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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2667/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2667/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Biancu;
- attrice - Parte_1
E rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Marrosu;
Controparte_1
- convenuto -
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ruopoli. - terza chiamata - CP_2
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 2667/2024 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Sabina Biancu. Per il è presente Controparte_1
l'avv. Anna Maria Marrosu. Per la terza chiamata è presente l'avv. Daniela Ruopoli. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Tutti i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2667/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Sabina Biancu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Forlanini, n. 2; -attrice- CP_1
(P.I.: ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Satta, n. 7; -convenuto- CP_1
NONCHÉ CONTRO (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
e dif i procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Daniela Ruopoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Alghero, n. 45. -terza chiamata- CP_1
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.): “in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del e Controparte_1 della in concorso tra loro, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra CP_2 sa del sinistro occorsole in data 30 marzo 2022 in alla via Parte_1 CP_1
SI EL e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo nella misura di € 23.010,50 oltre le spese mediche documentate, o di quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare un concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in capo all'attrice, accertare e determinare la responsabilità del e della in concorso tra Controparte_1 CP_2
Pagina 2 di 8 loro, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra a causa del sinistro Pt_2 occorsole in data 30 marzo 2022 in lungo la via SI EL, diminuita in CP_1 proporzione all'apporto causale attribuit dotta dell'attrice e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo nella misura di € 23.010,50 oltre le spese mediche documentate, o di quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, diminuito secondo l'accertanda colpa della persona lesa. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società in persona del CP_2 legale rappresentante, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo il termine per la citazione del terzo;
3) nel merito rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
4) con vittoria di Controparte_1 onorari, diritti e spese del presente giudizio. 5) In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, dichiarare la società CP_2 unica responsabile dei fatti di causa e, per l'effetto, tenuta a manlevare il Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, condannandola a pagare alla GN tutti i danni subiti;
sempre con vittoria di onorari, diritti e spese del presente Pt_1 giudizio, da porre a carico della predetta società. 6) In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al Controparte_1 previa declaratoria di responsabilità concorrente della società e della stessa CP_2 attrice, contenere il risarcimento dovuto alla GN entro i limiti del danno Pt_1 effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al
dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi”. Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) In via principale: - Rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto integralmente infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva; - Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice avrebbe potuto evitare il danno utilizzando l'ordinaria diligenza;
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, presunta o concreta, della società in CP_2 ordine ad ogni avversa pretesa;
2) In via subordinata: - Nella di accoglimento delle domande di parte attrice e di accertamento della responsabilità di
[...]
accertare e dichiarare l'effettiva misura della responsabilità concorrente del CP_2 CP_1 convenuto e della società “ e per, l'effetto, condannare la società CP_2 [...]
solo al pagamento della parte effettivamente dovuta, il tutto al netto di quanto dalla CP_2
già percepito dalla in forza della polizza n. n. 763416199. - In via di Pt_1 CP_3 ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente e di accertamento della responsabilità di accertare e dichiarare l'effettivo ammontare dei danni CP_2
Pagina 3 di 8 subiti dalla SI.ra ; accertare e dichiarare che la parte attrice ha concorso a cagionare il Pt_1 danno;
accertare e dichiarare la misura della responsabilità della GN , nonché la Pt_1 diversa incidenza della responsabilità della società nell rminazione CP_2 dell'evento per cui è causa;
per l'effetto, diminuire la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno secondo la gravità della colpa del danneggiato e secondo l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, il tutto al netto di quanto dalla già percepito dalla in Pt_1 CP_3 forza della polizza n. 763416199. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 30/3/2022, mentre percorreva la via SI EL a a causa di un CP_1 dislivello presente nella pavimentazione del marciapiede, cadeva rovinosamente a terra e, soccorsa nell'immediatezza da alcuni passanti, veniva successivamente condotta dalla figlia presso il nosocomio G. TZ e ricoverata nel reparto di Ortopedia con diagnosi di frattura pluriframmentaria del polso destro;
sottoposta in data 1/4/2022 ad intervento chirurgico con applicazione di placca e viti, veniva, infine, dimessa in data 3/4/2022, con prescrizione di effettuare dieci sedute di rieducazione motoria individuale. L'attrice ha dedotto il residuare all'attualità, nonostante la terapia regolarmente svolta, di una limitazione funzionale della mano destra, confermata dalla relazione di parte a firma del dott. del 17/5/2023. Persona_1
Nella prospettazione di parte attri bilità per il sinistro sarebbe da ascriversi al in quanto ente incaricato della gestione e Controparte_1 manutenzione del manto stradale e delle relative pertinenze. La ha evidenziato di avere, quindi, presentato, in data 7/4/2022, Pt_1 denuncia di sinistro al predetto Ente e di averlo formalmente diffidato, a mezzo del proprio difensore, in data 14/12/2023. Ha ulteriormente dedotto che, successivamente, impresa incaricata dal CP_2 Controparte_1 della gestione e manutenzione della rete stradale, le proponeva, a mero titolo conciliativo, la corresponsione di € 2.000,00, somma ritenuta insufficiente e, quindi, rifiutata. L'attrice ha, inoltre, dato atto di avere infruttuosamente invitato il CP_1 ed a concludere una convenzione di negoziazione assistita
[...] CP_2 in data 24/1/2024. Al fine di quantificare l'entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro, l'attrice ha riferito di essersi sottoposta, in data 29/2/2024, a visita presso il dott. il quale ha accertato l'esistenza di un danno biologico Persona_2
Pagina 4 di 8 temporaneo di complessivi 120 giorni e di un danno biologico permanente del 7%. Falliti i tentativi stragiudiziali, si è rivolta al tribunale di Cagliari Parte_1 per chiedere la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da lei subiti. Con comparsa di risposta depositata in data 20/6/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda per essere il Controparte_1 sinistro dipeso unicamente dalla condotta negligente ed imprudente della
. Ha evidenziato, in particolare: che la caduta si era verificata in pieno Pt_1 giorno, alle ore 9:30, quindi, in condizioni di perfetta visibilità; che, dalle fotografie prodotte, si evinceva come la sconnessione del marciapiede fosse ben visibile e percepibile;
che la conosceva bene i luoghi di causa, in Pt_1 quanto abitava nelle vicinanze. Ha concluso, quindi, che la condotta dell'attrice, interrompendo il nesso eziologico, era stata da sola sufficiente a causare il sinistro. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la quale, in forza del contratto di appalto n. CP_2
88684, aveva assunto la qualità di custode della rete stradale con decorrenza dal 5/2/2019 ed era quindi l'unica responsabile ex art. 2051 c.c., essendo obbligata a tenere indenne il per tutti gli eventi dannosi Controparte_1 lamentati da terzi occasionati dall'esercizio o da difetti di manutenzione dell'infrastruttura stradale e delle sue pertinenze. Con decreto del 26/6/2024, il tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 22/1/2025. Con comparsa di risposta del 12/11/2024, si è costituita in giudizio CP_2 contestando le avverse domande ed eccependo, in merito alla richiesta di manleva, che l'ente proprietario, in quanto obbligato alla custodia della strada, era l'unico responsabile dei danni da insidia stradale, non essendo stato nel caso di specie dimostrato alcun inadempimento da parte sua degli obblighi derivanti dall'appalto e non avendo contestato il un difetto Controparte_1 di manutenzione. In ordine alla domanda risarcitoria, ha negato che il dislivello del marciapiede costituisse un'insidia occulta, evidenziando che esso era immediatamente percepibile dall'attrice, anche in considerazione dell'orario in cui si era verificato il sinistro e della conoscenza dei luoghi da parte sua, essendo la sua abitazione distante appena 90 metri dal punto della caduta. In via subordinata, la terza chiamata ha contestato la quantificazione del danno operato dall'attrice e ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata e, conseguentemente, diminuirsi l'ammontare del risarcimento richiesto. Ha, infine, eccepito il divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo, chiedendo di scomputare dal danno eventualmente ritenuto risarcibile l'importo di € 3.431,09, già liquidato alla a titolo di indennizzo Pt_1 dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in forza della polizza personale n. 763416199.
