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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Santa Spina Presidente Relatore dott.SS Iolanda Golia Giudice dott.SS AleSSndra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLAIOLI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. CP_1 C.F._2 CP_2
( e dell'avv. SANTARNECCHI
[...] Email_2
CARLOTTA ( ed elettivamente domiciliato presso Email_3
lo studio dei predetti difensori, via San Martino n. 51, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta ceSSzione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 settembre 1996, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 219, parte II, serie A, anno 1996, ufficio 1;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , l'8 marzo 1998 e il 2 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2006;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di ceSSzione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi il collocamento della figlia presso la madre e porre a carico del l'onere di contribuire Per_3 CP_1 al mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché l'onere di corrispondere un assegno divorzile a sé ricorrente pari ad €
500,00 mensili, più Istat;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla dichiarazione di ceSSzione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata da controparte e porsi a suo carico (di lui resistente) l'onere di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, disponendo che l'intero assegno unico fosse percepito dalla madre. In subordine, domandava che la signora contribuisse al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%;
- che all'esito della prima udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori e dato inizio all'istruttoria;
- che, nelle more dell'udienza fiSSta per la verifica del deposito da parte della polizia tributaria incaricata delle relazioni richieste e per l'interrogatorio formale delle parti, le parti stesse davano atto di aver raggiunto un accordo e l'udienza, pertanto, veniva celebrata in modalità cartolare, revocando gli accertamenti tributari già disposti;
- che, all'esito, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione definitiva;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo;
- che in data 27.02.2019, il PM autorizzava l'accordo di negoziazione assistita di separazione personale delle parti;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015; - che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che, in relazione alla previsione di un assegno divorzile una tantum che il i è impegnato CP_1
a versare alla ex coniuge, il Tribunale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970 la ritiene equa;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa, il 22 settembre 1996 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996, n. 219, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli maggiori e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, Per_2 Per_1
continueranno ad avere la residenza e il collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare a lui definitivamente assegnata e di sua proprietà sita in Pisa via Randaccio, 12.
Il mantenimento ordinario dei figli e avverrà in forma diretta da parte di ciascun genitore Per_2 Per_1
mentre lo straordinario resta a esclusivo carico del padre CP_1
DISPONE che la figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente, è Persona_4
collocata presso la madre. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia alla Per_3 madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00# (quattrocento/00), oltre rivalutazione
Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia sono da intendersi nella loro Per_3
individuazione in quelle di cui al protocollo del C.n.f., che si produce sub doc. A all'accordo depositato in data 5.11.2024, da intendersi suddivise con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, al 70% al Dott. ed al 30% alla Dr.SS . CP_1 Parte_1
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito dalla sola IG.ra Parte_1
o, a sua discrezione, dalla figlia in ogni caso con rinuncia del Dott.
[...] Persona_4 [...]
alla rivalsa. CP_1 Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- alla sottoscrizione dell'atto (depositato in data 5.11.2024), a titolo di assegno divorzile una tantum il Dr. corrisponde alla IG.ra la somma di € 16.000,00# CP_1 Parte_1
(sedicimila/00) tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla predetta, la quale contestualmente rinuncia alla domanda dell'assegno divorzile periodico;
- le parti convengono infine che, a tacitazione di ogni pretesa dedotta in giudizio dalla IG.ra , Pt_1
nulla escluso, anche titolo transattivo, il IG. si obbliga a provvedere, CP_1
precedentemente alla data della prossima udienza:
a) a corrispondere alla IG.ra la somma di € 1.380,00# (milletrecentottanta/00) a titolo di Pt_1 arretrati dell'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento;
b) a consegnare alla IG.ra il tappeto piccolo e il servizio di piatti con il bordo colorato e oro, Pt_1 ultimi due oggetti restanti da restituire come da elenco allegato all'accordo di separazione in negoziazione assistita del 20.2.2019;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti, anche ai sensi dell'art. 13 della
Legge professionale.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 dicembre 2024.
Il Presidente relatore dott.SS Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Santa Spina Presidente Relatore dott.SS Iolanda Golia Giudice dott.SS AleSSndra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2024 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALLAIOLI Parte_1 C.F._1
ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_1
nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio del prof. avv. CP_1 C.F._2 CP_2
( e dell'avv. SANTARNECCHI
[...] Email_2
CARLOTTA ( ed elettivamente domiciliato presso Email_3
lo studio dei predetti difensori, via San Martino n. 51, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta ceSSzione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 22 settembre 1996, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa al n. 219, parte II, serie A, anno 1996, ufficio 1;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, e , l'8 marzo 1998 e il 2 marzo Per_1 Per_2 Per_3
2006;
- che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di ceSSzione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi il collocamento della figlia presso la madre e porre a carico del l'onere di contribuire Per_3 CP_1 al mantenimento della figlia nella misura di € 700,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie, nonché l'onere di corrispondere un assegno divorzile a sé ricorrente pari ad €
500,00 mensili, più Istat;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla dichiarazione di ceSSzione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata da controparte e porsi a suo carico (di lui resistente) l'onere di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, disponendo che l'intero assegno unico fosse percepito dalla madre. In subordine, domandava che la signora contribuisse al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%;
- che all'esito della prima udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori e dato inizio all'istruttoria;
- che, nelle more dell'udienza fiSSta per la verifica del deposito da parte della polizia tributaria incaricata delle relazioni richieste e per l'interrogatorio formale delle parti, le parti stesse davano atto di aver raggiunto un accordo e l'udienza, pertanto, veniva celebrata in modalità cartolare, revocando gli accertamenti tributari già disposti;
- che, all'esito, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione definitiva;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo;
- che in data 27.02.2019, il PM autorizzava l'accordo di negoziazione assistita di separazione personale delle parti;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015; - che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che, in relazione alla previsione di un assegno divorzile una tantum che il i è impegnato CP_1
a versare alla ex coniuge, il Tribunale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970 la ritiene equa;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa, il 22 settembre 1996 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996, n. 219, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che i figli maggiori e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, Per_2 Per_1
continueranno ad avere la residenza e il collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare a lui definitivamente assegnata e di sua proprietà sita in Pisa via Randaccio, 12.
Il mantenimento ordinario dei figli e avverrà in forma diretta da parte di ciascun genitore Per_2 Per_1
mentre lo straordinario resta a esclusivo carico del padre CP_1
DISPONE che la figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente, è Persona_4
collocata presso la madre. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia alla Per_3 madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00# (quattrocento/00), oltre rivalutazione
Istat.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia sono da intendersi nella loro Per_3
individuazione in quelle di cui al protocollo del C.n.f., che si produce sub doc. A all'accordo depositato in data 5.11.2024, da intendersi suddivise con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, al 70% al Dott. ed al 30% alla Dr.SS . CP_1 Parte_1
DISPONE che l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito dalla sola IG.ra Parte_1
o, a sua discrezione, dalla figlia in ogni caso con rinuncia del Dott.
[...] Persona_4 [...]
alla rivalsa. CP_1 Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- alla sottoscrizione dell'atto (depositato in data 5.11.2024), a titolo di assegno divorzile una tantum il Dr. corrisponde alla IG.ra la somma di € 16.000,00# CP_1 Parte_1
(sedicimila/00) tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla predetta, la quale contestualmente rinuncia alla domanda dell'assegno divorzile periodico;
- le parti convengono infine che, a tacitazione di ogni pretesa dedotta in giudizio dalla IG.ra , Pt_1
nulla escluso, anche titolo transattivo, il IG. si obbliga a provvedere, CP_1
precedentemente alla data della prossima udienza:
a) a corrispondere alla IG.ra la somma di € 1.380,00# (milletrecentottanta/00) a titolo di Pt_1 arretrati dell'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento;
b) a consegnare alla IG.ra il tappeto piccolo e il servizio di piatti con il bordo colorato e oro, Pt_1 ultimi due oggetti restanti da restituire come da elenco allegato all'accordo di separazione in negoziazione assistita del 20.2.2019;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti, anche ai sensi dell'art. 13 della
Legge professionale.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9 dicembre 2024.
Il Presidente relatore dott.SS Santa Spina