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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 21672/2023 avente ad oggetto: mutuo
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Civale e Manuela Pelosio
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 CodiceFiscale_1
Giacoia
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 4022/2023 con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante ed essa CP_1
originaria parte convenuta era stata condannata a pagare in favore della originaria parte attrice la somma di Euro 1.160,568 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di estinzione anticipata del mutuo al soddisfo ed oltre spese processuali.
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata stipulata con la attuale appellante (rectius con la cedente il credito per successivi passaggi), a mezzo intermediario, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellata,
l'appellante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, la parte mutuataria provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla mutuante
(rectius attuale appellante quale cessionaria del credito) mediante conteggio estintivo.
La originaria parte convenuta, in qualità (qualità prospettata dalla originaria parte attrice) di cessionaria della originaria mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo,
provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio nei confronti della attuale appellante quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè
dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva il diritto di parte attrice nella misura quantificata in sentenza.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte istante resisteva al gravame.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante reitera l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado e non esaminata dal primo giudice.
L'eccezione andava e va disattesa.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto. Infondato è pure il motivo di gravame con il quale l'appellante ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata mera cessionaria del credito (e non già del contratto) di cui al finanziamento sottoscritto dalla originaria parte attrice.
Invero deve sottolinearsi come il soggetto effettivo percettore delle somme all'esito della estinzione anticipata (che è poi il soggetto che ha effettuato il conteggio estintivo) sarebbe in astratto proprio la cessionaria attuale appellante e non già la cedente originaria mutuante. Per altro, essendo l'estinzione anticipata una facoltà concessa alla parte mutuataria, deve ritenersi che il credito è stato ceduto anche tenendo conto della eventuale possibilità di estinzione anticipata del finanziamento. Il rimborso pro quota degli oneri ulteriori agli interessi richiesto dalla originaria parte attrice (oneri debitamente corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuti, secondo la prospettazione attorea che qui si condivide, non più giustificati) integra in conseguenza – seppure solo in via eventuale all'esito, appunto, della estinzione anticipata - la esatta quantificazione del credito ceduto per la quale vi è la legittimazione passiva della cessionaria. In senso diverso nemmeno si giustificherebbe il perchè la cessionaria, all'esito della estinzione anticipata, nel conteggio estintivo abbia comunque detratto (solo in minima parte rispetto alla attuale richiesta della originaria attrice) alcuni dei costi inizialmente corrisposti dal soggetto mutuatario e percepiti non da essa cessionaria ma dalla originaria mutuante.
In astratto in conseguenza – contrariamente a quanto argomentato dall'appellante – deve riconoscersi per la controversia in esame la legittimazione passiva della cessionaria del credito.
Tuttavia – e si viene così ad esaminare altra questione già sollevata nel corso del primo grado di giudizio e specificamente reiterata nei motivi di gravame – nel caso di specie deve escludersi che al momento della estinzione anticipata del finanziamento
[...]
fosse ancora cessionaria del credito. Parte_1
Invero sulla scorta della documentazione esibita dall'attuale appellante fin dal primo grado di giudizio emerge che al momento della estinzione anticipata non era Parte_1
più titolare del credito che era stato già ceduto a nell'ambito di Controparte_2
una operazione di cartolarizzazione conclusa in data 19-06-20'17 (e debitamente pubblicizzata sulla G.U.) assumendo il ruolo di mera “master servicer” che agiva non in proprio (qualità nella quale è stata convenuta nel giudizio di primo grado) ma in nome e per conto (anche nel redigere il conteggio estintivo e nell'incassare le somme) di
[...]
che era e resta l'unica legittimata alla pretesa restitutoria azionata dalla Controparte_2
originaria parte istante.
In conseguenza l'appello deve ritenersi fondato e la sentenza impugnata va riformata dovendosi rigettare la domanda attorea.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4022/2023 del GdP di
Barra, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e compensa le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 13 giugno 2025
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 21672/2023 avente ad oggetto: mutuo
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Civale e Manuela Pelosio
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 CodiceFiscale_1
Giacoia
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 4022/2023 con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla originaria parte istante ed essa CP_1
originaria parte convenuta era stata condannata a pagare in favore della originaria parte attrice la somma di Euro 1.160,568 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di estinzione anticipata del mutuo al soddisfo ed oltre spese processuali.
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata stipulata con la attuale appellante (rectius con la cedente il credito per successivi passaggi), a mezzo intermediario, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellata,
l'appellante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, la parte mutuataria provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla mutuante
(rectius attuale appellante quale cessionaria del credito) mediante conteggio estintivo.
La originaria parte convenuta, in qualità (qualità prospettata dalla originaria parte attrice) di cessionaria della originaria mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo,
provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio nei confronti della attuale appellante quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè
dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva il diritto di parte attrice nella misura quantificata in sentenza.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte istante resisteva al gravame.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante reitera l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado e non esaminata dal primo giudice.
L'eccezione andava e va disattesa.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto. Infondato è pure il motivo di gravame con il quale l'appellante ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata mera cessionaria del credito (e non già del contratto) di cui al finanziamento sottoscritto dalla originaria parte attrice.
Invero deve sottolinearsi come il soggetto effettivo percettore delle somme all'esito della estinzione anticipata (che è poi il soggetto che ha effettuato il conteggio estintivo) sarebbe in astratto proprio la cessionaria attuale appellante e non già la cedente originaria mutuante. Per altro, essendo l'estinzione anticipata una facoltà concessa alla parte mutuataria, deve ritenersi che il credito è stato ceduto anche tenendo conto della eventuale possibilità di estinzione anticipata del finanziamento. Il rimborso pro quota degli oneri ulteriori agli interessi richiesto dalla originaria parte attrice (oneri debitamente corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto ma divenuti, secondo la prospettazione attorea che qui si condivide, non più giustificati) integra in conseguenza – seppure solo in via eventuale all'esito, appunto, della estinzione anticipata - la esatta quantificazione del credito ceduto per la quale vi è la legittimazione passiva della cessionaria. In senso diverso nemmeno si giustificherebbe il perchè la cessionaria, all'esito della estinzione anticipata, nel conteggio estintivo abbia comunque detratto (solo in minima parte rispetto alla attuale richiesta della originaria attrice) alcuni dei costi inizialmente corrisposti dal soggetto mutuatario e percepiti non da essa cessionaria ma dalla originaria mutuante.
In astratto in conseguenza – contrariamente a quanto argomentato dall'appellante – deve riconoscersi per la controversia in esame la legittimazione passiva della cessionaria del credito.
Tuttavia – e si viene così ad esaminare altra questione già sollevata nel corso del primo grado di giudizio e specificamente reiterata nei motivi di gravame – nel caso di specie deve escludersi che al momento della estinzione anticipata del finanziamento
[...]
fosse ancora cessionaria del credito. Parte_1
Invero sulla scorta della documentazione esibita dall'attuale appellante fin dal primo grado di giudizio emerge che al momento della estinzione anticipata non era Parte_1
più titolare del credito che era stato già ceduto a nell'ambito di Controparte_2
una operazione di cartolarizzazione conclusa in data 19-06-20'17 (e debitamente pubblicizzata sulla G.U.) assumendo il ruolo di mera “master servicer” che agiva non in proprio (qualità nella quale è stata convenuta nel giudizio di primo grado) ma in nome e per conto (anche nel redigere il conteggio estintivo e nell'incassare le somme) di
[...]
che era e resta l'unica legittimata alla pretesa restitutoria azionata dalla Controparte_2
originaria parte istante.
In conseguenza l'appello deve ritenersi fondato e la sentenza impugnata va riformata dovendosi rigettare la domanda attorea.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia, la modifica del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4022/2023 del GdP di
Barra, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e compensa le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 13 giugno 2025
Il Giudice Unico