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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1 CHIARA e dell'avv. NICOLINI FEDERICA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA FONTANELLI 1 41121 MODENA presso il difensore avv. COLOMBINI CHIARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI CHIARA e Parte_1 C.F._3 dell'avv. NICOLINI FEDERICA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FONTANELLI 1 41121 MODENA presso il difensore avv. COLOMBINI CHIARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ( VIA FREGUGLIA, 8 20122 C.F._5
MILANO; ( ) via freguglia 8 MILANO;
Parte_2 C.F._6 Parte_3
( CORSO CANALGRANDE 90/A 41121 MODENA;
,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA CARLO 8 MILANO presso il difensore avv.
NESPOLI MASSIMO
CONVENUTO
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1
e per sentirli dichiarare Controparte_1 Controparte_2 tenuti e condannare al pagamento ed al rimborso della somma di €
33.115, quale effetto della condotta truffaldina posta in essere dal promotore finanziario.
La sola si è costituita in giudizio per Controparte_2 resistere alla domanda, non anche l' . CP_1
In corso di causa veniva effettuata c.t.u. grafologica e c.t.u. contabile.
II. Gli attori hanno dedotto di avere conosciuto il consulente finanziario e di avere nutrito un rapporto di Controparte_1 fiducia col medesimo, operante presso Ed in quest'ottica CP_2 gli avevano affidato i risparmi per effettuare investimenti che garantissero il capitale.
Nell'ambito di questo rapporto, nel 2011, su richiesta dell' , avevano sottoscritto in bianco moduli contenente CP_1 disposizioni di bonifico necessarie per effettuare un investimento in fondi comuni: due erano le disposizioni di bonifico, una di €
6.000 e l'altra di € 18.039
Tali operazioni di investimento non sarebbero mai state eseguiti da parte dell' CP_1
Gli istanti hanno richiesto la restituzione di quanto inutilmente esborsato, avanzando domanda anche nei confronti della società intermediaria presso la quali l' aveva operato in CP_1 qualità di consulente/promotore finanziario (poi radiato dall'albo e condannato penalmente), . CP_2
III. Nel merito, la domanda di rimborso/risarcimento è infondata e va reietta.
Va considerato che la condotta truffaldina posta in essere da parte dell' non trova esenti da responsabilità gli istanti, i CP_1
pagina 3 di 7 quali hanno mantenuto una condotta del tutto anomala;
dal momento che essi hanno provveduto a sottoscrivere in bianco due disposizioni di bonifico, necessarie all'acquisto di fondi di investimento, che il promotore avrebbe completato nei restanti dati;
la prima per € 6000 e la seconda per € 18.039. Salvo poi i fondi essere distratti da tale finalità, come è pacifico in causa (p. 2 della citazione), poi i pagamenti essere intestati a terzi.
Trattasi, all'evidenza di condotta contraria ad ogni norma di elementare prudenza e di normale ed ordinaria diligenza che, di per sé, sola esclude la risarcibilità del danno (v. art. 1227, 2° comma,
c.c.).
D'altro canto, la sussistenza di un “rapporto di fiducia” tra promotore e cliente neppure può scusare la violazione delle regole di comune prudenza e diligenza nell'operare investimenti.
Il principio trova riscontro nel formante nomofilattico: “la banca è responsabile in solido ogni volta che il danno risulta causato dal promotore finanziario nell'ambito delle attività legate alle incombenze di cui il professionista è investito. Il cliente, però, non è esente da colpe se all'atto della richiesta di investimento viola le regole accettando di versare le somme di sua pertinenza sul conto personale del promotore” (Cass. 11 giugno 2009,
n. 13529; Cass. 28 luglio 2021, n. 21643).
Si afferma ancora: “in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità” (ad es., Cass. 11 novembre 2024, n. 28.952; Cass. 17 maggio 2023, n. 13.521).
La domanda verso l' e è pertanto reietta. CP_1 CP_2
pagina 4 di 7 Dalla fattispecie testè descritta è emersa l'interruzione del nesso di causalità di cui all'art. 2049 c.c., a seguito della condotta anomala mantenuta dai clienti: “l'intermediario risponde per
i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito -
l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità della banca” (Cass. 10 novembre 2015, n. 22.956).
La domanda va pertanto complessivamente reietta.
IV. La seconda domanda avanzata dagli attori concerne la condanna al pagamento della somma di € 12.115, distratta dall' , che avrebbe addebitato sul c.c. degli istanti presso CP_1
cinque bonifici mai autorizzati dai medesimi, per l'importo CP_2 complessivo indicato.
Pacifica è la distrazione delle somme.
La c.t.u. grafologica ha acclarato che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico sono apocrife e non riferibili ad
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito che il diritto all rimborso sarebbe ormai prescritto essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione. In quanto l'ultimo addebito non autorizzato risalirebbe al 2012, mentre la prima messa in mora daterebbe al 2018.
pagina 5 di 7 L'eccezione è infondata, essendo nella specie applicabile il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), come si insegna
(v. Cass. 12 dicembre 2024, n. 32.226).
La domanda di rimborso, poi, nel merito, è fondata.
Pacifiche sono le distrazioni dal c.c. del Persona_1 conto che era aperto presso di talchè vale la responsabilità CP_2 non solo del promotore ma anche dell'intermediario, quest'ultimo ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998 (nonché, ex art. 20249
c.c.).
Consegue, pertanto, che i convenuti vanno condannati al pagamento della somma distratta dall' pari a complessivi € CP_1
12.115.
V. Le spese processuali sono parzialmente compensate, tenuto coto degli esiti del giudizio, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_1 data 23 febbraio 2023,
1. dichiara tenuti e condanna i convenuti al pagamento della somma di € 12.115, con gli interessi al saggio legale decorrenti dai singoli pagamenti al saldo;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali verso che condanna al residuo che si liquida in Controparte_2 complessivi € 3700 (di cui € 350 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto attoreo al recupero della quota della metà delle spese sostenute per entrambe le c.t.u. ed al rimborso della quota esborsata per i c.t.p.;
3. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali verso che condanna al versamento del residuo che si Controparte_1
pagina 6 di 7 liquida in complessivi € 3700 (di cui € 350 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto attoreo al recupero della quota della metà delle spese sostenute per entrambe le c.t.u. ed al rimborso della quota esborsata per i c.t.p.
Modena, 2 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 2 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1 CHIARA e dell'avv. NICOLINI FEDERICA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA FONTANELLI 1 41121 MODENA presso il difensore avv. COLOMBINI CHIARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI CHIARA e Parte_1 C.F._3 dell'avv. NICOLINI FEDERICA ( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FONTANELLI 1 41121 MODENA presso il difensore avv. COLOMBINI CHIARA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NESPOLI MASSIMO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAMOSCI MARIACHIARA ( VIA FREGUGLIA, 8 20122 C.F._5
MILANO; ( ) via freguglia 8 MILANO;
Parte_2 C.F._6 Parte_3
( CORSO CANALGRANDE 90/A 41121 MODENA;
,
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA CARLO 8 MILANO presso il difensore avv.
NESPOLI MASSIMO
CONVENUTO
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1
e per sentirli dichiarare Controparte_1 Controparte_2 tenuti e condannare al pagamento ed al rimborso della somma di €
33.115, quale effetto della condotta truffaldina posta in essere dal promotore finanziario.
La sola si è costituita in giudizio per Controparte_2 resistere alla domanda, non anche l' . CP_1
In corso di causa veniva effettuata c.t.u. grafologica e c.t.u. contabile.
II. Gli attori hanno dedotto di avere conosciuto il consulente finanziario e di avere nutrito un rapporto di Controparte_1 fiducia col medesimo, operante presso Ed in quest'ottica CP_2 gli avevano affidato i risparmi per effettuare investimenti che garantissero il capitale.
Nell'ambito di questo rapporto, nel 2011, su richiesta dell' , avevano sottoscritto in bianco moduli contenente CP_1 disposizioni di bonifico necessarie per effettuare un investimento in fondi comuni: due erano le disposizioni di bonifico, una di €
6.000 e l'altra di € 18.039
Tali operazioni di investimento non sarebbero mai state eseguiti da parte dell' CP_1
Gli istanti hanno richiesto la restituzione di quanto inutilmente esborsato, avanzando domanda anche nei confronti della società intermediaria presso la quali l' aveva operato in CP_1 qualità di consulente/promotore finanziario (poi radiato dall'albo e condannato penalmente), . CP_2
III. Nel merito, la domanda di rimborso/risarcimento è infondata e va reietta.
Va considerato che la condotta truffaldina posta in essere da parte dell' non trova esenti da responsabilità gli istanti, i CP_1
pagina 3 di 7 quali hanno mantenuto una condotta del tutto anomala;
dal momento che essi hanno provveduto a sottoscrivere in bianco due disposizioni di bonifico, necessarie all'acquisto di fondi di investimento, che il promotore avrebbe completato nei restanti dati;
la prima per € 6000 e la seconda per € 18.039. Salvo poi i fondi essere distratti da tale finalità, come è pacifico in causa (p. 2 della citazione), poi i pagamenti essere intestati a terzi.
Trattasi, all'evidenza di condotta contraria ad ogni norma di elementare prudenza e di normale ed ordinaria diligenza che, di per sé, sola esclude la risarcibilità del danno (v. art. 1227, 2° comma,
c.c.).
D'altro canto, la sussistenza di un “rapporto di fiducia” tra promotore e cliente neppure può scusare la violazione delle regole di comune prudenza e diligenza nell'operare investimenti.
Il principio trova riscontro nel formante nomofilattico: “la banca è responsabile in solido ogni volta che il danno risulta causato dal promotore finanziario nell'ambito delle attività legate alle incombenze di cui il professionista è investito. Il cliente, però, non è esente da colpe se all'atto della richiesta di investimento viola le regole accettando di versare le somme di sua pertinenza sul conto personale del promotore” (Cass. 11 giugno 2009,
n. 13529; Cass. 28 luglio 2021, n. 21643).
Si afferma ancora: “in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità” (ad es., Cass. 11 novembre 2024, n. 28.952; Cass. 17 maggio 2023, n. 13.521).
La domanda verso l' e è pertanto reietta. CP_1 CP_2
pagina 4 di 7 Dalla fattispecie testè descritta è emersa l'interruzione del nesso di causalità di cui all'art. 2049 c.c., a seguito della condotta anomala mantenuta dai clienti: “l'intermediario risponde per
i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito -
l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità della banca” (Cass. 10 novembre 2015, n. 22.956).
La domanda va pertanto complessivamente reietta.
IV. La seconda domanda avanzata dagli attori concerne la condanna al pagamento della somma di € 12.115, distratta dall' , che avrebbe addebitato sul c.c. degli istanti presso CP_1
cinque bonifici mai autorizzati dai medesimi, per l'importo CP_2 complessivo indicato.
Pacifica è la distrazione delle somme.
La c.t.u. grafologica ha acclarato che le firme apposte sulle disposizioni di bonifico sono apocrife e non riferibili ad
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito che il diritto all rimborso sarebbe ormai prescritto essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione. In quanto l'ultimo addebito non autorizzato risalirebbe al 2012, mentre la prima messa in mora daterebbe al 2018.
pagina 5 di 7 L'eccezione è infondata, essendo nella specie applicabile il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), come si insegna
(v. Cass. 12 dicembre 2024, n. 32.226).
La domanda di rimborso, poi, nel merito, è fondata.
Pacifiche sono le distrazioni dal c.c. del Persona_1 conto che era aperto presso di talchè vale la responsabilità CP_2 non solo del promotore ma anche dell'intermediario, quest'ultimo ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 58 del 1998 (nonché, ex art. 20249
c.c.).
Consegue, pertanto, che i convenuti vanno condannati al pagamento della somma distratta dall' pari a complessivi € CP_1
12.115.
V. Le spese processuali sono parzialmente compensate, tenuto coto degli esiti del giudizio, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_1 data 23 febbraio 2023,
1. dichiara tenuti e condanna i convenuti al pagamento della somma di € 12.115, con gli interessi al saggio legale decorrenti dai singoli pagamenti al saldo;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali verso che condanna al residuo che si liquida in Controparte_2 complessivi € 3700 (di cui € 350 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto attoreo al recupero della quota della metà delle spese sostenute per entrambe le c.t.u. ed al rimborso della quota esborsata per i c.t.p.;
3. dichiara compensate per 1/3 le spese processuali verso che condanna al versamento del residuo che si Controparte_1
pagina 6 di 7 liquida in complessivi € 3700 (di cui € 350 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto attoreo al recupero della quota della metà delle spese sostenute per entrambe le c.t.u. ed al rimborso della quota esborsata per i c.t.p.
Modena, 2 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 7 di 7