Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1951, n. 1099
Articolo 2Articolo 4
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13 novembre 1951
Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabella D e E).
Entrata in vigore il 13 novembre 1951