Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabella D e E).
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabella D e E).