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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proced.n. 5214/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice, dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro;
letti gli atti, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2025, osserva
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6 marzo 2025, esponeva: Parte_1 che era dipendente, quale infermiere, dell'Asl Napoli 1 Centro, impiegata presso il Presidio
Ospedale del Mare e risiedeva, unitamente al proprio nucleo familiare, in Calvi Risorta, comune della provincia di Caserta;
che, essendo madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, in data 29 agosto 2024 aveva inoltrato all'Azienda istanza ex art. 42 bis dlgs 152/2001 per Controparte_1
l'assegnazione temporanea presso la predetta Asl, che però aveva affermato di non poter rilasciare parere favorevole in entrata atteso che si ritrovava con una graduatoria di cui ad avviso di mobilità (pag. 2 ricorso).
Che aveva dato disponibilità alla mobilità presso l' , ma l'Asl Napoli 1 non CP_2 aveva mai fornito il nulla osta sia per la richiesta ex art. 42 bis dlgs 151/2001 che per l'assegnazione temporanea.
Chiedeva pertanto l'annullamento del diniego e l'assegnazione presso l' . CP_2
Si costituivano le resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
L' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inammissibilità CP_2 della domanda in quanto il ricorso non contiene l'indicazione della causa petendi e del petitum che saranno oggetto del giudizio di merito.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso non possa essere accolto in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione e, comunque, per carenza del requisito del fumus boni iuris.
Preliminarmente, infatti, fondata appare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la domanda, seppur apparentemente fondata sulla pretesa sussistenza di un diritto soggettivo, è comunque volta nelle conclusioni del ricorso ad ottenere dalla resistente l'annullamento del diniego (nelle conclusioni si chiede di annullare il diniego perché illegittimo e privo di congrua e precisa motivazione) e la riedizione del potere amministrativo attraverso l'emanazione di un atto di assenso, condizione essenziale per l'accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea.
In ogni caso, anche a ritenere la giurisdizione comunque radicata in capo al giudice ordinario in virtù della mera prospettazione della parte, la domanda proposta non meriterebbe comunque accoglimento dacché infondata nel merito, non potendo la ricorrente vantare nei confronti delle convenute alcun diritto soggettivo alla richiesta assegnazione.
Non nuoce, a tal fine, richiamare il testo della normativa invocata.
L'art. 42 bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) del decreto legislativo n. 151/2001, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità, dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”
Dal tenore testuale della disposizione invocata dalla ricorrente, emerge, a parere di questo giudice, che il riconoscimento del beneficio al lavoratore-genitore sia condizionato ad una scelta discrezionale della amministrazione, come reso evidente dall'utilizzo del termine
“possa” in luogo di “debba essere assegnato, a richiesta,” e come altresì chiaramente desumibile dal fatto che, oltre alla verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l'amministrazione di destinazione (verifica non implicante alcuna valutazione discrezionale), la legge condiziona il riconoscimento del beneficio ad un atto di assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, le quali, in assenza di qualsivoglia limitazione di legge, non risultano affatto vincolate a consentire l'assegnazione.
L'unico limite posto all'amministrazione, nell'interesse del lavoratore, è infatti l'obbligo di indicare i motivi di un eventuale dissenso, obbligo che, come noto, pur gravando sull'amministrazione sia che il potere si confronti con un diritto soggettivo sia che concerni situazioni di interesse legittimo, e tanto nel caso di attività vincolata quanto nel caso di attività discrezionale, assume maggiore rilevanza proprio nel caso di attività discrezionale, costituendo il luogo di emersione degli interessi soppesati e, quindi, degli eventuali vizi che abbiano inficiato l'agire amministrativo. Nel caso di specie l' in data 6 settembre 2024 ha dichiarato di essere CP_2 impossibilitata a rilasciare parere favorevole alla richiesta di mobilità in entrata e/o assegnazione temporanea poiché si sta provvedendo al reclutamento di medesima figura professionale mediante utilizzo della graduatoria dell'avviso di mobilità di questa Asl” e tale motivazione non appare in alcun modo illogica o pretestuosa, né è contestato il presupposto di fatto invocato dall' CP_2
Difetta quindi il fumus boni juris della domanda.
Senza peraltro dire che il ricorso sembra essere sfornito anche del periculum in mora.
E' ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento, costantemente ribadito anche da questo Ufficio, che esige anche nelle controversie di lavoro, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza, l'accertamento concreto di uno specifico e concreto pregiudizio che, per sua natura, non sia risarcibile per equivalente e che, per altro verso, non si identifichi con la mera considerazione della natura dei diritti in gioco, pena l'arbitraria creazione, per via interpretativa, di una forma di tutela cautelare, riservata alle controversie che vedono coinvolti i diritti dei lavoratori, puramente alternativa rispetto a quella ordinaria ed avulsa dalla concreta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione (cfr. T. Milano, 25-09-
2007, in Lavoro giur., 2008, 403; T. Milano, 20.12.2006, in Orient. giur. lav., 2007, I, 432; T.