Pagina 5 di 8 Con memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 13/12/2024, prendendo posizione sulle costituzioni del convenuto e della terza chiamata, la parte attrice ha precisato di non essere solita spostarsi a piedi, per cui non aveva alcuna conoscenza del luogo del sinistro. Ha ulteriormente riferito che nella nottata antecedente alla caduta si erano verificate forti precipitazioni, per cui l'acqua ristagnante sul marciapiede le aveva impedito di avvedersi dell'effettiva profondità del dislivello che, in ogni caso, non era segnalato in alcun modo. Con riguardo all'eccepito divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento, l'attrice ha opposto che, trattandosi di polizza infortuni, non trovava applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno. Ha precisato, infine, come in epigrafe le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. All'udienza del 22/1/2025, il tribunale ha rigettato la prova per testi articolata dall'attrice, in quanto genericamente formulata, ha proposto alle parti ex art. 185 c.p.c. di conciliare la vertenza mediante la rinuncia all'azione e la compensazione delle spese di lite e ha, infine, rinviato all'udienza del 14/5/2025. All'udienza in questione, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/3/2026, con termine alle parti fino alla stessa data per il deposito di note scritte. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'11/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., i difensori hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la c.d. insidia stradale, la quale ricorre “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. cass. n. 11511/2008), la corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato;
elemento,
Pagina 6 di 8 quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti” (cfr. cass. n. 15859/2015; negli stessi termini cfr. cass. n. 13930/2015 secondo cui
“ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota
o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso di specie, per circostanze di tempo e di luogo, deve ritenersi che il sinistro occorso sia ascrivibile a fatto colposo della danneggiata, con conseguente esclusione, sul piano della causalità materiale, del nesso eziologico tra il sinistro e il dovere di custodia dell'ente. Ciò emerge, da un lato, dalla circostanza fattuale per cui il sinistro si è verificato in pieno giorno e precisamente verso le ore 9:30 (per come dichiarato dalla stessa attrice nella denuncia di sinistro acquisita al protocollo del in data 7/4/2022, n. 111431, per come da lei ammesso Controparte_1 in guente facile visibilità dell'avvallamento del tratto della pavimentazione del marciapiede più vicino alla strada;
dall'altro, dalle condizioni del marciapiede nel punto in cui era presente l'avvallamento, facilmente percepibile ed evitabile, per come si evince dalle due fotografie del manto allegate al fascicolo di parte attrice e da quelle allegate al fascicolo del le fotografie mostrano, infatti, il marciapiede pavimentato Controparte_1 con un avvallamento di ampia dimensione nella parte più vicina alla strada che era, pertanto, ben visibile e che l'attrice avrebbe senz'altro potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza. Inoltre, per come ammesso dall'attrice nella prima memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. (v. pag. 5), al momento dell'occorso il cielo era nuvoloso, ma non pioveva e il ristagno dell'acqua nell'avvallamento a causa delle piogge cadute nella notte (ben visibile nelle foto allegate dal avrebbe dovuto renderlo, se mai, ancora più percepibile e Controparte_1 tale da indurre l'attrice a non passarvi sopra. Non può nemmeno trascurarsi che la strada in questione doveva considerarsi nota all'attrice residente e incontestatamente abitante nelle immediate vicinanze. La rilevanza di tali indici sul nesso causale nella fattispecie in questione è peraltro valorizzata dalla giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di chiarire, in termini pienamente condivisibili, che “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l'ora dell'incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro” (cfr. trib. Cagliari, 5 giugno 2018; trib. Bari, sez. III, 11 marzo 2016, n. 1419). E invero, per costante indirizzo giurisprudenziale, il grado della condotta diligente del pedone o, in generale, del danneggiato, deve essere adeguato in
Pagina 7 di 8 ogni caso alle condizioni di tempo e di luogo, secondo un'indagine da condursi in concreto circa la stato della cosa e la relativa dinamica del sinistro. E, se tale condotta deve essere particolarmente oculata, allorché si sia in presenza di un tratto totalmente dissestato, che imponga al danneggiato un elevato grado di prudenza e diligenza, ciò non esclude che, non diversamente, “allorché la strada presenti sconnessioni solo in alcuni punti, ben visibili preventivamente, come in specie, egli dovrà invece diligentemente evitarli, transitando sui tratti sicuri e privi di ogni potenziale pericolo” (cfr. cass. n. 24215/2019). Ne deriva che, nel caso di specie, poiché, come evincibile dalle fotografie allegate, vi era un tratto di marciapiede in ordine e liscio, l'attrice avrebbe dovuto evitare il tratto presentante l'avvallamento, che era ben visibile, transitando sul restante sedime sicuro e del tutto privo di avvallamenti. Per tale ragione il tribunale non ha proceduto all'ammissione della prova per testi, pur richiesta dall'attrice, che si sarebbe rivelata del tutto superflua. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea deve essere respinta, in difetto del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il dovere di custodia dell'ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo della danneggiata, tenuto conto che le condizioni della strada erano del tutto visibili e che pertanto doveva incedere prudenzialmente.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in ragione della disconnessione comunque rilevata del marciapiede comunale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2667/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Biancu;
- attrice - Parte_1
E rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Marrosu;
Controparte_1
- convenuto -
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ruopoli. - terza chiamata - CP_2
Oggi 11 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 2667/2024 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Sabina Biancu. Per il è presente Controparte_1
l'avv. Anna Maria Marrosu. Per la terza chiamata è presente l'avv. Daniela Ruopoli. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Tutti i difensori precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa e chiedono che venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2667/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Sabina Biancu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Forlanini, n. 2; -attrice- CP_1
(P.I.: ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Satta, n. 7; -convenuto- CP_1
NONCHÉ CONTRO (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
e dif i procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Daniela Ruopoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Alghero, n. 45. -terza chiamata- CP_1
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.): “in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del e Controparte_1 della in concorso tra loro, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra CP_2 sa del sinistro occorsole in data 30 marzo 2022 in alla via Parte_1 CP_1
SI EL e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo nella misura di € 23.010,50 oltre le spese mediche documentate, o di quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare un concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in capo all'attrice, accertare e determinare la responsabilità del e della in concorso tra Controparte_1 CP_2
Pagina 2 di 8 loro, per le lesioni, patrimoniali e non, subite dalla SI.ra a causa del sinistro Pt_2 occorsole in data 30 marzo 2022 in lungo la via SI EL, diminuita in CP_1 proporzione all'apporto causale attribuit dotta dell'attrice e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo nella misura di € 23.010,50 oltre le spese mediche documentate, o di quella maggiore o minore somma che si accerterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, diminuito secondo l'accertanda colpa della persona lesa. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società in persona del CP_2 legale rappresentante, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo il termine per la citazione del terzo;
3) nel merito rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
4) con vittoria di Controparte_1 onorari, diritti e spese del presente giudizio. 5) In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, dichiarare la società CP_2 unica responsabile dei fatti di causa e, per l'effetto, tenuta a manlevare il Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, condannandola a pagare alla GN tutti i danni subiti;
sempre con vittoria di onorari, diritti e spese del presente Pt_1 giudizio, da porre a carico della predetta società. 6) In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche in capo al Controparte_1 previa declaratoria di responsabilità concorrente della società e della stessa CP_2 attrice, contenere il risarcimento dovuto alla GN entro i limiti del danno Pt_1 effettivamente subito, costituiti da un lato dalla quota di responsabilità addebitabile al
dall'altro alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con Controparte_1 compensazione delle spese di lite, sussistendo giustificati motivi”. Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) In via principale: - Rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto integralmente infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui all'espositiva; - Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'attrice avrebbe potuto evitare il danno utilizzando l'ordinaria diligenza;
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, presunta o concreta, della società in CP_2 ordine ad ogni avversa pretesa;
2) In via subordinata: - Nella di accoglimento delle domande di parte attrice e di accertamento della responsabilità di
[...]
accertare e dichiarare l'effettiva misura della responsabilità concorrente del CP_2 CP_1 convenuto e della società “ e per, l'effetto, condannare la società CP_2 [...]
solo al pagamento della parte effettivamente dovuta, il tutto al netto di quanto dalla CP_2
già percepito dalla in forza della polizza n. n. 763416199. - In via di Pt_1 CP_3 ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente e di accertamento della responsabilità di accertare e dichiarare l'effettivo ammontare dei danni CP_2
Pagina 3 di 8 subiti dalla SI.ra ; accertare e dichiarare che la parte attrice ha concorso a cagionare il Pt_1 danno;
accertare e dichiarare la misura della responsabilità della GN , nonché la Pt_1 diversa incidenza della responsabilità della società nell rminazione CP_2 dell'evento per cui è causa;
per l'effetto, diminuire la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno secondo la gravità della colpa del danneggiato e secondo l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, il tutto al netto di quanto dalla già percepito dalla in Pt_1 CP_3 forza della polizza n. 763416199. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Causa decisa all'udienza dell'11 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 30/3/2022, mentre percorreva la via SI EL a a causa di un CP_1 dislivello presente nella pavimentazione del marciapiede, cadeva rovinosamente a terra e, soccorsa nell'immediatezza da alcuni passanti, veniva successivamente condotta dalla figlia presso il nosocomio G. TZ e ricoverata nel reparto di Ortopedia con diagnosi di frattura pluriframmentaria del polso destro;
sottoposta in data 1/4/2022 ad intervento chirurgico con applicazione di placca e viti, veniva, infine, dimessa in data 3/4/2022, con prescrizione di effettuare dieci sedute di rieducazione motoria individuale. L'attrice ha dedotto il residuare all'attualità, nonostante la terapia regolarmente svolta, di una limitazione funzionale della mano destra, confermata dalla relazione di parte a firma del dott. del 17/5/2023. Persona_1
Nella prospettazione di parte attri bilità per il sinistro sarebbe da ascriversi al in quanto ente incaricato della gestione e Controparte_1 manutenzione del manto stradale e delle relative pertinenze. La ha evidenziato di avere, quindi, presentato, in data 7/4/2022, Pt_1 denuncia di sinistro al predetto Ente e di averlo formalmente diffidato, a mezzo del proprio difensore, in data 14/12/2023. Ha ulteriormente dedotto che, successivamente, impresa incaricata dal CP_2 Controparte_1 della gestione e manutenzione della rete stradale, le proponeva, a mero titolo conciliativo, la corresponsione di € 2.000,00, somma ritenuta insufficiente e, quindi, rifiutata. L'attrice ha, inoltre, dato atto di avere infruttuosamente invitato il CP_1 ed a concludere una convenzione di negoziazione assistita
[...] CP_2 in data 24/1/2024. Al fine di quantificare l'entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro, l'attrice ha riferito di essersi sottoposta, in data 29/2/2024, a visita presso il dott. il quale ha accertato l'esistenza di un danno biologico Persona_2
Pagina 4 di 8 temporaneo di complessivi 120 giorni e di un danno biologico permanente del 7%. Falliti i tentativi stragiudiziali, si è rivolta al tribunale di Cagliari Parte_1 per chiedere la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da lei subiti. Con comparsa di risposta depositata in data 20/6/2024 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda per essere il Controparte_1 sinistro dipeso unicamente dalla condotta negligente ed imprudente della
. Ha evidenziato, in particolare: che la caduta si era verificata in pieno Pt_1 giorno, alle ore 9:30, quindi, in condizioni di perfetta visibilità; che, dalle fotografie prodotte, si evinceva come la sconnessione del marciapiede fosse ben visibile e percepibile;
che la conosceva bene i luoghi di causa, in Pt_1 quanto abitava nelle vicinanze. Ha concluso, quindi, che la condotta dell'attrice, interrompendo il nesso eziologico, era stata da sola sufficiente a causare il sinistro. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la quale, in forza del contratto di appalto n. CP_2
88684, aveva assunto la qualità di custode della rete stradale con decorrenza dal 5/2/2019 ed era quindi l'unica responsabile ex art. 2051 c.c., essendo obbligata a tenere indenne il per tutti gli eventi dannosi Controparte_1 lamentati da terzi occasionati dall'esercizio o da difetti di manutenzione dell'infrastruttura stradale e delle sue pertinenze. Con decreto del 26/6/2024, il tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 22/1/2025. Con comparsa di risposta del 12/11/2024, si è costituita in giudizio CP_2 contestando le avverse domande ed eccependo, in merito alla richiesta di manleva, che l'ente proprietario, in quanto obbligato alla custodia della strada, era l'unico responsabile dei danni da insidia stradale, non essendo stato nel caso di specie dimostrato alcun inadempimento da parte sua degli obblighi derivanti dall'appalto e non avendo contestato il un difetto Controparte_1 di manutenzione. In ordine alla domanda risarcitoria, ha negato che il dislivello del marciapiede costituisse un'insidia occulta, evidenziando che esso era immediatamente percepibile dall'attrice, anche in considerazione dell'orario in cui si era verificato il sinistro e della conoscenza dei luoghi da parte sua, essendo la sua abitazione distante appena 90 metri dal punto della caduta. In via subordinata, la terza chiamata ha contestato la quantificazione del danno operato dall'attrice e ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata e, conseguentemente, diminuirsi l'ammontare del risarcimento richiesto. Ha, infine, eccepito il divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo, chiedendo di scomputare dal danno eventualmente ritenuto risarcibile l'importo di € 3.431,09, già liquidato alla a titolo di indennizzo Pt_1 dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in forza della polizza personale n. 763416199.
Pagina 5 di 8 Con memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 13/12/2024, prendendo posizione sulle costituzioni del convenuto e della terza chiamata, la parte attrice ha precisato di non essere solita spostarsi a piedi, per cui non aveva alcuna conoscenza del luogo del sinistro. Ha ulteriormente riferito che nella nottata antecedente alla caduta si erano verificate forti precipitazioni, per cui l'acqua ristagnante sul marciapiede le aveva impedito di avvedersi dell'effettiva profondità del dislivello che, in ogni caso, non era segnalato in alcun modo. Con riguardo all'eccepito divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento, l'attrice ha opposto che, trattandosi di polizza infortuni, non trovava applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno. Ha precisato, infine, come in epigrafe le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. All'udienza del 22/1/2025, il tribunale ha rigettato la prova per testi articolata dall'attrice, in quanto genericamente formulata, ha proposto alle parti ex art. 185 c.p.c. di conciliare la vertenza mediante la rinuncia all'azione e la compensazione delle spese di lite e ha, infine, rinviato all'udienza del 14/5/2025. All'udienza in questione, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/3/2026, con termine alle parti fino alla stessa data per il deposito di note scritte. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'11/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., i difensori hanno reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la c.d. insidia stradale, la quale ricorre “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. cass. n. 11511/2008), la corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato;
elemento,
Pagina 6 di 8 quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti” (cfr. cass. n. 15859/2015; negli stessi termini cfr. cass. n. 13930/2015 secondo cui
“ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota
o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). Orbene, posti tali principi di diritto, nel caso di specie, per circostanze di tempo e di luogo, deve ritenersi che il sinistro occorso sia ascrivibile a fatto colposo della danneggiata, con conseguente esclusione, sul piano della causalità materiale, del nesso eziologico tra il sinistro e il dovere di custodia dell'ente. Ciò emerge, da un lato, dalla circostanza fattuale per cui il sinistro si è verificato in pieno giorno e precisamente verso le ore 9:30 (per come dichiarato dalla stessa attrice nella denuncia di sinistro acquisita al protocollo del in data 7/4/2022, n. 111431, per come da lei ammesso Controparte_1 in guente facile visibilità dell'avvallamento del tratto della pavimentazione del marciapiede più vicino alla strada;
dall'altro, dalle condizioni del marciapiede nel punto in cui era presente l'avvallamento, facilmente percepibile ed evitabile, per come si evince dalle due fotografie del manto allegate al fascicolo di parte attrice e da quelle allegate al fascicolo del le fotografie mostrano, infatti, il marciapiede pavimentato Controparte_1 con un avvallamento di ampia dimensione nella parte più vicina alla strada che era, pertanto, ben visibile e che l'attrice avrebbe senz'altro potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza. Inoltre, per come ammesso dall'attrice nella prima memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. (v. pag. 5), al momento dell'occorso il cielo era nuvoloso, ma non pioveva e il ristagno dell'acqua nell'avvallamento a causa delle piogge cadute nella notte (ben visibile nelle foto allegate dal avrebbe dovuto renderlo, se mai, ancora più percepibile e Controparte_1 tale da indurre l'attrice a non passarvi sopra. Non può nemmeno trascurarsi che la strada in questione doveva considerarsi nota all'attrice residente e incontestatamente abitante nelle immediate vicinanze. La rilevanza di tali indici sul nesso causale nella fattispecie in questione è peraltro valorizzata dalla giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di chiarire, in termini pienamente condivisibili, che “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l'ora dell'incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro” (cfr. trib. Cagliari, 5 giugno 2018; trib. Bari, sez. III, 11 marzo 2016, n. 1419). E invero, per costante indirizzo giurisprudenziale, il grado della condotta diligente del pedone o, in generale, del danneggiato, deve essere adeguato in
Pagina 7 di 8 ogni caso alle condizioni di tempo e di luogo, secondo un'indagine da condursi in concreto circa la stato della cosa e la relativa dinamica del sinistro. E, se tale condotta deve essere particolarmente oculata, allorché si sia in presenza di un tratto totalmente dissestato, che imponga al danneggiato un elevato grado di prudenza e diligenza, ciò non esclude che, non diversamente, “allorché la strada presenti sconnessioni solo in alcuni punti, ben visibili preventivamente, come in specie, egli dovrà invece diligentemente evitarli, transitando sui tratti sicuri e privi di ogni potenziale pericolo” (cfr. cass. n. 24215/2019). Ne deriva che, nel caso di specie, poiché, come evincibile dalle fotografie allegate, vi era un tratto di marciapiede in ordine e liscio, l'attrice avrebbe dovuto evitare il tratto presentante l'avvallamento, che era ben visibile, transitando sul restante sedime sicuro e del tutto privo di avvallamenti. Per tale ragione il tribunale non ha proceduto all'ammissione della prova per testi, pur richiesta dall'attrice, che si sarebbe rivelata del tutto superflua. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea deve essere respinta, in difetto del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il dovere di custodia dell'ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo della danneggiata, tenuto conto che le condizioni della strada erano del tutto visibili e che pertanto doveva incedere prudenzialmente.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in ragione della disconnessione comunque rilevata del marciapiede comunale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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