Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02970/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento notificato in data 30.4.2024 adottato dal Questore della Provincia di Napoli con il quale dispone che al ricorrente è fatto divieto di accedere per anni cinque a decorrere dalla notifica a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all'estero ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, nonché di ogni atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. UC Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990, recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della legge 401/1989 e successive modifiche per la durata di anni 5.
In particolare, veniva contestato che il ricorrente, “capo ultrà” della compagine ultras locale denominata “-OMISSIS-”, in data 25.2.2024, prima dell’inizio dell’incontro di calcio “Ischia – Boreale” disputato presso lo stadio di Ischia e valevole per il campionato di serie D, durante le fasi di afflusso degli spettatori, in occasione dei controlli esperiti dalle FF.OO. impiegate nei servizi di prefiltraggio, si mostrava dapprima insofferente e, in seguito, creava una turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’istante avrebbe invitato altri sostenitori della locale compagine sportiva ad uscire da detto impianto per poi, unitamente agli stessi, occupare una palazzina senza alcuna autorizzazione, il cui affaccio consentiva di assistere alla partita, dalla quale iniziava ad intonare vari cori, alcuni dei quali oltraggiosi nei confronti delle FF.OO, creando condizioni di grave pericolo in quanto molte delle persone che lo seguivano sporgevano dal tetto, seguendo le fasi dell’incontro su tegole di copertura della palazzina stessa o scavalcando il parapetto posto sul tetto dell’edificio.
Tale condotta, secondo quanto riportato nel provvedimento, comportava problemi di gestione delle tifoserie a causa della condotta emulativa di altre persone presenti.
L’amministrazione ha dato atto che il ricorrente è stato in passato attinto da analogo provvedimento nel 2015 con durata di anni 5, successivamente rideterminato in anni 2, per aver minacciato l’allenatore di una squadra e per aver danneggiato la sua autovettura.
Avverso tale provvedimento il ricorrente articola le seguenti censure: difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 24 della Costituzione, eccesso di potere, travisamento.
In sintesi, lamenta la mancata ostensione degli atti istruttori richiesti in sede di accesso (fotografie e video) e l’omessa audizione richiesta del ricorrente; afferma che la condotta contestata scaturiva dal rifiuto opposto dal personale di polizia all’ingresso di tamburi e megafoni in campo senza autorizzazione, esclude di aver posto in essere condotte pericolose per la pubblica sicurezza e di aver indotto l’emulazione di altre persone presenti che si sporgevano dai tetti o sostavano sulle tegole per assistere alla partita di calcio, conferma di essere salito sul tetto della palazzina ubicata nei pressi dell’impianto sportivo precisando di essere stato regolarmente autorizzato dal proprietario; in ogni caso esclude di poter essere chiamato a rispondere delle condotte serbate dagli altri sostenitori.
Riguardo al precedente AS irrogato nel 2015, rappresenta che il relativo procedimento penale (minacce gravi e violenza privata in danno dell’allenatore di una squadra di calcio) si sarebbe risolto con l’archiviazione, sostiene di non aver procedimenti penali pendenti e di aver sempre rispettato le forze dell’ordine con le quali, peraltro, intrattiene corrispondenza in occasione degli eventi sportivi ai quali partecipa.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame evidenziando che, per la vicenda in esame, il ricorrente risulta deferito all’Autorità giudiziaria per diversi reati.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 10.7.2024 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “le condotte descritte nel provvedimento impugnato (occupazione di una palazzina in assenza di autorizzazione del titolare del diritto, come risulta dal verbale di s.i.t. in atti; presenza di alcuni tifosi che assistevano all’incontro sulle tegole di copertura della palazzina, scavalcando il parapetto posto sul tetto del fabbricato; cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine) integrano prima facie i presupposti di legge per l’applicazione della misura, rappresentando concreto pericolo per la pubblica sicurezza e turbative all’ordine pubblico, avendo anche ingenerato un comportamento emulativo da parte di altri tifosi, come emerge dall’esame del provvedimento; la durata della misura non appare irragionevole e sproporzionata ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989 in quanto il ricorrente risulta destinatario di un precedente analogo divieto”.
All’udienza del 18.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, non vi è ragione di disporre un supplemento istruttorio poiché l’amministrazione ha versato agli atti di causa i documenti relativi al procedimento amministrativo per cui è causa e, a fronte della produzione documentale, la parte ricorrente non ha formulato specifici rilievi né, si aggiunga, ha avanzato domanda di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a., di talché non è predicabile alcuna violazione del diritto di difesa.
Passando al merito, va premesso che l'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 stabilisce che "1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive".
Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di AS appartiene al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari; è dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (T.A.R. Sicilia, Catania, 12 dicembre 2024, n. 4072; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 dicembre 2024, n. 732; T.A.R. Veneto, 10 settembre 2024, n. 2131).
Tale strumento si pone come misura di prevenzione che può essere applicata in presenza dei reati indicati nella precitata disposizione e di condotte violente anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale. Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso, o a causa, dell'evento sportivo. Trattandosi di misura discrezionale, con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori (T.A.R. Sicilia, Catania, 29 aprile 2024, n. 1558; T.A.R. Veneto, 3 novembre 2023, n. 1557).
Va poi rammentato che il provvedimento di AS è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (Consiglio di Stato, sez. II, 24 luglio 2023, n. 7195; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 dicembre 2024, n. 732; T.A.R. Umbria, 26 marzo 2024, n. 207).
Il AS può, dunque, essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 30 aprile 2024, n. 1468; T.A.R. Lazio, Roma, 9 aprile 2024, n. 6875).
Ebbene, la Sezione ritiene che l’amministrazione non si sia discostata da tali coordinate ermeneutiche.
Nel caso concreto va ricordato che il ricorrente è stato identificato dalle forze dell’ordine e la condotta appare sicuramente ascrivibile a quelle descritte dal nominato articolo 6 della L. n. 401/1989.
Dall’esame degli atti di causa, in particolare dalla comunicazione della notizia di reato e dall’annotazione di polizia giudiziaria emerge che il ricorrente, in occasione dell’evento sportivo in atti, ha serbato una condotta chiaramente ispirata alla aperta contestazione delle decisioni degli organi posti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, attuata sia mediante espressioni verbali ostili verso gli operatori, proferite in presenza di altri tifosi e delle stesse forze di polizia, sia attraverso una condotta evidentemente improntata ad incitare gli altri tifosi ad abbandonare l’impianto sportivo con contegno veemente ed in modo intimidatorio, divulgando anche notizie prive di fondamento (l’avere impedito le forze dell’ordine l’ingresso di bandiere e striscioni mentre, al contrario, l’inibizione riguardava l’introduzione di megafoni e tamburi, come da direttive dell’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive).
Tale condotta ostile e provocatoria si concretizzava altresì nel recarsi, insieme ad altri sostenitori appartenenti al medesimo gruppo, sul tetto di una palazzina posta nei pressi dello stadio, continuando a rivolgere espressioni offensive nei confronti del personale presente sul campo, mettendo a rischio l’incolumità personale dei soggetti intervenuti, molti dei quali, durante la partita, stazionavano sulle tegole del fabbricato oppure scavalcavano i parapetti.
In tal senso ricostruiti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, osserva il Collegio che risulta integrato il presupposto per la legittima applicazione del AS, poiché si è in presenza di espressioni e condotte aventi una specifica valenza di contrasto all’operato delle forze dell’ordine e di istigazione a condotte illecite nelle forme dell'incitamento, inneggiamento ovvero alla induzione ad esse.
Non persuade il dedotto vizio di motivazione; in senso contrario, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il divieto di accesso è stato sufficientemente e chiaramente descritto sotto il profilo temporale e spaziale ed il suo contenuto è facilmente determinabile.
L’obbligo motivazione risulta congruamente assolto anche in relazione alla durata della misura interdittiva che, come già evidenziato nella fase cautelare, non appare irragionevole e sproporzionata ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989, visto che il ricorrente risulta destinatario di un precedente analogo divieto riportato nel 2015 e non rilevando, in ragione della descritta distinzione tra rilievo penale ed amministrativo della condotta ascritta, la circostanza che il procedimento penale occorso in relazione al precedente AS sia stato definito con provvedimento di archiviazione.
Tutte le circostanze e gli elementi sono stati, pertanto, adeguatamente e specificamente vagliati dal Questore, al quale è richiesta una valutazione in termini di “più probabile che non”.
D’altro canto, così ricostruito il complessivo iter che ha condotto il Questore all’emanazione del AS, non depone a favore del ricorrente l’archiviazione o l’eventuale esito assolutorio del procedimento penale, atteso che il sistema normativo consente di irrogare la sanzione amministrativa a prescindere anche dall’inizio del procedimento penale, venendo, appunto, in rilievo, una misura a carattere preventivo in relazione alla consapevole partecipazione dei singoli al comportamento pregiudizievole del gruppo (cfr. T.A.R. Umbria, 10 maggio 2016 n. 397).
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto esposto e rilevato, ritiene la Sezione che il Questore abbia fatto legittimo uso del potere attribuitogli, in quanto, sulla base della ricostruzione degli eventi e del contesto complessivamente ricostruito, la condotta descritta in atti è stata correttamente ricondotta alle ipotesi previste dall’art. 6 della L. n. 401/1989.
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
UC Di IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di IT | AR BB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.