Articolo 2 della Legge 24 novembre 1992, n. 459
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 novembre 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 31 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 28 novembre 1992