Milano 5.6.2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 1045 e 1046; T. Milano, 5.6.2004, ibidem,
1045; T. Roma, 19.6.2003, in Nuovo dir., 2003, I, 763; T. Napoli, 7.5.2002, in Notiziario giurisprudenza lav., 2002, 729).
Appare dunque conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implichi un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, innanzitutto, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
Nel caso di specie la richiesta della è dell'agosto 2024 e parte ricorrente ha atteso oltre Pt_1 cinque mesi per il ricorso giudiziale :è' evidente che il comportamento inattivo del ricorrente induce, di per sé, ad escludere la sussistenza di una particolare urgenza, ché, se tale fosse stata, essa avrebbe dovuto costringere lo stesso a non attendere alcun lasso temporale per proporre l'azione (in questi sensi, T. Napoli, 04-02-2005, in Dir. ind., 2005, 637; Trib. Milano
18.9.2000, in Orient. giur. lav., 2000, I, 786).
Diversamente ragionando, dovrebbe invece reputarsi che il periculum possa essere determinato dalla stessa parte ricorrente ed in qualsiasi momento, anche a distanza di tempo
- dall'inizio della condotta che del temuto pregiudizio irreparabile costituirebbe origine.
Al contrario, come si accennava, è lo stesso legislatore che prevede testualmente, quale specifico requisito per l'azionabilità della tutela d'urgenza, l'imminenza, oltre che l'irreparabilità, del pregiudizio: in rapporto, evidentemente, non già all'epoca di proposizione del ricorso, bensì al momento in cui si è verificato il fatto da cui potrebbe conseguire il danno paventato.
A ciò si aggiunga che il ricorso appare estremamente generico anche in punto di fatto in ordine al periculum dal momento che manca qualsiasi prospettazione in ordine alla distanza ed ai tempi di percorrenza tra la residenza della ricorrente e l'attuale sede lavorativa (Ospedale del
Mare) ed una comparazione degli stessi con le altre possibili sedi della provincia di Caserta.
Non può che rigettarsi il ricorso anche se la diversa posizione delle parti ed una complessiva valutazione della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c., così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite
Comunicazioni a cura della cancelleria.
Napoli 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice, dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro;
letti gli atti, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2025, osserva
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6 marzo 2025, esponeva: Parte_1 che era dipendente, quale infermiere, dell'Asl Napoli 1 Centro, impiegata presso il Presidio
Ospedale del Mare e risiedeva, unitamente al proprio nucleo familiare, in Calvi Risorta, comune della provincia di Caserta;
che, essendo madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, in data 29 agosto 2024 aveva inoltrato all'Azienda istanza ex art. 42 bis dlgs 152/2001 per Controparte_1
l'assegnazione temporanea presso la predetta Asl, che però aveva affermato di non poter rilasciare parere favorevole in entrata atteso che si ritrovava con una graduatoria di cui ad avviso di mobilità (pag. 2 ricorso).
Che aveva dato disponibilità alla mobilità presso l' , ma l'Asl Napoli 1 non CP_2 aveva mai fornito il nulla osta sia per la richiesta ex art. 42 bis dlgs 151/2001 che per l'assegnazione temporanea.
Chiedeva pertanto l'annullamento del diniego e l'assegnazione presso l' . CP_2
Si costituivano le resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
L' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'inammissibilità CP_2 della domanda in quanto il ricorso non contiene l'indicazione della causa petendi e del petitum che saranno oggetto del giudizio di merito.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso non possa essere accolto in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione e, comunque, per carenza del requisito del fumus boni iuris.
Preliminarmente, infatti, fondata appare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la domanda, seppur apparentemente fondata sulla pretesa sussistenza di un diritto soggettivo, è comunque volta nelle conclusioni del ricorso ad ottenere dalla resistente l'annullamento del diniego (nelle conclusioni si chiede di annullare il diniego perché illegittimo e privo di congrua e precisa motivazione) e la riedizione del potere amministrativo attraverso l'emanazione di un atto di assenso, condizione essenziale per l'accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea.
In ogni caso, anche a ritenere la giurisdizione comunque radicata in capo al giudice ordinario in virtù della mera prospettazione della parte, la domanda proposta non meriterebbe comunque accoglimento dacché infondata nel merito, non potendo la ricorrente vantare nei confronti delle convenute alcun diritto soggettivo alla richiesta assegnazione.
Non nuoce, a tal fine, richiamare il testo della normativa invocata.
