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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 788/2025 R.G. promossa con ricorso da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DE ROCCHI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA C.F._2 C.F._3
BARANCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Rinuncia reciproca alle domande di addebito rispettivamente formulate;
2) Rinuncia da parte di alla domanda di assegno di mantenimento per sé, Parte_2 essendo la stessa economicamente indipendente in ragione dell'avvenuto reperimento di attività lavorativa;
3) Rinuncia da parte di alla domanda risarcitoria e alle domande restitutorie, Parte_1 con riserva di affrontare tali questioni in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
4) Assegnazione della casa familiare sita in Monte Marenzo, via Manzoni n. 40 a
[...]
fino a quando la figlia vivrà con la madre o fino al raggiungimento Pt_2 Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa, unitamente ai beni e agli arredi;
5) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinaria della figlia mediante accordi presi direttamente con la stessa;
Persona_2
6) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , per quanto riguarda il mantenimento ordinario mediante Persona_1 corresponsione della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, direttamente in favore della stessa e mediante corresponsione della Persona_1 somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, in favore della signora entrambi gli assegni dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese;
per quanto riguarda il mantenimento straordinario della figlia il signor Persona_1 provvederà direttamente in base agli accordi con quest'ultima; Parte_1
7) L'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dalla signora Persona_1
Pt_2
8) Spese di lite interamente compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
13/05/2000 a Canzo e dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] Persona_1
Marenzo il 11/09/2007, e nata a [...] il [...], maggiorenni ma Persona_2 non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 15/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con Parte_2 addebito in capo a quest'ultima, affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
(oggi divenuta maggiorenne) con collocamento presso la madre e frequentazione libera della figlia, assegnazione della casa coniugale a sino a quando la figlia Parte_2 continuerà ad abitare nella casa familiare o non avrà raggiunto l'indipendenza economica, con spese ordinarie relative all'immobile a carico della resistente e straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi, determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili, rivalutabili, oltre al 100% delle spese straordinarie, per Per_1
, ed € 385,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, per
[...] [...] mediante versamento diretto, con canone di locazione, spese condominiali e Per_2 utenze relativi all'immobile di Milano nel quale la figlia vive a carico del padre, assegno unico in favore della resistente. Il ricorrente ha, altresì, formulato domanda di divisione dei beni comuni nonché domanda di condanna della resistente al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni psicologici e morali, con riserva di agire in separata sede per la restituzione della somma di € 48.637,00 quale asserito bene personale dallo stesso depositato sul conto corrente italiano cointestato tra le parti, con vittoria di spese.
Con decreto del 21/05/2025, il Giudice relatore ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 23/09/2025, poi rinviata al 14/10/2025 previa richiesta della resistente.
Con comparsa di costituzione depositata il 22/07/2025, si è costituita in giudizio
[...] ontestando tutto quanto ex adverso formulato, e domandando, nel merito, la Pt_2 pronuncia di separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del ricorrente, affidamento condiviso della figlia con facoltà per il padre di vederla secondo Persona_1 accordi presi direttamente fra padre e figlia, assegnazione della casa coniugale alla signora he ivi vivrà unitamente alle figlie, determinazione, in via provvisoria Parte_2 ed urgente, del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 1.000,00 mensili per , e contribuzione diretta al mantenimento per Persona_1 [...]
oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, oltre ad € Per_2
600,00 mensili in favore della resistente sino a reperimento di un'attività lavorativa, importi tutti soggetti a rivalutazione, e assegno unico integralmente in favore della resistente.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. ciascuna insistendo nelle proprie richieste.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 14/10/2025 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento e, all'esito di approfondita discussione, le stesse hanno dichiarato di essere disponibili a conciliare la controversia mediante pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Rinuncia reciproca alle domande di addebito rispettivamente formulate;
2) Rinuncia da parte di alla domanda di assegno di mantenimento per sé, Parte_2 essendo la stessa economicamente indipendente in ragione dell'avvenuto reperimento di attività lavorativa;
3) Rinuncia da parte di alla domanda risarcitoria e alle domande restitutorie, Parte_1 con riserva di affrontare tali questioni in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
4) Assegnazione della casa familiare sita in Monte Marenzo, via Manzoni n. 40 a
[...]
fino a quando la figlia vivrà con la madre o fino al raggiungimento Pt_2 Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa, unitamente ai beni e agli arredi;
5) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinaria della figlia mediante accordi presi direttamente con la stessa;
Persona_2
6) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , per quanto riguarda il mantenimento ordinario mediante Persona_1 corresponsione della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, direttamente in favore della stessa e mediante corresponsione della Persona_1 somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, in favore della signora entrambi gli assegni dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese;
per quanto riguarda il mantenimento straordinario della figlia il signor Persona_1 provvederà direttamente in base agli accordi con quest'ultima; Parte_1
7) L'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dalla signora Persona_1
Pt_2
8) Spese di lite interamente compensate fra le parti.” I difensori delle parti, pertanto, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra riportate e hanno chiesto, altresì, che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di eventuali scritti conclusivi.
Il Giudice relatore si è dunque riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Canzo il 13/05/2000, con atto trascritto nei Pt_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, Serie C, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 788/2025 R.G. promossa con ricorso da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DE ROCCHI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA C.F._2 C.F._3
BARANCA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Rinuncia reciproca alle domande di addebito rispettivamente formulate;
2) Rinuncia da parte di alla domanda di assegno di mantenimento per sé, Parte_2 essendo la stessa economicamente indipendente in ragione dell'avvenuto reperimento di attività lavorativa;
3) Rinuncia da parte di alla domanda risarcitoria e alle domande restitutorie, Parte_1 con riserva di affrontare tali questioni in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
4) Assegnazione della casa familiare sita in Monte Marenzo, via Manzoni n. 40 a
[...]
fino a quando la figlia vivrà con la madre o fino al raggiungimento Pt_2 Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa, unitamente ai beni e agli arredi;
5) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinaria della figlia mediante accordi presi direttamente con la stessa;
Persona_2
6) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , per quanto riguarda il mantenimento ordinario mediante Persona_1 corresponsione della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, direttamente in favore della stessa e mediante corresponsione della Persona_1 somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, in favore della signora entrambi gli assegni dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese;
per quanto riguarda il mantenimento straordinario della figlia il signor Persona_1 provvederà direttamente in base agli accordi con quest'ultima; Parte_1
7) L'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dalla signora Persona_1
Pt_2
8) Spese di lite interamente compensate fra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
13/05/2000 a Canzo e dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] Persona_1
Marenzo il 11/09/2007, e nata a [...] il [...], maggiorenni ma Persona_2 non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 15/05/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con Parte_2 addebito in capo a quest'ultima, affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
(oggi divenuta maggiorenne) con collocamento presso la madre e frequentazione libera della figlia, assegnazione della casa coniugale a sino a quando la figlia Parte_2 continuerà ad abitare nella casa familiare o non avrà raggiunto l'indipendenza economica, con spese ordinarie relative all'immobile a carico della resistente e straordinarie suddivise al 50% tra i coniugi, determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili, rivalutabili, oltre al 100% delle spese straordinarie, per Per_1
, ed € 385,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, per
[...] [...] mediante versamento diretto, con canone di locazione, spese condominiali e Per_2 utenze relativi all'immobile di Milano nel quale la figlia vive a carico del padre, assegno unico in favore della resistente. Il ricorrente ha, altresì, formulato domanda di divisione dei beni comuni nonché domanda di condanna della resistente al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni psicologici e morali, con riserva di agire in separata sede per la restituzione della somma di € 48.637,00 quale asserito bene personale dallo stesso depositato sul conto corrente italiano cointestato tra le parti, con vittoria di spese.
Con decreto del 21/05/2025, il Giudice relatore ha fissato per la comparizione personale delle parti l'udienza del 23/09/2025, poi rinviata al 14/10/2025 previa richiesta della resistente.
Con comparsa di costituzione depositata il 22/07/2025, si è costituita in giudizio
[...] ontestando tutto quanto ex adverso formulato, e domandando, nel merito, la Pt_2 pronuncia di separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del ricorrente, affidamento condiviso della figlia con facoltà per il padre di vederla secondo Persona_1 accordi presi direttamente fra padre e figlia, assegnazione della casa coniugale alla signora he ivi vivrà unitamente alle figlie, determinazione, in via provvisoria Parte_2 ed urgente, del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre nella misura di € 1.000,00 mensili per , e contribuzione diretta al mantenimento per Persona_1 [...]
oltre al 100% delle spese straordinarie per entrambe le figlie, oltre ad € Per_2
600,00 mensili in favore della resistente sino a reperimento di un'attività lavorativa, importi tutti soggetti a rivalutazione, e assegno unico integralmente in favore della resistente.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. ciascuna insistendo nelle proprie richieste.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 14/10/2025 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento e, all'esito di approfondita discussione, le stesse hanno dichiarato di essere disponibili a conciliare la controversia mediante pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Rinuncia reciproca alle domande di addebito rispettivamente formulate;
2) Rinuncia da parte di alla domanda di assegno di mantenimento per sé, Parte_2 essendo la stessa economicamente indipendente in ragione dell'avvenuto reperimento di attività lavorativa;
3) Rinuncia da parte di alla domanda risarcitoria e alle domande restitutorie, Parte_1 con riserva di affrontare tali questioni in sede di scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
4) Assegnazione della casa familiare sita in Monte Marenzo, via Manzoni n. 40 a
[...]
fino a quando la figlia vivrà con la madre o fino al raggiungimento Pt_2 Persona_1 dell'indipendenza economica della stessa, unitamente ai beni e agli arredi;
5) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinaria della figlia mediante accordi presi direttamente con la stessa;
Persona_2
6) Previsione che si farà interamente carico del mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario della figlia , per quanto riguarda il mantenimento ordinario mediante Persona_1 corresponsione della somma di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, direttamente in favore della stessa e mediante corresponsione della Persona_1 somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, in favore della signora entrambi gli assegni dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese;
per quanto riguarda il mantenimento straordinario della figlia il signor Persona_1 provvederà direttamente in base agli accordi con quest'ultima; Parte_1
7) L'assegno unico per la figlia verrà interamente percepito dalla signora Persona_1
Pt_2
8) Spese di lite interamente compensate fra le parti.” I difensori delle parti, pertanto, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta chiedendo la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra riportate e hanno chiesto, altresì, che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di eventuali scritti conclusivi.
Il Giudice relatore si è dunque riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Canzo il 13/05/2000, con atto trascritto nei Pt_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, Serie C, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canzo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada