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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2020/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, vertente
TRA
nato in [...] in data [...] c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo NN - Patrizio NN - CodiceFiscale_2
- e MI NN – CodiceFiscale_3 C.F._4
giusta delega a margine del presente atto ed elettivamente
[...] domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Duccio Galimberti
n. 27, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi di
1 cancelleria al n. di fax 06.90206154 ovvero a mezzo PEC su
, Email_1
Appellante
E
(CF.PI ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Tivoli alla Via di Ponte Lucano n. 43 in persona dell'Amministratrice rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Paola CP_2
IU (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata con studio sito in Roma, Email_2
Via Terenzio 21, giusta delega allegata al fascicolo di primo grado e riallegata al presente deposito.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1669/2023 pubblicata il 17.2.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale accertare e dichiarare che tra Controparte_1 quale datrice di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2015 al 08.05.2019 e dal
03.08.2019 al 31.12.2019 come in premessa descritto in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della menzionata Società per 40 ore settimanali;
Condannare la società c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 56.161,51 come analiticamente indicato nel conteggio n. 1 che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
2 Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ritenesse sufficientemente provato l'orario di lavoro dedotto pari a 40 ore settimanali, accertare e dichiarare che tra Controparte_1 quale datrice di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2015 al 08.05.2019 e dal
03.08.2019 al 31.12.2019 come in premessa descritto in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro pari a 24 ore settimanali;
Condannare la società c.f. , in CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 14.986,50 come analiticamente indicato nel conteggio n. 2 che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per l'appellata:
“rigettare il ricorso in appello e per l'effetto, confermare la sentenza n.
1669/2023 resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Roma a definizione del giudizio recante il N. RG. 13416/2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio la società
[...]
e deducendo: CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di aiuto cameriere in favore della convenuta dal 25 aprile 2015 fino all'8 maggio
3 2019 presso il ristorante “Colle Esquilino” in Roma, e dal 3 agosto 2019 fino al 31 dicembre 2019 presso il ristorante “Gallo Matto”;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo – Pubblici Esercizi – livello 6, qualifica di aiuto cameriere), per 24 ore settimanali;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, contrariamente, dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle 18:00 all'1:00 per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica (mentre il lunedì godeva del riposo settimanale) per un totale di 75 ore settimanali;
- di aver percepito una retribuzione mensile, in contanti, di euro
700,00, nonostante gli importi superiori indicati in busta paga;
- di aver percepito, per il periodo 3.8.2019 – 31.12.2019, una retribuzione mensile di euro 3.000,00 a mezzo di due assegni bancari dell'importo di euro 1.500,00 ciascuno;
- di aver goduto delle ferie, senza che queste fossero tuttavia retribuite;
- di non aver mai percepito la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità né il trattamento di fine rapporto.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale l'accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro subordinato e la condanna della società al pagamento delle somme dovute, per come liquidate nei conteggi n.1
(parametrato su 40 ore lavorative) e in subordine n.2 (parametrato su
24 ore lavorative) di cui alla memoria depositata all'udienza del
17.2.2023.
Si è costituita la società Controparte_3
- contestando l'orario di lavoro su cui si è articolata la domanda attorea e ribadendo l'osservanza dell'orario lavorativo di ventiquattro ore settimanali;
- affermando di aver sempre corrisposto la retribuzione per come indicata nelle buste paga, comprensive delle maggiorazioni dovute laddove era stato svolto lavoro supplementare o festivo;
4 - affermando che i 3.000,00 euro corrisposti mediante assegno fossero stati pagati a titolo di TFR;
- invocando, in subordine, l'operatività del criterio dell'assorbimento, e non di quello del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria, ha ritenuto non provato lo svolgimento del maggiore orario lavorativo.
Ha ritenuto provata, in mancanza di deduzioni del ricorrente, la riferibilità dei due assegni incassati ai titoli indicati da parte convenuta.
Non ha ritenuto chiarito - alla luce delle buste paga prodotte dalla convenuta - quali fossero le somme rimaste non corrisposte.
Quindi, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale ha respinto ogni domanda di pagamento con condanna alle spese.
Con ricorso depositato in data 1.8.2023 ha proposto appello Pt_1
, impugnando la sentenza di primo grado in forza di quattro
[...] motivi:
I) erronea valutazione delle risultanze processuali;
II) sulla retribuzione – differenze retributive;
III) sulla retribuzione percepita dal 3.8.2019 al 31.12.2019
IV) erronea interpretazione della documentazione – carenza di motivazione
Ha resistito al gravame la società e contestando CP_1 CP_3 quanto ex adverso dedotto, e insistendo per la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l'odierno appellante censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato, alla luce dell'istruzione per testi svolta, l'osservanza di un orario lavorativo 5 superiore alle 24 ore stabilite per contratto di lavoro e pari a 75 ore settimanali, insistendo per l'attendibilità dei testi indotti dal medesimo,
a fronte dell'inattendibilità dei testi di parte resistente.
1.2. Sulla base dell'istruttoria orale espletata in primo grado, può desumersi quanto segue.
In particolare, con riferimento all'escussione di indotto da Tes_1 parte ricorrente), lo stesso afferma di essere stato collega del ricorrente dal 2015 ad aprile 2017 e di aver osservato lo stesso orario lavorativo del ricorrente, dalle 10:30 alle 16/16:30 e dalle 18:30 alle
24:00 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo che poteva cadere di mercoledì o giovedì.
Ebbene, tale deposizione non è idonea a provare le allegazioni di parte ricorrente, posto che anzitutto il teste non ha potuto riferire per il periodo da maggio 2017 sino a dicembre 2019; inoltre ha dichiarato di aver lavorato, come il ricorrente, dal lunedì alla domenica, mentre risulta dalle altre deposizioni (v. Testi e che il lunedì Tes_2 Tes_3 fosse giorno di chiusura di entrambi i ristoranti e lo steste ricorrente ha dedotto nel ricorso che era di riposi il lunedì.
Elementi di inattendibilità della deposizione del teste si Tes_1 desumono anche dal fatto che il medesimo ha riferito della presenza di
, in qualità di cameriere, presso il ristorante dopo il Persona_1
2017, mentre detta circostanza è stata esclusa da quest'ultimo, il quale ha negato nel corso dell'esame testimoniale di aver mai lavorato per la
Controparte_3
Ancora, (indotto da parte ricorrente) afferma in qualità Testimone_4 di teste di aver coabitato con parte ricorrente dal 2013 al 2015, di uscire assieme al ricorrente alle ore 10:30 e di ritrovarsi a casa attorno alle 15:30/16:00, di uscire nuovamente alle 18:45 e di ritrovarsi a casa attorno a mezzanotte. Di aver, inoltre, aspettato due/tre volte a settimana fuori dal ristorante in cui era impiegato il ricorrente.
6 Da tale verbale è dato evincere anzitutto che il teste non può che aver riferito al più per il periodo lavorativo ricompreso tra il 25.4.2015 (data di assunzione del ricorrente) e la fine dello stesso anno 2015, avendo coabitato solo fino a tale scadenza.
Inoltre, la deposizione resa dal teste non è idonea a fornire prova degli orari di lavoro allegati dal ricorrente. Il dichiarante, infatti, si limita a riferire che egli e il ricorrente “entravano ed uscivano insieme” a determinati orari;
tale circostanza, tuttavia, non consente di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa durante l'intero arco temporale così individuato, non essendo di certo univoca la corrispondenza tra l'assenza dall'abitazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento poi alla circostanza per cui è capitato che lo stesso aspettasse il ricorrente fuori dal ristorante fino a che questi finisse di lavorare attorno a mezzanotte, tale affermazione non prova che il ricorrente lavorasse su entrambi i turni del pranzo e della cena, provando al più che, alcune sere, questi abbia lavorato sul turno serale
(circostanza mai contestata da parte resistente).
Ancora, il teste (indotto da parte resistente), dipendente Testimone_5 della medesima società - affermando di lavorare sul doppio turno (dalle
11 alle 15:30/16:00 e dalle 19:00 alle 23:00) - ha dichiarato che il ricorrente lavorava o la mattina o la sera, aggiungendo soltanto che
“può essere capitato” che lavorasse sia la mattina sia la sera. Tale precisazione, lungi dal comprovare la regolarità di un doppio turno quotidiano, indica invece che la prestazione nelle due fasce orarie non era costante ma soltanto eventuale ed episodica.
Ne deriva che la deposizione, nel suo complesso non conferma - ma anzi esclude - che il ricorrente svolgesse sistematicamente attività lavorativa sia al mattino sia alla sera.
Simili considerazioni devono essere svolte con riguardo alla deposizione di (dipendente e figlio Testimone_6
7 dell'amministratrice), la quale – contrariamente alle allegazioni di parte resistente – non può certamente considerarsi inattendibile per la sola sussistenza di un rapporto di parentela con l'amministratrice della società.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass.
Sez. 1 civ. 28/02/2023, n. 6001).
1.3. Il primo giudice ha inoltre correttamente tenuto conto, assieme a tale apparato probatorio, della mancata comparizione per l'interrogatorio formale di parte ricorrente ex art. 232 c.p.c. che consente, valutato ogni altro elemento, di ritenere provate le circostanze oggetto del mezzo istruttorio.
1.4. Pertanto, questa Corte ritiene – in conformità con il giudizio del
Tribunale - che parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova relativo all'espletamento di ore lavorative in misura superiore a quelle riconosciute nelle buste paga.
1.5. Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia di condanna in relazione alle differenze retributive asseritamente dovute in ragione del maggior orario lavorativo svolto in luogo di quello contrattualmente previsto.
2.1. Alla luce del mancato raggiungimento della prova circa il diverso orario lavorativo allegato dal ricorrente, non può trovare fondamento la richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive. 8 2.2. Anche tale censura, pertanto, deve essere respinta.
3. Con il terzo motivo, si contesta la sentenza per aver imputato a titolo di TFR le somme erogate nei mesi di febbraio e marzo 2020 a mezzo di due assegni bancari di importo pari ad euro 1.500,00 ciascuno.
L'appellante insiste per l'imputazione degli stessi a titolo di retribuzione dovuta per il periodo lavorato dal 3.8.2019 al 31.12.2019 e non, come sostenuto dalla convenuta, e riconosciuto dal giudice richiamando l'art. 1193 c.c, a titolo di TFR.
3.1. Ai fini della corretta individuazione del debito cui imputare la somma di euro 3.000 versata dal datore di lavoro, trova applicazione l'art. 1193 c.c., rubricato “Imputazione del pagamento”, in forza del quale: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
3.2. Ebbene, nel caso di specie, l'imputazione del pagamento operata dal datore-debitore a titolo di TFR avrebbe dovuto essere effettuata contestualmente al pagamento, conformemente al primo criterio stabilito dall'art. 1193 c.c., ossia mediante una dichiarazione del debitore volta a specificare il debito che intendeva estinguere.
Tuttavia, il datore di lavoro non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento del versamento dei
3.000 euro, avesse effettuato una simile imputazione a titolo di TFR.
9 Ne consegue che devono trovare applicazione i criteri sussidiari previsti dalla disposizione sopra richiamata. Tali criteri, nel caso di specie, risultano tra loro equivalenti quanto alla scadenza, all'assenza di garanzie differenziate e all'onerosità dei debiti;
pertanto, diviene operante il criterio residuale, ossia l'imputazione al debito più antico.
Il TFR costituisce giuridicamente una retribuzione differita;
il relativo credito matura nel corso del rapporto ma è esigibile solo al momento della cessazione dello stesso ed è quindi temporalmente più recente rispetto ai crediti retributivi ordinari.
Di conseguenza, sono più antichi i debiti retributivi maturati nel periodo agosto 2019 – dicembre 2019, rispetto al debito per TFR. Ne deriva che, secondo la sequenza legale imposta dall'art. 1193 c.c.,
l'importo di euro 3.000 deve essere imputato alle retribuzioni pregresse relative ai mesi sopra indicati, e non al TFR.
3.3. In forza di tali considerazioni, pertanto, la doglianza del lavoratore deve essere accolta.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura l'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio, avendo la sentenza ritenuto provato il pagamento di quanto dovuto in forza della produzione da parte del datore di lavoro delle buste paga.
Si osserva che nel costituirsi in primo grado, la società ha prodotto in giudizio le buste paga riferite alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, le quali tuttavia risultano – parimenti alle altre - prive della sottoscrizione del lavoratore.
3.4. È noto che la busta paga costituisce il prospetto che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n.
4. La firma, la sigla o il timbro apposti dal datore di lavoro su tale documento valgono quale attestazione dell'esistenza del credito retributivo in capo al lavoratore (Cass., ord. n. 10306/2018).
10 Per quanto riguarda la sottoscrizione del lavoratore, essa assume rilievo probatorio solo quando sia accompagnata dalla dicitura “per ricevuta–quietanza”, poiché solo in tal caso è idonea a far gravare sul lavoratore l'onere di dimostrare la non corrispondenza tra le annotazioni contenute nel prospetto e la retribuzione effettivamente percepita (ex multis, Cass. Sez. L., 3/12/2020, n. 27749).
3.5. Nel caso di specie, di converso, le buste paga prodotte in giudizio non appaiono sottoscritte dal lavoratore “per quietanza”; permane dunque in capo al datore di lavoro l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti, prova che, la società, non ha fornito.
3.6. Tenuto conto dell'assenza di sottoscrizione del lavoratore anche nelle buste paga relative al periodo 25.4.2015 – 8.5.2019, in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo al datore, si rimanda alle motivazioni del paragrafo 3 della presente sentenza.
3.7. Pertanto, per il periodo dal 25.4.2015 al 8.5.2019 tenuto conto dell'assenza di sottoscrizione del lavoratore sulle relative buste paga e del mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo al datore e fermo il riconoscimento di parte appellante in ordine al ricevuto pagamento di 700 euro per ciascuna mensilità lavorata, la società convenuta è tenuta al pagamento delle differenze retributive tra tale somma e gli importi indicati nelle singole buste paga, anche a titolo di
TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità.
3.8. Con riguardo al periodo dal 3.8.2019 al 31.12.2019, invece, occorre richiamare quanto esposto al precedente paragarfo 3 del presente provvedimento, con conseguente imputazione dei 3.000,00 pagati dal datore al lavoratore a titolo di retribuzione per le stesse mensilità cosicché la società è tenuta al pagamento delle differenze retributive tra tale somma e quanto indicato nelle singole buste paga, anche a titolo di TFR, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
11 3.9. Non può trovare accoglimento la domanda attorea relativa al pagamento delle ferie. Nel caso di specie, infatti, non si è al cospetto di una richiesta di monetizzazione delle ferie non godute: il lavoratore afferma espressamente di avere goduto dei giorni di ferie, ma di non essere stato retribuito durante tali periodi. La domanda, dunque, ha ad oggetto il mancato pagamento delle giornate di ferie fruite.
Tuttavia, dall'esame dei conteggi prodotti in atti emerge con chiarezza che il lavoratore, per determinare le retribuzioni asseritamente ancora dovute, ha fatto riferimento all'intero periodo del rapporto, calcolando la retribuzione per 12 mesi, oltre alle mensilità aggiuntive.
Ne deriva che la retribuzione relativa ai giorni di ferie effettivamente goduti è già ricompresa nei conteggi complessivi elaborati dalla parte attrice.
Un ulteriore riconoscimento di dette somme comporterebbe quindi una ingiustificata locupletazione.
3.10. Per quanto sopra esposto, risulta necessario procedere anche al ricalcolo del TFR che si determina sulla base delle retribuzioni utili, sicché, venendo modificata la base imponibile (in quanto devono essere sottratte ulteriori voci impropriamente conteggiate), occorre conseguentemente rideterminare anche la quota di TFR spettante.
3.11. Prendendo ad esame il conteggio del lavoratore strutturato sulle
24 ore lavorative, risulta un totale pari ad euro 14.986,50.
Da tale importo vanno tuttavia sottratti, per i motivi appena esposti:
- le voci relative alle ferie, già ricomprese nelle retribuzioni mensili e dunque altrimenti doppie: € 3.464,25;
- la voce del TFR originariamente conteggiato: € 3.592,95.
L'importo corretto della sole retribuzioni, tredicesime mensilità e quattordicesime mensilità è dunque pari a € 7.929,30.
A questo punto si procede al ricalcolo del TFR: 7.929,30 euro ÷ 13,5
- euro 587,36.
12 Infine, sommando ad euro 7.929,30 (dovuti a titolo di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità) la somma di euro 587,36
(dovuti a titolo di TFR) si ottiene quanto complessivamente dovuto, per un totale di euro 8.516,66.
3.12. Il motivo va, quindi, accolto nei termini di cui in motivazione.
5. Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto.
6. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione della metà, in virtù della reciproca parziale soccombenza, e poste a carico di parte datoriale per la parte residua, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di € 8.516,65, oltre accessori Parte_1 ex art. 429 c.p.c.;
- respinge, nel resto, l'appello;
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado che liquida in complessivi € 3.695,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
2.906,00, quanto al giudizio di appello, ponendo a carico della società appellata, la parte residua, da distrarsi.
Roma, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AT AB
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2020/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, vertente
TRA
nato in [...] in data [...] c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo NN - Patrizio NN - CodiceFiscale_2
- e MI NN – CodiceFiscale_3 C.F._4
giusta delega a margine del presente atto ed elettivamente
[...] domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla via Duccio Galimberti
n. 27, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi di
1 cancelleria al n. di fax 06.90206154 ovvero a mezzo PEC su
, Email_1
Appellante
E
(CF.PI ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Tivoli alla Via di Ponte Lucano n. 43 in persona dell'Amministratrice rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Paola CP_2
IU (C.F. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata con studio sito in Roma, Email_2
Via Terenzio 21, giusta delega allegata al fascicolo di primo grado e riallegata al presente deposito.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1669/2023 pubblicata il 17.2.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale accertare e dichiarare che tra Controparte_1 quale datrice di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2015 al 08.05.2019 e dal
03.08.2019 al 31.12.2019 come in premessa descritto in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della menzionata Società per 40 ore settimanali;
Condannare la società c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 56.161,51 come analiticamente indicato nel conteggio n. 1 che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
2 Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita non ritenesse sufficientemente provato l'orario di lavoro dedotto pari a 40 ore settimanali, accertare e dichiarare che tra Controparte_1 quale datrice di lavoro, e , quale lavoratore, è intercorso Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 25.04.2015 al 08.05.2019 e dal
03.08.2019 al 31.12.2019 come in premessa descritto in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro pari a 24 ore settimanali;
Condannare la società c.f. , in CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari ad euro 14.986,50 come analiticamente indicato nel conteggio n. 2 che fa parte integrante del presente ricorso o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate, per tutte le ragioni esposte in premessa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per l'appellata:
“rigettare il ricorso in appello e per l'effetto, confermare la sentenza n.
1669/2023 resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Roma a definizione del giudizio recante il N. RG. 13416/2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio la società
[...]
e deducendo: CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di aiuto cameriere in favore della convenuta dal 25 aprile 2015 fino all'8 maggio
3 2019 presso il ristorante “Colle Esquilino” in Roma, e dal 3 agosto 2019 fino al 31 dicembre 2019 presso il ristorante “Gallo Matto”;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo – Pubblici Esercizi – livello 6, qualifica di aiuto cameriere), per 24 ore settimanali;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, contrariamente, dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle 18:00 all'1:00 per sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica (mentre il lunedì godeva del riposo settimanale) per un totale di 75 ore settimanali;
- di aver percepito una retribuzione mensile, in contanti, di euro
700,00, nonostante gli importi superiori indicati in busta paga;
- di aver percepito, per il periodo 3.8.2019 – 31.12.2019, una retribuzione mensile di euro 3.000,00 a mezzo di due assegni bancari dell'importo di euro 1.500,00 ciascuno;
- di aver goduto delle ferie, senza che queste fossero tuttavia retribuite;
- di non aver mai percepito la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità né il trattamento di fine rapporto.
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale l'accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro subordinato e la condanna della società al pagamento delle somme dovute, per come liquidate nei conteggi n.1
(parametrato su 40 ore lavorative) e in subordine n.2 (parametrato su
24 ore lavorative) di cui alla memoria depositata all'udienza del
17.2.2023.
Si è costituita la società Controparte_3
- contestando l'orario di lavoro su cui si è articolata la domanda attorea e ribadendo l'osservanza dell'orario lavorativo di ventiquattro ore settimanali;
- affermando di aver sempre corrisposto la retribuzione per come indicata nelle buste paga, comprensive delle maggiorazioni dovute laddove era stato svolto lavoro supplementare o festivo;
4 - affermando che i 3.000,00 euro corrisposti mediante assegno fossero stati pagati a titolo di TFR;
- invocando, in subordine, l'operatività del criterio dell'assorbimento, e non di quello del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria, ha ritenuto non provato lo svolgimento del maggiore orario lavorativo.
Ha ritenuto provata, in mancanza di deduzioni del ricorrente, la riferibilità dei due assegni incassati ai titoli indicati da parte convenuta.
Non ha ritenuto chiarito - alla luce delle buste paga prodotte dalla convenuta - quali fossero le somme rimaste non corrisposte.
Quindi, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale ha respinto ogni domanda di pagamento con condanna alle spese.
Con ricorso depositato in data 1.8.2023 ha proposto appello Pt_1
, impugnando la sentenza di primo grado in forza di quattro
[...] motivi:
I) erronea valutazione delle risultanze processuali;
II) sulla retribuzione – differenze retributive;
III) sulla retribuzione percepita dal 3.8.2019 al 31.12.2019
IV) erronea interpretazione della documentazione – carenza di motivazione
Ha resistito al gravame la società e contestando CP_1 CP_3 quanto ex adverso dedotto, e insistendo per la conferma della sentenza di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l'odierno appellante censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato, alla luce dell'istruzione per testi svolta, l'osservanza di un orario lavorativo 5 superiore alle 24 ore stabilite per contratto di lavoro e pari a 75 ore settimanali, insistendo per l'attendibilità dei testi indotti dal medesimo,
a fronte dell'inattendibilità dei testi di parte resistente.
1.2. Sulla base dell'istruttoria orale espletata in primo grado, può desumersi quanto segue.
In particolare, con riferimento all'escussione di indotto da Tes_1 parte ricorrente), lo stesso afferma di essere stato collega del ricorrente dal 2015 ad aprile 2017 e di aver osservato lo stesso orario lavorativo del ricorrente, dalle 10:30 alle 16/16:30 e dalle 18:30 alle
24:00 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo che poteva cadere di mercoledì o giovedì.
Ebbene, tale deposizione non è idonea a provare le allegazioni di parte ricorrente, posto che anzitutto il teste non ha potuto riferire per il periodo da maggio 2017 sino a dicembre 2019; inoltre ha dichiarato di aver lavorato, come il ricorrente, dal lunedì alla domenica, mentre risulta dalle altre deposizioni (v. Testi e che il lunedì Tes_2 Tes_3 fosse giorno di chiusura di entrambi i ristoranti e lo steste ricorrente ha dedotto nel ricorso che era di riposi il lunedì.
Elementi di inattendibilità della deposizione del teste si Tes_1 desumono anche dal fatto che il medesimo ha riferito della presenza di
, in qualità di cameriere, presso il ristorante dopo il Persona_1
2017, mentre detta circostanza è stata esclusa da quest'ultimo, il quale ha negato nel corso dell'esame testimoniale di aver mai lavorato per la
Controparte_3
Ancora, (indotto da parte ricorrente) afferma in qualità Testimone_4 di teste di aver coabitato con parte ricorrente dal 2013 al 2015, di uscire assieme al ricorrente alle ore 10:30 e di ritrovarsi a casa attorno alle 15:30/16:00, di uscire nuovamente alle 18:45 e di ritrovarsi a casa attorno a mezzanotte. Di aver, inoltre, aspettato due/tre volte a settimana fuori dal ristorante in cui era impiegato il ricorrente.
6 Da tale verbale è dato evincere anzitutto che il teste non può che aver riferito al più per il periodo lavorativo ricompreso tra il 25.4.2015 (data di assunzione del ricorrente) e la fine dello stesso anno 2015, avendo coabitato solo fino a tale scadenza.
Inoltre, la deposizione resa dal teste non è idonea a fornire prova degli orari di lavoro allegati dal ricorrente. Il dichiarante, infatti, si limita a riferire che egli e il ricorrente “entravano ed uscivano insieme” a determinati orari;
tale circostanza, tuttavia, non consente di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa durante l'intero arco temporale così individuato, non essendo di certo univoca la corrispondenza tra l'assenza dall'abitazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento poi alla circostanza per cui è capitato che lo stesso aspettasse il ricorrente fuori dal ristorante fino a che questi finisse di lavorare attorno a mezzanotte, tale affermazione non prova che il ricorrente lavorasse su entrambi i turni del pranzo e della cena, provando al più che, alcune sere, questi abbia lavorato sul turno serale
(circostanza mai contestata da parte resistente).
Ancora, il teste (indotto da parte resistente), dipendente Testimone_5 della medesima società - affermando di lavorare sul doppio turno (dalle
11 alle 15:30/16:00 e dalle 19:00 alle 23:00) - ha dichiarato che il ricorrente lavorava o la mattina o la sera, aggiungendo soltanto che
“può essere capitato” che lavorasse sia la mattina sia la sera. Tale precisazione, lungi dal comprovare la regolarità di un doppio turno quotidiano, indica invece che la prestazione nelle due fasce orarie non era costante ma soltanto eventuale ed episodica.
Ne deriva che la deposizione, nel suo complesso non conferma - ma anzi esclude - che il ricorrente svolgesse sistematicamente attività lavorativa sia al mattino sia alla sera.
Simili considerazioni devono essere svolte con riguardo alla deposizione di (dipendente e figlio Testimone_6
7 dell'amministratrice), la quale – contrariamente alle allegazioni di parte resistente – non può certamente considerarsi inattendibile per la sola sussistenza di un rapporto di parentela con l'amministratrice della società.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass.
Sez. 1 civ. 28/02/2023, n. 6001).
1.3. Il primo giudice ha inoltre correttamente tenuto conto, assieme a tale apparato probatorio, della mancata comparizione per l'interrogatorio formale di parte ricorrente ex art. 232 c.p.c. che consente, valutato ogni altro elemento, di ritenere provate le circostanze oggetto del mezzo istruttorio.
1.4. Pertanto, questa Corte ritiene – in conformità con il giudizio del
Tribunale - che parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova relativo all'espletamento di ore lavorative in misura superiore a quelle riconosciute nelle buste paga.
1.5. Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia di condanna in relazione alle differenze retributive asseritamente dovute in ragione del maggior orario lavorativo svolto in luogo di quello contrattualmente previsto.
2.1. Alla luce del mancato raggiungimento della prova circa il diverso orario lavorativo allegato dal ricorrente, non può trovare fondamento la richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive. 8 2.2. Anche tale censura, pertanto, deve essere respinta.
3. Con il terzo motivo, si contesta la sentenza per aver imputato a titolo di TFR le somme erogate nei mesi di febbraio e marzo 2020 a mezzo di due assegni bancari di importo pari ad euro 1.500,00 ciascuno.
L'appellante insiste per l'imputazione degli stessi a titolo di retribuzione dovuta per il periodo lavorato dal 3.8.2019 al 31.12.2019 e non, come sostenuto dalla convenuta, e riconosciuto dal giudice richiamando l'art. 1193 c.c, a titolo di TFR.
3.1. Ai fini della corretta individuazione del debito cui imputare la somma di euro 3.000 versata dal datore di lavoro, trova applicazione l'art. 1193 c.c., rubricato “Imputazione del pagamento”, in forza del quale: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
3.2. Ebbene, nel caso di specie, l'imputazione del pagamento operata dal datore-debitore a titolo di TFR avrebbe dovuto essere effettuata contestualmente al pagamento, conformemente al primo criterio stabilito dall'art. 1193 c.c., ossia mediante una dichiarazione del debitore volta a specificare il debito che intendeva estinguere.
Tuttavia, il datore di lavoro non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento del versamento dei
3.000 euro, avesse effettuato una simile imputazione a titolo di TFR.
9 Ne consegue che devono trovare applicazione i criteri sussidiari previsti dalla disposizione sopra richiamata. Tali criteri, nel caso di specie, risultano tra loro equivalenti quanto alla scadenza, all'assenza di garanzie differenziate e all'onerosità dei debiti;
pertanto, diviene operante il criterio residuale, ossia l'imputazione al debito più antico.
Il TFR costituisce giuridicamente una retribuzione differita;
il relativo credito matura nel corso del rapporto ma è esigibile solo al momento della cessazione dello stesso ed è quindi temporalmente più recente rispetto ai crediti retributivi ordinari.
Di conseguenza, sono più antichi i debiti retributivi maturati nel periodo agosto 2019 – dicembre 2019, rispetto al debito per TFR. Ne deriva che, secondo la sequenza legale imposta dall'art. 1193 c.c.,
l'importo di euro 3.000 deve essere imputato alle retribuzioni pregresse relative ai mesi sopra indicati, e non al TFR.
3.3. In forza di tali considerazioni, pertanto, la doglianza del lavoratore deve essere accolta.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura l'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio, avendo la sentenza ritenuto provato il pagamento di quanto dovuto in forza della produzione da parte del datore di lavoro delle buste paga.
Si osserva che nel costituirsi in primo grado, la società ha prodotto in giudizio le buste paga riferite alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, le quali tuttavia risultano – parimenti alle altre - prive della sottoscrizione del lavoratore.
3.4. È noto che la busta paga costituisce il prospetto che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n.
4. La firma, la sigla o il timbro apposti dal datore di lavoro su tale documento valgono quale attestazione dell'esistenza del credito retributivo in capo al lavoratore (Cass., ord. n. 10306/2018).
10 Per quanto riguarda la sottoscrizione del lavoratore, essa assume rilievo probatorio solo quando sia accompagnata dalla dicitura “per ricevuta–quietanza”, poiché solo in tal caso è idonea a far gravare sul lavoratore l'onere di dimostrare la non corrispondenza tra le annotazioni contenute nel prospetto e la retribuzione effettivamente percepita (ex multis, Cass. Sez. L., 3/12/2020, n. 27749).
3.5. Nel caso di specie, di converso, le buste paga prodotte in giudizio non appaiono sottoscritte dal lavoratore “per quietanza”; permane dunque in capo al datore di lavoro l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti, prova che, la società, non ha fornito.
3.6. Tenuto conto dell'assenza di sottoscrizione del lavoratore anche nelle buste paga relative al periodo 25.4.2015 – 8.5.2019, in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo al datore, si rimanda alle motivazioni del paragrafo 3 della presente sentenza.
3.7. Pertanto, per il periodo dal 25.4.2015 al 8.5.2019 tenuto conto dell'assenza di sottoscrizione del lavoratore sulle relative buste paga e del mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo al datore e fermo il riconoscimento di parte appellante in ordine al ricevuto pagamento di 700 euro per ciascuna mensilità lavorata, la società convenuta è tenuta al pagamento delle differenze retributive tra tale somma e gli importi indicati nelle singole buste paga, anche a titolo di
TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità.
3.8. Con riguardo al periodo dal 3.8.2019 al 31.12.2019, invece, occorre richiamare quanto esposto al precedente paragarfo 3 del presente provvedimento, con conseguente imputazione dei 3.000,00 pagati dal datore al lavoratore a titolo di retribuzione per le stesse mensilità cosicché la società è tenuta al pagamento delle differenze retributive tra tale somma e quanto indicato nelle singole buste paga, anche a titolo di TFR, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
11 3.9. Non può trovare accoglimento la domanda attorea relativa al pagamento delle ferie. Nel caso di specie, infatti, non si è al cospetto di una richiesta di monetizzazione delle ferie non godute: il lavoratore afferma espressamente di avere goduto dei giorni di ferie, ma di non essere stato retribuito durante tali periodi. La domanda, dunque, ha ad oggetto il mancato pagamento delle giornate di ferie fruite.
Tuttavia, dall'esame dei conteggi prodotti in atti emerge con chiarezza che il lavoratore, per determinare le retribuzioni asseritamente ancora dovute, ha fatto riferimento all'intero periodo del rapporto, calcolando la retribuzione per 12 mesi, oltre alle mensilità aggiuntive.
Ne deriva che la retribuzione relativa ai giorni di ferie effettivamente goduti è già ricompresa nei conteggi complessivi elaborati dalla parte attrice.
Un ulteriore riconoscimento di dette somme comporterebbe quindi una ingiustificata locupletazione.
3.10. Per quanto sopra esposto, risulta necessario procedere anche al ricalcolo del TFR che si determina sulla base delle retribuzioni utili, sicché, venendo modificata la base imponibile (in quanto devono essere sottratte ulteriori voci impropriamente conteggiate), occorre conseguentemente rideterminare anche la quota di TFR spettante.
3.11. Prendendo ad esame il conteggio del lavoratore strutturato sulle
24 ore lavorative, risulta un totale pari ad euro 14.986,50.
Da tale importo vanno tuttavia sottratti, per i motivi appena esposti:
- le voci relative alle ferie, già ricomprese nelle retribuzioni mensili e dunque altrimenti doppie: € 3.464,25;
- la voce del TFR originariamente conteggiato: € 3.592,95.
L'importo corretto della sole retribuzioni, tredicesime mensilità e quattordicesime mensilità è dunque pari a € 7.929,30.
A questo punto si procede al ricalcolo del TFR: 7.929,30 euro ÷ 13,5
- euro 587,36.
12 Infine, sommando ad euro 7.929,30 (dovuti a titolo di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità) la somma di euro 587,36
(dovuti a titolo di TFR) si ottiene quanto complessivamente dovuto, per un totale di euro 8.516,66.
3.12. Il motivo va, quindi, accolto nei termini di cui in motivazione.
5. Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto.
6. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione della metà, in virtù della reciproca parziale soccombenza, e poste a carico di parte datoriale per la parte residua, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellante, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma complessiva di € 8.516,65, oltre accessori Parte_1 ex art. 429 c.p.c.;
- respinge, nel resto, l'appello;
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado che liquida in complessivi € 3.695,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
2.906,00, quanto al giudizio di appello, ponendo a carico della società appellata, la parte residua, da distrarsi.
Roma, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AT AB
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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