L'art. 42 bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) del decreto legislativo n. 151/2001, recante disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternità, dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”
Dal tenore testuale della disposizione invocata dalla ricorrente, emerge, a parere di questo giudice, che il riconoscimento del beneficio al lavoratore-genitore sia condizionato ad una scelta discrezionale della amministrazione, come reso evidente dall'utilizzo del termine
“possa” in luogo di “debba essere assegnato, a richiesta,” e come altresì chiaramente desumibile dal fatto che, oltre alla verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l'amministrazione di destinazione (verifica non implicante alcuna valutazione discrezionale), la legge condiziona il riconoscimento del beneficio ad un atto di assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, le quali, in assenza di qualsivoglia limitazione di legge, non risultano affatto vincolate a consentire l'assegnazione.
L'unico limite posto all'amministrazione, nell'interesse del lavoratore, è infatti l'obbligo di indicare i motivi di un eventuale dissenso, obbligo che, come noto, pur gravando sull'amministrazione sia che il potere si confronti con un diritto soggettivo sia che concerni situazioni di interesse legittimo, e tanto nel caso di attività vincolata quanto nel caso di attività discrezionale, assume maggiore rilevanza proprio nel caso di attività discrezionale, costituendo il luogo di emersione degli interessi soppesati e, quindi, degli eventuali vizi che abbiano inficiato l'agire amministrativo. Nel caso di specie l' in data 6 settembre 2024 ha dichiarato di essere CP_2 impossibilitata a rilasciare parere favorevole alla richiesta di mobilità in entrata e/o assegnazione temporanea poiché si sta provvedendo al reclutamento di medesima figura professionale mediante utilizzo della graduatoria dell'avviso di mobilità di questa Asl” e tale motivazione non appare in alcun modo illogica o pretestuosa, né è contestato il presupposto di fatto invocato dall' CP_2
Difetta quindi il fumus boni juris della domanda.
Senza peraltro dire che il ricorso sembra essere sfornito anche del periculum in mora.
E' ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento, costantemente ribadito anche da questo Ufficio, che esige anche nelle controversie di lavoro, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza, l'accertamento concreto di uno specifico e concreto pregiudizio che, per sua natura, non sia risarcibile per equivalente e che, per altro verso, non si identifichi con la mera considerazione della natura dei diritti in gioco, pena l'arbitraria creazione, per via interpretativa, di una forma di tutela cautelare, riservata alle controversie che vedono coinvolti i diritti dei lavoratori, puramente alternativa rispetto a quella ordinaria ed avulsa dalla concreta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione (cfr. T. Milano, 25-09-
2007, in Lavoro giur., 2008, 403; T. Milano, 20.12.2006, in Orient. giur. lav., 2007, I, 432; T.
Milano 5.6.2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 1045 e 1046; T. Milano, 5.6.2004, ibidem,
1045; T. Roma, 19.6.2003, in Nuovo dir., 2003, I, 763; T. Napoli, 7.5.2002, in Notiziario giurisprudenza lav., 2002, 729).
Appare dunque conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implichi un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, innanzitutto, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
Nel caso di specie la richiesta della è dell'agosto 2024 e parte ricorrente ha atteso oltre Pt_1 cinque mesi per il ricorso giudiziale :è' evidente che il comportamento inattivo del ricorrente induce, di per sé, ad escludere la sussistenza di una particolare urgenza, ché, se tale fosse stata, essa avrebbe dovuto costringere lo stesso a non attendere alcun lasso temporale per proporre l'azione (in questi sensi, T. Napoli, 04-02-2005, in Dir. ind., 2005, 637; Trib. Milano
18.9.2000, in Orient. giur. lav., 2000, I, 786).
Diversamente ragionando, dovrebbe invece reputarsi che il periculum possa essere determinato dalla stessa parte ricorrente ed in qualsiasi momento, anche a distanza di tempo
- dall'inizio della condotta che del temuto pregiudizio irreparabile costituirebbe origine.
Al contrario, come si accennava, è lo stesso legislatore che prevede testualmente, quale specifico requisito per l'azionabilità della tutela d'urgenza, l'imminenza, oltre che l'irreparabilità, del pregiudizio: in rapporto, evidentemente, non già all'epoca di proposizione del ricorso, bensì al momento in cui si è verificato il fatto da cui potrebbe conseguire il danno paventato.
A ciò si aggiunga che il ricorso appare estremamente generico anche in punto di fatto in ordine al periculum dal momento che manca qualsiasi prospettazione in ordine alla distanza ed ai tempi di percorrenza tra la residenza della ricorrente e l'attuale sede lavorativa (Ospedale del
Mare) ed una comparazione degli stessi con le altre possibili sedi della provincia di Caserta.
Non può che rigettarsi il ricorso anche se la diversa posizione delle parti ed una complessiva valutazione della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, letti gli artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c., così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite
Comunicazioni a cura della cancelleria.
Napoli 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio