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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7681/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 7681/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 23.07.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino ivoriano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 12.04.2023, notificatogli il 27.06.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 25.07.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11.10.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 09.10.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La ST , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, evincendosi dal decreto impugnato che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data 23.02.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma 2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”) ed, in particolare, l'art. 19, comma, 1.2. del D. Lgs.
286/1998 a norma del quale “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
2 Il rilascio del permesso di soggiorno presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
3 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_2
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2023: buste paga, relative alle mensilità di aprile (141,00 euro), giugno (1.141,00 euro), luglio (1.141,00 euro), agosto (1.141,00 euro), settembre (1.141,00 euro), ottobre (674,00 euro), novembre (674,00 euro), dicembre (1.141,00 euro);
• 2024: buste paga, relative alle mensilità di di gennaio (1.141,00 euro), febbraio (1.141,00 euro), marzo (441,00 euro), aprile (1.141,00 euro), maggio (1.141,00 euro), giugno
(1.141,00 euro), luglio (1.141,00 €), ottobre (1.300,00 €), novembre (1.300,00 €), dicembre (1.300,00 €);
• contratto di lavoro alle dipendenze della TEKNO COSTRUZIONI SRL, valido dal
01.04.2024 al 31.12.2024;
• 2025: buste paga febbraio (1.300,00 €); si evince che il migrante ha profuso, a partire dal mese di aprile del 2023, un serio ed effettivo sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, in esito al quale, in considerazione anche dell'entità delle retribuzioni percepite, mediamente superiori agli € 1.000,00 mensili, può, ormai, ritenersi stabilmente incluso nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
4 II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 23.07.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
5 3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 30.07.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 7681/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 23.07.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 12.03.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino ivoriano, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 12.04.2023, notificatogli il 27.06.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 25.07.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11.10.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 09.10.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La ST , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, evincendosi dal decreto impugnato che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in data 23.02.2023, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma 2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”) ed, in particolare, l'art. 19, comma, 1.2. del D. Lgs.
286/1998 a norma del quale “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
2 Il rilascio del permesso di soggiorno presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
3 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_2
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2023: buste paga, relative alle mensilità di aprile (141,00 euro), giugno (1.141,00 euro), luglio (1.141,00 euro), agosto (1.141,00 euro), settembre (1.141,00 euro), ottobre (674,00 euro), novembre (674,00 euro), dicembre (1.141,00 euro);
• 2024: buste paga, relative alle mensilità di di gennaio (1.141,00 euro), febbraio (1.141,00 euro), marzo (441,00 euro), aprile (1.141,00 euro), maggio (1.141,00 euro), giugno
(1.141,00 euro), luglio (1.141,00 €), ottobre (1.300,00 €), novembre (1.300,00 €), dicembre (1.300,00 €);
• contratto di lavoro alle dipendenze della TEKNO COSTRUZIONI SRL, valido dal
01.04.2024 al 31.12.2024;
• 2025: buste paga febbraio (1.300,00 €); si evince che il migrante ha profuso, a partire dal mese di aprile del 2023, un serio ed effettivo sforzo di integrazione socio-lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, la cui effettiva esecuzione è, peraltro, dimostrata dalla copia delle buste paga, versate in atti, in esito al quale, in considerazione anche dell'entità delle retribuzioni percepite, mediamente superiori agli € 1.000,00 mensili, può, ormai, ritenersi stabilmente incluso nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
4 II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 23.07.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
5 3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 30.07.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 17.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
6