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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. NI AR Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30/01/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ASCIANO FRANCESCO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , difesa dall'Avv. RACIOPPA SERGIO (c.f. CP_1 P.IVA_2
), unitamente all'Avv. RACIOPPA MARIA VITTORIA C.F._2
( ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1226/2020 emessa dal Tribunale di
Viterbo in data 16/11/2020.
Conclusioni dell'appellante: “• accertare e dichiarare l'obbligo della CP_1 di corrispondere al tutti gli importi anticipati nel
[...] Parte_1 periodo 1997/2001 per la gestione del collettore fognante e del relativo impianto di depurazione funzionale al trattamento delle acque reflue nell'insediamento produttivo
(c.d. Zona PIP);12
• per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1
r.g. n. 1 rappresentante p.t., a corrispondere al l'importo di € Parte_1
60.589,19, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi a far data dal 19/10/2005 e rivalutazione monetaria.2 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “Si chiede che l'Ecc,ma Corte di APPELLO di
Roma, “Voglia, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Parte_1 avverso la Sentenza 1226 depositata in data 16.11.2020 dal Tribunale di Viterbo nell'ambito del proc. R.G. 3684/2018. Che và confermata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado»1.
«In subordine, si chiede che venga dichiarata la decadenza e la prescrizione del diritto per tutti i motivi già espressi in narrativa, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.”.
FATTO E DIRITTO
La controversia riguarda la richiesta di pagamento di € 60.589,19 avanzata dal nei confronti della società a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso per i costi anticipati dal per la gestione del servizio di fognatura e Pt_1 depurazione nella zona del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località
"Prataroni", per il periodo compreso tra il 1997 e il 2001.
La Causa di Primo Grado e la Sentenza del Tribunale di Viterbo
1. La Domanda del Parte_1
Il ha agito in giudizio per ottenere la condanna della al Pt_1 CP_1 pagamento della somma suddetta, sostenendo che tale importo era stato calcolato in base al Regolamento definitivo approvato con delibera C.C. n° 27 del 14/6/200114. Il calcolo si basava sui seguenti criteri56:
• Sono state calcolate le spese annue totali di gestione dell'impianto5.
• Da questo totale sono state detratte le somme già versate dalle ditte per usi civili e da altre utenze civili57.
• L'importo residuo è stato ripartito tra le imprese consorziate, applicando tariffe differenziate per scarichi ceramici (T1) e non ceramici (T2), come previsto dall'art. 16
r.g. n. 2 del Regolamento del 200178.
• Poiché i contatori sono stati installati solo successivamente, i consumi per il periodo 1997-2001 sono stati calcolati in via retroattiva e proporzionale, basandosi sulle letture effettuate in un periodo successivo (comunicate nel 2004 e 2005)1.... Il Pt_1 ha sostenuto che questo metodo, seppur forfettario, era l'unico possibile per garantire la copertura dei costi anticipati1011. A sostegno di questa tesi, ha citato una precedente sentenza del Tribunale di Viterbo (n° 886/2014) in un caso analogo1112.
2. La Difesa della CP_1
La si è opposta alla richiesta del sollevando diverse CP_1 Pt_1 eccezioni13:
• Eccezione di decadenza e prescrizione: La ha sostenuto che i canoni CP_1 richiesti avevano una duplice natura giuridica14:
◦ Tributo comunale fino al 3 ottobre 2000: Per questo periodo (01/01/1997 -
03/10/2000), si applicava il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 290 del
R.D. n. 1175/1931, ormai decorso1516.
◦ Corrispettivo per un servizio dal 4 ottobre 2000: Per il periodo successivo
(04/10/2000 - 31/12/2001), si applicava il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c., anch'esso superato al momento della richiesta di pagamento del
201515....
• Avvenuto pagamento: La società ha affermato di aver già saldato quanto dovuto per il periodo 1997-2001 tramite tre bonifici effettuati nel settembre 200119....
• Carenza di prova e erroneità del calcolo: La ha contestato la CP_1 fondatezza della pretesa del per diverse ragioni2223: Pt_1
◦ Il non ha fornito l'elenco completo di tutte le aziende che Pt_1 utilizzavano l'impianto, un dato essenziale per una corretta ripartizione dei costi24....
◦ Il metodo di calcolo presuntivo, basato su consumi del 2004 per determinare quelli del 1997-2001, è stato ritenuto illogico e inapplicabile, anche perché nel 2004 le utenze erano utilizzate anche da un'altra società ( 7.... CP_2
◦ Il prospetto allegato alla richiesta di pagamento era privo di sottoscrizione e di logica, con un costo per metro cubo che aumentava in modo esponenziale e ingiustificato negli anni3031.
3. La Sentenza del Tribunale di Viterbo (n° 1226/2020)
Il Tribunale ha respinto la domanda del La motivazione della CP_3 sentenza è estremamente sintetica e si basa sul principio della motivazione per
r.g. n. 3 relationem, ovvero facendo riferimento integrale alle argomentazioni della parte convenuta (V.A.R.M.)3234. Il giudice ha affermato di condividere le argomentazioni logiche e giuridiche della ritenendole "fondate su argomenti e norme CP_1 correttamente individuate ed applicate"34. In particolare, la sentenza sottolinea che il non ha provato la propria pretesa creditoria, poiché, in assenza dell'elenco Pt_1 completo delle ditte che utilizzavano l'impianto, non è stato possibile individuare i volumi complessivi dei reflui e, di conseguenza, calcolare correttamente la quota a carico di ciascun utente24....
La Fase di Appello
1. I Motivi di Appello del Pt_1
Il ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma per due motivi Pt_1 principali37:
• Nullità della Sentenza per difetto assoluto di motivazione: Questo è il motivo centrale dell'appello38. Il sostiene che la sentenza sia nulla perché il giudice si Pt_1
è limitato a recepire acriticamente le argomentazioni della controparte, senza svolgere un'autonoma valutazione critica e senza esporre un proprio percorso logico-giuridico.
Tale modo di motivare violerebbe gli artt. 112 e 132 c.p.c. e non raggiungerebbe il
"minimo costituzionale" richiesto per una motivazione valida. Inoltre, le sentenze della
Cassazione citate dal giudice a supporto della motivazione per relationem non sarebbero pertinenti, poiché si riferiscono al richiamo di un'altra sentenza e non agli atti di parte.
• Erroneità e ingiustizia nel merito: Il ripropone le sue argomentazioni di Pt_1 primo grado, ribadendo la legittimità del metodo di calcolo forfettario utilizzato per determinare i consumi del periodo 1997-2001. Insiste sul fatto che tale metodo è l'unico che consente la copertura dei costi anticipati e che è stato avvalorato da una CTU in un giudizio analogo (sentenza n° 886/2014).
2. La Difesa della n Appello CP_1
Nella sua comparsa di costituzione, la chiede il rigetto dell'appello, CP_1 sostenendo:
• Inammissibilità dell'appello: In via preliminare, la eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione perché non soddisferebbe i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e non avrebbe una "ragionevole probabilità di essere accolta" ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.4849.
• Correttezza della sentenza di primo grado: La ifende la decisione del CP_1
r.g. n. 4 Tribunale, affermando che, sebbene la motivazione sia scarna, il giudice ha correttamente individuato il punto cruciale della controversia: la totale carenza di prova da parte del L'impossibilità di calcolare le quote a causa della mancata Pt_1 identificazione di tutti gli utenti è un fatto non contestabile che rende la pretesa del infondata. Pt_1
• Riproposizione delle eccezioni di decadenza e prescrizione: La società ribadisce con forza che la pretesa del è comunque estinta per il decorso dei termini di Pt_1 decadenza triennale (per il periodo con natura di tributo) e di prescrizione quinquennale
(per il periodo con natura di corrispettivo)53.... Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere queste eccezioni pregiudiziali56.
• Infondatezza nel merito: Vengono riaffermate tutte le contestazioni relative all'erroneità del calcolo, all'avvenuto pagamento e all'irrilevanza della CTU svolta in un altro giudizio in cui on era parte5758. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 02/03/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Sul primo motivo.
Ad avviso della Corte non è ravvisabile la nullità della sentenza motivata per relationem. Nella fattispecie il primo giudice ha dato espressamente conto della posizione delle parti - in fatto ed in diritto - in base ai loro scritti difensivi.
Nel riportarsi alla tesi della convenuta, pertanto, non ha compiuto il rinvio ad un atto esterno alla sentenza stessa. La cui motivazione, inoltre, ha autonomamente indicato i punti essenziali della controversia e le ragioni del respingimento della domanda del Pt_1
Sul secondo motivo.
E' lo stesso appellante a dar conto che l'accoglimento di analoga sua domanda in un diverso giudizio (contro un terzo soggetto) era fondato sull'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'entità del contributo specificamente preteso dalla controparte.
Non allega, tuttavia, di aver sollecitato il primo giudice allo svolgimento del supplemento istruttorio il che conferma che il deficit probatorio riscontrato dal tribunale sia addebitabile all'attore in prime cure.
Né può essere assecondata l'aspirazione dell'appellante di far valere in questo r.g. n. 5 giudizio le valutazioni espresse dal CTU di un diverso procedimento relative alla correttezza del metodo di calcolo (forfetario) adottato.
Se è vero, in generale, che non sussistono preclusioni all'impiego di prove raccolte in diverso procedimento è tuttavia necessario, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, che il diverso procedimento abbia riguardato le stesse parti (Cass. civ., sez. I,
08/03/2023 , n. 6929) tanto ciò è vero che persino nella diversa ipotesi della consulenza tecnica di ufficio svoltasi prima della chiamata in causa di una delle parti processuali si
è predicata la sua inutilizzabilità nel rapporto processuale con questa parte, alla quale non può essere imposto di accettare il processo nello stato in cui si trova: ne consegue che questa consulenza resa con violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile contro la predetta parte né nel giudizio nel quale è stata espletata né in un giudizio diverso avente ad oggetto un analogo accertamento, restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario ipotesi (Cass. civ., sez. III , 30/05/2008 , n.
14487).
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in misura prossima ai minimi tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della vicinanza del valore della causa al minimo dello scaglione (52.001- 260.000 euro).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a)respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
r.g. n. 6 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 07/10/2025.
Il Presidente Estensore
NI AR
r.g. n. 7