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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1163 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene PO Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1163/2025 promossa in grado d'appello
(C.F. P.IVA elettivamente domiciliata a Varese in via Parte_1 P.IVA_1
Orrigoni, n.15, presso lo studio degli avvocati Elisa Mancini e Alan Andreoletti, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._1
Varese , in Corso Matteotti n.53 , presso lo studio degli avvocati Maurizio Carosi ed Emilio
Lombardi, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 214/25 del 19.03.2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, sezione II civile -
(Giudice Dr.ssa Giulia Tagliapietra) ad esito del procedimento R.G. 2384/2023, notificata a mezzo pec il 26.03.2025: in via principale: in totale riforma della sentenza appellata, escluso l'inadempimento imputabile a nell'esecuzione del contratto d'appalto del 26.3.2021, accertata l'esecuzione delle Parte_1 opere tutte di cui alle fatture n. 33 e 34 del 2022, per i motivi di impugnazioni sopra esposti, condannare , al pagamento in favore di della la somma di € Controparte_1 Parte_1
117.472,14, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio di appello, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo;
Voglia altresì disporre la restituzione dell'importo
1 di € 3.165,63, comprensivo di interessi e rivalutazione, versato dall'appellante all'appellata in esecuzione della sentenza di I grado. in ogni caso: condannare le parte appellata al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte qui adita, così giudicare: preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
1) nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 214/2025 del Tribunale di Varese. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per Decreto ingiuntivo quale impresa appaltatrice otteneva Parte_1 ingiunzione di pagamento per € 117.472,14 nei confronti di Controparte_1 in relazione alle fatture n. 33 di euro 47.666,81 relativa al sal 21-008 per lavori di efficientamento energetico e 34/2022 di euro 69.805,33 relativa al sal 21-012 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, non pagate dalla committente a seguito di lavori di ristrutturazione nel suo immobile. In particolare nel ricorso allegava di aver stipulato un contratto di appalto il 26-3-21 avente ad oggetto l'esecuzione di opere volte al miglioramento energetico e connesse ad interventi agevolati da 110% e che in corso d'opera la Parte_2 committente chiedeva l'esecuzione di altre e diverse lavorazioni attinenti alla ristrutturazione dell'edificio non finalizzate all'efficientamento energetico.
La committente proponeva opposizione, assumendo che non erano state commissionate lavorazioni extra rispetto a quelle pattuite col contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26.3.2021, finalizzate all'efficientamento energetico e che, stante la scadenza del termine contrattuale di 120 gg imputabile all'appaltatore e funzionale per beneficiare del cd superbonus, aveva intimato la risoluzione del contratto e conferito ad altri l'appalto. Aggiungeva inoltre che: l'impresa aveva ricevuto un importo complessivo di euro 98.092,88; le fatture azionate erano prive di descrizione causale ed erano state emesse dopo la comunicazione di risoluzione , il credito vantato era contestato e non provato e gli importi richiesti sommati a quelli già corrisposti erano superiori al corrispettivo pattuito. Chiedeva pertanto l'accertamento della avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento nonché il risarcimento danni.
si costituiva chiedendo la conferma del decreto e il pagamento. Pt_1
Allegava che le disposizioni contrattuali trovano applicazione solo rispetto ai lavori di efficientamento energetico connessi all'applicazione del c.d. superbonus e non
2 anche rispetto alle opere di ristrutturazione extra contratto, che i ritardi sono imputabili a varianti in corso d'opera richieste dalla committente e dalla inadeguatezza del direttore dei lavori . Ribadiva che gli importi intimati erano quelli dovuti. Con sentenza il giudice: qualificava il rapporto come unico contratto d'appalto (26.3.2021), soggetto al termine di 120 gg;
rilevava l'inadempimento di essendo lavori iniziati nel Pt_1
2021 ma protrattisi oltre i 120 giorni contrattuali senza proroghe formali;
accertava l'interruzione dei lavori nel marzo 2022 e la parziale perdita del per la Parte_2 committente. Aggiungeva che, stante l'assenza di diffida ad adempiere, non era intervenuta una risoluzione di diritto e che andava accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, integrando la perdita del beneficio fiscale un inadempimento grave e che non vi era prova dell'esecuzione di opere ulteriori oltre quelle già pagate. Pertanto: l'opposizione veniva accolta e revocato il decreto ingiuntivo;
veniva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di e Parte_1 ritenuta non provata l'esecuzione di opere ulteriori oltre quelle già pagate;
era condannato a pagare € 2.585,00 ( a titolo di canoni di locazione Pt_1 sopportati dalla committente); le spese di lite venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello chiedendone la riforma per i motivi Pt_1 che verranno di seguito esaminati mentre la parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 27199/2017), deve ritenersi che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contenga gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dalla norma citata, risultando da esso desumibile quali parti della sentenza di primo grado si intendano censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, ritiene, tuttavia, la Corte che, nel merito, l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
3 I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi;
con essi l'appellante si duole sostanzialmente del fatto che: A.1 non è stato riconosciuto l'accordo in ordine ai lavori extra né 2. l'esecuzione degli stessi;
B. non è stato riconosciuto il saldo in ordine ai lavori di efficientamento. I motivi non sono fondati. Quanto al punto sub A.1, il Tribunale, valutando le risultanze documentali e testimoniali del giudizio, ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un accordo avente ad oggetto opere di ristrutturazione, extra e distinte rispetto alle opere di efficientamento energetico di cui al contratto di appalto sottoscritto il 26 marzo 2021. Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia condivisibile.
Occorre premettere che il contratto sottoscritto dalle parti è volto all'ottenimento dei bonus fiscali ovvero lavori di efficienza energetica ( ecobonus 110% trainanti e trainati). Il prezzo dell'appalto è determinato a misura e ammonta a 172.360,00 iva inclusa come da computo metrico estimativo sottoscritto dalle parti. Tale computo metrico è l'unico in atti sottoscritto dalle parti e ha ad oggetto
“ristrutturazione generale via Casali Ronco 14 -superbonus 110% e Pt_3 contempla opere di isolamento termico acustico interno ed esterno e opere traino quali sostituzione serramenti, e sostituzione impianti demolizioni;
l' importo del computo metrico è stato recepito ( con iva) nel contratto del 26-3-21. Il teste , progettista e DL ha escluso che le parti avessero concordato oltre a Tes_1 quanto previsto nel contratto anche ulteriori opere di ristrutturazione e quanto alle opere di ristrutturazione di cui al doc 24 ha ribadito che le stesse erano propedeutiche all'efficientamento pertanto rientranti nelle opere previste nel computo metrico, come del resto emerge dal raffronto tra i due documenti . Anche i testi e lavoratori per riferiscono di Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 non sapere come si fossero accordate le parti con riferimento alle opere extra affermando, il primo, sul capitolo 3, “non so come le parti si siano accordate sul punto, e il secondo sul capitolo 1 , “non so come si fossero accordate tra loro le parti”, (cfr. verbale udienza del 16.04.2021), sicchè la prova dell'accordo non può dirsi raggiunta. In conclusione deve escludersi che le parti siano addivenute ad un accordo, in ordine al compimento di opere aggiuntive e di cui l'appellante, in ogni caso, non fornisce prova alcuna. A2 e B. Oltre alla mancata prova dell'accordo in ordine alle opere exta , deve concludersi anche per la mancata prova dell'effettuazione sia delle stesse nonché degli ulteriori lavori di efficientamento di cui al sal finale . Infatti, il teste quanto ai sal finali posti a base delle fatture azionate ha Tes_1 confermato di non averli visionati in quanto formati successivamente all'asseverazione dei lavori realizzati fino alla risoluzione del contratto e già saldati dalla committente.
