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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1203/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1203/2025 r.g. promossa da
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente a [...], VIA PIETRO LORENZETTI 8; C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente a [...], VIA Controparte_2
nato il [...] a [...], c.f. Parte_2
, residente a [...], VIA MAZZINI 24/2; C.F._3
nata il [...] a [...], c.f. Parte_3
, residente a [...]E IN AR (FI), C.F._4
VIA ARETINA 90/C; rappresentati e difesi dall' Avv. Gianluca Rossi del foro di Arezzo (cf. ), tutte anche elettivamente domiciliate presso C.F._5 lo studio di quest'ultimo in Arezzo, Via Benedetto Varchi n. 71 (PEC:
– fax. ), giuste rispettive e rilasciate Email_1 P.IVA_1 procure in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, , in persona dei rispettivi Controparte_4 Controparte_5 dirigenti LRPT, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c. 1 c.p.c. e giuste procure congiunte e disgiunte, dalla Dr.ssa (C.F. Controparte_6
) e dal Dr. dipendenti del (si C.F._6 CP_7 CP_3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec che costituisce domicilio digitale ai sensi e per gli Email_2 effetti dell'art. 16, comma 7 ultimo periodo, D.L. 179/2012)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_3
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità indicate in ricorso.
Si costituisce ritualmente il resistente, riconoscendo la pretesa CP_3
di parte ricorrente.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Deve preliminarmente dichiararsi la parziale cessata materia del contendere in ordine al ricorrente limitatamente al a.s. Parte_2
2022/23, avendo parte ricorrente rinunciato alla relativa domanda.
Nel resto, il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto, stante peraltro l'acquiescenza del resistente, la quale giustifica la liquidazione dei CP_3
2 compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché la parziale cessata materia del contendere in ordine al ricorrente Parte_2
limitatamente al a.s. 2022/23;
[...]
2. AN il resistente al pagamento – in favore della CP_3
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. AN la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1203/2025 r.g. promossa da
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, residente a [...], VIA PIETRO LORENZETTI 8; C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente a [...], VIA Controparte_2
nato il [...] a [...], c.f. Parte_2
, residente a [...], VIA MAZZINI 24/2; C.F._3
nata il [...] a [...], c.f. Parte_3
, residente a [...]E IN AR (FI), C.F._4
VIA ARETINA 90/C; rappresentati e difesi dall' Avv. Gianluca Rossi del foro di Arezzo (cf. ), tutte anche elettivamente domiciliate presso C.F._5 lo studio di quest'ultimo in Arezzo, Via Benedetto Varchi n. 71 (PEC:
– fax. ), giuste rispettive e rilasciate Email_1 P.IVA_1 procure in calce all'atto introduttivo
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e l' Controparte_3 P.IVA_2 [...]
, , in persona dei rispettivi Controparte_4 Controparte_5 dirigenti LRPT, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c. 1 c.p.c. e giuste procure congiunte e disgiunte, dalla Dr.ssa (C.F. Controparte_6
) e dal Dr. dipendenti del (si C.F._6 CP_7 CP_3 dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec che costituisce domicilio digitale ai sensi e per gli Email_2 effetti dell'art. 16, comma 7 ultimo periodo, D.L. 179/2012)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_3
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le annualità indicate in ricorso.
Si costituisce ritualmente il resistente, riconoscendo la pretesa CP_3
di parte ricorrente.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Deve preliminarmente dichiararsi la parziale cessata materia del contendere in ordine al ricorrente limitatamente al a.s. Parte_2
2022/23, avendo parte ricorrente rinunciato alla relativa domanda.
Nel resto, il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto, stante peraltro l'acquiescenza del resistente, la quale giustifica la liquidazione dei CP_3
2 compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché la parziale cessata materia del contendere in ordine al ricorrente Parte_2
limitatamente al a.s. 2022/23;
[...]
2. AN il resistente al pagamento – in favore della CP_3
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. AN la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio RI
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