Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1958, n. 1
Versione
30 gennaio 1958
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 800 milioni con legge 23 ottobre 1956, n. 1237 , viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi gia' accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 30 gennaio 1958
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