4 Deve , peraltro, ritenersi che, avendo il Direttore dei lavori asseverato tutti i SAL relativi ai lavori realizzati fino al momento della risoluzione , i lavori riferiti dai testi e , se effettivamente eseguiti ante risoluzione, rientravano già nella Tes_3 Tes_2 contabilità asseverata dal direttore dei lavori e dunque erano ricompresi nelle fatture già pagate.
A questo proposito si deve evidenziare che l'impresa, al momento del rilascio del cantiere, non ha chiesto un accertamento tecnico preventivo al fine di far constatare , rispetto ai SAL approvati, se vi fossero opere realizzate da rimaste Pt_1 impagate, né può farsi ora luogo a ctu (peraltro neppure invocata) atteso che, pacificamente nel cantiere sono intervenute altre imprese per completare i lavori. La circostanza, poi, che la somma pagata dalla committente alle altre imprese intervenute in loco successivamente all'abbandono del cantiere da parte di Pt_1 corrisponda sostanzialmente a quanto azionato da a titolo di saldo è Pt_1 ulteriore elemento che avvalora il fatto che nulla è più dovuto a per i Pt_1 predetti lavori oltre a quanto già pagato, essendo stati i lavori commissionati ad altri. Del resto, come chiarito dal Tribunale, alle cui persuasive conclusioni la Corte aderisce, la generica formulazione delle fatture, prive di una descrizione causale che consenta di comprendere a quali specifici lavori si riferiscano, contenendo solo la dicitura “opere di ristrutturazione” (fattura n. 34) e di “lavori di efficientamento” (fattura n.33), senza alcuna indicazione temporale ordine alla loro esecuzione, risultano inidonee, in assenza di ulteriori elementi, a costituire titolo per il pagamento. Né d'altro canto il richiamo nelle fatture ai sal è di alcun ausilio in tal senso trattandosi di sal, come si è detto, non approvati dal direttore dei lavori e, dunque, di formazione unilaterale , laddove, invece, le fatture onorate dalla signora erano sorrette dalla certificazione dei sal asseverata da parte del Controparte_1 direttore lavori In conclusone, con la istruttoria orale, non si è raggiunta alcuna prova della certezza e liquidità del supposto credito vantato da né con riguardo all'an né al Parte_1 quantum.
Prive di pregio appaiono, altresì, le censure svolte dall'appellante con il quarto motivo di gravame in ordine all'erronea valutazione operata dal Tribunale circa l'addebitabilità del ritardato e mancato adempimento contrattuale in capo all'appaltatrice. Ed invero che l'inadempimento della per non avere ultimato le opere di Pt_1 efficientamento energetico nel termine di 120 giorni contrattualmente pattuito (pacificamente ammesso dalla stessa sia connotato da una gravità tale da Pt_1 giustificare la risoluzione dell'accordo, come statuito dal primo giudice, si evince dalla stessa ratio sottesa alla natura dell'accordo, avuto riguardo alla circostanza che all'ultimazione tempestiva deli lavori era espressamente ancorata il beneficio fiscale legata al cd. bonus 110%, come chiaramente si legge nell'art. 1 del contratto di
5 appalto, che identifica l'oggetto del contratto di appalto in “opere di miglioramento energetico connesse ad interventi agevolati da 110% di cui all'art. 119 Parte_2
D.l. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 secondo i valori stabiliti dal D.M. 17/06/2016”. Con la conseguenza che il mancato rispetto del termine, frustando l'interesse della committente ad ottenere lo sgravio fiscale, circostanza, poi, verificatasi, avendo determinato il ritardo nella conclusione dei lavori in parte la perdita del beneficio, permeava la causa del contratto. Né le circostanza addotte dalla in ordine alla non imputabilità dei ritardi, Pt_1 priva di pregio le considerazioni appena espresse, atteso che quest'ultima in quanto appaltatrice si era formalmente impegnata, anche in qualità di General Contractor (a mente dell'art. 7 del contratto di appalto) ad assicurare l'ultimazione delle opere nel temine concordato e i conseguenti adempimenti legati all'ottenimento dello “sconto in fattura”. La sussistenza di tale ragione giustificatrice del contratto, che informava l'intero assetto negoziale, priva di rilievo la allegata ( e non provata) circostanza che il mancato tempestivo adempimento della non fosse alla stessa ascrivibile, Pt_1 avendo quest'ultima l'obbligo, in ogni caso, di informare, in forma scritta e motivata e prima della scadenza dei termini pattuiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto, la committente di eventuali proroghe determinate da cause alla stessa non imputabili: adempimento omesso dall'odierna appellante.
Né peraltro la circostanza che la si sia determinata a chiedere la Controparte_1 risoluzione del contratto solo in data 15.03.2022 può deporre nel senso di una tolleranza dei ritardi da parte della committente e di una non gravità dell'inadempimento da parte di in quanto, allorchè si è resa conto che stava Pt_1 perdendo il beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta, legato al Superbonus 110%, ha diffidato la controparte e a seguito del rilascio del cantiere da parte della ad aprile del 2022, ha affidato la conclusione dei lavori ad imprese terze. Pt_1
In definitiva, dunque, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante in ragione della sua soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i criteri medi previsti dalle vigenti Tabelle per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, tenuto conto dell'attività effettivamente profusa e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta nel presente grado di appello. Va altresì posto a carico dell'appellante soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 214/2025 resa dal Tribunale di Parte_1
Varese, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
6 -rigetta l'appello;
-condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 9.991,00, oltre IVA (se dovuta), c.p.a. e oneri di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
Così deciso in Milano il 10.12.2025.
Il Presidente rel
Irene PO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene PO Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1163/2025 promossa in grado d'appello
(C.F. P.IVA elettivamente domiciliata a Varese in via Parte_1 P.IVA_1
Orrigoni, n.15, presso lo studio degli avvocati Elisa Mancini e Alan Andreoletti, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._1
Varese , in Corso Matteotti n.53 , presso lo studio degli avvocati Maurizio Carosi ed Emilio
Lombardi, che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 214/25 del 19.03.2025 pronunciata dal Tribunale di Varese, sezione II civile -
(Giudice Dr.ssa Giulia Tagliapietra) ad esito del procedimento R.G. 2384/2023, notificata a mezzo pec il 26.03.2025: in via principale: in totale riforma della sentenza appellata, escluso l'inadempimento imputabile a nell'esecuzione del contratto d'appalto del 26.3.2021, accertata l'esecuzione delle Parte_1 opere tutte di cui alle fatture n. 33 e 34 del 2022, per i motivi di impugnazioni sopra esposti, condannare , al pagamento in favore di della la somma di € Controparte_1 Parte_1
117.472,14, o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio di appello, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo;
Voglia altresì disporre la restituzione dell'importo
1 di € 3.165,63, comprensivo di interessi e rivalutazione, versato dall'appellante all'appellata in esecuzione della sentenza di I grado. in ogni caso: condannare le parte appellata al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte qui adita, così giudicare: preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per tutti i motivi esposti in narrativa;
1) nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare le domande avversarie qui proposte perché infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 214/2025 del Tribunale di Varese. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocati oltre iva e cap per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per Decreto ingiuntivo quale impresa appaltatrice otteneva Parte_1 ingiunzione di pagamento per € 117.472,14 nei confronti di Controparte_1 in relazione alle fatture n. 33 di euro 47.666,81 relativa al sal 21-008 per lavori di efficientamento energetico e 34/2022 di euro 69.805,33 relativa al sal 21-012 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, non pagate dalla committente a seguito di lavori di ristrutturazione nel suo immobile. In particolare nel ricorso allegava di aver stipulato un contratto di appalto il 26-3-21 avente ad oggetto l'esecuzione di opere volte al miglioramento energetico e connesse ad interventi agevolati da 110% e che in corso d'opera la Parte_2 committente chiedeva l'esecuzione di altre e diverse lavorazioni attinenti alla ristrutturazione dell'edificio non finalizzate all'efficientamento energetico.
La committente proponeva opposizione, assumendo che non erano state commissionate lavorazioni extra rispetto a quelle pattuite col contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26.3.2021, finalizzate all'efficientamento energetico e che, stante la scadenza del termine contrattuale di 120 gg imputabile all'appaltatore e funzionale per beneficiare del cd superbonus, aveva intimato la risoluzione del contratto e conferito ad altri l'appalto. Aggiungeva inoltre che: l'impresa aveva ricevuto un importo complessivo di euro 98.092,88; le fatture azionate erano prive di descrizione causale ed erano state emesse dopo la comunicazione di risoluzione , il credito vantato era contestato e non provato e gli importi richiesti sommati a quelli già corrisposti erano superiori al corrispettivo pattuito. Chiedeva pertanto l'accertamento della avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento nonché il risarcimento danni.
si costituiva chiedendo la conferma del decreto e il pagamento. Pt_1
Allegava che le disposizioni contrattuali trovano applicazione solo rispetto ai lavori di efficientamento energetico connessi all'applicazione del c.d. superbonus e non
2 anche rispetto alle opere di ristrutturazione extra contratto, che i ritardi sono imputabili a varianti in corso d'opera richieste dalla committente e dalla inadeguatezza del direttore dei lavori . Ribadiva che gli importi intimati erano quelli dovuti. Con sentenza il giudice: qualificava il rapporto come unico contratto d'appalto (26.3.2021), soggetto al termine di 120 gg;
rilevava l'inadempimento di essendo lavori iniziati nel Pt_1
2021 ma protrattisi oltre i 120 giorni contrattuali senza proroghe formali;
accertava l'interruzione dei lavori nel marzo 2022 e la parziale perdita del per la Parte_2 committente. Aggiungeva che, stante l'assenza di diffida ad adempiere, non era intervenuta una risoluzione di diritto e che andava accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, integrando la perdita del beneficio fiscale un inadempimento grave e che non vi era prova dell'esecuzione di opere ulteriori oltre quelle già pagate. Pertanto: l'opposizione veniva accolta e revocato il decreto ingiuntivo;
veniva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento di e Parte_1 ritenuta non provata l'esecuzione di opere ulteriori oltre quelle già pagate;
era condannato a pagare € 2.585,00 ( a titolo di canoni di locazione Pt_1 sopportati dalla committente); le spese di lite venivano compensate.
Avverso la sentenza propone appello chiedendone la riforma per i motivi Pt_1 che verranno di seguito esaminati mentre la parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. S.U. 27199/2017), deve ritenersi che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contenga gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dalla norma citata, risultando da esso desumibile quali parti della sentenza di primo grado si intendano censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ciò premesso, ritiene, tuttavia, la Corte che, nel merito, l'appello non sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
3 I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi;
con essi l'appellante si duole sostanzialmente del fatto che: A.1 non è stato riconosciuto l'accordo in ordine ai lavori extra né 2. l'esecuzione degli stessi;
B. non è stato riconosciuto il saldo in ordine ai lavori di efficientamento. I motivi non sono fondati. Quanto al punto sub A.1, il Tribunale, valutando le risultanze documentali e testimoniali del giudizio, ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un accordo avente ad oggetto opere di ristrutturazione, extra e distinte rispetto alle opere di efficientamento energetico di cui al contratto di appalto sottoscritto il 26 marzo 2021. Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia condivisibile.
Occorre premettere che il contratto sottoscritto dalle parti è volto all'ottenimento dei bonus fiscali ovvero lavori di efficienza energetica ( ecobonus 110% trainanti e trainati). Il prezzo dell'appalto è determinato a misura e ammonta a 172.360,00 iva inclusa come da computo metrico estimativo sottoscritto dalle parti. Tale computo metrico è l'unico in atti sottoscritto dalle parti e ha ad oggetto
“ristrutturazione generale via Casali Ronco 14 -superbonus 110% e Pt_3 contempla opere di isolamento termico acustico interno ed esterno e opere traino quali sostituzione serramenti, e sostituzione impianti demolizioni;
l' importo del computo metrico è stato recepito ( con iva) nel contratto del 26-3-21. Il teste , progettista e DL ha escluso che le parti avessero concordato oltre a Tes_1 quanto previsto nel contratto anche ulteriori opere di ristrutturazione e quanto alle opere di ristrutturazione di cui al doc 24 ha ribadito che le stesse erano propedeutiche all'efficientamento pertanto rientranti nelle opere previste nel computo metrico, come del resto emerge dal raffronto tra i due documenti . Anche i testi e lavoratori per riferiscono di Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 non sapere come si fossero accordate le parti con riferimento alle opere extra affermando, il primo, sul capitolo 3, “non so come le parti si siano accordate sul punto, e il secondo sul capitolo 1 , “non so come si fossero accordate tra loro le parti”, (cfr. verbale udienza del 16.04.2021), sicchè la prova dell'accordo non può dirsi raggiunta. In conclusione deve escludersi che le parti siano addivenute ad un accordo, in ordine al compimento di opere aggiuntive e di cui l'appellante, in ogni caso, non fornisce prova alcuna. A2 e B. Oltre alla mancata prova dell'accordo in ordine alle opere exta , deve concludersi anche per la mancata prova dell'effettuazione sia delle stesse nonché degli ulteriori lavori di efficientamento di cui al sal finale . Infatti, il teste quanto ai sal finali posti a base delle fatture azionate ha Tes_1 confermato di non averli visionati in quanto formati successivamente all'asseverazione dei lavori realizzati fino alla risoluzione del contratto e già saldati dalla committente.
4 Deve , peraltro, ritenersi che, avendo il Direttore dei lavori asseverato tutti i SAL relativi ai lavori realizzati fino al momento della risoluzione , i lavori riferiti dai testi e , se effettivamente eseguiti ante risoluzione, rientravano già nella Tes_3 Tes_2 contabilità asseverata dal direttore dei lavori e dunque erano ricompresi nelle fatture già pagate.
A questo proposito si deve evidenziare che l'impresa, al momento del rilascio del cantiere, non ha chiesto un accertamento tecnico preventivo al fine di far constatare , rispetto ai SAL approvati, se vi fossero opere realizzate da rimaste Pt_1 impagate, né può farsi ora luogo a ctu (peraltro neppure invocata) atteso che, pacificamente nel cantiere sono intervenute altre imprese per completare i lavori. La circostanza, poi, che la somma pagata dalla committente alle altre imprese intervenute in loco successivamente all'abbandono del cantiere da parte di Pt_1 corrisponda sostanzialmente a quanto azionato da a titolo di saldo è Pt_1 ulteriore elemento che avvalora il fatto che nulla è più dovuto a per i Pt_1 predetti lavori oltre a quanto già pagato, essendo stati i lavori commissionati ad altri. Del resto, come chiarito dal Tribunale, alle cui persuasive conclusioni la Corte aderisce, la generica formulazione delle fatture, prive di una descrizione causale che consenta di comprendere a quali specifici lavori si riferiscano, contenendo solo la dicitura “opere di ristrutturazione” (fattura n. 34) e di “lavori di efficientamento” (fattura n.33), senza alcuna indicazione temporale ordine alla loro esecuzione, risultano inidonee, in assenza di ulteriori elementi, a costituire titolo per il pagamento. Né d'altro canto il richiamo nelle fatture ai sal è di alcun ausilio in tal senso trattandosi di sal, come si è detto, non approvati dal direttore dei lavori e, dunque, di formazione unilaterale , laddove, invece, le fatture onorate dalla signora erano sorrette dalla certificazione dei sal asseverata da parte del Controparte_1 direttore lavori In conclusone, con la istruttoria orale, non si è raggiunta alcuna prova della certezza e liquidità del supposto credito vantato da né con riguardo all'an né al Parte_1 quantum.
Prive di pregio appaiono, altresì, le censure svolte dall'appellante con il quarto motivo di gravame in ordine all'erronea valutazione operata dal Tribunale circa l'addebitabilità del ritardato e mancato adempimento contrattuale in capo all'appaltatrice. Ed invero che l'inadempimento della per non avere ultimato le opere di Pt_1 efficientamento energetico nel termine di 120 giorni contrattualmente pattuito (pacificamente ammesso dalla stessa sia connotato da una gravità tale da Pt_1 giustificare la risoluzione dell'accordo, come statuito dal primo giudice, si evince dalla stessa ratio sottesa alla natura dell'accordo, avuto riguardo alla circostanza che all'ultimazione tempestiva deli lavori era espressamente ancorata il beneficio fiscale legata al cd. bonus 110%, come chiaramente si legge nell'art. 1 del contratto di
5 appalto, che identifica l'oggetto del contratto di appalto in “opere di miglioramento energetico connesse ad interventi agevolati da 110% di cui all'art. 119 Parte_2
D.l. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 secondo i valori stabiliti dal D.M. 17/06/2016”. Con la conseguenza che il mancato rispetto del termine, frustando l'interesse della committente ad ottenere lo sgravio fiscale, circostanza, poi, verificatasi, avendo determinato il ritardo nella conclusione dei lavori in parte la perdita del beneficio, permeava la causa del contratto. Né le circostanza addotte dalla in ordine alla non imputabilità dei ritardi, Pt_1 priva di pregio le considerazioni appena espresse, atteso che quest'ultima in quanto appaltatrice si era formalmente impegnata, anche in qualità di General Contractor (a mente dell'art. 7 del contratto di appalto) ad assicurare l'ultimazione delle opere nel temine concordato e i conseguenti adempimenti legati all'ottenimento dello “sconto in fattura”. La sussistenza di tale ragione giustificatrice del contratto, che informava l'intero assetto negoziale, priva di rilievo la allegata ( e non provata) circostanza che il mancato tempestivo adempimento della non fosse alla stessa ascrivibile, Pt_1 avendo quest'ultima l'obbligo, in ogni caso, di informare, in forma scritta e motivata e prima della scadenza dei termini pattuiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto, la committente di eventuali proroghe determinate da cause alla stessa non imputabili: adempimento omesso dall'odierna appellante.
Né peraltro la circostanza che la si sia determinata a chiedere la Controparte_1 risoluzione del contratto solo in data 15.03.2022 può deporre nel senso di una tolleranza dei ritardi da parte della committente e di una non gravità dell'inadempimento da parte di in quanto, allorchè si è resa conto che stava Pt_1 perdendo il beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta, legato al Superbonus 110%, ha diffidato la controparte e a seguito del rilascio del cantiere da parte della ad aprile del 2022, ha affidato la conclusione dei lavori ad imprese terze. Pt_1
In definitiva, dunque, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante in ragione della sua soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i criteri medi previsti dalle vigenti Tabelle per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, tenuto conto dell'attività effettivamente profusa e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta nel presente grado di appello. Va altresì posto a carico dell'appellante soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 214/2025 resa dal Tribunale di Parte_1
Varese, ogni diversa eccezione e istanza disattesa, così provvede:
6 -rigetta l'appello;
-condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 9.991,00, oltre IVA (se dovuta), c.p.a. e oneri di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
Così deciso in Milano il 10.12.2025.
Il Presidente rel
Irene PO
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