Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1712/2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. n. 1712/2024
ESITI DELL'UDIENZA DEL 27 MAGGIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
rilevato che, con ordinanza resa in data 05 maggio 2025
(recante rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), si è dato atto del mancato deposito delle note scritte con rinvio della causa all'udienza del 27 maggio 2025, da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; considerato che di tale rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti e rilevato che per l'udienza del 27 maggio 2025 non risultano depositate note scritte;
P.Q.M.
visto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo c.p.c. provvede con la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1712/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Avellino – opposizione ad ordinanza-ingiunzione e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in IP (AV), alla Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello ed in forza di delibera del Sindaco del 12 aprile 2023, dall'Avv. Luca Penna (C.F. C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in IP (AV), alla via
[...]
Roma n. 111/I;
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in MO (SA), alla via Dr.
Vincenzo Pagano n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello, dall'Avv. Luigi Maria
Cioffi (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Salerno, alla Piazza Sedile di Portanova n. 22;
APPELLATA
NONCHÈ R.G. n. 1712/2024
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia;
APPELLATA NON COSTITUITA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05 giugno 2024, il ha Parte_1 evocato in giudizio proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
1099/2023 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 14 dicembre 2023-20 dicembre 2023 e non notificata, a definizione del giudizio contrassegnato da R.G.
n. 2537/2023.
2. L'appellante ha dedotto: Parte_1
a) che, con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Avellino in data
31.08.2023, ha richiesto l'annullamento della ordinanza Controparte_1 ingiunzione prefettizia n. M_IT PR_AVSPC 00013801 relativa al verbale di sanzione amministrativa impugnato n. del 14/11/2022 emessa dal Comando NumeroDiCa_1 di Polizia Municipale del;
Parte_1
b) che il ricorso è stato ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, al , che si è costituito allegando tutta la Parte_1 documentazione inerente i fatti di causa e prendendo specifica posizione sulle singole eccezioni sollevate dalla Controparte_1
c) che, all'udienza del 5.12.2023, il Giudice ha deciso la causa dando immediata lettura del dispositivo di sentenza in udienza, accogliendo il ricorso ed annullando la succitata ordinanza ingiunzione e di conseguenza la sanzione amministrativa;
d) che, in data 14.12.2023, il Giudice di Pace di Avellino ha depositato la sentenza recante n. 1099/2023, comunicata in pari data al procuratore costituito del
[...]
; Parte_1
e) che la sentenza di primo grado è affetta da nullità per omessa motivazione, non contenendo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per giungere alla decisione resa nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà, in ragione della scarna motivazione della sentenza.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. – l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza di primo grado per difetto R.G. n. 1712/2024
di motivazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello, con attribuzione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 ottobre
2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto non notificato alla , litisconsorte Controparte_2 necessario, costituita in primo grado nonché l'inammissibilità del gravame ex art. 642 c.p.c. per non aver l'appellante enunciato compiutamente i motivi di impugnazione ed instando, nel merito, per il rigetto del gravame. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza del 25 novembre 2024, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , Controparte_2 assegnando all'appellante termine sino al 30 dicembre 2024 Parte_1 per la notificazione dell'atto di citazione in appello e dell'ordinanza del 25 novembre
2025, con rinvio all'udienza del 05 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della verifica della rituale instaurazione del contraddittorio.
A tale udienza, alcuna delle parti costituite ha provveduto al deposito di note scritte, ragion per cui la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348, comma 2,
c.p.c. all'odierna udienza e di tale rinvio è stata data comunicazione alle parti, a cura della Cancelleria, in data 05 maggio 2025.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., non risultano depositate note scritte ed il mancato deposito delle predette note equivale a mancata comparizione, cui segue, in conformità con l'art. 348, comma 2, c.p.c., la declaratoria di improcedibilità dell'appello proposto.
5. Fondandosi la decisione su motivi esclusivamente processuali, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra l'appellante e Parte_1
l'appellata mentre nulla sulle spese di lite deve esser disposto Controparte_1 nei confronti della , non essendovi prova in atti che la stessa Controparte_2 sia stata ritualmente evocata in giudizio, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
6. Infine, trattandosi di declaratoria di improcedibilità dell'appello, in virtù del disposto di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, questo Giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante R.G. n. 1712/2024
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in Parte_1 misura pari a quello già versato, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa di appello iscritta al n. 1712 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa dal Parte_1 avverso la sentenza n. 1099/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 14 CP_2 dicembre 2023 – 20 dicembre 2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
A. dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 1099/2023 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 14 dicembre
2023-20 dicembre 2023;
B. compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante Parte_1
e l'appellata
[...] Controparte_1
C. nulla sulle spese di lite nei confronti dell'appellata non costituita CP_2
;
[...]
D. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello versato per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del giorno 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani