stefano ad anni alterni, nonché il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni;
-
Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.4.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BONINI GIANANDREA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Via Cairoli n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
31.5.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (comparsa di costituzione depositata telematicamente il 22.10.2024):
“Voglia il Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta e previe le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo datato 22 aprile 2024, ad eccezione di quelle relative al diritto di visita e di pernotto con la Minore e, quindi, fatto salvo il collocamento prevalente presso la Madre, disporre che
trascorra con il Padre il periodo compreso tra le ore 11.00 e le ore 18.00 dal lunedì e il Per_1
giovedì e, alternativamente ogni settimana, dalle ore 11.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore nata il [...]. Ha chiesto disporsi l'affidamento Persona_2
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, nonché di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore.
Ha dedotto che a partire dall'estate 2022 ha intrapreso una relazione con la sig.ra dalla CP_1
quale è nata la figlia minore (Varese) il 25.10.2023. Nel corso del tempo, nonostante il Per_1
rapporto tra le parti abbia perso i connotati di serenità e di armonia necessari a proseguire la relazione, i genitori sono addivenuti ad un accordo in merito all'esercizio della responsabilità nei confronti della minore avente ad oggetto il collocamento della stessa presso la madre, frequentazioni del padre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e della madre dalle ore 18.00 fino alle
11.00, conformemente agli impegni lavorativi di entrambi, e analogo regime per i fine settimana.
Il ricorrente ha dedotto altresì di svolgere l'attività di scaffalista presso il supermercato Unes di pagina 2 di 5 tramite agenzia interinale con contratto a tempo determinato percependo uno Parte_2
stipendio pari ad euro 960,00.
All'udienza del 17.9.2024, dinanzi al giudice relatore, compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore. All'udienza del 6.11.2024 la parte resistente, comparsa personalmente ancorché non costituita a mezzo di un difensore, dichiarava di essere d'accordo con il ricorrente in merito alla regolamentazione delle frequentazioni con la figlia minore.
Il giudice relatore, con ordinanza del 27.11.2024, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c.: “- Affida la figlia minore , nata a Varese il [...], ad [...]
entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, salvo diversi e migliori accordi direttamente assunti tra le i genitori: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie il giorno di Natale o di Santo Stefano ad anni alterni, nonché il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni;
- Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese”.
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 4.3.2025, in esito alla quale veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Alla luce delle risultanze in atti e delle allegazioni delle parti, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Persona_2
pagina 3 di 5 25.10.2023, ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, come richiesto dal padre e non contrastato dalla madre, non emergendo agli atti né essendo stati dedotti elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale di alcuna delle parti che induca a valutare una deroga al regime preferenziale di affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c.
È infatti emerso ed è stato confermato da entrambi i genitori che tra gli stessi, anche dopo la cessazione della loro relazione, è stato mantenuto un buon canale comunicativo consentendo alla minore di mantenere un rapporto affettivo stabile ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. La madre, comparsa personalmente all'udienza del 6.11.2024, ancorché non costituita a mezzo di un difensore, ha infatti dichiarato: “Io e siamo d'accordo su tutti i punti e Parte_1 non vogliamo più discutere”; il padre ha dedotto che, nonostante un periodo di interruzione dei rapporti tra padre e figlia (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024), attualmente le frequentazioni sono riprese in modo regolare: “Il giorno dopo la scorsa udienza ci siamo visti con e ho CP_1
iniziato a rivedere la bambina, quindi da un mese e mezzo. Quando è con me la bambina è tranquilla e serena. La prendo verso le 12 tutti i giorni e la riporto alle 18 a casa della mamma.
La tengo poi anche tutti i sabati sempre dalle 12 e la riporto la domenica alle 18. La ripresa dei rapporti è andata bene”.
Conformemente alla domanda del ricorrente e alle allegazioni dallo stesso rese in udienza, sostanzialmente aderite da , deve essere confermato che il padre potrà vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minore, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto tra le parti: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie ad anni alterni il giorno di Natale o di Santo
Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio;
- Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-
Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Con riferimento alle questioni economiche, considerata la situazione economico patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione acquisita agli atti di causa, tenuto conto del tempo significativo trascorso dal padre con la figlia minore, della tenera età di
(25.10.2023) e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età, nonché del consenso Per_1
pagina 4 di 5 sostanzialmente espresso dalla madre, il Collegio stima congruo confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_1 versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso nonché il comportamento processuale di CP_1
la quale, pur non costituita, ha dichiarato di essere sostanzialmente concorde con le
[...]
richieste di cui al ricorso, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il Persona_2
25.10.2023, ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé , salvo diversi e migliori accordi Per_1
direttamente assunti tra le i genitori: - durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00; -a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11.00 alla domenica sera alle ore 18.00 con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Durante le festività natalizie il giorno di Natale o di Santo Stefano ad anni alterni, nonché il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni;
-
Nella giornata di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
-Durante le ferie estive per il periodo di una settimana da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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