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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 13/05/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.262/2015R.g. (cui sono riunite quelle di cui ai nn.r.g. 264/2015 e
295/2015)
Tra
n.03/11/1977 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Robert Cifù
RICORRENTE
E
di Vibo Valentia (P.IVA e C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
E
in persona del Controparte_2
l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Servello
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 25/02/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emoria di fensi va. La controversia oggetto del presente giudi zio è st at a trattata nel corso dell e udi enze t enut esi dal 27.01.20216 al 30.06.2020, celebrat e dai m agist rati di volt a i n volta assegnatari del giudi zio. Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udi enze del l'8.02.2023, 14.06.2023, 08.05.2024, 16.10.2024, e all'udienza del 23.04.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art .127t erc.p.c.; all 'esit o dell a tratt azione cartol are, il Giudi cant e, preso att o dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
Parte ricorrente invoca, dunque, la violazione degli artt.2087 e 2103c.c.
Nel caso di specie, dunque, è necessario che il lavoratore alleghi la tipologia del danno lamentato (patrimoniale, non patrimoniale) e indichi gli elementi e le modalità in fatto attraverso le quali possa emergere la prova del danno ed il nesso di causalità con il fatto/inadempimento datoriale, mentre spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutti gli accorgimenti perché il danno non si verificasse, attesa la natura contrattuale della responsabilità civile configurabile a fronte della violazione degli obblighi promananti dall'art.2087c.c.
Sul punto, si rileva in via specifica che, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile anche per procedere ad una valutazione equitativa.
L'onere di puntuale allegazione e prova non è stato assolto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ove le voci di danno enunciate ai fini della pretesa risarcitoria sono poste in collegamento con la condotta datoriale solo dal punto di vista cronologico, e non già sotto il profilo causale prospettando, parte ricorrente un danno rinvenibile in re ipsa.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento atteso che il danno lamentato non può porsi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria di inadempimento, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore di fornire la prova in base alla regola
Pag. 2 di 5 generale di cui all'art. 2697c.c. (C. 10361/2004; C.8904/2003; C. 2561/1999). Al riguardo, le
Sezioni Unite della Suprema Corte - esprimendo orientamento cui si il Giudice scrivente presta adesione – hanno stabilito che in ipotesi di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non essendo possibile prescindere dalla specifica allegazione nel ricorso introduttivo circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio.
Pertanto il lavoratore che chiede di essere risarcito per aver subito un demansionamento o una dequalificazione, deve allegare e provare di aver subito realmente le conseguenze pregiudizievoli denunciate, ad esempio, deducendo l'esercizio di un'attività soggetta a continua evoluzione e caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venir meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo, o provando in concreto le aspettative conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto (C., S.U., 6572/2006).
Sempre in tema di risarcimento del danno da demansionamento e onere probatorio, in tema di violazione dell'art. 2103, è venuto assumendo una propria connotazione, in aggiunta al danno alla professionalità, normalmente risarcito attraverso una valutazione equitativa parametrata sui valori della retribuzione (C. 9228/2001) e sulla durata della dequalificazione, nonché sulle altre circostanze del caso concreto (C. 330/2018; C. 9129/2004; C. 13580/2001), il danno biologico che, sino a qualche tempo addietro, non era stato mai individuato tra le voci risarcibili al lavoratore leso da una condotta datoriale contra legem (C. 11045/2004). In proposito, le citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale (C., S.U., 6572/2006).
Tuttavia, il lavoratore che voglia ottenere il risarcimento del danno biologico a seguito di una violazione dell'art. 2103 è tenuto a fornire la prova della sussistenza in concreto di tale danno
- che, infatti, non costituisce una conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo -
e, quindi, a dimostrare non già la mera potenzialità lesiva del comportamento denunciato bensì la effettiva lesione della propria salute ( C. 27197/2006; C. 10361/2004; C. 6992/2002;
C. 10748/1996; C. 3686/1996). In altri termini, il risarcimento del cd. danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile (C.
6572/2006).
La medesima sentenza delle Sezioni Unite (C. 6572/2006) ha, inoltre, confermato il danno esistenziale come una delle componenti del pregiudizio derivante al lavoratore dalla dequalificazione, fornendone, al contempo, una ricostruzione sotto il profilo della rilevanza
Pag. 3 di 5 sia sostanziale che processuale. Per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul "fare areddituale" del lavoratore, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per esprimere e realizzare nel mondo esterno la sua personalità. Tale voce di danno si fonda sulla natura del pregiudizio, che in questo caso è non meramente emotiva ed interiore
(propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile.
Nel caso di specie tali circostanze non sono puntualmente dedotte in sede di atto introduttivo ove, correlativamente, non è univocamente individuata la durata del demansionamento;
non vengono, infatti, allegate le eventuali pregresse abitudini e/o attività pregresse, interrotte od alterate a causa del prodursi dell'evento lesivo prospettato.
Ciò chiarito, in caso di demansionamento e di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio accusato: mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del lavoratore) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 155 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (C. 6572/2006).
Il danno, infatti, prima di essere provato debba essere dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo in maniera chiara per potere definire correttamente petitum e causa petendi, per poter valutare e dirigere correttamente l'istruttoria e per evitare duplicazione delle voci del danno;
tale pregiudizio, ai fini risarcitori, richiede un'adeguata allegazione probatoria, ad esempio, deducendo l'esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale, destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo (T.
Roma 17.9.2019, n. 7515).
Nel caso di specie non sono stati allegati e provati i requisiti applicativi dell'invocata
Pag. 4 di 5 normativa. Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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